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T.U. Enti Locali: TITOLO V - TESORERIA

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO V
TESORERIA

CAPO I
Disposizioni generali
                            Art. 208 (3)
                    Soggetti abilitati a svolgere
                      il servizio di tesoreria

  1.  Gli  enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere
affidato:
a) per  i  comuni  capoluoghi  di  provincia,  le province, le citta'
   metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di
   cui  all'articolo  10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
   385;
b) per  i  comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e
   le  unioni  di  comuni,  anche  a societa' per azioni regolarmente
   costituite  con capitale sociale interamente versato non inferiore
   a  lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di
   tesoreria  e  la  riscossione  dei tributi degli enti locali e che
   alla   data  del  25  febbraio  1995  ((  erano  incaricate  dello
   svolgimento  del  medesimo  servizio  a condizione che il capitale
   sociale  risulti  adeguato  ))  a  quello  minimo  richiesto dalla
   normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.

	        
	      
                            Articolo 209
                  Oggetto del servizio di tesoreria

1.  Il  servizio  di  tesoreria  consiste nel complesso di operazioni
legate  alla  gestione  finanziaria dell'ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla  custodia  di  titoli  e  valori  ed  agli  adempimenti connessi
previsti  dalla  legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da
norme pattizie.

2.  Il  tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
viene gestito dal tesoriere.

	        
	      
                            Articolo 210
                Affidamento del servizio di tesoreria

1.  L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure
ad  evidenza  pubblica  stabilite  nel regolamento di contabilita' di
ciascun   ente,   con  modalita'  che  rispettino  i  principi  della
concorrenza.  Qualora  ricorrano  le condizioni di legge, l'ente puo'
procedere,  per  non  piu'  di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2.  Il  rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente.

	        
	      
                            Articolo 211
                    Responsabilita' del tesoriere

1.  Per  eventuali  danni  causati  all'ente  affidante  o a terzi il
tesoriere  risponde  con  tutte le proprie attivita' e con il proprio
patrimonio.

2.  Il  tesoriere  e'  responsabile  di  tutti  i  depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente.

	        
	      
                            Articolo 212
          Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali

1.  I  soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di
tesoreria  per  conto  di piu' enti locali devono tenere contabilita'
distinte e separate per ciascuno di essi.

	        
	      
                          Articolo 213 (21)
        (( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

  1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il  servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici  e  con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici,   in   luogo   di   quelli  cartacei,  le  cui  evidenze
informatiche  valgono  a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
  2.  La  convenzione  di  tesoreria  di  cui  all'articolo  210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano   essere  effettuati,  oltre  che  per  contanti  presso  gli
sportelli  di  tesoreria,  anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
  3.   Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i  servizi
elettronici  interbancari  danno  luogo  al  rilascio  di quietanza o
evidenza  bancaria  ad  effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti  dai  predetti  incassi sono versate alle casse dell'ente,
con  rilascio  della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono  liquide  ed  esigibili  in  relazione ai servizi elettronici
adottati  e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria. ))

	        
	      
CAPO II
Riscossione delle entrate
                            Articolo 214
                      Operazioni di riscossione

1.  Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario.

	        
	      
                            Articolo 215
            Procedure per la registrazione delle entrate

1.  Il  regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure
per  la  fornitura  dei modelli e per la registrazione delle entrate;
disciplina,   altresi'   le  modalita'  per  la  comunicazione  delle
operazioni   di  riscossione  eseguite,  nonche'  la  relativa  prova
documentale.

	        
	      
CAPO III
Pagamento delle spese
                            Articolo 216
  Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
entro  i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei
capitoli  per  i  servizi  per  conto  di  terzi.  A  tal fine l'ente
trasmette  al  tesoriere  il bilancio di previsione approvato nonche'
tutte  le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo
di riserva debitamente esecutive.

2.  Nessun  mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se
privo della codifica.

3.  Il  tesoriere  provvede  all'estinzione  dei mandati di pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco  dei  residui  sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario e consegnato al tesoriere.

	        
	      
                            Articolo 217
                 Estinzione dei mandati di pagamento

1.  L'estinzione  dei  mandati  da  parte  del  tesoriere avviene nel
rispetto  della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con
assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde
con  tutto  il  proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale
ordinante  sia  dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle
operazioni di pagamento eseguite.

	        
	      
                            Articolo 218
                     Annotazione della quietanza

1.  Il  tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato  o  su  documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi  operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.

	        
	      
                            Articolo 219
            Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1.  I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31
dicembre  sono  eseguiti  mediante  commutazione  in  assegni postali
localizzati  o  con  altri  mezzi  equipollenti  offerti  dal sistema
bancario o postale.

	        
	      
                            Articolo 220
       Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui  all'articolo  206  il  tesoriere  e'  tenuto a versare l'importo
dovuto  ai  creditori  alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

	        
	      
CAPO IV
Altre attivita'
                            Articolo 221
                     Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono
gestiti  dal  tesoriere  con  versamento  delle  cedole  nel conto di
tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2.   Il  tesoriere  provvede  anche  alla  riscossione  dei  depositi
effettuati  da  terzi  per  spese contrattuali, d'asta e cauzionali a
garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta,
diversa  dalla  quietanza  di tesoreria, contenente tutti gli estremi
identificativi dell'operazione.

3.  Il  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  locale definisce le
procedure per i prelievi e per le restituzioni.

	        
	      
                            Articolo 222
                     Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
della  giunta,  concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro
il  limite  massimo  dei  tre  dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo  anno  precedente,  afferenti per i comuni, le province, le
citta'  metropolitane  e  le  unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli.

2.   Gli   interessi   sulle  anticipazioni  di  tesoreria  decorrono
dall'effettivo  utilizzo  delle somme con le modalita' previste dalla
convenzione di cui all'articolo 210.

	        
	      
CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili
                            Articolo 223
                    Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
cadenza  trimestrale  alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica
della  gestione  del  servizio  di  tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili di cui all'articolo 233.

2.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

	        
	      
                            Articolo 224
                  Verifiche straordinarie di cassa

1.  Si  provvede  a  verifica  straordinaria  di  cassa a seguito del
mutamento  della persona del sindaco, del presidente della provincia,
del  sindaco  metropolitano e del presidente della comunita' montana.
Alle  operazioni  di  verifica  intervengono  gli  amministratori che
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario,
il  responsabile  del  servizio  finanziario  e l'organo di revisione
dell'ente.

	        
	      
                            Articolo 225
             Obblighi di documentazione e conservazione

1.  Il  tesoriere  e'  tenuto,  nel corso dell'esercizio, ai seguenti
adempimenti:
   a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
   b)  conservazione  del  verbale  di  verifica di cassa di cui agli
articoli 223 e 224;
   c)  conservazione  delle  rilevazioni periodiche di cassa previste
dalla legge.
2.   Le   modalita'   e   la   periodicita'   di  trasmissione  della
documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

	        
	      
                            Art. 226 (31)
                         Conto del tesoriere

  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio  finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93,
rende  all'ente  locale  il  conto della propria gestione di cassa il
quale  lo  trasmette  alla  competente  sezione giurisdizionale della
Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Il  conto  del  tesoriere  e'  redatto su modello approvato col
regolamento  di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la
seguente documentazione:
a) gli  allegati  di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata,
   per  ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di
   entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la  parte  delle  quietanze  originali  rilasciate  a fronte degli
   ordinativi  di  riscossione  e  di pagamento o, in sostituzione, i
   documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

	        
	      

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