Luisa Foti |

Cassazione: in caso di incidenti, risponde il Comune delle lesioni causate da buche o bolle in strada

Con la sentenza n. 1377/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che i Comuni sono obbligati a rimuovere buche e tutte quelle insidie che potrebbero causare incidenti e cadute. In caso contrario, risponderanno delle lesioni colpose in sede penale. Nel caso di specie, la Cassazione ha condannato il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme in provincia di Alessandria per le lesioni riportate da una signora inciampata in una bolla dell'asfalto. Il dirigente in sostanza è stato ritenuto responsabile per aver omesso la manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale. Per questo motivo si era verificata una bolla, non visibile e non segnalata, su cui era inciampata una signora. Nonostante la difesa del Comune, finalizzata a dimostrare che, essendo la bolla visibile, il pedone l'avrebbe potuta evitare, la Cassazione ha quindi condannato il dirigente per lesioni colpose.

Altre informazioni su questa sentenza

Piazza Cavour ha respinto il ricorso della difesa di Antonio O. ed ha sottolineato che "il sindaco e il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell'amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell'ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali". Ebbene come ragguaglia ancora la Suprema Corte, il principio e' stato applicato legittimamente anche nel caso in questione, "essendosi verificato che lo stato della strada poteva determinare prevedibilmente eventi del genere". Da qui la responsabilita' del dirigente del Comune il cui "compito cautelare in quanto onerato della manutenzione e' proprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarita' da cui e' prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti". La disattenzione, avverte ancora la Cassazione, se il Comune non si attiva per rimuovere le insidie non e' che un "pretesto" di cui non tenere alcun conto.


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