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T.U. Enti Locali: PARTE I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo  31  della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante
delega  al  Governo  per  l'adozione  di un testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e  della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
    Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con i
Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1.

    1.  E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli.
                             Articolo 1
                               oggetto

1.  Il  presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.

2.  Le  disposizioni  del  presente testo unico non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.

3.  La  legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina  dell'esercizio  delle  funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro  autonomia  normativa.  L'entrata  in  vigore di nuove leggi che
enunciano   tali   principi  abroga  le  norme  statutarie  con  essi
incompatibili.  Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4.  Ai  sensi  dell'articolo  128  della  Costituzione le leggi della
Repubblica  non possono introdurre deroghe al presente testo unico se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

                                  Avvertenza

              Il  presente  decreto  legislativo  e'  pubblicato, per
          motivi  di  massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
          8,  comma  3  del regolamento di esecuzione del testo unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  30 ottobre 2000 si procedera' alla
          ripubblicazione  del testo del presente decreto legislativo
          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
          3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

	        
	      
                             Articolo 2
                       Ambito di applicazione

1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni,  le  province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.

2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano,  altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi cui
partecipano  enti  locali,  con  esclusione  di quelli che gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
sociali.

	        
	      
                             Articolo 3
                Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2.  Il  comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3.  La  provincia,  ente  locale  intermedio  tra  comune  e regione,
rappresenta  la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.

4.  I  comuni  e  le  province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa   e  amministrativa,  nonche'  autonomia  impositiva  e
finanziaria  nell'ambito  dei  propri  statuti  e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5.  I  comuni  e  le  province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle  conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo
il  principio  di  sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le
loro  funzioni  anche  attraverso  le  attivita'  che  possono essere
adeguatamente.  esercitate  dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.

	        
	      
                             Articolo 4
              Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118,  primo  comma  della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni   che  attengono  ad  esigenze  di  carattere  unitario  nei
rispettivi   territori,   organizzano   l'esercizio   delle  funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi  stabiliti  dal presente testo unico mi ordine alle funzioni
del  comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e  provinciali  in  rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.

3.  La  generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative e'
attribuita  ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e  delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente  sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.

5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.

	        
	      
                             Articolo 5
                  Programmazione regionale e locale

1.  La  regione  indica  gli  obiettivi generali della programmazione
economico  sociale  e  territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate  al  finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.

2.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti  nei  piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle regioni e
provvedono,   per   quanto   di   propria   competenza,   alla   loro
specificazione ed attuazione.

3.  La  legge  regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli  enti  locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.

4.  La  legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti  e  gli  strumenti  della programmazione socio-economica e della
pianificazione  territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5.  La  legge  regionale  disciplina altresi', con norme di carattere
generale.  modi  e  procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra  gli  strumenti  di  cui  al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.

	        
	      
                             Articolo 6
                   Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2.  Lo  statuto,  nell'ambito dei principi fissati dal presente testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente
e,  in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme
di  garanzia  e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio
della  rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente,  le  forme  di collaborazione fra comuni e province, della
partecipatone   popolare,   del   decentramento,   dell'accesso   dei
cittadini,  alle  informazioni  e  ai procedimenti amministrativi, lo
stemma  e  il  gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.

3.   Gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme  per
assicurare  condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi
della  legge  10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di
entrambi  i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e
della  provincia,  nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.

4.  Gli  statuti  sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole  dei  due  terzi  dei  consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza   non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta  in
successive  sedute  da  tenersi  entro  trenta giorni e lo statuto e'
approvato   se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale,  lo  statuto  e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione,  affisso  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta  giorni
consecutivi  ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi   trenta   giorni  dalla  sua  affissione  all'albo  pretorio
dell'ente.

6.  L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e
la  conservazione  degli  statuti  comunali e provinciali, cura anche
adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.

	        
	      
                               Art. 7
                             Regolamenti

  1.  Nel  rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il  comune  e  la  provincia  adottano  regolamenti  nelle materie di
propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e il
funzionamento  delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per  il  funzionamento  degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.

	        
	      
                        Art. 7-bis (11) (12)
                       Sanzioni amministrative

  1.  Salvo  diversa  disposizione  di legge, per le violazioni delle
disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
  ((  1-bis.  La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche  alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal sindaco e dal
presidente  della  provincia  sulla  base  di  disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
  2.  L'organo  competente  a  irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.

	        
	      
                             Articolo 8
                       Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere  forme  associative  e  promuovono organismi di partecipazione
popolare   all'amministrazione  locale.  I  rapporti  di  tali  forme
associative sono disciplinati dallo statuto.

2.  Nel  procedimento  relativo, all'adozione di atti che incidono su
situazioni  giuridiche  soggettive  devono  essere  previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto,  nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.

3.  Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione  nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni
e  proposte  di  cittadini  singoli  o associati dirette a promuovere
interventi  per  la  migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere,  altresi',  determinate  le  garanzie  per il loro tempestivo
esame.   Possono  essere,  altresi',  previsti  referendum  anche  su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo  in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.

5.  Lo  statuto,  ispirandosi  ai  principi di cui alla legge 8 marzo
1994,  n.  203,  e  al  decreto  legislativo  25 luglio 1999, n. 286,
promuove  forme  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  locale dei
cittadini   dell'Unione   europea   e  degli  stranieri  regolarmente
soggiornanti.

	        
	      
                           Articolo 9 (25)
    Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

  1.  Ciascun  elettore  puo'  far  valere  in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
  2.   Il  giudice  ordina  l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti  del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le  spese  sono  a  carico  di chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall'elettore.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))

	        
	      
                             Articolo 10
                Diritto di accesso e di informazione

1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici,  ad  eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco  o  del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente  a  quanto  previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.

2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il
diritto  di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; individua, con
norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai
cittadini  l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che
comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di
accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  e' in possesso
l'amministrazione.

3.  Al  fine  di  rendere  effettiva  la partecipazione dei cittadini
all'attivita'   dell'amministrazione,   gli  enti  locali  assicurano
l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.

	        
	      
                             Articolo 11
                          Difensore civico

1.  Lo  statuto  comunale  e  quello  provinciale  possono  prevedere
l'istituzione   del   difensore   civico   con  compiti  di  garanzia
dell'imparzialita'    e    del    buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa,  gli  abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze  ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2.  Lo  statuto  disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore  civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.

3.  Il  difensore  civico  comunale  e  quello  provinciale  svolgono
altresi'  la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo
127.

	        
	      
                             Articolo 12
                  Sistemi informativi e statistici

1.  Gli  enti  locali  esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti  le  loro  funzioni  in modo da assicurare, anche tramite
sistemi  informativo-statistici  automatizzati, la circolazione delle
conoscenze   e   delle   informazioni  fra  le  amministrazioni,  per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.

2.  Gli  enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza  e  nella  conseguente  verifica dei risultati, utilizzano
sistemi  informativo-statistici  che  operano in collegamento con gli
uffici  di  statistica  in  applicazione  del  decreto  legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi  informativo-statistici  settoriali con il sistema statistico
nazionale.

3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le  procedure  e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.

	      
	      

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