In tema di misure cautelari, con sentenza n. 30573, depositata il 2 agosto 2011, la corte di Cassazione ha stabilito che laddove gli accertamenti tecnici svolti nel corso delle indagini preliminari, hanno accertato sul conto dell'indagato (per atti persecutori) uno stato patologico mentale in stretta connessione con lo status di pericolosità sociale, e detti accertamenti sono stati necessariamente contenuti nei confini di esigenze di carattere processuale e di contingente tutela delle esigenze di prevenzione speciale, risulta immune da ogni censura, nella prospettiva di provvisorietà in cui è adottata la misura cautelare, il provvedimento che conferma la misura di sicurezza del ricovero coatto in un ospedale psichiatrico giudiziario dell'indagato per atti persecutori, previa revoca della misura di custodia cautelare in carcere.
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