Luisa Foti |

Cassazione: È falso ideologico prescrivere ricette in bianco anche a pazienti con malattie croniche

Con la sentenza n. 13315 la Corte di Cassazione ha stabilito che le prescrizioni farmacologiche “in bianco” costituiscono una prassi che integra il reato e in particolare quello di falsità ideologica. Secondo le motivazioni della Suprema Corte, “il farmaco non è un comune bene di consumo poiché oltre ad essere utile è un prodotto pericoloso anche in condizioni normali di utilizzazione, il cui acquisto deve pertanto essere effettuato sotto il controllo del medico” Nel caso di specie, la prassi condannata dai giudici di legittimità ha come protagonisti medici, che firmavano ricette in bianco, e alcuni farmacisti che, in base alle richieste compilavano le ricette consegnate dai medici con il loro timbro e firma. La vicenda veniva alla luce in seguito ad alcune perquisizioni in cui venivano ritrovate diverse ricette firmate e timbrate senza la prescrizione di alcun medicinale.

Altre informazioni su questa sentenza

I tre furono condannati dalla Corte d'Appello di Roma, nell'ottobre 2009, per falsita' ideologica ed abusivo esercizio della professione medica. I reati nel frattempo sono caduti in prescrizione ma la Cassazione, stabilendo i risarcimenti per le parti civili, ha mantenuto in piedi la responsabilita' di tutti gli imputati. In particolare, piazza Cavour rileva come la normativa consenta "al medico di base di rilasciare la prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita" stessa. Tuttavia "quand'anche la legge non esiga che sia sempre preceduta da una visita dell'assistito, la prescrizione della terapia non puo' prescindere da un effettivo contatto tra medico e paziente per uno scambio di informazioni in ordine alle affezioni denunciate, al fine di consentire al medico di esprimere la valutazione del presidio medico piu' utile e appropriato alla cura". Deve essere, dunque, il medico "e solo il medico -ribadisce la Cassazione- a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica". Una serie di regole al rispetto delle quali devono essere tenuti tanto i medici quanto i farmacisti perche' "da un lato -spiega la Suprema Corte- e' in gioco la tutela della salute degli assistiti, dall'altro, il contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse finanziarie disponibili dal Servizio nazionale. Pertanto, l'attivita' prescrittiva non solo deve tendere al miglioramento delle condizioni di salute dell'assistito, ma deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato, in funzione di criteri di economicita' e di riduzione degli sprechi". Inoltre, la Suprema Corte nel bacchettare i farmacisti che tendono a prestarsi a metodologie di questo tipo, fa presente che "la somministrazione del farmaco da parte del farmacista deve sempre essere collegata ad una attuale necessita', cosi' come valutata di volta in volta dal medico che lo ha prescritto". In conclusione, gli 'ermellini' sottolineano che legittimamente e' stata contestata la falsita' ideologica ai tre imputati proprio per "la falsa attestazione del compimento da parte del medico convenzionato della ricognizione del diritto dell'assistito all'assistenza farmacologica, essendo irrilevante la circostanza che i pazienti fossero affetti da patologie croniche, posto che anche per essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni ripetute".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi