Cassazione: Automobilista deve prevedere anche imprudenze o trasgressioni degli altri
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Cassazione: Automobilista deve prevedere anche imprudenze o trasgressioni degli altri

Quando ci si mette alla guida di un autoveicolo è necessario prestare la massima attenzione e prevedere anche le trasgressioni dei pedoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha ricordato come non basti guidare solo con prudenza perché c'è anche "l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui". I giudici di piazza Cavour precisano che l'automobilista "puo' andare esente da responsabilita', in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento". In buona sostanza secondo la Corte l'automobilista può essere esentato da colpe in caso di incidente "solo allorquando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita' di 'avvistare' il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile".

Altre informazioni su questa sentenza

Solo in questo caso, la colpa potrebbe attribuirsi "esclusivamente alla condotta del pedone". Forte di questo principio, la Quarta sezione penale (sentenza 23309) ha convalidato una condanna per omicidio colposo aggravato nei confronti di Alessandro C., automobilista fiorentino, colpevole di avere investito il pedone Livio B. deceduto qualche giorno dopo all'ospedale per le gravi lesioni riportate. A scanso di equivoci, la Cassazione afferma che "il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale". Ecco perche' piazza Cavour ha convalidato la condanna nei confronti del conducente che, giunto in prossimita' delle strisce zebrate, pure impossibilitato nella vista per la presenza di un veicolo voluminoso, non ha previsto la presenza e le eventuali 'trasgressioni' dell'utente della strada ("parimenti in colpa", precisa la Cassazione), falciandolo nonostante la velocita' di 38 chilometri orari. Da qui la colpa.


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