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Quali sono i beni che non si possono pignorare?

I beni impignorabili sono indicati dagli artt. 514-516 c.p.c, a cui se ne aggiungono altri previsti da specifiche disposizioni di legge


Domanda: Quali beni non possono essere oggetto di pignoramento?

Risposta: Per sapere quali beni non si possono pignorare occorre fare riferimento agli artt. 514, 515, 516 del codice di procedura civile, che definiscono i beni assolutamente impignorabili, quelli relativamente impignorabili e quelli pignorabili solo in alcune circostanze di tempo. A questi si aggiungono i beni del terzo, che l'ufficiale giudiziario può pignorare se il debitore non prova la proprietà altrui.

I beni assolutamente impignorabili

Non si possono assolutamente pignorare ex art. 514 c.p.c.:

1) le cose sacre e che servono per esercitare il culto;

2) la fede nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per consumare i pasti e le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigo, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina e un mobile idoneo a contenerli, poiché si tratta di oggetti indispensabili al debitore e ai familiari conviventi;

3) i commestibili e i combustibili necessari a mantenere il debitore e i familiari con lui conviventi per un mese;

4) gli strumenti, gli oggetti e i libri necessari per esercitare l'arte, la professione o il mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore deve conservare per adempiere a un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri, gli scritti di famiglia e i manoscritti che non facciano parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia che vivono nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti, senza finalità produttive, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati per finalità terapeutiche fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Sono invece pignorabili, anche se parte del mobilio dell'abitazione i mobili di rilevante valore economico per accertato pregio artistico o di antiquariato e i manoscritti che facciano parte di una collezione.

Beni assolutamente impignorabili nel codice civile

Il codice civile contiene norme che dispongono l'impignorabilità dei seguenti beni:

I beni relativamente pignorabili

Ex art. 515 c.p.c., sono relativamente pignorabili le cose utilizzate dal debitore per lo svolgimento del suo lavoro, arte, mestiere e professione:

Cose pignorabili in tempi particolari

Sono pignorabili in particolari circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.):

Impignorabilità beni di terzi

Può capitare che presso il debitore si trovino beni appartenenti a terze persone. In questo caso essi non possono essere pignorati dall'ufficiale giudiziario se:

Se poi l'ufficiale giudiziario procede comunque al pignoramento, poiché non spetta a lui verificare la proprietà dei beni che si trovano nella disponibilità del debitore, spetterà al vero proprietario dimostrarne la titolarità con l'azione di opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.

Data: 19/05/2018 22:10:00
Autore: Domande e Risposte