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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
Interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva
determinata dal
sovraffollamento delle carceri.
(Fonte: normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialità)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita'
ed urgenza di ridurre con
effetti immediati il
sovraffollamento carcerario e di limitare
le
attivita' di traduzione delle persone detenute da parte delle
forze
di polizia;
Ritenuta pertanto la necessita' ed urgenza di
introdurre modifiche
alle norme del codice di
procedura penale relative al giudizio
direttissimo
innanzi al tribunale in composizione monocratica e al
luogo
di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio
delle
persone detenute;
Ritenuta altresi' la necessita' ed urgenza di
innalzare il limite
di pena per l'applicazione della detenzione
presso il domicilio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno e
della difesa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. All'articolo 558
del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. Se il pubblico
ministero ordina
che l'arrestato in flagranza sia posto
a sua
disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza,
in stato
di arresto, per la convalida e
il contestuale giudizio, entro
quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida
le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
b)
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di
cui
ai commi 2 e 4, l'arrestato non puo' essere condotto nella
casa
circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito, ne'
presso
altra casa circondariale, salvo che il pubblico
ministero non lo
disponga, con decreto motivato, per la mancanza
o indisponibilita' di
altri idonei luoghi di custodia nel
circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, per
motivi di salute della persona arrestata o
per altre
specifiche ragioni di necessita'.».
Art. 2
Modifiche al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio
1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art.
123.(Luogo di
svolgimento dell'udienza di convalida
e dell'interrogatorio del
detenuto) - 1. Salvo quanto
previsto dall'art.121, nonche' dagli
artt.449 comma 1 e 558
del codice, l'udienza di convalida si svolge
nel luogo dove
l'arrestato o il fermato e' custodito. Nel medesimo
luogo
si svolge l'interrogatorio della persona che
si trovi, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia,
quando sussistono
eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice
con decreto
motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del
fermato o
del detenuto per la comparizione davanti a se'. ».
b) dopo l'art.123, e'
inserito il seguente: «Art. 123-bis
(Custodia
dell'arrestato). - 1. Nei casi previsti nell'art.558
del
codice, l'arrestato viene custodito dagli
ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria presso le camere
di sicurezza del circondario in
cui e' stato eseguito l'arresto. Il
pubblico ministero puo' disporre
che l'arrestato venga condotto
nella casa circondariale del luogo
dove l'arresto e'
stato eseguito, o presso altra casa circondariale,
anche quando gli
ufficiali e agenti che hanno eseguito
l'arresto
rappresentino la pericolosita'
della persona arrestata
o
l'incompatibilita' della stessa con la permanenza nelle
camere di
sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di
esse.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il
Ministro dell'interno e
con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno, e'
individuata la
quota di risorse da trasferire dallo
stato di
previsione del Ministero della giustizia allo stato di
previsione del
Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese
sostenute in
applicazione degli articoli 1 e 2 del presente
decreto.
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199
1.
All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n.
199, nella
rubrica e nel comma 1, la parola:
«dodici» e' sostituita dalla
seguente: «diciotto».
Art. 4
Integrazione delle risorse
finanziarie per il potenziamento, la
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie
1. Al fine di contrastare il
sovrappopolamento degli istituti
presenti sul territorio
nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata la
spesa di euro 57.277.063 per
le esigenze connesse
all'adeguamento,
potenziamento e alla
messa a norma delle
infrastrutture
penitenziarie.
2. Agli oneri
derivanti dal comma 1 si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di
cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,
n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle
disposizioni del presente decreto, con
esclusione
dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo
delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello
Stato.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato
a
provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del
presente decreto.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a
quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Di Paola, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli:
Severino





