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SISTEMI DI INDENNIZZOTITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI Art. 283. Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria; d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica da uno Stato di cui all'art. 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'art. 1, lettera fff), punto 5), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione; d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e' dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose. 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. 5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'art. 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile. Art. 284. Sinistri verificatisi in altro Stato membro 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a
risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli
ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in
Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di
liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283,
comma 5. Art. 285. Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la
vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza
di un apposito comitato. CAPO II - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA Art. 286. Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata 1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'art. 283, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa. 2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'art. 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP. 3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP. Art. 287. Esercizio dell'azione di risarcimento 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'art. 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e' tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile. 3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, puo' tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello. 4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione. Art. 288. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro. Art. 289. Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti 1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di
assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato
pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata per il
risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4. Art. 290. Prescrizione dell'azione 1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b), d, d-bis) e d-ter) e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. 2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta. Art. 291. Pluralità di danneggiati e supero del massimale 1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il
risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle
persone danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente
ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente
indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283. Art. 292. Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata 1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a) b), d, d-bis) e d-ter) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese. 2. Nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. CAPO III - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA Art. 293. Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta 1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel
decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286,
comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di
liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza
dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è
stato pagato il premio. Art. 294. Esercizio dell’azione di risarcimento 1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la
domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata
precedentemente inviata all’impresa posta in liquidazione coatta. Art. 295. Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario. CAPO IV - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO Art. 296. Organismo di indennizzo italiano 1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano. Art. 297. Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano 1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi
diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose
o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati
dall'uso di: Art. 298. Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi
diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di
risarcimento: Art. 299. Rimborsi tra organismi di indennizzo 1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi
diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei
confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo
stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di
assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a
titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e
indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità
stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di
indennizzo e i fondi di garanzia. Art. 300. Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo
di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa
immediatamente: Art. 301. Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di
indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento
risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali
aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300,
comma 3, nei seguenti casi: CAPO V - SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA Art. 302. Ambito di intervento 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la
CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attività venatoria per i
quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la
vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l’assistenza
di un apposito comitato. Art. 304. Diritto di regresso e di surroga 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di
transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1,
lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno
per il recupero dell’indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle
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