Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante
delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per gli affari regionali e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli.
Articolo 1
oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che
enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Avvertenza
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per
motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 30 ottobre 2000 si procedera' alla
ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove
previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.
Articolo 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo
il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere
adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.
Articolo 4
Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei
rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi stabiliti dal presente testo unico mi ordine alle funzioni
del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.
3. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e'
attribuita ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo
1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
Articolo 5
Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione
economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della
pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere
generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente
e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme
di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio
della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per
assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e
della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e'
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e
la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche
adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.
Art. 7
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
Art. 7-bis (11) (12)
Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
(( 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal
presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Articolo 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione
popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme
associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni
e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo
esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo
1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286,
promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei
cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente
soggiornanti.
Articolo 9 (25)
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall'elettore.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ))
Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il
diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso
l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11
Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere
l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia
dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono
altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo
127.
Articolo 12
Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite
sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano
sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli
uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico
nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli
strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.