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T.U. Enti Locali: TITOLO IV - INVESTIMENTI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO IV
INVESTIMENTI

CAPO I
Principi generali
                            Articolo 199
                       Fonti di finanziamento

1.  Per  l'attivazione  degli  investimenti  gli  enti locali possono
utilizzare:
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
   b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto  alle  spese  correnti  aumentate  delle  quote  capitali di
ammortamento dei prestiti:
   c)   entrate   derivanti   dall'alienazione   di  beni  e  diritti
patrimoniali,   riscossioni   di  crediti,  proventi  da  concessioni
edilizie e relative sanzioni;
   d)  entrate  derivanti  da  trasferimenti  in conto capitale dello
Stato,   delle  regioni,  da  altri  interventi  pubblici  e  privati
finalizzati  agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di
organismi comunitari e internazionali;
   e)   avanzo   di   amministrazione,   nelle   forme   disciplinate
dall'articolo 187;
   f) mutui passivi;
   g)  altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla
legge.

	        
	      
                            Articolo 200
                  Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo   deliberante,   nell'approvare  il  progetto  od  il  piano
esecutivo  dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori
spese  derivanti  dallo  stesso  nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire  nei  bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni  di  spesa  relative  ad  esercizi  futuri, delle quali e'
redatto apposito elenco.

	        
	      
                            Art. 201 (3)
                  Finanziamento di opere pubbliche
                    e piano economico-finanziario

  1.  Gli  enti  locali  e  le  aziende  speciali sono autorizzate ad
assumere  mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle
regioni,   per   il   finanziamento   di  opere  pubbliche  destinate
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto
sono  realizzati  sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo
non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con
esclusione della trattativa privata.
  2.  Per  le  nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale
comporti  una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al
comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione,  anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
  3.  (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO
CON L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 ))
  4.  Le  tariffe  dei  servizi  pubblici  di  cui  al  comma  1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio.

	        
	      
CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento
                            Articolo 202
                      Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente  nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per  la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui  passivi  per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

	        
	      
                            Articolo 203
Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                          all'indebitamento

1.  Il  ricorso  all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni :
   a)   avvenuta   approvazione   del  rendiconto  dell'esercito  del
penultimo  anno  precedente  quello  in  cui si intende deliberare il
ricorso a forme di indebitamento;
   b)  avvenuta  deliberazione  del  bilancio  annuale nel quale sono
incluse le relative previsioni.
2.  Ove  nel  corso  dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti  o  variare  quelli  gia'  in  atto, l'organo consiliare
adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  fermo  restando
l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma 1. Contestualmente
modifica  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale e
programmatica    per    la    copertura    degli    oneri   derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

	        
	      
                     Art. 204 (5) (21) (22) (27)
            Regole particolari per l'assunzione di mutui

  1.  Oltre  al  rispetto  delle  condizioni di cui all'articolo 203,
l'ente  locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di
finanziamento  reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli
interessi  sommato  a  quello  dei mutui precedentemente contratti, a
quello  dei  prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate  ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali
e  regionali  in  conto  interessi,  (( non supera il 15 per cento ))
delle  entrate  relative  al  primi  tre  titoli  delle  entrate  del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai
primi  due  titoli  delle  entrate.  Per  gli  enti  locali  di nuova
istituzione   si   fa   riferimento,   per   i  primi  due  anni,  ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
  2.  I  contratti  di  mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti,  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dipendenti
dell'amministrazione   pubblica   e   dall'Istituto  per  il  credito
sportivo,  devono,  a  pena  di  nullita',  essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la  decorrenza  dell'ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio
   dell'anno  successivo  a  quello  della  stipula del contratto. In
   alternativa,   la   decorrenza   dell'ammortamento   puo'   essere
   posticipata  al  1  luglio  seguente  o  al  1 gen- naio dell'anno
   successivo  e,  per  i  contratti  stipulati  nel  primo  semestre
   dell'anno, puo' essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno;
c) la  rata  di  ammortamento  deve essere comprensiva, sin dal primo
   anno della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente  alla  prima  rata  di  ammortamento  del  mutuo cui si
   riferiscono  devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di
   preammortamento  gravati  degli  ulteriori  interessi, al medesimo
   tasso,  decorrenti  dalla  data di inizio dell'ammortamento e sino
   alla  scadenza  della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo
   decorra  dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in
   cui  e'  avvenuta  la  stipula  del  contratto,  gli  interessi di
   preammortamento  sono  calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla
   data  di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e
   dovranno  essere  versati  dall'ente  mutuatario  con  la medesima
   valuta 31 dicembre successivo;
e) deve  essere  indicata  la natura della spesa da finanziare con il
   mutuo   e,   ove   necessario,   avuto   riguardo  alla  tipologia
   dell'investimento,  dato  atto  dell'intervenuta  approvazione del
   progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve  essere  rispettata  la misura massima del tasso di interesse
   applicabile  ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del
   tesoro, bilancio e programmazione economica con proprio decreto.
  2-bis.  Le  disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.
  3.  L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei
documenti  giustificativi  della  spesa ovvero sulla base di stati di
avanzamento   dei  lavori.  Ai  relativi  titoli  di  spesa  e'  data
esecuzione  dai  tesorieri  solo  se  corredati  di una dichiarazione
dell'ente  locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di
utilizzo.

	        
	      
                            Articolo 205
               Attivazione di prestiti obbligazionari

1.   Gli   enti   locali   sono   autorizzati  ad  attivare  prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

	        
	      
                       Art. 205-bis (21) (22)
              (( Contrazione di aperture di credito ))

  ((  1.  Gli  enti  locali  sono autorizzati a contrarre aperture di
credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
  2.  L'utilizzo  del  ricavato  dell'operazione  e'  sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
  3.  I  contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la  banca  e'  tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
   dell'importo  del  contratto  in  base  alle richieste di volta in
   volta   inoltrate   dall'ente   e  previo  rilascio  da  parte  di
   quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento ai sensi
   dell'articolo   206.  L'erogazione  dell'intero  importo  messo  a
   disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito
   ha  luogo  nel  termine  massimo  di  tre  anni, ferma restando la
   possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le
   condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli  interessi  sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli
   importi  erogati.  L'ammortamento  di  tali importi deve avere una
   durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o
   dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le  rate  di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo
   anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente  alla  prima  rata  di ammortamento delle somme erogate
   devono    essere    corrisposti   gli   eventuali   interessi   di
   preammortamento,  gravati  degli  ulteriori  interessi  decorrenti
   dalla  data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
   prima rata;
e) deve  essere  indicata  la natura delle spese da finanziare e, ove
   necessario,  avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
   atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto o dei progetti
   definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle
   aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati
   ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
   concerto con il Ministro dell'interno.
  4.  Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di  indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28  dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal
relativo  regolamento  di  attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. ))

	        
	      
CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti
                            Articolo 206
                      Delegazione di pagamento

1.  Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e  dei  prestiti  gli  enti  locali possono rilasciare delegazione di
pagamento  a  valere  sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai
primi due titoli dell'entrata.

2.  L'atto  di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

	        
	      
                          Articolo 207 (21)
                            Fideiussione

  1.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
rilasciare  a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria
per  l'assunzione  di  mutui  destinati  ad  investimenti e per altre
operazioni  di  indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da  consorzi  cui  partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui
fanno parte.
  ((   1-bis.  A  fronte  di  operazioni  di  emissione  di  prestiti
obbligazionari  effettuate  congiuntamente  da  piu' enti locali, gli
enti  capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita  all'  insieme  delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri  enti  emittenti  rilasciano  garanzia  fideiussoria  a  favore
dell'ente  capofila  in  relazione  alla  quota parte dei prestiti di
propria  competenza.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4,  la
garanzia  prestata  dall'ente  capofila  concorre alla formazione del
limite  di  indebitamento  solo  per  la  quota  parte  dei  prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso. ))
  2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della  societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ),
comma  1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati alla
realizzazione  delle  opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali
casi  i  comuni,  le province e le citta' metropolitane rilasciano la
fideiussione    limitatamente    alle   rate   di   ammortamento   da
corrispondersi  da  parte  della  societa'  sino al secondo esercizio
finanziario  successivo  a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed  in  misura  non  superiore  alla  propria  quota  percentuale  di
partecipazione alla societa'.
  3.  La  garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore
di  terzi  per  l'assunzione  di mutui destinati alla realizzazione o
alla  ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,
su  terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti
le seguenti condizioni:
a) il  progetto  sia  stato  approvato  dall'ente  locale e sia stata
   stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la
   possibilita'   di  utilizzo  delle  strutture  in  funzione  delle
   esigenze della collettivita' locale;
b) la  struttura  realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al
   termine della concessione;
c) la  convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel
   caso  di  rinuncia  di questi alla realizzazione o ristrutturatone
   dell'opera.
  4.  Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite  con  fideiussione concorrono alla formazione del limite di
cui  al  comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.

	        
	      

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