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Caso fortuito e imprevedibilità dell'animale - art. 2052 c.c.

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni provocati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito


Casofortuito e imprevedibilità dell'animale. Il proprietario è sempre responsabile?

Nota diEmanuela Foligno

La norma che disciplina la responsabilità delproprietario dell'animale per i danni da questo provocati è l'art. 2052 c.c.. il quale prevede che il proprietario di unanimale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni provocati dall'animale,salvo che provi il caso fortuito.

La più recente giurisprudenza è giunta adaffermare che colui che ha la proprietà ol'uso dell'animale risponde per il solo nesso di causalità fra l'azionedell'animale e l'evento, indipendentemente da una sua negligenza, imprudenza oimperizia o da una concreta colpa nella custodia dell'animale.

Come visto, la responsabilità di cui sidiscorre costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva «che rispondeall'intento legislativo di privilegiare il danneggiato sul danneggiante con illimite del caso fortuito».

In altri termini, ai sensi dell'art. 2052codice civile, la responsabilità del proprietario o detentore dell'animale è presunta, edè fondata sul rapporto di fatto con l'animale stesso. La presunzione di colpadel custode dell'animale per il danno cagionato dallo stesso è superabile solocon la prova del caso fortuito.

Cos'è, esattamente, il caso fortuito?

La Suprema Corte (14/09/2000,N. 12161) ha stabilito che: “Laresponsabilità di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario odi chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazioneai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossianell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presentii caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assolutaeccezionalità: all'attore compete solo diprovare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale el'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenzadi un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere dettonesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comunediligenza nella custodia dell'animale”.

Il caso fortuito è, dunque, un fattore esterno allacausazione del danno, che presenta i caratteri della imprevedibilità, dellainevitabilità e della assoluta eccezionalità.

E' importante sottolineare che tale fattoreesterno, secondo giurisprudenza unanime, comprende anche il fatto colposo deldanneggiato o di un terzo, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nellaproduzione del danno.

L'imprevedibilità, ai finidell'individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nelsenso che è necessario accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non giàcome elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario.

Il proprietario dell'animale, quindi,risponderebbe ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un propriocomportamento o di una propria attività, ma della mera relazione (di proprietào di uso) esistente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalitàsussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori —questi — di cui deve dare prova il danneggiato.

Ebbene,delineata l'essenza del caso fortuito, pare opportuno evidenziare che due attualipronunzie della Suprema Corte hanno fortemente eroso il concetto di“imprevedibilità” e, conseguentemente, non riconosciuto il caso fortuito econdannato il proprietario dell'animale.

Nella recente decisione N. 15713 del 15 aprile 2015 la Cassazione ha, infatti, statuito che ilcaso fortuito “si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitanteo preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto rendaeccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente nonprevedibile e non evitabile”.

La questione oggetto di esame ha riguardato lafuga di un cane dal cancello che a causa di un guasto elettrico era rimasto aperto. Il cane inquestione ha morso due persone e il proprietario è stato condannato per lesionicolpose dalla Corte d'Appello di Palermo, dopo essere stato esentato daresponsabilità dal Giudice di Pace di Termini Imerese.

In primo grado è stato ribadito che ilpadrone può liberarsi della responsabilità per i danni cagionati dal proprioanimale soltanto dimostrando il caso fortuito. Il mancato funzionamento di uncancello automatico è stato considerato caso fortuito che ha consentito al canedi scappare dal giardino e aggredire due uomini.

Tale decisione è pienamente condivisibile.

La Procura della Corte d'Appello di Palermo, tuttavia,ha adito la Cassazione motivando che il ripetersi della circostanza del malfunzionamento del cancello elettrico escludeva i caratteri dell'imprevedibilitàdel caso fortuito e che l'aver lasciato il cane libero di circolare nel propriogiardino non era comunque da considerarsi un “comportamento doverosamenteadeguato” per evitare danni.

La Suprema Corte ha avallato taliargomentazioni ed ha sottolineato che l'evento, preso a fondamento della causadi punibilità si era già verificato, e che quindi “è concettualmente incompatibile con il proprium del caso fortuito, appuntocaratterizzato dall'imprevedibilità dell'accadimento, ossia dalla assolutaepisodicità e straordinarietà”.

L'ordito argomentativo della Suprema Cortenon coglie, a sommesso parere di chi scrive, quella che è la essenza, oltrechéla ratio storica, del caso fortuito.

Se è vero, come lo è, che il caso fortuito ècostituito da un fattore esterno imprevedibile, a nulla giova argomentare cheil cancello in questione aveva già in passato subito malfunzionamenti.

Ilfattore esterno imprevedibile sussiste comunque.

Ed ancora fortemente criticabilel'osservazione che “ l'aver lasciato libero il cane nel proprio giardino non èda considerarsi un comportamento adeguato”.

Ma allora ci si domanda se le norme chevietano di tenere alla catena, o comunque in costrizione all'interno di spazi ristrettii cani, siano o meno lecite, o quantomeno antitetiche datosi che non è uncomportamento adeguato lasciare libero il cane all'interno del propriogiardino.

La decisione oggetto di esame è ancora di piùsorprendente alla luce della lettura di un'altra recente pronunzia dellaSuprema Corte (n. 7093 del 9 aprile 2015).

I Supremi Giudici, nella citata decisione,hanno mirabilmente ribadito che il caso fortuito è costituito esclusivamente daun fattore esterno che abbia i caratteri dell'imprevedibilità. E che taleimprevedibilità (ndr causata dalfattore esterno) nulla ha in comune con l'imprevedibilità dei comportamentidell'animale, costituendo una caratteristica ontologica di ogni essere privo diraziocinio, non può costituire un caso fortuito che esonera dallaresponsabilità il custode.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, consentenza n. 7093 del 9 aprile 2015 scorso, confermando la responsabilità delgestore di un maneggio dichiarata dalla Corte d'Appello di Venezia per i dannisubiti da un'allieva a seguito della caduta da un cavallo imbizzarrito duranteuna lezione di equitazione.

La citata pronunzia è particolarmenteinteressante anche per la chiara disamina dell'applicazione al caso di specietra l'art. 2050 e l'art. 2052 c.c.

Innanzitutto, sostengono gli Ermellini, lavalutazione dell'equitazione come attività pericolosa non può essere compiutain astratto ma accertata in base alle modalità con cui viene impartitol'insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati e alla qualitàdegli allievi. E sebbene possa adottarsi quale criterio orientativo quello diconsiderare pericolosa l'attività che consiste nell'impartire lezioni aprincipianti e fanciulli e non ad esperti, l'accertamento di fatto spetta algiudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità.

Né sono idonei a cambiare l'inquadramentodato alla materia dalla corte territoriale, gli altri due argomenti addotti dalricorrente.

Quanto all'accidentalità, infatti, è irrilevanteche l'animale venga a contatto col danneggiato accidentalmente o per volontàdel proprietario o di terzi, poiché per l'art. 2052 c.c. chi usa l'animale perun proprio interesse (anche non patrimoniale) deve rispondere comunque deidanni da esso causati.

La questione è stata inquadrata nellapresunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c.

Di conseguenza i Supremi Giudici hannoribadito che “non può attribuirsiefficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenzanella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendoirrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili oinevitabili della bestia. L'animale, infatti, sensu caret e l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può perciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologicadi ogni essere privo di raziocinio”.

Una presunzione di responsabilità, dunque,che al pari di quella prevista dall'art. 2052 c.c. può essere vinta solo conuna prova particolarmente rigorosa.

Tornando all'essenza del fattore esternoimprevedibile, si legge in altra pronunzia della Cassazione (Cass. N. 49690/2014) che ha trattato il caso di un cane che ha rotto lacatena ed ha aggredito un passante, che “ la circostanza che il cane abbia rotto la catenaaggredendo un passante non esonera il proprietario da responsabilità poiché ilproprietario ha sempre l'obbligo di verificare, per evitare danni a terzi, chela postazione del cane sia effettivamente sicura quindi deve controllare che la catena sia ben ancorata ein un buono stato di manutenzione”.

Parimenti discutibile pare la decisione dellaSuprema Corte (N. 15895 depositata il 20luglio 2011), con la quale la Corte ha stabilito che il proprietariodell'animale che morde un minore è responsabile del fatto anche se il bambinoviene morso in un giardino privato.

La Circostanza che l'aggressione oggetto diesame sia avvenuta all'interno di un giardino di proprietà di un terzo non èstata considerata “caso fortuito”.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenutoerrata in diritto la sentenza di secondo grado che ha considerato come casofortuito l'ingresso del minore nel giardino di proprietà di un terzo, sullabase dell'assunto che il cane si trovava in un luogo privato, recintato echiuso da un cancello. La Corte ha spiegato che nonostante il giardino fosse chiuso si erarivelato inadeguato al punto da permettere di accedervi perfino a un bambino ditre anni.

Per questo motivo la Corte ha ritenuto diescludere ogni carattere di eccezionalità all'evento, confermando laresponsabilità a carico del proprietario del cane.

Ma già questo lavorìo erosivo del casofortuito si trova in Cass. N. 9037/2010e N. 11570/2009

Nel primo caso esaminato il proprietario dell'animaleè stato condannato al risarcimento dei danni, nonostante avesse fatto tutto ilpossibile per evitare il danno.

Secondo la Suprema Corte “non è sufficiente averelegato il cane alla catena ed averapposto il cartello "attenti al cane" per scagionarsi dallaresponsabilità”.

Insomma solo un evento improvviso tale dasuperare "ogni possibilità di resistenza o contrasto da partedell'uomo", potrebbe eventualmente scagionare i proprietari.

Nel secondo caso, egualmente, la SupremaCorte ha statuito che legare il cane al guinzaglio non è sufficiente peresimersi da responsabilità, a prescindere dalla taglia del cane. La questionenota, appunto, per essere il cane in questione di piccola taglia che haaggredito una anziana signora sulle scale della metropolitana a Milano, sia perle pronunzie di primo e secondo grado che hanno dato ragione al proprietariodel cane.

Al di là dei dubbi (opportuni) in punto diapplicabilità dell'art. 1227 c.c. ai due casi sopra citati, pare proprio chenegli ultimi 4-5 anni i Supremi Giudici stiano erodendo il concetto di casofortuito con la conseguenza di condanne seriamente discutibili in danno dei proprietari di animali.

Tale discutibilità, in punto di diritto, ècorroborata anche da diverse pronunzie della Suprema Corte riguardo gliincidenti sulla strada provocati da caniabbandonati.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, la presenzadi cani abbandonati in autostrada costituisce caso fortuito, ergo nessun risarcimentodanni .

La presenza di un cane in autostrada non puòconsiderarsi un evento prevedibile. Con questa motivazione la terza sezionecivile della Corte di Cassazione (sentenzan.7037/2012) ha ravvisato “ il casofortuito, nel probabile abbandono dei cani da parte di un terzo, desunto dallapresenza, nelle adiacenze, di un'area di servizio e dalla mancanza di una viadi fuga per gli stessi, fatto imprevedibile e inevitabile nel suo accadimentorepentino non potendosi pretendere un continuo controllo della sedeautostradale onde impedirlo".

Ed allora, se costituisce un fatto “ imprevedibile” ilprobabile abbandono di cani da parte di un terzo, è altresì un fattoimprevedibile la rottura del cancello elettrico che causa la fuga del cane,l'immissione di un terzo nel giardino di proprietà privata, la rottura dellacatena del cane, ecc.

Si segnala, peraltro, che anche suquest'ultimo caso specifico vi sonostate decisioni contrastanti, basti menzionare la sentenza n. 2308/2007 con la quale è stato stabilito che in caso di incidente inautostrada provocato dalla presenza di un cane, o di un altro animale, lasocietà autostrade è tenuta al risarcimento dei danni.

In definitiva, in coerenza con il concettopuro di “caso fortuito”, lo stesso dovrebbe sempre essere riconosciuto,nell'alveo dei casi di responsabilità oggettiva, quando il custode proval'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo adinterrompere il nesso causale.

Avv. Emanuela Foligno - Milano - studiolegale.foligno@virgilio.it - Twitter@EmanuelaFoligno

Data: 29/05/2015 22:00:00
Autore: Avv. Emanuela Foligno