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Disposizioni di proceduraCAPO IV DISPOSIZIONI DI PROCEDURA Art.238 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale č esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. Č iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gią esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. Art.239 Mandato di cattura. Art.240 Costituzione di parte civile. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. Art.241 Riabilitazione. La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi č condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.
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