Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO II SOGGETTI
CAPO I Comune
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Articolo 13
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.
Articolo 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
comuni scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione
di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine
o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione
e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi
della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
Articolo 16
Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a
suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
Articolo 17 (28)
Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a (( 250.000 abitanti ))
articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e
di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni
delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. (( I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti )).
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto
puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento
di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi', anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni
aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento,
lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina
o designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente
istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa
statutaria.
Articolo 18
Titolo di citta'
1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai
comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale
importanza.
Articolo 19
Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi
delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche'
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi
pubblici locali.
Articolo 20
Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini
della programmazione economica, territoriale ed ambientale della
regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate
dalla legge regionale;
c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali
sia di carattere generale che settoriale e promuove il
coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in attuazione della legislazione e dei programmi regionali,
predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in
particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve
naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi regionali della programmazione socio-economica e
territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche'
norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di
coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
Articolo 21
((Revisione delle circoscrizioni provinciali))
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME
MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42))
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME
MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42))
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali,
economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive
esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello
sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola
provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la
maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con
delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
CAPO III Aree metropolitane
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Articolo 22
Aree metropolitane
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione
procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla
delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un
ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.
Articolo 23
Citta' metropolitane
1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune
capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguita'
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine
all'attivita' economica, ai servizi essenziali, ai caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il
sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia
convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali
interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli
comunali, adotta una proposta di statuto della citta' metropolitana,
che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione
interna e le funzioni.
3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e'
sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro
centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto
espressa nella meta' piu' uno dei comuni partecipanti, essa e'
presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per l'approvazione con legge.
4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si procede
nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di
elezioni degli enti locali.
5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce le
funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo
statuto, salvaguardando l'identita' delle originarie collettivita'
locali.
6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il territorio di
una provincia, si procede alla nuova delimitatone delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area
della citta' come territorio di una nuova provincia. Le regioni a
statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in
materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano
istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione
regionale.
Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle
funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di
cooperazione, nelle seguenti materie:
a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento
dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.
Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni comunali
1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area
metropolitana.
Articolo 26
Norma transitoria
1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.
2. La legge istitutiva della citta' metropolitana stabilisce i
termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalita' per
l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in
analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo 27
Natura e ruolo
1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a
province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per
l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo
esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei
comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione
delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con
provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che
siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della
comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le
funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta'
socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano
costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel
complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
Articolo 28
Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta,
altresi', alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono
concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di
esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.
Articolo 29
Comunita' isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della
Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere
istituita, dai comuni interessati, la comunita' isolana o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.
Articolo 30
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
Art. 31 (5)
Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi
e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto
dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2,
lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le
funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del
consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' (( di cui all'articolo
113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.
Articolo 32
Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu'
comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza
richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli
organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e
per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i
principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in
particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei
comuni; il numero dei componenti degli organi non puo' comunque
eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.
Articolo 33
Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle
funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione
regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,
entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle
apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma
e' aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di
comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma
territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con
l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni,
graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello
di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con
riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il
massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle
ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di
gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su
conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
alla fusione.
Articolo 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del
presidente della regione o del presidente della provincia o del
sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al
prefetto.
Articolo 35
Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo del presente testo unico. La disciplina adottata
nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.