Con la sentenza n. 13315 la Corte di Cassazione ha stabilito che le prescrizioni farmacologiche “in bianco” costituiscono una prassi che integra il reato e in particolare quello di falsità ideologica. Secondo le motivazioni della Suprema Corte, “il farmaco non è un comune bene di consumo
poiché oltre ad essere utile è un prodotto pericoloso anche in condizioni normali di utilizzazione, il cui acquisto deve pertanto essere effettuato sotto il controllo del medico”
Nel caso di specie, la prassi condannata dai giudici di legittimità ha come protagonisti medici, che firmavano ricette in bianco, e alcuni farmacisti che, in base alle richieste compilavano le ricette consegnate dai medici con il loro timbro e firma. La vicenda veniva alla luce in seguito ad alcune perquisizioni in cui venivano ritrovate diverse ricette firmate e timbrate senza la prescrizione di alcun medicinale.
Altre informazioni su questa sentenza
I tre furono condannati dalla Corte
d'Appello di Roma, nell'ottobre 2009, per falsita' ideologica ed
abusivo esercizio della professione medica. I reati nel
frattempo sono caduti in prescrizione ma la Cassazione, stabilendo i
risarcimenti per le parti civili, ha mantenuto in piedi la
responsabilita' di tutti gli imputati.
In particolare, piazza Cavour rileva come la normativa consenta
"al medico di base di rilasciare la prescrizione farmaceutica anche in
assenza del paziente quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la
visita" stessa. Tuttavia "quand'anche la legge non esiga che sia
sempre preceduta da una visita dell'assistito, la prescrizione della
terapia non puo' prescindere da un effettivo contatto tra medico e
paziente per uno scambio di informazioni in ordine alle affezioni
denunciate, al fine di consentire al medico di esprimere la
valutazione del presidio medico piu' utile e appropriato alla cura".
Deve essere, dunque, il medico "e solo il medico -ribadisce la
Cassazione- a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del
caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica".
Una serie di regole al rispetto delle quali devono essere tenuti
tanto i medici quanto i farmacisti perche' "da un lato -spiega la
Suprema Corte- e' in gioco la tutela della salute degli assistiti,
dall'altro, il contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse
finanziarie disponibili dal Servizio nazionale. Pertanto, l'attivita'
prescrittiva non solo deve tendere al miglioramento delle condizioni
di salute dell'assistito, ma deve anche evitare un consumo
farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato, in funzione di
criteri di economicita' e di riduzione degli sprechi".
Inoltre, la Suprema Corte nel bacchettare i
farmacisti che tendono a prestarsi a metodologie di questo tipo, fa
presente che "la somministrazione del farmaco da parte del farmacista
deve sempre essere collegata ad una attuale necessita', cosi' come
valutata di volta in volta dal medico che lo ha prescritto".
In conclusione, gli 'ermellini' sottolineano che legittimamente
e' stata contestata la falsita' ideologica ai tre imputati proprio per
"la falsa attestazione del compimento da parte del medico
convenzionato della ricognizione del diritto dell'assistito
all'assistenza farmacologica, essendo irrilevante la circostanza che i
pazienti fossero affetti da patologie croniche, posto che anche per
essi lo schema seguito dal legislatore impone al medico, dopo la
diagnosi iniziale e la prima prescrizione farmacologica, di attuare
controlli intermedi predefiniti, prima di emettere le prescrizioni
ripetute".