Secondo la Corte di Cassazione, in certi casi, l'esigenza di educativa deve prevalere sulla prosecuzione del procedimento penale. È quanto afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 28250/2011 con cui è stata concessa una opportunità ai protagonisti di piccoli reati, non per la semplice ragione di un banale perdono, ma per rispondere all'esigenza di non frustrare l'educazione connessa alla crescita dei minori che va messa sempre in primo piano. Sulla base di questa motivazione, la Corte ha convalidato un provvedimento di "non doversi procedere" per irrilevanza del fatto nei confronti di un quindicenne originario del Gabon, residente nel capoluogo piemontese, accusato di detenzione e spaccio di 2,3 grammi di cocaina mista ad eroina. Contro la decisione dei giudici territoriali però la procura
di Torino aveva proposto ricorso per cassazione che avevano richiesto, al posto dell' "assoluzione" il perdono giudiziale per sortire un "maggiore effetto di deterrenza criminosa", come si legge dalla sentenza di legittimità. Bocciando la formula richiesta dalla Procura, la Corte ha invece optato per una formula assolutoria, come richiesto dal Gup: "la decisione adottata dal gup ha sviluppato il criterio delle esigenze educative", si legge dalla parte motiva della sentenza. Tali esigenze, hanno continuato gli Ermellini, verrebbero meno se il minorenne non uscisse dal circuito giudiziario per concentrare le proprie risorse sulla scuola e sul reperimento di attività lavorativa.

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