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T.U. Enti Locali: TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
Entrate
                            Articolo 178
                          Fasi dell'entrata

1.  Le  fasi  di  gestione  delle  entrate  sono  l'accertamento,  la
riscossione ed il versamento.

	        
	      
                            Art. 179 (31)
                            Accertamento

  1.   L'accertamento   costituisce   la   prima   fase  di  gestione
dell'entrata  mediante la quale, sulla base di idonea documentazione,
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo  giuridico,  individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
  2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per  le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di
   ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per  le  entrate  patrimoniali  e  per  quelle  provenienti  dalla
   gestione  di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a
   tariffe  o  contribuzioni  dell'utenza,  a seguito di acquisizione
   diretta o di emissione di liste di carico;
c) per  le  entrate  relative  a partite compensative delle spese, in
   corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per  le  altre  entrate,  anche  di  natura eventuale o variabile.
   mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
   specifici.
  3.  Il  responsabile  del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione  di  cui  al  comma  2, ai fini dell'annotazione nelle
scritture   contabili,  secondo  i  tempi  ed  i  modi  previsti  dal
regolamento di contabilita' dell'ente. ((31))
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AGGIORNAMENTO (31)
  Il  D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con L. 4 dicembre 2008,
n.  189,  ha  disposto  che  "per  l'anno 2008, in deroga al presente
articolo    179,    i    comuni   sono   autorizzati   ad   accertare
convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari
alla  differenza  tra  i  minori  contributi  ordinari  comunicati ed
attribuiti  dal  Ministero  dell'interno  e derivanti dalla riduzione
operata  sul  fondo  ordinario  in  base  al  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 302 del 31
dicembre  2007,  e  l'importo  attestato  dal  singolo  ente  con  la
certificazione di cui al comma 1.".

	        
	      
                            Articolo 180
                             Riscossione

1.  La  riscossione  costituisce  la successiva fase del procedimento
dell'entrata,  che  consiste  nel  materiale  introito  da  parte del
tesoriere  o  di  altri  eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente.

2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire  al  tesoriere  nelle  forme  e  nei  tempi  previsti dalla
convenzione di cui all'articolo 210.

3.  L'ordinativo  d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile  del
servizio   finanziario   o   da   altro  dipendente  individuato  dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno:
   a) l'indicazione del debitore;
   b) l'ammontare della somma da riscuotere;
   c) la causale;
   d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
   e)  l'indicazione  della risorsa o del capitolo di bilancio cui e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
   f) la codifica;
   g) il numero progressivo;
   h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4.  Il  tesoriere  deve  accettare,  senza  pregiudizio per i diritti
dell'ente,  la  riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente
anche  senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi   il  tesoriere  ne  da'  immediata  comunicazione  all'ente,
richiedendo la regolarizzazione.

	        
	      
                            Articolo 181
                             Versamento

1.  Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2.  Gli  incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al
tesoriere  le  somme  riscosse  nei  termini e nei modi fissati dalle
disposizioni  vigenti  e  da  eventuali  accordi convenzionali, salvo
quelli  a  cui  si  applicano  gli articoli 22 e seguenti del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3.  Gli  incaricati  interni,  designati  con  provvedimento  formale
dell'amministrazione,  versano  le somme riscosse presso la tesoreria
dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.

	        
	      
CAPO II
Spese
                            Articolo 182
                          Fasi della spesa

1.  Le  fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.

	        
	      
                            Art. 183 (22)
                          Impegno di spesa

  1.  L'impegno  costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con  la  quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata
e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio,  nell'ambito  della disponibilita' finanziaria accertata ai
sensi dell'articolo 151.
  2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la  necessita'  di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi
stanziamenti per le spese dovute:
a) per   il   trattamento  economico  tabellare  gia'  attribuito  al
   personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
   preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per   le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base  a  contratti  o
   disposizioni di legge.
  3.  Durante  la  gestione  possono  anche  essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi
per  i  quali  entro  il  termine dell'esercizio non e' stata assunta
dall'ente   l'obbligazione   di   spesa  verso  i  terzi  decadono  e
costituiscono  economia della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti,  concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione  di  cui  all'articolo 186. Quando la prenotazione di
impegno  e'  riferita  a  procedure  di gara bandite prima della fine
dell'esercizio  e non concluse entro tale termine, la prenotazione si
tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
  4.   Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese  sostenute
rispetto  all'impegno  assunto,  verificate  con la conclusione della
fase della liquidazione.
  5.  Le  spese  in  conto capitale si considerano impegnate ove sono
finanziate nei seguenti modi:
a) con  l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
   impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto
   o  gia'  concesso,  e  del  relativo prefinanziamento accertato in
   entrata;
b) con  quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate
   in  corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone
   accertato;
c) con   l'emissione   di   prestiti  obbligazionari  si  considerano
   impegnate   in  corrispondenza  e  per  l'ammontare  del  prestito
   sottoscritto;
(( c-bis)  con  aperture di credito si considerano impegnate all'atto
   della  stipula  del  contratto  e per l'ammontare dell'importo del
   progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; ))
d) con  entrate  proprie si considerano impegnate in corrispondenza e
   per l'ammontare delle entrate accertate.
Si   considerano  altresi',  impegnati  gli  stanziamenti  per  spese
correnti  e  per  spese  di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge.
  6.   Possono   essere  assunti  impegni  di  spesa  sugli  esercizi
successivi,  compresi  nel  bilancio  pluriennale,  nel  limite delle
previsioni nello stesso comprese.
  7.  Per  le  spese  che per la loro particolare natura hanno durata
superiore  a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate
che  iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si
tiene  conto  nella  formazione  dei  bilanci  seguenti degli impegni
relativi,   rispettivamente,  al  periodo  residuale  ed  al  periodo
successivo.
  8.  Gli  atti  di  cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al
servizio  finanziario  dell'ente  nel  termine  e  con  le  modalita'
previste dal regolamento di contabilita'.
  9.  Il  regolamento  di contabilita' disciplina le modalita' con le
quali  i  responsabili  dei  servizi assumono atti di impegno. A tali
atti,  da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di
raccolta  che  individuano  la  cronologia  degli atti e l'ufficio di
provenienza,  si  applicano,  in  via preventiva, le procedure di cui
all'articolo 151, comma 4.

	        
	      
                            Articolo 184
                      Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa  attraverso  la  quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare  il diritto acquisito del creditore, si determina la somma
certa  e  liquida  da  pagare  nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.

2.  La  liquidazione  compete  all'ufficio  che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del
riscontro   operato   sulla   regolarita'  della  fornitura  o  della
prestazione   e   sulla   rispondenza   della   stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente,  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed i
riferimenti  contabili  e'  trasmesso  al  servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

4.  Il  servizio  finanziario  effettua,  secondo  i  principi  e  le
procedure  della  contabilita'  pubblica,  i  controlli  e  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

	        
	      
                            Articolo 185
                       Ordinazione e pagamento

1.  L'ordinazione  consiste nella disposizione impartita, mediante il
mandato  di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al
pagamento delle spese.

2.  Il  mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato  dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi
vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
   a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
   b) la data di emissione;
   c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale   la   spesa   e'   allocata   e  la  relativa  disponibilita',
distintamente per competenza o residui;
   d) la codifica;
   e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del  soggetto  tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto,
il relativo codice fiscale o la partita IVA;
   f)  l'ammontare  della  somma  dovuta  e  la scadenza, qualora sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
   g)  la  causale  e  gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima
l'erogazione della spesa;
   h)  le  eventuali  modalita' agevolative di pagamento se richieste
dal creditore;
   i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
   3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza   dell'impegno   e   della   liquidazione,  dal  servizio
finanziario,    che    provvede    altresi'    alle   operazioni   di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

   4.  Il  tesoriere  effettua  i  pagamenti  derivanti  da  obblighi
tributari,  da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e
da  altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della preventiva
emissione  del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e
comunque  entro  il termine del mese in corso l'ente locale emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

	        
	      
CAPO III
Risultato di amministrazione e residui
                            Articolo 186
               Risultato contabile di amministrazione

   1.  Il  risultato  contabile  di  amministrazione e' accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al  fondo  di  cassa  aumentato  dei  residui  attivi e diminuito dei
residui passivi.

	        
	      
                         Art. 187 (16) (28)
                      Avanzo di amministrazione

  1.  L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati,
fondi  vincolati,  fondi  per finanziamento spese in conto capitale e
fondi di ammortamento.
  2.  L'eventuale  avanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi
dell'articolo 186, puo' essere utilizzato:
a) per  il  reinvestimento  delle quote accantonate per ammortamento,
   provvedendo,  ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
   parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per  la  copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
   dell'articolo 194 (( e per l'estinzione anticipata di prestiti )).
   ;
c) per  i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
   di  bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con
   mezzi  ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
   non  ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre
   spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento. (16)
  3.  Nel  corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere
applicato,  con  delibera  di variazione, l'avanzo di amministrazione
presunto  derivante  dall'esercizio  immediatamente precedente con la
finalizzazione  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali
fondi   l'attivazione   delle   spese   puo'   avvenire   solo   dopo
l'approvazione  del  conto  consuntivo dell'esercizio precedente, con
eccezione   dei   fondi,   contenuti  nell'avanzo,  aventi  specifica
destinazione  e  derivanti  da accantonamenti effettuati con l'ultimo
consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con L. 28 maggio 2004, n.
140, ha disposto che "in deroga al comma 2 del presente articolo, per
l'anno  2004,  i  comuni  con  popolazione  fino a 3.000 abitanti che
abbiano  avuto  una  riduzione  dei  trasferimenti  erariali di parte
corrente  superiore  al  10  per  cento di quelli assegnati nell'anno
2003,  senza  che  nel computo siano comprese le somme attribuite per
conguagli   di  esercizi  precedenti,  hanno  facolta'  di  applicare
l'avanzo  di  amministrazione  presunto  dell'esercizio precedente in
sede  di  predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004.
Per  tali  fondi  si  applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3,
secondo periodo, del presente articolo".

	        
	      
                            Articolo 188
                    Disavanzo di amministrazione

1.  L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione,  accertato  ai sensi
dell'articolo  186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e
nei  termini  di  cui  all'articolo  193,  in  aggiunta alle quote di
ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione.

	        
	      
                            Art. 189 (22)
                           Residui attivi

  1.  Costituiscono  residui attivi le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
  2.  Sono  mantenute  tra i residui dell'esercizio esclusivamente le
entrate  accertate  per  le  quali  esiste  un  titolo  giuridico che
costituisca  l'ente  locale  creditore  della  correlativa entrata ((
nonche'  le  somme  derivanti  dalla  stipulazione  di  contratti  di
apertura di credito. ))
  3.  Alla  chiusura  dell'esercizio  costituiscono residui attivi le
somme  derivanti  da  mutui per i quali e' intervenuta la concessione
definitiva  da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti
di  previdenza  ovvero  la  stipulazione  del  contratto  per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.
  4.  Le  somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro  il  termine  dell'esercizio  costituiscono minori accertamenti
rispetto  alle  previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.

	        
	      
                            Articolo 190
                           Residui passivi

1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme impegnate e non pagate
entro il termine dell'esercizio.

2.  E'  vietata  la  conservazione nel conto dei residui di somme non
impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3.   Le   somme   non   impegnate  entro  il  termine  dell'esercizio
costituiscono  economia  di  spesa  e,  a  tale  titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.

	        
	      
CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione
                            Articolo 191
  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1.  Gli  enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno  contabile  registrato sul competente intervento o capitolo
del   bilancio   di   previsione  e  l'attestazione  della  copertura
finanziaria  di  cui  all'articolo  153, comma 5. Il responsabile del
servizio,   conseguita  l'esecutivita'  del  provvedimento  di  spesa
comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente  all'ordinazione  della prestazione, con l'avvertenza
che  la  successiva  fattura  deve  essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta'
di  non  eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati.

2.  Per  le  spese  previste  dai regolamenti economali l'ordinazione
fatta  a  terzi  contiene  il  riferimento  agli  stessi regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3.  Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi
e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  corso  se a tale data non sia
scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e'
data contestualmente alla regolarizzazione.

4.  Nel  caso  in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione  dell'obbligo  indicato  nei  commi  1, 2 e 3, il rapporto
obbligatorio  intercorre,  ai  fini  della controprestazione e per la
parte  non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera
e),  tra  il  privato  fornitore  e  l'amministratore  finanziario  o
dipendente  che  hanno  consentito  la  fornitura.  Per le esecuzioni
reiterate  o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno
reso possibili le singole prestazioni.

5.   Agli   enti   locali   che  presentino,  nell'ultimo  rendiconto
deliberato,  disavanzo  di  amministrazione  ovvero  indichino debiti
fuori  bilancio  per  i  quali  non sono stati validamente adottati i
provvedimenti  di  cui all'articolo 193, e' fatto divieto di assumere
impegni  e  pagare  spese  per servizi non espressamente previsti per
legge.  Sono  fatte  salve  le spese da sostenere a fronte di impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi.

	        
	      
                            Articolo 192
          Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.  La  stipulazione  dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b)  l'oggetto  del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
   c)   le   modalita'   di   scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni   vigenti   in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2.  Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della  Unione  europea  recepita  o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.

	        
	      
                            Articolo 193
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1.  Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni
di  bilancio  il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti
in   bilancio  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il
finanziamento  degli  investimenti, secondo le norme contabili recate
dal presente testo unico.

2.   Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale,  e comunque almeno una volta entro il 30 settembre
di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare  provvede  con  delibera  ad
effettuare  la  ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In  tale  sede  l'organo  consiliare  da'  atto  del  permanere degli
equilibri  generali  di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali   debiti   di   cui   all'articolo   194,  per  il  ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione finanziaria facciano
prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per
squilibrio  della  gestione  di  competenza ovvero della gestione dei
residui,  adotta  le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3.  Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso
e  per  i  due  successivi  tutte  le entrate e le disponibilita', ad
eccezione  di  quelle  provenienti  dall'assunzione  di prestiti e di
quelle  aventi  specifica  destinazione per legge, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4.  La  mancata  adozione,  da  parte dell'ente, dei provvedimenti di
riequilibrio  previsti  dal  presente  articolo e' equiparata ad ogni
effetto  alla  mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo.

	        
	      
                            Articolo 194
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio

1.  Con  deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o
con  diversa  periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b)  copertura  di  disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni,   nei   limiti  degli  obblighi  derivanti  da  statuto,
convenzione   o   atti  costitutivi,  purche'  sia  stato  rispettato
l'obbligo  di  pareggio  del  bilancio  di cui all'articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c)  ricapitalizzazione,  nei  limiti  e  nelle  forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali.
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati   utilita'   ed   arricchimento  per  l'ente,  nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2.  Per  il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.

3.   Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non  possa
documentalmente  provvedersi  a  norma  dell'articolo  193,  comma 3,
l'ente  locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti.    Nella    relativa    deliberazione    consiliare   viene
dettagliatamente   motivata   l'impossibilita'  di  utilizzare  altre
risorse.

	        
	      
                            Articolo 195
            Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1.  Gli  enti  locali,  ad  eccezione degli enti in stato di dissesto
finanziario  sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,
anche  se  provenienti  dall'assunzione di mutui con istituti diversi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  per  un  importo  non superiore
all'anticipazione  di  tesoreria  disponibile  ai sensi dell'articolo
222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione
della   deliberazione  della  giunta  relativa  all'anticipazione  di
tesoreria  di  cui  all'articolo  222, comma 1, e viene deliberato in
termini  generali  all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3.  Il  ricorso  all'utilizzo  delle  somme a specifica destinazione,
secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  1  e 2, vincola una quota
corrispondente  dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti
non   soggetti  a  vincolo  di  destinazione  viene  ricostituita  la
consistenza  delle  somme  vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi  dell'articolo  193  possono, nelle more del perfezionamento di
tali  atti,  utilizzare  in  termini  di  cassa  le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore
pubblico  allargato  e  del  ricavato  dei  mutui e dei prestiti, con
obbligo  di  reintegrare  le  somme  vincolate  con il ricavato delle
alienazioni.

	        
	      
                            Articolo 196
                        Controllo di gestione

1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la   corretta   ed   economica   gestione  delle  risorse  pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la  trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il  controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.

2.  Il  controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmanti  e,  attraverso
l'analisi  delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  offerti,  la  funzionalita'
dell'organizzazione   dell'ente,   l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
livello  di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.

	        
	      
                            Articolo 197
                 Modalita' del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b),  ha  per  oggetto  l'intera attivita' amministrativa e gestionale
delle  province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei
comuni  e  delle  citta'  metropolitane  ed e' svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
   2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
   a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
   b)  rilevazione  dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti;
   c)  valutazione  dei  dati  predetti  in  rapporto  al piano degli
obiettivi  al  fine  di  verificare  il loro stato di attuazione e di
misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  grado  di  economicita'
dell'azione intrapresa.
3.  Il  controllo  di  gestione  e'  svolto in riferimento ai singoli
servizi  e  centri  di  costo,  ove  previsti, verificando in maniera
complessiva  e  per  ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
costi  dei  singoli  fattori  produttivi,  i  risultati qualitativi e
quantitativi  ottenuti  e,  per  i  servizi a carattere produttivo, i
ricavi.

4.  La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti  dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.

	        
	      
                              Art. 198
                  Referto del controllo di gestione

  1.  La  struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei
controllo  di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo
agli  amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli  obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinche'
questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento
della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

	        
	      
                          Art. 198-bis (18)
                   (( Comunicazione del referto ))

  ((  1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli
articoli  196,  197  e  198,  la  struttura  operativa  alla quale e'
assegnata   la   funzione  del  controllo  di  gestione  fornisce  la
conclusione  del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti. ))

	        
	      

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