Luisa Foti |

Cassazione penale: le foto cruente non costituiscono una scriminante di cui al diritto di cronaca.

Le foto cruente non costituiscono una scriminante di cui al diritto di cronaca. A dirlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 17215/2011, con cui la Cassazione ha bandito fotografie riproducenti situazioni drammatiche con immagini di corpi umani martoriati. Tale situazione, che andrebbe ricompresa, secondo gli Ermellini, all'interno del trattamento illecito di dati personali, determinerebbe un danno morale che si ripercuoterebbe non solo sui familiari del soggetto fotografato ma anche sui terzi. Secondo la ricostruzione della vicenda, la terza sezione penale ha emesso la sentenza in merito ad un fatto di cronaca nera avvenuto nel 2003. In breve, la figlia di un noto pregiudicato veniva ferita mortalmente al capo e Massimo Locci, pubblicava le foto del corpo senza vita della donna su un quotidiano locale, nonostante la drammaticità delle foto, per “dovere di verità”. La Cassazione ha così confermato la condanna dell'uomo a due mesi e venti giorni di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore dei familiari della ragazza per trattamento illecito di dati personali.

Altre informazioni su questo argomento

Il fotoreporter si è inutilmente rivolto alla Corte di Cassazione per dimostrare di aver esercitato legittimamente il diritto di cronaca rispetto al quale la fotografia si porrebbe quale "elemento primario ineliminabile essenziale alla comunicazione del fatto". Piazza Cavour ha respinto il ricorso di Locci e ha evidenziato che "il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato (gia' punito con la legge del '96) e' tuttora punibile ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 196 del 2003 in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuita' normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi soggettivi, tenuto conto che le condotte gia' incriminate di 'comunicazione' e 'diffusione' dei dati sensibili sono ora ricomprese in una condotta piu' ampia di trattamento dei dati personali e il nocumento per la persona offesa rappresenta nelle disposizioni in vigore una condizione obiettiva di punibilita'". Nel caso in questione, annota ancora la Cassazione, "evidente e' il nocumento arrecato al diritto della giovane vittima di vivere gli ultimi momenti della propria esistenza al riparo dalla morbosa curiosita' di terzi, cosi' come non puo' disconoscersi il danno morale dei familiari, che hanno subito la dolorosa esposizione alla pubblica curiosita' del corpo martoriato della propria congiunta". Inoltre la Suprema Corte ricorda che "il sacrificio della riservatezza trova giustificazione soltanto nell'ambito della 'essenzialita'' della condotta ricollegantesi al diritto-dovere di informazione, secondo una nozione che va inquadrata nel generale parametro della 'continenza' individuato quale argine del legittimo esercizio del diritto di cronaca".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi