Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I Programmazione
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Articolo 162
Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed
integrita', veridicita', pareggio, finanziario e pubblicita'. La
situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo,
non puo' presentare un disavanzo.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle
spese, salvo le eccezioni di legge.
3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario, che
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad
esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione finanziaria e' unica come il relativo bilancio di
previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non
siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di
veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di
riferimento.
6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non
possono avere altra forma di finanziamento, salva le eccezioni
previste per legge. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi
allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti.
Articolo 163
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte
dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente
delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due
mesi, sulla base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato
ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento
delle obbligazioni e: riassunte assunte, delle obbligazioni derivanti
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di
personale, di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al comma
1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato.
Articolo 164
Caratteristiche del bilancio
1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per
la spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto
di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il
capitolo, che indica l'oggetto.
2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i
servizi per conto di terzi.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il
consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
Articolo 165
Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti,
relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e
risorse, in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla
tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane
ed unioni di comuni sono:
Titolo 1 - Entrate tributarie;
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
Titolo III - Entrate extratributarie;
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;
4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
Titolo II - Entrate extratributarie:
Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni,
servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali
aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che
gestiscono un complesso di attivita' ed alla natura economica dei
fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa e'
leggibile anche per programmi dei quali e', fatta analitica
illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella
relazione previsionale e programmatica.
6. I titoli della spesa sono :
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di
attivita', anche normative, relative alle opere da realizzare e di
interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari,
per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano
generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo
151 puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni
dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice
o complesso composto da persone e mezzi cui e' preposto un
responsabile.
9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un
complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, dei quale risponde il responsabile del servizio.
10. Ciascuna risorsa dell'entratate ciascun intervento della spesa
indicano:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal
rendiconto dei penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento
e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in
bilancio, con le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di
tutte le entrate e prima di tutte le spese.
12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto
non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme
recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per
quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate,
al fine di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita'
delle classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali.
13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri
riepilogativi.
14. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i
modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri
riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di
codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche al fini di
cui all'articolo 157.
Articolo 166
Fondo di riserva
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un
fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per
cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio.
2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da
comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento
di contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rivelino insufficienti.
Art. 167 (5)
Ammortamento dei beni
1. (( E' data facolta' agli enti locali di iscrivere ))
nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo
dell'ammortamento accantonato per i beni relativi almeno per il
trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo
229.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del
reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel
risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua
applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.
Articolo 168
Servizi per conto di terzi
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi
compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un
debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in
capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui
all'articolo 160.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
Articolo 169
Piano esecutivo di gestione
1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal
consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio
dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione
delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di
costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000
abitanti e per le comunita' montane.
Articolo 170
Relazione previsionale e programmatica
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente,
precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende,
per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento
storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi e per
eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati
nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita'
e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa
corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di
investimento.
4. Per ciascun programma e' data specificazione della finalita' che
si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso
destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si
articola il programma stesso ed e' data specifica motivazione delle
scelte adottate.
5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata
dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio
precedente.
6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica
anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di
bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicita' del
servizio.
7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici,
con particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172,
comma 1, lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani
economico-finanziari di cui all'articolo 201.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema
di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni
minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
9. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di
inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni di
consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della
relazione previsionale e programmatica.
Articolo 171
Bilancio pluriennale
1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un
bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della
regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni con
osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso
il principio dell'annualita'.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari
che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia
alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di
investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacita' di
ricorso alle fonti di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto per
programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno
l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di
sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche'
le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno
degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il
primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza,
hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione dei
bilancio di previsione.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono approvati i
modelli relativi al bilancio pluriennale.
Articolo 172
Altri allegati al bilancio di previsione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente
quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento
necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni
di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di
capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la
quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia.
Articolo 173
Valori monetari
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella
relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento
ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato.
CAPO II Competenze in materia di bilanci
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Articolo 174
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione.
2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali
adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali
possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare
emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo
esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo
consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa
deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal
segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale
di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
Articolo 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione.
1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo
consiliare.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a
pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di
variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e'
tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti
sulla base della deliberazione non ratificata.
6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di
comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi
finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per
aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le
entrate dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati i
prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le
entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli
stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi
due titoli.
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti
nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.
Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata
dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo
169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
Articolo 176
Prelevamenti dal fondo di riserva
1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno.
Articolo 177
Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria
una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze
successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la
modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione
deve essere motivata dall'organo esecutivo.