In materia di
condominio, con la
sentenza n. 18795, depositata il 14 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è responsabile il
condominio se amministratore manda tecnico a
domicilio per verificare danni lamentati da condomini. I giudici, accogliendo il ricorso del
condominio con rinvio, hanno spiegato che sussiste vizio di motivazione della decisione dei giudici di appello che hanno ritenuto il
condominio responsabile sul mero rilievo che l'amministratore ha dato incarico a un tecnico di procedere agli interventi necessari per verificare la causa delle
infiltrazioni d'acqua lamentate dal proprietario dell'appartamento così assumendo un'obbligazione in nome e per conto del
condominio. I giudici di merito non hanno infatti considerato il consenso dato dal padrone di casa all'intervento del tecnico e la necessità di detto intervento per l'individuazione della causa delle
infiltrazioni, a nulla rilevando la natura invasiva dell'opera prestata dall'idraulico nella
proprietà altrui.