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T.U. Enti Locali: TITOLO II SOGGETTI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO II
SOGGETTI

CAPO I
Comune
                             Articolo 13
                              Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la  popolazione  ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici  dei  servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.  Il  comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati,  attua  forme  sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.

	        
	      
                             Articolo 14
        Compiti del comune per servizi di competenza statale

1.  Il  comune  gestisce  i  servizi  elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.

2.  Le  relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per  servizi  di  competenza
statale  possono  essere  affidate  ai  comuni dalla legge che regola
anche   i   relativi  rapporti  finanziari,  assicurando  le  risorse
necessarie.

	        
	      
                             Articolo 15
       Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

1.  A  norma  degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono  modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le   popolazioni   interessate,  nelle  forme  previste  dalla  legge
regionale.  Salvo  i  casi  di  fusione  tra piu' comuni, non possono
essere  istituiti  nuovi  comuni  con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti  o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
comuni scendano sotto tale limite.

2.  La  legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione
di  due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine
o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione
e di decentramento dei servizi.

3.  Al  fine  di  favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi
della  regione,  lo  Stato  eroga,  per  i dieci anni successivi alla
fusione  stessa,  appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4.  La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

	        
	      
                             Articolo 16
                              Municipi

1.  Nei  comuni  istituiti  mediante  fusione  di  due  o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.

2.  Lo  statuto  e  il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni  dei  municipi,  potendo  prevedere  anche  organi  eletti a
suffragio  universale  diretto.  Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.

	        
	      
                          Articolo 17 (28)
              Circoscrizioni di decentramento comunale

1.  I  comuni  con  popolazione  superiore  a  (( 250.000 abitanti ))
articolano  il  loro  territorio  per  istituire le circoscrizioni di
decentramento,  quali organismi di partecipazione, di consultazione e
di  gestione  di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni
delegate dal comune.
2.   L'organizzazione   e   le  funzioni  delle  circoscrizioni  sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3.  ((  I  comuni  con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
possono  articolare  il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti )).
4.  Gli  organi  delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto
puo'  prevedere  particolari e piu' accentuate forme di decentramento
di  funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando,
altresi',  anche  con  il rinvio alla normativa applicabile ai comuni
aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento,
lo  status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina
o  designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza
assoluta  dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione
territoriale   delle   circoscrizioni   esistenti  e  la  conseguente
istituzione  delle  nuove forme di autonomia ai sensi della normativa
statutaria.

	        
	      
                             Articolo 18
                          Titolo di citta'

1.  Il  titolo  di  citta'  puo'  essere  concesso  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai
comuni  insigni  per  ricordi,  monumenti  storici  e  per  l'attuale
importanza.

	        
	      
CAPO II
Provincia
                             Articolo 19
                              Funzioni

1.  Spettano  alla  provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale  che  riguardino  vaste  zone  intercomunali  o  l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa   del   suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e
   prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione   dello   smaltimento   dei   rifiuti   a   livello
   provinciale,  rilevamento,  disciplina  e controllo degli scarichi
   delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi  sanitari,  di  igiene  e  profilassi pubblica, attribuiti
   dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti  connessi  alla  istruzione secondaria di secondo grado ed
   artistica  ed  alla  formazione professionale, compresa l'edilizia
   scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta  ed  elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali.

2.  La  provincia,  in  collaborazione  con  i comuni e sulla base di
programmi  da  essa  proposti  promuove e coordina attivita', nonche'
realizza  opere  di  rilevante  interesse provinciale sia nel settore
economico,   produttivo,  commerciale  e  turistico,  sia  in  quello
sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste  dal  presente  testo  unico  per  la  gestione  dei servizi
pubblici locali.

	        
	      
                             Articolo 20
                      Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie  e  coordina  le  proposte  avanzate dai comuni, ai fini
   della  programmazione  economica, territoriale ed ambientale della
   regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
   degli  altri  programmi  e  piani  regionali secondo norme dettate
   dalla legge regionale;
c) formula  e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
   del  programma  regionale di sviluppo propri programmi pluriennali
   sia   di   carattere   generale   che  settoriale  e  promuove  il
   coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

2.  La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in   attuazione   della   legislazione  e  dei  programmi  regionali,
predispone  ed  adotta  il  piano  territoriale  di coordinamento che
determina  gli  indirizzi  generali  di  assetto del territorio e, in
particolare, indica:

a) le   diverse   destinazioni   del  territorio  in  relazione  alla
   prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
   principali linee di comunicazione;
c) le  linee  di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
   ed  idraulico-forestale  ed  in  genere  per il consolidamento del
   suolo e la regimazione delle acque;
d) le  aree  nelle  quali  sia  opportuno  istituire parchi o riserve
   naturali.

3.  I  programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi    regionali   della   programmazione   socio-economica   e
territoriale.

4.  La  legge  regionale  detta le procedure di approvazione, nonche'
norme  che  assicurino  il  concorso  dei  comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5.  Ai  fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione  territoriale  predisposti  dai  comuni,  la provincia
esercita  le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso,  il  compito  di accertare la compatibilita' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6.  Gli  enti  e  le  amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive   competenze,  si  conformano  ai  piani  territoriali  di
coordinamento  delle  province  e  tengono  conto  dei loro programmi
pluriennali.

	        
	      
                             Articolo 21
           ((Revisione delle circoscrizioni provinciali))

1.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA   DAL   D.L.   5   GENNAIO  2010,  N.  2,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42))

2.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA   DAL   D.L.   5   GENNAIO  2010,  N.  2,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42))

3.  Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di   nuove   province   i   comuni  esercitano  l'iniziativa  di  cui
all'articolo  133  della  Costituzione,  tenendo  conto  dei seguenti
criteri ed indirizzi:

a) ciascun  territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
   la  quale  si  svolge  la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali,
   economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun  territorio  provinciale  deve  avere dimensione tale, per
   ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive
   esistenti  o  possibili,  da  consentire  una programmazione dello
   sviluppo  che  possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
   culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero  territorio  di  ogni  comune  deve far parte di una sola
   provincia;
d) l'iniziativa   dei   comuni,   di   cui   all'articolo  133  della
   Costituzione,  deve  conseguire  l'adesione  della maggioranza dei
   comuni  dell'area  interessata,  che  rappresentino,  comunque, la
   maggioranza  della  popolazione  complessiva dell'area stessa, con
   delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di   norma,   la   popolazione  delle  province  risultanti  dalle
   modificazioni  territoriali  non  deve  essere inferiore a 200.000
   abitanti;
f) l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta  necessariamente
   l'istituzione  di  uffici  provinciali delle amministrazioni dello
   Stato e degli altri enti pubblici;
g) le   province   preesistenti  debbono  garantire  alle  nuove,  in
   proporzione   al   territorio   ed  alla  popolazione  trasferiti,
   personale,   beni,   strumenti  operativi  e  risorse  finanziarie
   adeguati.

  4.  Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
le   regioni   emanano   norme   intese  a  promuovere  e  coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

	        
	      
CAPO III
Aree metropolitane
                             Articolo 22
                         Aree metropolitane

1.  Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di  Torino,  Milano,  Venezia,  Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli  e  gli  altri  comuni  i  cui  insediamenti  abbiano con essi
rapporti  di  stretta  integrazione  territoriale  e  in  ordine alle
attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2.  Su  conforme  proposta  degli  enti locali interessati la regione
procede   entro   centottanta   giorni  dalla  proposta  stessa  alla
delimitazione   territoriale   dell'area  metropolitana.  Qualora  la
regione  non  provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  invita  la regione a provvedere entro un
ulteriore  termine,  scaduto  il  quale  procede  alla  delimitazione
dell'area metropolitana.

3.  Restano  ferme  le  citta'  metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.

	        
	      
                             Articolo 23
                        Citta' metropolitane

1.  Nelle  aree  metropolitane  di  cui  all'articolo  22,  il comune
capoluogo   e   gli   altri  comuni  ad  esso  uniti  da  contiguita'
territoriale   e  da  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine
all'attivita'   economica,   ai   servizi  essenziali,  ai  caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.

2.  A  tale  fine,  su  iniziativa  degli enti locali interessati, il
sindaco   del  comune  capoluogo  e  il  presidente  della  provincia
convocano   l'assemblea   dei   rappresentanti   degli   enti  locali
interessati.  L'assemblea,  su  conforme  deliberazione  dei consigli
comunali,  adotta una proposta di statuto della citta' metropolitana,
che  ne  indichi  il  territorio,  l'organizzazione,  l'articolazione
interna e le funzioni.

3.   La   proposta  di  istituzione  della  citta'  metropolitana  e'
sottoposta  a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro
centottanta  giorni  dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto  favorevole  della  maggioranza  degli  aventi  diritto  al voto
espressa  nella  meta'  piu'  uno  dei  comuni  partecipanti, essa e'
presentata  dalla  regione  entro  i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per l'approvazione con legge.

4.  All'elezione  degli  organi della citta' metropolitana si procede
nel  primo  turno  utile  ai  sensi delle leggi vigenti in materia di
elezioni degli enti locali.

5.  La  citta'  metropolitana,  comunque  denominata,  acquisisce  le
funzioni  della  provincia;  attua  il  decentramento  previsto dallo
statuto,  salvaguardando  l'identita'  delle originarie collettivita'
locali.

6.  Quando  la citta' metropolitana non coincide con il territorio di
una   provincia,   si   procede   alla   nuova   delimitatone   delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area
della  citta'  come  territorio  di una nuova provincia. Le regioni a
statuto  speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.

7.  Le  disposizioni  del  comma  6 possono essere applicate anche in
materia  di  riordino,  ad  opera  dello  Stato, delle circoscrizioni
provinciali  nelle  regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali siano
istituite   le   aree   metropolitane   previste  dalla  legislazione
regionale.

	        
	      
                             Articolo 24
                  Esercizio coordinato di funzioni

1.  La  regione,  previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire   ambiti  sovracomunali  per  l'esercizio  coordinato  delle
funzioni  degli  enti  locali,  attraverso  forme  associative  e  di
cooperazione, nelle seguenti materie:

a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela    e    valorizzazione    dell'ambiente    e    rilevamento
   dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

Le  disposizioni  regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.

	        
	      
                             Articolo 25
               Revisione delle circoscrizioni comunali

1.  Istituita  la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli  enti  locali  interessati,  puo'  procedere alla revisione delle
circoscrizioni    territoriali    dei   comuni   compresi   nell'area
metropolitana.

	        
	      
                             Articolo 26
                          Norma transitoria

1.  Sono  fatte  salvo  le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.

2.  La  legge  istitutiva  della  citta'  metropolitana  stabilisce i
termini  per  il  conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle  funzioni  amministrative  in base ai principi dell'articolo 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e le modalita' per
l'esercizio  dell'intervento  sostitutivo  da  parte  del  Governo in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

	        
	      
CAPO IV
Comunita' montane
                             Articolo 27
                           Natura e ruolo

1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra  comuni  montani  e  parzialmente  montani,  anche appartenenti a
province  diverse,  per  la  valorizzazione  delle  zone  montane per
l'esercizio   di  funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2.  La  comunita'  montana  ha  un organo rappresentativo e un organo
esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.  Il  presidente  puo'  cumulare la carica con quella di
sindaco  di  uno  dei  comuni  della  comunita'. I rappresentanti dei
comuni  della  comunita'  montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti   con   il  sistema  del  voto  limitato  garantendo  la
rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo  4,  gli  ambiti  o le zone omogenee per la costituzione
delle  comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione  della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali.   La  costituzione  della  comunita'  montana  avviene  con
provvedimento del presidente della giunta regionale.

4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:

a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i   criteri   di   ripartizione   tra  le  comunita'  montane  dei
   finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente   montani   nei   quali  la  popolazione  residente  nel
territorio  montano  sia  inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva,  restando  sempre  esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni  con  popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti.
L'esclusione  non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli  interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti dall'Unione
europea  e  dalle  leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere,  altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei  servizi  svolti  in  forma  associata,  l'inclusione  dei comuni
confinanti,  con  popolazione  non  superiore  a 20.000 abitanti, che
siano  parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della
comunita'.

6.  Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide  con  quello  di  una  comunita'  montana  sono assegnate le
funzioni  e  le  risorse  attribuite  alla  stessa  in  base  a norme
comunitarie,  nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel  caso  in  cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani.  Con  la  legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.

7.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza  delle  regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria   legge,   possono   provvedere  ad  individuare  nell'ambito
territoriale  delle  singole  comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della  fragilita'  ecologica,  dei  rischi ambientali e della realta'
socio-economica.

8.  Ove  in  luogo  di  una  preesistente  comunita'  montana vengano
costituite  piu'  comunita'  montane,  ai  nuovi  enti  spettano  nel
complesso  i  trasferimenti  erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti  in  attuazione  dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni.

	        
	      
                             Articolo 28
                              Funzioni

1.  L'esercizio  associato  di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite  dalla  regione  spetta  alle  comunita'  montane.  Spetta,
altresi',  alle  comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e  gli  interventi  speciali  per  la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.

3.  Le  comunita'  montane  adottano  piani  pluriennali  di opere ed
interventi  e  individuano  gli  strumenti  idonei  a  perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla  Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalla  regione, che possono
concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi  annuali operativi di
esecuzione del piano.

4.  Le  comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano  pluriennale  di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.

5.  Il  piano  pluriennale  di  sviluppo  socioeconomico  ed  i  suoi
aggiornamenti  sono  adottati  dalle  comunita'  montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6.  Gli  interventi  finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri  soggetti  pubblici  a  favore  della  montagna  sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.

7.  Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.

	        
	      
                             Articolo 29
                  Comunita' isolane o di arcipelago

1.  In  ciascuna  isola  o  arcipelago  di  isole, ad eccezione della
Sicilia  e  della  Sardegna,  ove  esistono  piu'  comuni puo' essere
istituita,   dai   comuni   interessati,   la   comunita'  isolana  o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

	        
	      
CAPO V
Forme associative
                             Articolo 30
                             Convenzioni

1.  Al  fine  di  svolgere  in  modo  coordinato  funzioni  e servizi
determinati,  gli  enti  locali  possono  stipulare tra loro apposite
convenzioni.

2.  Le  convenzioni  devono  stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione  degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.

3.  Per  la  gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di   propria  competenza,  possono  prevedere  forme  di  convenzione
obbligatoria    fra   enti   locali,   previa   statuizione   di   un
disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche  in  luogo  degli  enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega  di  funzioni  da  parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore  di  uno  di  essi,  che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.

	        
	      
                             Art. 31 (5)
                              Consorzi

  1.  Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi
e  l'esercizio  associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114,  in  quanto  compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
  2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a maggioranza
assoluta  dei  componenti  una convenzione ai sensi dell'articolo 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
  3.  In  particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze  degli  organi  consortili coerentemente a quanto disposto
dai  commi  8,  9  e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2,
lettera  m),  e  prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti  fondamentali  del  consorzio;  lo  statuto, in conformita' alla
convenzione,  deve  disciplinare  l'organizzazione,  la  nomina  e le
funzioni degli organi consortili.
  4.  Salvo  quanto  previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi,  ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali   anche  enti  diversi  dagli  enti  locali,  l'assemblea  del
consorzio  e'  composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona  del  sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con  responsabilita'  pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
  5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
  7.  In  caso  di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
puo'   prevedere   la   costituzione   di  consorzi  obbligatori  per
l'esercizio  di  determinate  funzioni  e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
  8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita' (( di cui all'articolo
113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.

	        
	      
                             Articolo 32
                          Unioni di comuni

1.  Le  unioni  di  comuni  sono enti locali costituiti da due o piu'
comuni  di  norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza.

2.  L'atto  costitutivo  e  lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli  dei  comuni  partecipanti con le procedure e la maggioranza
richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo  statuto individua gli
organi  dell'unione  e  le  modalita'  per  la  loro  costituzione  e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse.

3.  Lo  statuto  deve  comunque  prevedere  il presidente dell'unione
scelto  tra  i  sindaci  dei  comuni interessati e deve prevedere che
altri  organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione,  per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e
per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5.  Alle  unioni  di  comuni  si  applicano, in quanto compatibili, i
principi  previsti  per  l'ordinamento  dei  comuni. Si applicano, in
particolare,  le  norme  in  materia di composizione degli organi dei
comuni;  il  numero  dei  componenti  degli  organi non puo' comunque
eccedere  i  limiti  previsti  per  i  comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti  dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.

	        
	      
                             Articolo 33
    Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1.  Le  regioni,  nell'emanazione  delle  leggi di conferimento delle
funzioni  ai  comuni,  attuano  il  trasferimento  delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni.

2.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio  associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  all'articolo  4.  Nell'ambito della previsione
regionale,  i  comuni  esercitano  le  funzioni  in  forma associata,
individuando  autonomamente  i  soggetti,  le forme e le metodologie,
entro  il  termine  temporale  indicato dalla legislazione regionale.
Decorso  inutilmente  il  termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3.  Le  regioni  predispongono,  concordandolo  con  i  comuni  nelle
apposite  sedi  concertative,  un  programma  di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma
e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  tenendo anche conto delle unioni di
comuni regolarmente costituite.

4.  Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei  servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a   disciplinare,   con  proprie  leggi,  nell'ambito  del  programma
territoriale   di   cui  al  comma  3,  le  forme  di  incentivazione
dell'esercizio  associato  delle  funzioni  da  parte dei comuni, con
l'eventuale  previsione  nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono  il  massimo  grado  di  integrazione  tra  i  comuni,
   graduando  la  corresponsione dei benefici in relazione al livello
   di   unificazione,  rilevato  mediante  specifici  indicatori  con
   riferimento  alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
   e  dei  servizi  associati o trasferiti in modo tale da erogare il
   massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono  in  ogni  caso  una  maggiorazione dei contributi nelle
   ipotesi  di  fusione  e  di  unione,  rispetto alle altre forme di
   gestione sovracomunale;
b) promuovono   le   unioni  di  comuni,  senza  alcun  vincolo  alla
   successiva  fusione,  prevedendo  comunque  ulteriori  benefici da
   corrispondere   alle   unioni  che  autonomamente  deliberino,  su
   conforme  proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
   alla fusione.

	        
	      
                             Articolo 34
                        Accordi di programma

1.  Per  la  definizione  e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque  di  due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della
regione  o  il  presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per  assicurare  il  coordinamento  delle azioni e per determinarne i
tempi,   le  modalita',  il  finanziamento  ed  ogni  altro  connesso
adempimento.

2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.

3.   Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo  di
programma,   il  presidente  della  regione  o  il  presidente  della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.

4.  L'accordo,  consistente nel consenso unanime del presidente della
regione,  del  presidente  della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni  interessate,  e'  approvato  con  atto  formale  del
presidente  della  regione  o  del  presidente  della provincia o del
sindaco  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce  gli  effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le  eventuali  e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo  le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.

5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6.  Per  l'approvazione  di  progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi  dell'amministrazione  e  per le quali siano immediatamente
utilizzabili   i  relativi  finanziamenti  si  procede  a  norma  dei
precedenti  commi.  L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle  medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7.  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma e gli
eventuali   interventi   sostitutivi   sono  svolti  da  un  collegio
presieduto  dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente della
provincia  o  dal  sindaco  e  composto  da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8.  Allorche'  l'intervento  o il programma di intervento comporti il
concorso  di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  cui  spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di  vigilanza  di  cui  al  comma  7  e' in tal caso presieduto da un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni  attribuite  dal  comma  7  al commissario del Governo ed al
prefetto.

	        
	      
                             Articolo 35
                          Norma transitoria

1.  L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4,  avviene  entro  il  21  febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine,  il  Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni  inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa  disciplina  nel  rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo   del   presente   testo   unico.   La  disciplina  adottata
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.

	        
	      

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