Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO V TESORERIA
CAPO I Disposizioni generali
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Art. 208 (3)
Soggetti abilitati a svolgere
il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere
affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta'
metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e
le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente
costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore
a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di
tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che
alla data del 25 febbraio 1995 (( erano incaricate dello
svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale
sociale risulti adeguato )) a quello minimo richiesto dalla
normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.
Articolo 209
Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni
legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da
norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
viene gestito dal tesoriere.
Articolo 210
Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure
ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di
ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo'
procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente.
Articolo 211
Responsabilita' del tesoriere
1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il
tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio
patrimonio.
2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente.
Articolo 212
Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali
1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di
tesoreria per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita'
distinte e separate per ciascuno di essi.
Articolo 213 (21)
(( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze
informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli
sportelli di tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi
elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente,
con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria. ))
CAPO II Riscossione delle entrate
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Articolo 214
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario.
Articolo 215
Procedure per la registrazione delle entrate
1. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure
per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate;
disciplina, altresi' le modalita' per la comunicazione delle
operazioni di riscossione eseguite, nonche' la relativa prova
documentale.
CAPO III Pagamento delle spese
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Articolo 216
Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei
capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente
trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonche'
tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo
di riserva debitamente esecutive.
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se
privo della codifica.
3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario e consegnato al tesoriere.
Articolo 217
Estinzione dei mandati di pagamento
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel
rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con
assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde
con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale
ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle
operazioni di pagamento eseguite.
Articolo 218
Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.
Articolo 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31
dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali
localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario o postale.
Articolo 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui all'articolo 206 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo
dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Articolo 221
Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono
gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di
tesoreria alle loro rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi
effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a
garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta,
diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi
identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le
procedure per i prelievi e per le restituzioni.
Articolo 222
Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro
il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le
citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla
convenzione di cui all'articolo 210.
CAPO V Adempimenti e verifiche contabili
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Articolo 223
Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica
della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
Articolo 224
Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del
mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia,
del sindaco metropolitano e del presidente della comunita' montana.
Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario,
il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione
dell'ente.
Articolo 225
Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti
adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli
articoli 223 e 224;
c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste
dalla legge.
2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della
documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
Art. 226 (31)
Conto del tesoriere
1. Entro il termine di (( 30 giorni )) dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93,
rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della
Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col
regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la
seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata,
per ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di
entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli
ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i
documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.