È valida la notifica degli atti presso la filiale di una società. Non è necessario che il plico venga consegnato presso la sede legale né che a riceverlo sia l'amministratore. È questo il contenuto della sentenza n. 24842, depositata il 24 novembre 2011 dalla sesta sezione civile. Secondo la ricostruzione della vicenda, una società spa, rimasta contumace in primo grado, aveva proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Messina in una causa promossa nei suoi confronti, sostenendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in quando non effettuata presso la propria sede legale di Catania ma presso la filiale della società sita in Messina. Inoltre la società deduceva la nullità della sentenza in quanto emessa nei confronti di un soggetto privo di rappresentanza legale. Dopo il rigetto da parte del Corte di appello del gravame proposto dalla società, la stessa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 145 c.p.c e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta validità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Rigettando il ricorso, la Corte ha spiegato che deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica
sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima». Non solo la sesta sezione civile ha aggiunto che ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo.
Consulta testo sentenza n. 24842/2011

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