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Mancata trascrizione della vendita di un veicolo: in caso di verbali, l'ex proprietario non ha diritto al risarcimento



di Marco Massavelli - Corte di CassazioneCivile, sezione II, sentenza n. 18858 del 7 agosto 2013. Non ha diritto alrisarcimento del danno morale e materiale l'ex proprietario della vetturavenduta dal concessionario per i “disagi” provocati dalle multe prese dal nuovointestatario: il danno da stress noncostituisce un diritto fondamentale di rango costituzionale inerente allapersona. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza7 agosto 2013, n. 18858. Da un punto di vistaamministrativo, l'articolo 94, codice della strada, al comma 1, prevede che: “In caso di trasferimento di proprietà degliautoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto odi stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio delPRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data incui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà”. Quindi,risulta onere dell'acquirenterichiedere, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto dicompravendita, la trascrizione deltrasferimento di proprietà presso il competente PRA. Il mancato adempimentoal suddetto obbligo è sanzionato amministrativamente dai successivi commi 3 e4.

L'articolo 196, comma1, codice della strada, prescrive, inoltre che: “Per leviolazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietariodel veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in suavece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ol'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido conl'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se nonprova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelleipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per iciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione”. Quindi, delleviolazioni amministrative previste dal codice della strada, risponde, in solido con il trasgressore, ilproprietario del veicolo, quale risulta dai pubblici registri alla datadell'accertamento. Nel caso di errore nella trascrizione del proprietario delveicolo, sarà onere dell'interessato dimostrare, con l'atto di compravenditaavente data certa, di aver ceduto il veicolo in data antecedenteall'accertamento della violazione.

Data: 16/09/2013 10:20:00
Autore: C.G.