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Al via i nuovi congedi parentali “sperimentali”. Ecco cosa cambia con il Jobs Act

Dai 3 ai 6 anni di età del bambino per i congedi facoltativi retribuiti al 30% e fino ai 12 anni per quelli non retribuiti. Spazio anche a “tagesmutter” e nidi


di Marina Crisafi - Più spazio per i congediparentali facoltativi che potranno essere fruiti, con una retribuzione al 30%, fino ai 6 anni dietà del bambino e fino ai 12 senzaretribuzione, con la possibilità anche di trasformare il congedo in part-time al 50%. Sono queste leprincipali novità introdotte dal decretoattuativo sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che venerdì ha ricevuto l'ok definitivo delConsiglio dei Ministri insieme agli altri provvedimenti a completamentodella delega sul Jobs Act (leggi…).

Le misure, chescatteranno a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi abrevissimo termine, andando a rivoluzionare la disciplina dei congediparentali, saranno applicate solo “invia sperimentale per l'anno 2015” mentre per gli anni successivi occorrerannoaltri decreti legislativi, una volta valutata la copertura finanziaria (che peril 2015 ammonta a 104 milioni di euro), altrimenti si torna alle normeoriginarie.

Previstaanche, ma solo a titolo di “impegno”, inaccoglimento dei suggerimenti emersi dai pareri delle commissioni parlamentari,la valutazione da parte del Governo della possibilitàdi finanziare asili pubblici e servizi di baby sitting nei pressi deiluoghi di lavoro o di residenza della madre lavoratrice o in alternativa, di incentivare i servizi innovativi della “tagesmutter”(c.d. madre di giorno) o del “nido difamiglia”:

Ecco, dunque, le novità previste dal decreto che entreranno in vigore tra pochi giorni:

- Congedi retribuiti fino a6 anni del bambino

Passa dagliattuali tre ai 6 anni del bambino ildiritto di fruire del congedo parentale per le mamme e i padri lavoratori, conuna retribuzione parziale pari al 30%.

Nel decreto èprevista, inoltre, l'estensione del beneficio fino agli otto anni di età del figlio ma solo per le famiglie meno abbienti.

L'estensionemassima dell'arco temporale di fruibilità vale anche nelle ipotesi di adozionee affidamento.

- Congedi non retribuitifino a 12 anni del bambino

Il congedoparentale non retribuito (la cui durata rimane comunque pari a 6 mesi, salvodeterminati casi in cui sale fino a 10 estendibili a 11 nella coppia) viene esteso invece dagli 8 ai 12 anni divita del bambino.

Anche in talcaso, le misure si applicano analogamente per adozioni e affidamenti.

- Congedi part-time al 50%

Una delle grandinovità del decreto, in mancanza di determinazioni contrattuali, è lapossibilità per ogni genitore di sceglieredi fruire del congedo parentale su base oraria (piuttosto che giornaliera),in misura pari alla metà dell'orariomedio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensileimmediatamente precedente".

La fruizione adore (in realtà già prevista dalla legge di stabilità del 2013 ma rimasta pressochéinattuata) non si cumula con permessi o riposi.

- Congedidi paternità estesi a tutti

Il decreto interviene anche in materia dicongedi di paternità, estendendo a tuttele categorie di lavoratori (e non solo quindi come avviene oggi ai solilavoratori dipendenti) la possibilità di fruire dei congedi da parte del padre,nelle ipotesi in cui la madre siaimpossibilitata a farlo per motivi naturali o contingenti.

- Ridotti itermini di preavviso

Scende da quindici a cinque giorni il termineminimo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto del congedoparentale. Se il congedo è richiesto su base oraria il termine è ulteriormenteridotto a due giorni.

Rimane ferma,comunque, la possibilità per i contratti collettivi di contemplare periodi piùampi.

- Maternità obbligatoriaanche oltre 5 mesi

Si allunga anche la maternità obbligatoria nei casidei parti prematuri, andando asommare i giorni di astensione non goduti prima a quelli spettanti per ilperiodo di congedo post-parto, anche laddove la somma di entrambi i periodi superi il limite massimo di 5 mesi.

Sempre in ambito maternità viene esteso l'istitutodell'automaticità delle prestazioni (ossia l'erogazione della relativaindennità anche nel caso di omesso versamento dei contributi) sia ai lavoratoriche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

- Incentivial telelavoro e congedi per le vittime di violenza di genere

Previsti benefici per i datori di lavoro privati che ricorrono altelelavoro andando incontro alle esigenze di “cura parentale” dei propridipendenti e introdotto il congedo (per un massimo ditre mesi garantendo retribuzione e altri istituti connessi) per le donne vittime di violenza di genere e inserite inpercorsi di protezione debitamente certificati.

Data: 13/06/2015 13:00:00
Autore: Marina Crisafi