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I nuovi reati contro il patrimonio culturale

In vigore dal 23 marzo 2022 i nuovi reati posti a tutela del nostro patrimonio culturale, che prevede illeciti penali, aggravanti, l'estensione della responsabilità degli enti e interventi sotto copertura per gli ufficiali di polizia giudiziaria


Reati contro il patrimonio culturale: le nuove norme

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Sono in vigore dal 23 marzo 2022 le nuove norme inserite nel codice penale per la tutela dei beni artistici del nostro paese. La legge n. 22/2022, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" (sotto allegata), è stata approvata in via definitiva il 3 marzo dalla Camera ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo per entrare in vigore il giorno successivo.
Con la nuova legge si riformano le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, contenute sino ad oggi prevalentemente nel Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 che ora prendono posto nel codice penale.
L'intervento legislativo si pone infatti l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.
Inoltre, al fine di contrastare in particolare i reati di riciclaggio e autoriciclaggio sono previste operazioni sotto copertura da parte di ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Il patrimonio culturale nella Costituzione

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Ricordiamo prima di tutto che il patrimonio storico e artistico del nostro Paese è un bene di rango costituzionale, la cui tutela è imposta dall'art. 9 della Carta costituzionale, il quale afferma che "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura nonché tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

L'art. 117 della Costituzione, al comma 2, lettera s), dal canto proprio, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali e alla legislazione concorrente Stato-Regioni la relativa valorizzazione, promozione e organizzazione di attività culturali.

Gli obblighi sovranazionali in materia di tutela dei beni culturali

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Anche a livello europeo e internazionale sono molte le fonti che si occupano della tutela dei beni culturali. L'art. 3 del Trattato dell'Unione Europea riserva alle istituzioni europee la vigilanza sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo, così come l'art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea dispone che l'Unione ha competenza per svolgere azioni integrate e coordinate con quelle degli Stati membri anche nel settore della cultura. Sempre all'interno del TFUE, l'art. 36 fa riferimento alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Tra le fonti internazionali, merita una menzione particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017.

Reati contro il patrimonio culturale: le modifiche al codice penale

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Nello specifico, il testo di legge prevede l'introduzione, all'interno del libro II del codice penale, del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale".

Si tratta in particolare degli articoli da art. 518-bis a art. 518-undevicies.

Queste le condotte sanzionate penalmente dalla nuova legge:

Le pene edittali previsti dalle norme incriminatrici già in vigore vengono innalzate, per offrire al patrimonio culturale una protezione più efficace.

Introdotte inoltre una serie di aggravanti quando uno dei reati previsti dal titolo:

Distruzione e deterioramento beni culturali

Tra i reati contemplati dalla nuova legge si segnala quello che punisce chi distrugge e deteriora i beni culturali. Si tratta dell' Art. 518-duodecies, che sanziona nello specifico la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Condotte che vengono punite con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Pena sospesa a condizione che il soggetto agente provveda al ripristino dello stato dei luoghi, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, che comunque non può essere superiore alla durata della pena sospesa, in base alle modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Danneggiamento beni culturali: art. 733 c.p.

Una norma molto più severa e ampia rispetto all'art. 733 c.p, una delle poche norme che finora si è occupata di tutelare il nostro patrimonio culturale artistico, archeologico e storico anche se attraverso un reato proprio (riconducibile cioè a una condotta del proprietario), che prevede una pena irrisoria, se si pensa alla gravità della condotta, identificata con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.

Estesa la responsabilità amministrativa degli enti

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Introdotte anche modifiche al d.lgs. 231/2001, che contiene la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche" derivante da reato.

L'articolo 3 del testo estende infatti la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche al caso in cui i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Data: 23/03/2022 19:00:00
Autore: Annamaria Villafrate