Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I Entrate
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Articolo 178
Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la
riscossione ed il versamento.
Art. 179 (31)
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione
dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione,
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di
ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla
gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a
tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione
diretta o di emissione di liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in
corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile.
mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle
scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal
regolamento di contabilita' dell'ente. ((31))
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con L. 4 dicembre 2008,
n. 189, ha disposto che "per l'anno 2008, in deroga al presente
articolo 179, i comuni sono autorizzati ad accertare
convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari
alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed
attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione
operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la
certificazione di cui al comma 1.".
Articolo 180
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento
dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del
tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente.
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione di cui all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile del
servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) la codifica;
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti
dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente
anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi il tesoriere ne da' immediata comunicazione all'ente,
richiedendo la regolarizzazione.
Articolo 181
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al
tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle
disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo
quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria
dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.
Articolo 182
Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
Art. 183 (22)
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata
e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai
sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi
stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi
per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta
dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di
impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine
dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si
tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della
fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono
finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto
o gia' concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in
entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate
in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone
accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito
sottoscritto;
(( c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto
della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del
progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; ))
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e
per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano altresi', impegnati gli stanziamenti per spese
correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle
previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata
superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate
che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si
tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni
relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo
successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al
servizio finanziario dell'ente nel termine e con le modalita'
previste dal regolamento di contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le
quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali
atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di
raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di
provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui
all'articolo 151, comma 4.
Articolo 184
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma
certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del
riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le
procedure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
Articolo 185
Ordinazione e pagamento
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il
mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al
pagamento delle spese.
2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi
vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale la spesa e' allocata e la relativa disponibilita',
distintamente per competenza o residui;
d) la codifica;
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto,
il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima
l'erogazione della spesa;
h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste
dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio
finanziario, che provvede altresi' alle operazioni di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e
da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e
comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
CAPO III Risultato di amministrazione e residui
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Articolo 186
Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei
residui passivi.
Art. 187 (16) (28)
Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati,
fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e
fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi
dell'articolo 186, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell'articolo 194 (( e per l'estinzione anticipata di prestiti )).
;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con
mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre
spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento. (16)
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere
applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione
presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la
finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali
fondi l'attivazione delle spese puo' avvenire solo dopo
l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con
eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo
consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con L. 28 maggio 2004, n.
140, ha disposto che "in deroga al comma 2 del presente articolo, per
l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che
abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte
corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno
2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per
conguagli di esercizi precedenti, hanno facolta' di applicare
l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in
sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004.
Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3,
secondo periodo, del presente articolo".
Articolo 188
Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi
dell'articolo 186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e
nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di
ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione.
Art. 189 (22)
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le
entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata ((
nonche' le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di
apertura di credito. ))
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le
somme derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione
definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti
di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti
rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
Articolo 190
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate
entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non
impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio
costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.
CAPO IV Principi di gestione e controllo di gestione
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Articolo 191
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del
servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa
comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza
che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta'
di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione
fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi
e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e'
data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la
parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera
e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o
dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni
reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno
reso possibili le singole prestazioni.
5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto
deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti
fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i
provvedimenti di cui all'articolo 193, e' fatto divieto di assumere
impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per
legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi.
Articolo 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
Articolo 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni
di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate
dal presente testo unico.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita'
dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad
effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso
e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di
quelle aventi specifica destinazione per legge, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di
riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni
effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo.
Articolo 194
Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o
con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato
l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa
documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3,
l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene
dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre
risorse.
Articolo 195
Utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto
finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,
anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi
dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo
222.
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione
della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di
tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in
termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione,
secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti
non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di
tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore
pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con
obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle
alienazioni.
Articolo 196
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso
l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la quantita' e qualita' dei servizi offerti, la funzionalita'
dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il
livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.
Articolo 197
Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale
delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei
comuni e delle citta' metropolitane ed e' svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli
obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di
misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita'
dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli
servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera
complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i
ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.
Art. 198
Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei
controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo
agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinche'
questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento
della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
Art. 198-bis (18)
(( Comunicazione del referto ))
(( 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli
articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e'
assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la
conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti. ))