Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualitą


APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

41/2007 - La violenza negli stadi (dl e legge di convesione del 4/4/2007)

(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

La violenza negli stadi

Il testo del DL 8 febbraio 2007, n. 8 coordinato con la legge di conversione Legge 4 aprile 2007, n. 41

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchč norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"

Articolo 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "in assenza di pubblico" . Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'Articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'Articolo 1-quinquies.".

3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

Articolo 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.";
a-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale.";
b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni";
c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro";
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.".


(Raccolta normativa)   Pagina Successiva »

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7