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Magistratura onoraria

La magistratura onoraria è composta da coloro che esercitano la giurisdizione senza aver superato il relativo concorso e per un periodo di tempo determinato


Magistratura onoraria: la legge

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A legittimare la magistratura onoraria è, innanzitutto, la Costituzione, che all'articolo 106, dopo aver sancito che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, stabilisce che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli".

Attualmente, la magistratura onoraria è regolamentata dal decreto legislativo numero 116 del 13 luglio 2017. Secondo quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941), tale categoria fa parte dell'ordine giudiziario.

I magistrati onorari prima della riforma

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Prima della riforma della magistratura operata dal decreto legislativo n. 116/2017, nel nostro ordinamento erano presenti le seguenti categorie di magistrati onorari:

Magistratura onoraria: i g.o.p.

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Oggi, per effetto della riforma del 2017, le principali figure di magistrato onorario previste dal nostro ordinamento sono: il giudice onorario di pace (giudicante) e il vice procuratore onorario (requirente).

Partendo dal primo, lo stesso può svolgere attività giudiziaria solo dopo aver espletato un congruo periodo di tirocinio, coordinato da un magistrato collaboratore e consistente nello svolgimento di un'attività formativa presso gli uffici giudiziari e nella frequenza di corsi teorico-pratici di durata pari almeno a 30 ore organizzati dalla scuola superiore della magistratura.

Si precisa che non tutti coloro che, dopo aver risposto all'apposito bando, sono ammessi al tirocinio hanno poi la garanzia di ricevere un incarico nell'ufficio di riferimento, ma, se sono idonei, possono essere destinati, a domanda, presso altre sedi vacanti.

Il biennio presso l'ufficio per il processo

Dopo aver ricevuto l'incarico, i giudici onorari di pace sono destinati per almeno due anni all'ufficio per il processo, ove coadiuvano il giudice professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori per l'esercizio della funzione giurisdizionale per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, redazione delle minute dei provvedimenti).

Nei soli giudizi civili, al g.p.o. possono essere delegati alcuni incombenti istruttori e certi provvedimenti definitori, ai quali dovrà provvedere attenendosi alle direttive del giudice professionale titolare del procedimento (o rimettendo la delega se non le condivide).

Infine, in caso di assenza o impedimento temporanei del giudice professionale, il giudice onorario di pace può svolgere compiti di supplenza dello stesso.

Esercizio della giurisdizione

Decorsi i primi due anni, il g.o.p. può, alternativamente:

Magistratura onoraria: i v.p.o.

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I vice procuratori onorari, invece, sono collocati all'interno dell'ufficio della Procura della Repubblica, sempre dopo aver svolto un apposito tirocinio.

I loro compiti sono quelli di:

Tale seconda attività è possibile solo dopo il primo anno di nomina, relativamente ai procedimenti di competenza del giudice di pace e del giudice professionale monocratico e nel rispetto delle direttive del procuratore della Repubblica.

Giurisdizione onoraria: altre figure

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Nell'esaminare gli incarichi onorari che contribuiscono alla giurisdizione è possibile ricordare anche la figura del giudice ausiliario di corte d'appello, introdotta dal decreto legge numero 69/2013 e alla quale è affidato il compito di definire cause già mature per la decisione.

Vi sono poi ulteriori componenti onorarie della giurisdizione, quali gli esperti del tribunale per i minorenni e delle sezioni per i minorenni, gli esperti della sezione specializzata agraria e gli esperti del tribunale regionale e del tribunale superiore delle acque pubbliche, che, nei rispettivi settori, offrono alla magistratura togata le loro conoscenze extragiuridiche.

I giudici popolari

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Infine, un cenno meritano i giudici popolari, disciplinati dalla legge numero 287 del 1951, che integrano i collegi della Corte d'assiste e della Corte d'assise d'appello. Si tratta di comuni cittadini, estratti a sorte da un apposito albo, che esercitano la funzione senza una necessaria preparazione giuridica o specialistica, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo per il quale sono nominati.

Riforma magistratura onoraria 2020

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A tre anni dall'ultimo grande intervento sul tema, nel 2020 si è tornato a parlare di riforma della magistratura onoraria. Le richieste di intervento riguardano diversi aspetti, tra i quali rilevano quelli relativi alla distribuzione del lavoro, all'autonomia, alle retribuzioni e al trattamento previdenziale.

Tuttavia, con riferimento a tale progetto di riforma si sono sollevate molteplici critiche che ne stanno ritardando l'attuazione, complice la difficoltà di raggiungere un accordo sui principali aspetti di rilievo.

Data: 29/07/2020 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli