Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO IV INVESTIMENTI
CAPO I Principi generali
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Articolo 199
Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono
utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di
ammortamento dei prestiti:
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni
edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello
Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di
organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate
dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla
legge.
Articolo 200
Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano
esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori
spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e'
redatto apposito elenco.
Art. 201 (3)
Finanziamento di opere pubbliche
e piano economico-finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad
assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle
regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto
sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo
non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con
esclusione della trattativa privata.
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale
comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al
comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO
CON L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 ))
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di
ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
investito;
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualita' del servizio.
CAPO II Fonti di finanziamento mediante indebitamento
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Articolo 202
Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Articolo 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso
all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il
ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono
incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare
adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando
l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente
modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica per la copertura degli oneri derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
Art. 204 (5) (21) (22) (27)
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203,
l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli
interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali
e regionali in conto interessi, (( non supera il 15 per cento ))
delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere
posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell'anno
successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre
dell'anno, puo' essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si
riferiscono devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo
tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino
alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo
decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
cui e' avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla
data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e
dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima
valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il
mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia
dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse
applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di
avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data
esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di
utilizzo.
Articolo 205
Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
Art. 205-bis (21) (22)
(( Contrazione di aperture di credito ))
(( 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di
credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in
volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di
quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi
dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito
ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la
possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le
condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli
importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o
dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate
devono essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti
dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle
aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati
ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno.
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. ))
CAPO III Garanzie per mutui e prestiti
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Articolo 206
Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai
primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
Articolo 207 (21)
Fideiussione
1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono
rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria
per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui
fanno parte.
(( 1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita all' insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore
dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di
propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso. ))
2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ),
comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali
casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la
fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da
corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio
finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di
partecipazione alla societa'.
3. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore
di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o
alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,
su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti
le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata
stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la
possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettivita' locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al
termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel
caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone
dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di
cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.