Disposizioni processuali

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
(
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro secondo
 Disposizioni disciplinari

Titolo II
Disposizioni processuali
Art. 1263 - Contestazione degli addebiti

I provvedimenti d’inibizione dall’esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla contestazione degli addebiti.

Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullità, dal parere delle associazioni sindacali interessate.


Art. 1264 - Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna

Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.


Art. 1265 - Ricorso degli appartenenti al personale aeronautico

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano al personale aeronautico le pene previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 1253 e nel terzo comma dell’articolo 1254, è ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonché le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.