Con la sentenza n. 157 del 2026 (pres. Amoroso, red. Petitti), depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, «nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, nei sensi di cui in motivazione». Ed è in motivazione che la Corte, superando il petitum del rimettente, configura quella difesa come obbligatoria.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 29 dicembre 2025, nel giudizio di impugnazione dei decreti con cui il giudice tutelare aveva convalidato un TSO disposto dal sindaco di Empoli e la relativa proroga. In audizione il paziente aveva chiesto che fossero chiamati i suoi avvocati, indicandoli per nome, senza che l’istanza risultasse presa in considerazione.
La pronuncia completa la sentenza n. 76 del 2025, che aveva già imposto comunicazione dell’ordinanza sindacale, audizione dell’interessato e notificazione del decreto. Il passaggio decisivo è la qualificazione del trattamento: il TSO in degenza ospedaliera determina l’«evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà» (§ 8.1), sicché si applicano tutte le garanzie dell’art. 13 Cost. Ricordato di aver riconosciuto l’essenzialità della difesa tecnica «a prescindere dalla natura del procedimento, proprio quando è incisa la libertà personale» (§ 9.2), la Corte ne deduce che l’«intima connessione tra gli artt. 13 e 24 Cost.» esige l’assistenza del difensore e che il convincimento del giudice sulla legittimità dell’uso della forza «si formi nel contraddittorio» (§ 10.1). Il criterio di riparto delle garanzie è dunque il bene giuridico inciso, e non la natura del procedimento, il che rende pertinente il raffronto, proposto dal rimettente, con la convalida delle misure di allontanamento dello straniero (sent. n. 222 del 2004).
Il profilo di maggiore rilievo è il rigetto della soluzione facoltativa chiesta dal Tribunale. Una garanzia rimessa all’iniziativa dell’interessato sarebbe «meramente teorica, risultando condizionata dal tipo di patologia e dai modi del suo manifestarsi» (§ 10.2.1), e si tradurrebbe in una «intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale», con il «paradosso che proprio le persone più vulnerabili resterebbero prive di tutela» (§ 10.2.2). È un argomento di eguaglianza sostanziale: la difesa facoltativa protegge chi comprende l’avviso e dispone di rete familiare o mezzi economici, e lascia scoperto chi giunge alla coazione quando ogni altro presidio ha fallito.
La disciplina delineata al § 12 prevede che, al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale, la persona sia avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in mancanza, il giudice tutelare designa un difensore d’ufficio tra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. I difensori sono tempestivamente avvertiti, «possono partecipare» all’audizione e ricevono la notifica del decreto di convalida o di non convalida; analoghe garanzie operano per la proroga. La difesa d’ufficio è prestazione imposta dallo Stato e non rinunciabile. Restano senza disciplina espressa i termini dell’avviso, il carattere necessario o eventuale della presenza all’audizione, i compensi e il patrocinio a spese dello Stato.
La Corte precisa che la professionalità degli operatori sanitari è «la prima garanzia non soltanto della appropriatezza clinica, ma della stessa legittimità giuridica del trattamento» (§ 13.1): l’ingresso del difensore non esprime sfiducia verso la psichiatria, ma introduce una verifica pubblica della decisione coercitiva che tutela anche chi la assume.
Le criticità applicative sono evidenti. Gli elenchi penali non assicurano competenze specifiche sulla legge n. 180 del 1978, e i tempi della convalida richiedono turni oggi inesistenti; il rischio è il difensore designato all’ultimo, la cui funzione si esaurisce nella firma del verbale. Non a caso la Corte, ricordato che l’attuazione dei diritti «richiede inevitabilmente l’impiego di risorse e l’adozione di moduli organizzativi» (§ 13), si rivolge anche ai soggetti «preposti all’esercizio delle funzioni di amministrazione della giurisdizione». Al legislatore reitera l’invito a valutare un curatore speciale e figure di mediazione orientate a percorsi consensuali, osservando che il TSO «coglie il momento di acuzie di un disagio psichico che spesso si radica in situazioni di marginalità sociale» (§ 13.3). Le garanzie del giusto processo condizionano la legittimità della coazione, ma non ne rimuovono le cause.
Sul piano operativo, l’indicazione è netta: la convalida del TSO, o della sua proroga, pronunciata senza avviso della facoltà di nomina e senza designazione di un difensore d’ufficio è viziata, e il vizio può essere fatto valere con il ricorso al tribunale previsto dallo stesso art. 35.
Avv. Claudia Moretti, Foro di Firenze


