Le foto cruente non costituiscono una scriminante di cui al diritto di cronaca. A dirlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 17215/2011, con cui la Cassazione ha bandito fotografie riproducenti situazioni drammatiche con immagini di corpi umani martoriati. Tale situazione, che andrebbe ricompresa, secondo gli Ermellini, all'interno del trattamento illecito di dati personali, determinerebbe un danno morale che si ripercuoterebbe non solo sui familiari del soggetto fotografato ma anche sui terzi. Secondo la ricostruzione della vicenda, la terza sezione penale ha emesso la sentenza in merito ad un fatto di cronaca nera avvenuto nel 2003. In breve, la figlia di un noto pregiudicato veniva ferita mortalmente al capo e Massimo Locci, pubblicava le foto del corpo senza vita della donna su un quotidiano locale, nonostante la drammaticità delle foto, per “dovere di verità”. La Cassazione ha così confermato la condanna dell'uomo a due mesi e venti giorni di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore dei familiari della ragazza per trattamento illecito di dati personali.
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Il fotoreporter si è inutilmente rivolto alla Corte di Cassazione per dimostrare di aver esercitato legittimamente il diritto di cronaca
rispetto al quale la fotografia si porrebbe quale "elemento primario
ineliminabile essenziale alla comunicazione del fatto".
Piazza Cavour ha respinto il ricorso di Locci e ha evidenziato
che "il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso
dell'interessato (gia' punito con la legge del '96) e' tuttora
punibile ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 196 del 2003 in quanto tra
le due fattispecie sussiste un rapporto di continuita' normativa,
essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo
specifico, sia gli elementi soggettivi, tenuto conto che le condotte
gia' incriminate di 'comunicazione' e 'diffusione' dei dati sensibili
sono ora ricomprese in una condotta piu' ampia di trattamento dei dati
personali e il nocumento per la persona offesa rappresenta nelle
disposizioni in vigore una condizione obiettiva di punibilita'".
Nel caso in questione, annota ancora la
Cassazione, "evidente e' il nocumento arrecato al diritto della
giovane vittima di vivere gli ultimi momenti della propria esistenza
al riparo dalla morbosa curiosita' di terzi, cosi' come non puo'
disconoscersi il danno morale dei familiari, che hanno subito la
dolorosa esposizione alla pubblica curiosita' del corpo martoriato
della propria congiunta".
Inoltre la Suprema Corte ricorda che "il sacrificio della
riservatezza trova giustificazione soltanto nell'ambito della
'essenzialita'' della condotta ricollegantesi al diritto-dovere di
informazione, secondo una nozione che va inquadrata nel generale
parametro della 'continenza' individuato quale argine del legittimo
esercizio del diritto di cronaca".