Raccolta Normativa
Indice del codice degli appalti
Parte II CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI Titolo I CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
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Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del
Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati
nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi di calcolo
del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo
totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni
appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di
gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui
siffatto bando non e' richiesto, al momento in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad
ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi puo' essere
frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di
lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto
dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato
delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori,
messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puo' essere
aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
puo' dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i
lavori, purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20%
del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo'
dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di
rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore a 80.000 euro e purche' il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o
inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata
dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che
non puo' essere definita, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e' assunto come base per il calcolo del
valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di
tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo
dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come
base di calcolo del valore stimato dell'appalto e', a seconda dei
casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore
massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti
previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8
legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei
principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalita', previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu'
ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento
comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che
non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi
di esercitare un'attivita' di servizio pubblico, l'atto di
concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con
terzi nell'ambito di tale attivita', detto soggetto rispetti il
principio di non discriminazione in base alla nazionalita'.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica,
inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni
aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni
contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla
parte III (settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le
stazioni appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.
Art. 32 (5) (11)
Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994;
art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano
in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti
stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa' con capitale
pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivita' la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli
articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I,
nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai
servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o
superiore a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad
un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e
per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi
sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione
aggiudicatrice;
(( g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che
rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto
a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione
stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un
progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione
del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo
schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla
base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la
progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei
lavori e per gli oneri di sicurezza; ))
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono
trovare applicazione le disposizioni della parte II anziche'
quelle della parte III del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si
applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad
applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla
realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti
condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure
di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la societa'
e' stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera
o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere
d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte
del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto
salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato
solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da
parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del
presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro
stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del
presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle
attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso
dei costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche'
a centrali di committenza.
Capo II Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
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Art. 34 (5) (11)(19)
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992;
art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa'
commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa'
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,
societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37.
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22,
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166 )).
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli
relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art. 36 (5) (11) (14)
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta'
del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei
confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del
codice civile, nonche' l'articolo 118.
5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale. ((14))
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e'
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e' pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i
lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opere generali o specialistiche per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia' possieda tale qualificazione ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al
regolamento, la qualificazione e' acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto che "al fine di
fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e
per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle
piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate
le disposizioni di cui al comma 5, terzo periodo, del presente
articolo 36".
Art. 37 (3) (5) (11) (14)
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;
art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;
art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come principali anche in termini economici, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i
requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina la loro responsabilita' solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di
servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale i requisiti di cui all'articolo 40, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu'
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo
34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. ((14))
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto,
nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il
quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo
118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale
subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In
caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il
candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo
competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per
se' o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto
mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti
di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal presente codice purche' abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione
appaltante puo' recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro
operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a
mezzo degli altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire.
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto che "al fine di
fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e
per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle
piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate
le disposizioni di cui al comma 7, terzo periodo, del presente
articolo 37".
Art. 38 (5) (11) (16)(19)
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che
incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l'affidamento dei subappalti , risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la
decadenza dell'attestazione SOA ... per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei
loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino
aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre
anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'Autorita' di cui all'articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
(( m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. ))
1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione.(( Ai fini del comma 1, lettera
m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la
dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente
con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta
chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica. ))
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di
regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso
ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti
probatori, e possono altresi' chiedere la cooperazione delle
autorita' competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di
origine o di provenienza.
Art. 39.
Requisiti di idoneita' professionale
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, puo' essergli richiesto di provare la sua iscrizione,
secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli
appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti
pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di
servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita'
vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei
citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita', che il
certificato prodotto e' stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il
servizio in questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 40
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi
della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato
il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori
stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere
altresi' periodicamente revisionate le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita((
... )). L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del
principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di
qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici
svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e
479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA
verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi
di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000;
b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei
lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi
di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152)).
b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale
((decadenza)) nei confronti degli organismi di attestazione,
nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui
al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
b), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto
all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita'
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
edili. Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il
regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione
ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attivita' di qualificazione;
f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da
indicare nel regolamento; il periodo di durata della validita'
delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui
al comma 2; la verifica di mantenimento sara' tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle rispettive
competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza
sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi delle
strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla ((
decadenza )) dell'autorizzazione, per le irregolarita', le
illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio
delle attestazioni nonche' in caso di inerzia delle stesse a
seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti
all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita',
secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del
principio del contraddittorio;
(( g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo
6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza
dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori
economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti
formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza
sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o
atti non veritieri; ))
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui
all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta
semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di
qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ,
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia
fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e
dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma
restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio
dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere
contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della
documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle
attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione.
Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e
gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di
sospensione o (( decadenza )) dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla
conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo
periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il
regolamento di cui all'articolo 5.
9-ter. ((Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio
del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei
confronti delle imprese nonche' il relativo esito)). Le SOA hanno
l'obbligo ((di dichiarare la decadenza dell'attestazione)) di
qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata
in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia
venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di
inadempienza l'Autorita' procede ((a dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione alla SOA)) all'esercizio dell'attivita' di
attestazione.
Art. 41. (11)
Capacita' economica e finanziaria
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
(( 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi. ))
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera
b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di
forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita'
da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo'
provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
(( 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata
gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad
esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c). ))
Art. 42 (5)
Capacita' tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;
art. 14, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu'
dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva
della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualita';
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui
e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta,
allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e,
se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l'operatore potra' applicare durante la
realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia
certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto
dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario
e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
(( 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi
comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o
di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni
caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento
del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione
finanziaria con soggetti terzi. ))
Art. 43.
Norme di garanzia della qualita'
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore
economico a determinate norme in materia di garanzia della qualita',
le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione
della qualita' basati sulle serie di norme europee in materia e
certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee
relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte
dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente
nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione
delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di
determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli
operatori economici.
Art. 45. (11)
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di
servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante,
per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze
che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
(( 1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo
che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo,
l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si
avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento. ))
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in
uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorita',
ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da
parte dell'autorita' o dell'organismo di certificazione dello Stato
dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti,
presunzione d'idoneita' alla prestazione, corrispondente alla
classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto
previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo
periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e
c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente
ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i);
limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l),
m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al
comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma
2, non possono essere contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi non puo' essere imposta agli operatori economici in vista
della partecipazione ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di
committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere
iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri
Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono
essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che
istituisce l'elenco.
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni
appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
Art. 47. (11)
(( Operatori economici stabiliti )) in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. (( Agli operatori economici stabiliti )) negli altri Stati
aderenti all'Unione Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi
firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto
internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione
Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione e'
consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per (( gli operatori economici )) di cui al comma 1, la
qualificazione di cui al presente codice non e' condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. (( Essi )) si
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione (( degli operatori economici italiani )) alle gare. E'
salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
Art. 48. (11)
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle
buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i
provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorita' dispone
altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento.
(( 1-bis: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta'
di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi
dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in
originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo. ))
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi', inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49 (3) (11)(19)
Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori,
servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione
SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega,
oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa
ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell'articolo 34 (( . . . ));
f) in originale o copia autentica il contratto in virtu' del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene
al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
l'impresa concorrente puo' presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorita' per le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
(( 6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando
di gara puo' ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in
ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b),
che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella
categoria. ))
7. COMMA SOPRRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un
concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
9. Il bando puo' prevedere che, in relazione alla natura
dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il
possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo
ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare
l'avvalimento nei confronti di piu' di un concorrente, sino ad un
massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la
particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che
partecipa alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette
all'Autorita' tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando
altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Art. 50. (11)
Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi
di attestazione o di sistemi di qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilita' di
conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni
previste dall'articolo 49, sempreche' compatibili con i seguenti
principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa
ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le
imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la
quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni
appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di
validita' della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a
disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e
9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui
alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 6, comma 11, nonche' la sospensione
dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorita', sia nei confronti
della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo
da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento
determina la responsabilita' solidale della impresa concorrente e
dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di
qualificazione nei (( ... )) servizi (( e forniture )).
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato
dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o
consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il
cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei
requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche
in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione
dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel
rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei
lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione
della natura o della gravita' del loro handicap, non possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando
di gara menziona la presente disposizione.
Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte Sezione I Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
|
Art. 53
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,
legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999;
artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti
in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come
definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo
svolgimento della gara e' effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo
indica distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori. (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11
SETTEMBRE 2008 , N.152 ))
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara. (( Ai fini
della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i
fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. ))
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai
sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il
bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto
previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese
nell'importo a base del contratto. ( PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31
LUGLIO 2007, N. 113. )
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso
in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu'
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione
appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.
4. (( I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a
corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a misura i
contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a
500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi
comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni. )) Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo'
essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della
qualita' della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto puo' variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita' effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di
prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unita' di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo
contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a
misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione,
l'esecuzione puo' iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara puo'
prevedere il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni
immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia'
indicati nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o
nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che
non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare
oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni
immobili gia' inclusi in programmi di dismissione del patrimonio
pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per
l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere
che l'immissione in possesso dell'immobile avvenga in un momento
anteriore a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento
che puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di
collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprieta'
dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per
l'immobile, nonche' il differenziale di prezzo eventualmente
necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprieta'
dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore
offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutando
congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non
abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il
bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e
le modalita' di articolazione delle offerte e di selezione della
migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128,
dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle
amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai
sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
Art. 54 (3)
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le
stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o
mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il
dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono (( aggiudicare )) i contratti pubblici
mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando
di gara.
Art. 55 (5)
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,
legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo
11, indica se si seguira' una procedura aperta o una procedura
ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione,
o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso
di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando
non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di
cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le
proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati
dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini
fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel
rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle procedure ristrette (( . . . )), sono invitati tutti i soggetti
che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto
dall'articolo 62 e dall'articolo 177.
Art. 56 (5)
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994;
art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di
gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto
dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e
delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la
pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura
negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera
si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113 ));
c) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113 ));
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e
non per assicurare una redditivita' o il recupero dei costi di
ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con
gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze
indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali
documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la parita' di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono
in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura
negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di
offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati
nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale
facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 57 (5)
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994;
art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua
richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni contenute
nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore
a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantita'
sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire
i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di
un concordato preventivo, di una liquidazione coatta
amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi
imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori
del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti
pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e',
inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto
iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta
tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale,
senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale;
(( b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione
del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi
successivi e' computato per la determinazione del valore globale
del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28. ))
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La
stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni piu' vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi
ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati
tacitamente sono nulli.
Art. 58 (5) (11)
Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano
che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta
l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad
esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per
i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi'
richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I
citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico
e' considerato "particolarmente complesso" quando la stazione
appaltante:
- non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente
all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici
atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o
- non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le
circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a
causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi
dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, nonche' sulle componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e'
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi,
che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi'
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,
i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma
2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare
istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi
conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato
all'individuazione e alla definizione dei mezzi piu' idonei a
soddisfare le loro necessita' o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti
dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la
parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non
forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano
favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri
partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate
comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di
quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si
svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni
da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di
aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara
e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono
in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la
soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o
obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che
nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessita' o
obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai
quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto
previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni
presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto.
13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 ))
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono
essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali
precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono
avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel
documento descrittivo (( ... )), individuando l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'articolo 83. (( Per
i lavori, la procedura si puo' concludere con l'affidamento di una
concessione di cui all'articolo 143. ))
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli
aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa
figuranti, a condizione che cio' non abbia l'effetto di modificare
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per
partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo
competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.
Art. 59 (5)
Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)
(( 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per
i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione
ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. ))
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente
parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati
su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte
applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli
articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili
solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici
inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di
cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per
l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono
consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche'
vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i
criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai
criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle
condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto
competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo
quadro contiene l'ordine di priorita', privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni,
possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto
competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano
per iscritto gli operatori economici che sono in grado di
realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto
e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la
loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che
ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni,
salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare,
dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di
forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in
base a specifiche tecniche del committente che, per la loro
complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico
di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue
fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito
di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi
momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato
d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli
appalti nell'ambito del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 77,
commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le
informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e
fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo
al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e
indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale e'
possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore
economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione,
la possibilita' di presentare un'offerta indicativa allo scopo di
essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione
dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di
valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di
cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale,
le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e
invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare
un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la
valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo
termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel
sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da
aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che
ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di
aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del
sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non puo'
superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente
giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema
dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere
amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione
per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la
costruzione di un complesso residenziale di edilizia residenziale
pubblica avente carattere economico e popolare, la cui sovvenzione
pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo di
costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e
della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin
dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli esperti e l'imprenditore che avra' l'incarico di eseguire
l'opera, e' possibile ricorrere a una speciale procedura di
aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere
integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti
inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu'
precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati
di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le
stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47,
i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i
candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta
procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62 (5)
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18;
art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative (( . . . )) a lavori di
importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel
dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le
stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolta' o la
complessita' dell'opera, della fornitura o del servizio, possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare
un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia
un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale facolta', le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i
criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati non puo' essere inferiore a dieci, ovvero a venti per
lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se
sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il
numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a sei, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno
pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque
a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici
che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i
requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione
e i livelli minimi e' inferiore al numero minimo, le stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i
candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso
delle capacita' richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55,
comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di
ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma
9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento
descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero
sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione II Bandi, avvisi e inviti
|
Art. 63.
Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme
all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da
esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti
o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi
elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28,
tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza
il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono
aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi
dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e
2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
Art. 64. (11)
Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di
gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema
dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto
pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX A ((...)) e ogni altra
informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
Art. 65 (3) (11)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le
modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme
all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita' all'articolo
59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in
merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato
dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di
acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni
appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu'
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato X A ((...)) e ogni altra informazione ritenuta utile,
secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66 (3)
Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17;
art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;
art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla
Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo
70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante
fax o per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere
a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X,
punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel
caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del (( Ministero delle infrastrutture )) di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul
sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione
alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in
caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. (( La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da
parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato. ))
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono
essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro
trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di
committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su
un profilo di committente prima che sia stato inviato alla
Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale
forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale
trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta
parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma
dell'informazione trasmessa, in cui e' citata la data della
pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere (( forme aggiuntive di
pubblicita' )) diverse da quelle di cui al presente articolo, e
possono altresi' pubblicare in conformita' ai commi che precedono
avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli
obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia
gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali
vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza
di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e
dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare
al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato
6, d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le
stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al
dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a
presentare le offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo
competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da
norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni
appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al
quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse
da quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando
l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme
sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e
l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le
lingue obbligatoria e facoltativa, con le modalita' di cui alla
lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall'invito, e secondo le stesse modalita' stabilite dagli
articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando
di gara;
f) in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa, la
ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di
importanza, se non figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato
d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del
comma 2 non sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo,
bensi' nell'invito a presentare l'offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e
11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs.
n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII,
figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il
capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia
possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili,
di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli
offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei
limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le
specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita'
seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite
nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali
che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle
omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali
in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene
la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare
l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare
l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui
alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella
lettera a), quale mezzo per presumere la conformita' a dette
prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a)
per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle
specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non
possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i
servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo
riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala
con separata dichiarazione che allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 3, di
definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere
un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale
o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta
l'offerente e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,
il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le
specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da
qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta
di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono
precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono
presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato
d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si
intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione conformi alle norme europee
applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare ne' far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione
del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari
per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il
diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', e
purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari
puo' comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni
sulla compatibilita' con il diritto comunitario. Decorso tale
termine, il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere
spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di
accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui
risulteranno aggiudicatari.
Sezione III Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
|
Art. 70. (11) (18)(19)
Termini di ricezione delle domande di partecipazione
e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79,
co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita' della prestazione oggetto del contratto e del tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso
rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti
dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione non puo'
essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte
non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle
offerte nelle procedure aperte e ristrette puo' essere ridotto, di
norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche
la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure
aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso
di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le
informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X,
punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai
commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la
ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle
procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni
documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo
Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al
comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e
le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da
parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i
termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se (( il contratto )) ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte ,ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se (( il
contratto )) ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente
dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c) . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1
LUGLIO 2009, N.78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 3 AGOSTO 2009,
N. 102 .
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende
impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente
articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per
quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,
commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non
offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9,
l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni
documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti
complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni
dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia
stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo
sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei giorni
prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.
n. 358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo
bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene,
oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo
o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale
modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi
dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i
documenti complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso
dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,
ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa
l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del
caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta,
nonche' l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per
ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia senza indugio
detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la
richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o
negoziate urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e'
di quattro giorni.
Art. 73 (3)
Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per
telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono
sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui
all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto
e alle finalita' della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle (( domande )) non puo'
essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
Art. 74 (5) (11)
Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e
sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di
cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
soggettivi di partecipazione.
3. (( Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante
prezzi unitari, il mancato utilizzo )) di moduli predisposti dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non
costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili,
nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione
all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati
per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di
dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di
gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 75. (11)
Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore,
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e'
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000 (( ... )). Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se
autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le
varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano
nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono
rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che
rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o
forniture, le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti
non possono respingere una variante per il solo fatto che, se
accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi
anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture
anziche' un appalto pubblico di servizi.
Sezione IV Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
|
Art. 77
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;
artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;
81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono
acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione
diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) (( . . . )), operano nel rispetto delle previsioni di tali
atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme
di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori
economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle
offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere
effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come
definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato
elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della
scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici
si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta
dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro
ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo,
solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il
quale deve essere soddisfatta.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il
ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha
rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo
quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e
opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle
norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte
con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
e le aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2,
direttiva 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art.
21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27,
commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3
e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4,
d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005
((; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.
88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo
1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE
e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1,
lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)) )
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e
gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in
un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della
decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero
di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i
motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono
fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori
economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
((a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o
la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;))
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dall'esclusione.
b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un
appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.
((b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.))
((5-bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero
mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di
posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o
notificazione, dell'avvenuta spedizione e' data contestualmente
notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non
certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta
elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta. La
comunicazione e' accompagnata dal provvedimento e dalla relativa
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera
c), e fatta salva l'applicazione del comma 4; l'onere puo' essere
assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e b-bis),
mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5,
lettera b-ter), mediante richiamo alla motivazione relativa al
provvedimento di aggiudicazione definitiva, se gia' inviata. La
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della
stipulazione, e la notizia della spedizione sono, rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva
l'oggettiva impossibilita' di rispettare tale contestualita' a causa
dell'elevato numero di destinatari, della difficolta' di reperimento
degli indirizzi, dell'impossibilita' di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento
oggettivo e comprovato.
5-ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b),
indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto.
5-quater. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti
dall'articolo 13, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono
adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del
presente articolo e' consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed
estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e
provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o
differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'articolo 13. Le
comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali
l'accesso e' vietato o differito, e indicano l'ufficio presso cui
l'accesso puo' essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che
l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e'
aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
5-quinquies. Il bando o l'avviso con cui si indice la gara o
l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato
o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della
candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni;
il bando o l'avviso possono altresi' obbligare il candidato o
concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero
di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.))
Art. 79-bis
(( (Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009;
articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis,
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato
e' stabilito, per i contratti di rilevanza comunitaria, dalla
Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui
all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui
all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene
le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell'oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di
affidare il contratto senza la previa pubblicazione di un bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti
di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del
quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.))
Art. 80.
Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicita' di bandi e
avvisi, nonche' le spese relative a inviti e comunicazioni devono
essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
|
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del
prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al
comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei
due criteri di cui al comma 1 sara' applicato per selezionare la
migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio del prezzo piu' basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
1. Il prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara,
e' determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a
misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalita' applicative del ribasso sull'elenco prezzi e
dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83 (5) (11)
Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17;
art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i
criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi,
anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando
di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo,
nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di
importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede,
ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove
la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la
propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il
decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni,
che verranno indicati nel bando di gara. (( Periodo soppresso dal
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 )).
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.
Art. 84 (5) (8)
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e'
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto. ((8))
3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un
funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall'organo competente. ((8))
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne'
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'articolo 51 cod. proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i
funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in
organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi
previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza. ((8))
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento
almeno biennale. ((8))
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.401
(in 1a s.s. G.U. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui,
per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non
prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e
cedevole.
Art. 85. (11)
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n.
101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di
appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,
e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le
specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e
la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel
bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da
essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale
da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo
da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al
prezzo piu' basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli
atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione
dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche
informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione
automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli
elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli
offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione
del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti
per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico
utilizzato, nonche' le modalita' e specifiche tecniche di
collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano (( , in seduta riservata, )) una prima valutazione
completa delle offerte pervenute con le modalita' stabilite nel bando
di gara e in conformita' al criterio di aggiudicazione prescelto e
alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato
offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica
a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni
informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo
elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta
elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non
puo' aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla
data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e'
corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta
dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa,
altresi', la formula matematica che determina, durante l'asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi
prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli
altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano
ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti
comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi',
comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori
presentati da altri offerenti, purche' sia previsto negli atti di
gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento,
annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo
restando che in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli
offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in
funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle
aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalita' tecniche della procedura di asta
elettronica;
c) le condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell'articolo 13.
13. (( ... )), alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il
regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
codice.
Art. 86 (2) (6) (18)
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6
e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995;
art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai' sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N.78 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).
Art. 87 (2) (3) (18)
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17;
art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs.
n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25,
d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)
((1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri
elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi
dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio )).
2. Le giustificazioni (( . . . )) possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296;
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di
sicurezza in conformita' all'articolo 131, nonche' al piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme
all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
2003, n. 222 nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante
tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui
all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche
le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato
relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e'
anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente
se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato
concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la
Commissione.
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21,
legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
(( 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo'
istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento
per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga
sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per
iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti )).
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a (( cinque
giorni )) per presentare, per iscritto, le (( precisazioni ))
richieste.
(( 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma
Ibis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite )).
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore
a (( tre giorni )) lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento
che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione
stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua
audizione.
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008 , N. 152.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e , se la ritiene
anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala. (( In alternativa, la stazione appaltante,
purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso
di gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da l a 5 )).
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante
dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base
all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e (( procede, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione ))definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.
Art. 89 (3)
Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di
valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine
di stabilire se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non
si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove
rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo (( 26, comma 3 )), legge 23
dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti
prendono in considerazione i costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del
Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni, lavori, servizi,
normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni
appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalita' di cui al presente articolo le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze.
Capo IV Progettazione e concorsi di progettazione Sezione I Progettazione interna ed esterna livelli della progettazione
|
Art. 90. (11)
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori
e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita'
montane, le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e
alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
(( f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura
di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi; ))
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) (( , f), f-bis) e h) )) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la
partecipazione a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della
partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui
all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa'
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla lettera a), che eseguono studi di fattibilita', ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che devono possedere le societa' di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la
stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la
stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo
svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), (( f),
f-bis), g) )) e h), in caso di carenza in organico di personale
tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessita' di predisporre
progetti integrali, cosi' come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza
anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione,
concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici,
nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli
affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
Art. 91 (5) (11)
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione
dei lavori (( , di coordinamento )) della sicurezza in fase di
esecuzione (( e di collaudo nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 120, comma 2-bis, )) di importo pari o superiore a
100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II,
titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei
settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione dei lavori (( , di
coordinamento )) della sicurezza in fase di esecuzione (( e di
collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma
2-bis, )) di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), ((
f), f-bis), g) )) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le attivita' relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso
contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile
del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal
bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui
alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche'
le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di cui alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria
di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nell'Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da
cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a
tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal
presente codice.
Art. 92
Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa
connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto
dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. PERIODI
SOPPRESSI DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113. I corrispettivi di cui
al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento
per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati,
applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'articolo 10,
comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le
attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima
e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a
valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e
i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche'
tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite
massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura
competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita'
svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo'
superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo
annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a
prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero
prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti
di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare
con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e'
ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di
cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure
anticipate dall'ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti,
nonche' le spese di carattere strumentale sostenute dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. ((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che
"[...]In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 92 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente
pattuito".
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti
e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita'
relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e
di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo
completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si
inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi
urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche
necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti
di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti
nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonche' i
requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in
armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico
in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione
delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di
lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del
progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso
sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto
disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di
archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni
volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del territorio, nonche', per le opere a rete, alle
fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano
tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93,
comma 7 del presente codice e relativa disciplina regolamentare. La
trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote
diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita'
di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'
richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista
dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il
termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente
segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni
puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione e alle
caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la
stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di
integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione
il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di cui all'articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale
procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi
archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente
dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i
poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse
archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del
medesimo codice.
Art. 96 (3)
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies,
d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase
successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed
esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione
archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore
territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione
analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i
quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il
responsabile del procedimento puo' motivatamente ridurre, d'intesa
con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i
livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti
progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera
chiusa con esito negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione
appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il (( Ministro delle infrastrutture )), sono stabilite
linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed
efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il direttore regionale competente per territorio del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita'
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le
forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla
base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono
del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono
del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
Sezione II Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
|
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la
materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 98. (8)
Effetti dell'approvazione dei progetti
ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita'
dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti
definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti. ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.401
(in 1a s.s. G.U. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 98, comma 2.
Sezione III Concorsi di progettazione
|
Art. 99.
Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente
sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato
IV come autorita' governative centrali, a partire da una soglia pari
o superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a
partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari
o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno
per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o
servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; b) ai
concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o
versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera a), la «soglia» e' il valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera b), la «soglia» e' il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato,
qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel
bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello
di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema
della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme
da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati
con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilita' e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze
previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme internazionali), 22 (contratti esclusi nel settore delle
telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla
quale l'applicabilita' dell'articolo 219, comma 1, sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente ai commi 9 e 10 di tale
articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III,
capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu'
delle attivita' di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono
destinati all'esercizio di tale attivita'.
Art. 101. (11)
Disposizioni generali
sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non
puo' essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro
in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone
fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e),
(( f), f-bis), g) e )) h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei
concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Art. 102 (5)
Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di
progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di
concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso
in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare
la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative
all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi.
(( 3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di
cui all'articolo 66, comma 15. ))
Art. 103.
Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi
e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le
informazioni indicate nell'allegato IX D, in base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente
all'articolo 66, commi 2 e seguenti.
Art. 104.
Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono realizzati in modo da garantire l'integrita' dei dati e la
riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al
concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di
prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti
si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati.
Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei
progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel
rispetto, altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per
le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme
sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non
discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva
concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo'
essere inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta
una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri
della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica
equivalente.
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed
esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma
anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di
concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei
lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine
ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali
.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E'
redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della compatibilita', anche ai concorsi di idee finalizzati
all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il
riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi
ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati
abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu'
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a
quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla
stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti
tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione
o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono
ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109.
Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la
stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione
che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono
procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo
avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il
secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia
presentato il migliore progetto preliminare.
Art. 110 (5)
Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo
inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel
rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di
trattamento, non discriminazione e proporzionalita' (( con la
procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno cinque soggetti )). (( Nel regolamento di cui all'articolo 5
sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti. ))
Sezione IV Garanzie e verifiche della progettazione
|
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita' civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita' di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale
non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei
limiti della compatibilita'.
Art. 112 (5) (11)
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge
n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti
verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori,
la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la
progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione
appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno
luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, il responsabile del
procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima
dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il
progettista, verifica la conformita' del progetto esecutivo o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al
contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto
posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
(( 4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve
essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una
polizza di responsabilita' civile professionale, estesa al danno
all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell'attivita' di verifica, avente le caratteristiche indicate nel
regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per intero
dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del
quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve
obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del
progetto. Il premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora
questi sia soggetto esterno. ))
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di
un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri
soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) (( Lettera soppressa dal D.Lgs. 11 settembre 2008 ,n. 152 ))
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei
progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e
forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto
compatibili.
Capo V Principi relativi all'esecuzione del contratto
|
Art. 113 (5) (11)
(Cauzione definitiva)
1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. (( Si applica l'articolo 75,
comma 7. ))
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le
modalita' di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita'
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico,
senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la (( decadenza )) dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei
contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti
che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti
in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto
compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa
relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante puo'
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, decorsi i
sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche
nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli
organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 117. (11)
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi
compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro (( quarantacinque giorni )) dalla notifica della
cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione
da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la
cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
Art. 118
Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto
e tutela del lavoro
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17;
art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358;
art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21,
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere
ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel
bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente con il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente,
con il regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i
servizi e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo
e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresi' la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera'
a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in
alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso
di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il
direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni; e', altresi', responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7. Ai fini
del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato
finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e'
comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruita', per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a
disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare
il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni
in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi'
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli
affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera
di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro specificita', non si
configurano come attivita' affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. (15)((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con L.
24 giugno 2009, n. 77, ha disposto che "in deroga al presente
articolo 118, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della
categoria prevalente fino al cinquanta per cento"
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-ter,
comma 7) che "In deroga all'articolo 118 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e' consentito il subappalto delle lavorazioni della
categoria prevalente fino al 50 per cento".
Art. 119.
Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro
soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli
importi massimi per i quali il responsabile del procedimento puo'
coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua
quelli di particolare importanza, per qualita' e importo delle
prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto
deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Art. 120. (11)
Collaudo
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento
determina le modalita' di verifica della conformita' delle
prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per
quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il
collaudo con modalita' ordinarie e semplificate, in conformita' a
quanto previsto dal presente codice.
(( 2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita',
in quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito
dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto del contratto, alla complessita' e all'importo delle
prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel
rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento
che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli
specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal
curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione
appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o
componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo le procedure e con le modalita' previste per l'affidamento
dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel caso di interventi finanziati da piu' amministrazioni
aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a
dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla
base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.
))
Titolo II CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
|
Art. 121.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e
della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non
derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le
procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 122
Disciplina specifica per i contratti
di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non
si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le
stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui
all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino
lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali,
come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo
5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
all'articolo 65 e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che
attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti
di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
- relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente"
della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul
sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a
scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I
bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo
pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della
stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66,
comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in
tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo
pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione
del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il
contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila
euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo'
essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle
offerte non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito;
quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non puo'
essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data
notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
delle offerte puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a
meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte
non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta
giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle
offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui
agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non
superiore a centomila euro.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000
euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32,
comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo
57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro
quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica (( l'articolo
87, comma 1 )). Comunque la facolta' di esclusione automatica non
e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore
a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 123. (11)
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
di importo (( inferiore a 1 milione di euro )), le stazioni
appaltanti hanno facolta', senza procedere a pubblicazione di bando,
di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori
oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici
iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la
procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso,
pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione,
entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle
procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano
apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare
domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per
ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia
in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
o consorzio, ovvero come componente di piu' di un raggruppamento
temporaneo o piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i
relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni
territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il
richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con
procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta
dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e
corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e'
stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data e' indicata
nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo
l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e
possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti
i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti
di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da'
pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma
informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica
il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno
proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico,
eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono
tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e'
verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro
venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso
agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o
piu' diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di
iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate
all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie
all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
Art. 124
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si
applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove
istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalita' ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che
attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti
complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in
tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non puo' essere inferiore a
quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
la decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo'
essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1
dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data
notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
delle offerte puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai
a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte,
dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.
8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica (( l'articolo
87, comma 1 )). Comunque la facolta' di esclusione automatica non
e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore
a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 125. (11)
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo
10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente
assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a
200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze
e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,
121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti (( ... ));
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessita' e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia
possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una
previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a
200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi
inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma
1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in
corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve
essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne
facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non
ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
Titolo III DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI Capo I Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
|
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti
pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa,
nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico
consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
((Ministro delle infrastrutture)), previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a
quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi
i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle
Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per
cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonche' parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT).
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di
euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il
direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con
motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza
di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano
deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal
parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.
Art. 128
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei propri
bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformita' agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello
stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta
giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul
profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorita' ivi
indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi (( , nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali
e' sufficiente lo studio di fattibilita'. ))
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero
lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e
siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad
essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e
19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o
di altri enti pubblici, gia' stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse gia' previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture (( ; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei
lavori sono )) pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al
CIPE, (( entro trenta giorni dall'approvazione )) per la verifica
della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.
Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo
113, l'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita' civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore e' inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza
per responsabilita' civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di
esecuzione operante per (( gli appalti )) pubblici aventi ad
oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una
volta istituito, e' obbligatorio per tutti (( gli appalti )) aventi
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori
pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, l'attivita' di direzione
dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita'
alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita'
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche'
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e
dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria
prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i
lavori con la propria organizzazione di impresa e' equiparato
all'appaltatore.
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilita' di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue
parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice
civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile
del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso
di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10
per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti,
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo'
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una
nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,
da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali .
Art. 133 (3) (5) (11)
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che
non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui
all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
(( 1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili
all'acquisto dei materiali, prevedono le modalita' e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi,
previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del
direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che
l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma
3, nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento
dei materiali da costruzione e' subordinato alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il
cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente escussa dal
committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori,
ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte
delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
puo' procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare ((
entro il 31 marzo )) di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.
(( 3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3. ))
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel
limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, (( entro il 31 marzo )) di
ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali
annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi.
(( 6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
))
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono utilizzare le
somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a
disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi'
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere
autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati
dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i
propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate
dal regolamento.
Art. 134.
R e c e s s o
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato
sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei
lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati
dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di
cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e
gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e'
effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135 (5) (11)
Risoluzione del contratto per reati accertati
e per (( decadenza )) dell'attestazione di qualificazione
(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu'
misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori
e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la ((
decadenza )) dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
grave irregolarita' e grave ritardo
(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti
dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia
al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati
all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore
dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per
compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la
assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita,
e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal
responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla
stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore
la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con
preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia' eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso
procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalita' indicate dal
regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di
variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto,
e' determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia'
allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, puo' depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2, pari
all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 140. (11)
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso
di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, (( fino al quinto migliore
offerente )) escluso l'originario aggiudicatario.
(( 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. ))
3. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))
Art. 141
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati dal regolamento, di particolare complessita' dell'opera
da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno.
Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato
di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente il milione di euro, e' in facolta' del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e'
comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo
degli stessi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.
152)). Possono fare parte delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di
controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere
avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e'
effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita'
dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo
in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera,
ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.
Capo II Concessioni di lavori pubblici Sezione I Disposizioni generali
|
Art. 142
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18;
Art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e
gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici,
(( . . . )).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le
concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17,
18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli appalti di
lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel
presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono
tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo (( . . . )).
Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni
della parte I, parte IV, parte V, nonche' le norme della parte II,
titolo I (( e titolo II )), in tema di pubblicita' dei bandi, termini
delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori
economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza,
che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente
capo.
Art. 143 (5)
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art.
87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori
ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro
gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo
ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo' essere
circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla
revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di
regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare
nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti
alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia
necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della
eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa,
secondo le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono
cedere in proprieta' o in diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni
di interesse pubblico, gia' indicate nel programma di cui
all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione (( ,
anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo )).
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5
rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni
di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse
del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni
apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l'esercizio delle attivita' previste nella concessione, quando
determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine
di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione
il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu'
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del
piano dovra' essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi
pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea
economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi
finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro
competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
Sezione II Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
|
Art. 144 (5)
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando
relativo alle concessioni di lavori pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994;
art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori
pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio
selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la
concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono
gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformita' alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicita' dei bandi si applica l'articolo 66 (( ovvero
l'articolo 122 )).
Art. 145 (5)
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle
offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del
comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione non puo', in ogni caso, essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva
l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.
(( 1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla
soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1,
lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si
applica l'articolo 122, comma 6. ))
Art. 146.
Obblighi e facolta' del concessionario in relazione
all'affidamento a terzi di una parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18;
Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione
appaltante puo':
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a
terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30%
del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale
aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di
concessione. Il bando fa salva la facolta' per i candidati di
aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione, che intendono appaltare a terzi.
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza
l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori
complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto
della concessione ne' nel contratto iniziale e che sono divenuti
necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento
avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle
seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente
o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi
inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i
lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento
dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.
Sezione III Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
|
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati
dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che e' un'amministrazione aggiudicatrice e'
tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per
l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in
relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
|
Art. 149 (5)
Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili
agli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
(( 1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146,
applicano le disposizioni in materia di pubblicita' previste
dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122. ))
2. Non e' necessaria alcuna pubblicita' se un appalto di lavori
rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse
collegate. Se il concessionario ha costituito una societa' di
progetto, in conformita' all'articolo 156, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
4. Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il
concessionario puo' esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare
un'influenza dominante sul concessionario o che, come il
concessionario, e' soggetta all'influenza dominante di un'altra
impresa per motivi attinenti alla proprieta', alla partecipazione
finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante e' presunta quando un'impresa si trova,
direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei
confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
capitale dell'impresa;
oppure
c) puo' designare piu' della meta' dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per
la concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni
vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente
articolo.
Art. 150 (5)
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati
dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, direttiva 2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con
le modalita' dell'articolo 66 (( ovvero dall'articolo 122 )).
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato IX C e ogni altra informazione
ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
Art. 151 (5)
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione
delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 65, direttiva 2004/18)
1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano
un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e
un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)
ovvero dell'invito a presentare un'offerta (( (nelle procedure
ristrette) )).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11
dell'articolo 70, in quanto compatibili.
Capo III Promotore finanziario, societa' di progetto
|
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si
applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le
previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti
di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che
l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi, con le modalita' fissate dal
regolamento.
Art. 153 (5) (11)
(( (Finanza di progetto) ))
(( 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilita', inseriti nella programmazione triennale e
nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti
di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in
tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante
concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione
ponendo a base di gara uno studio di fattibilita', mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che
in tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle
modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha
facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una
banca nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto
ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma
3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente
individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del
presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la
propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla
precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10,
lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
((11))
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima
di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro
sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni
adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del
presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i
soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione. ))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 ha disposto che "La disciplina
recata dall'articolo 153 del codice, come sostituito dal presente
decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di
prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di
cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di
approvazione del programma triennale 2009-2011."
Art. 154 (5) (11)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))
Art. 155 (5) (11)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))
Art. 156. (11)
Societa' di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha
la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di
progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente
costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui (( all'articolo 153
)). La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessita' di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara puo', altresi',
prevedere che la costituzione della societa' sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati
in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei
servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in
tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di
versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
responsabili con la societa' di progetto nei confronti
dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data
di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle
quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel
capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 157.
Emissione di obbligazioni
da parte delle societa' di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita'
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del
codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il ((Ministro delle infrastrutture)).
Art. 158.
R i s o l u z i o n e
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del
piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e
sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
Art. 159.
S u b e n t r o
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del progetto potranno impedire la risoluzione designando, ((...)),
una societa' che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verra' accettata dal concedente a condizione
che:
a) la societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
(( b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 1-bis.
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato
dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. ))
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i
criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.
(( 2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di progetto
costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato
di cui all'articolo 3, comma 15-ter. ))
Art. 160 (11)
Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
(( 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario
e delle societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie
di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali
ai sensi dell'articolo 176. ))
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2,
del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice
civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 160-bis (5) (11)
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti
all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del
contratto di locazione finanziaria (( , che costituisce appalto
pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere
meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto
medesimo. ))
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro
puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita'
previste.
(( 4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone,
se del caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in
associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi
necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un
contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g),
esso puo' partecipare anche ad affidamenti relativi alla
realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilita' non disciplinati dalla parte II,
titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal
bando o avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di
livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi
ed espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario. ))
Capo IV Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Sezione I Infrastrutture e insediamenti produttivi
|
Art. 161 (5)
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei
progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto
previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi', individuate, con
intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale e'
concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei
lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle
eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le
competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
(( 1-bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari
per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti
aggiudicatori predispongono studi di fattibilita' delle
infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti
con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni
dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le
infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a
capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilita'. Per
le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali
privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce,
comunque, le valutazioni della predetta Unita'.
1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere
prioritarie le infrastrutture gia' avviate, i progetti esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la possibilita'
di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito,
nella misura maggiore possibile. ))
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti
di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni
nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province
autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari
applicano, per le proprie attivita' contrattuali e organizzative,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1,
le norme del presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli
enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari
applicano, per le proprie attivita' rientranti in materie oggetto di
legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino
alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi
nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001,
n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle citta'
metropolitane, delle province e delle regioni in materia di
progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal
presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma
1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata,
le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi
in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
(( 6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di
cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili
di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come
definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il
SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice
unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per il
pagamento dei fornitori. ))
Art. 162 (3)
Definizioni rilevanti per le
infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al
presente capo:
a) programma e' il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse
nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
b) Ministero e' il (( Ministero delle infrastrutture ));
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
insediamenti produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non aventi
carattere interregionale o internazionale, per le quali sia
prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo
161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o
province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere
interregionale o internazionale le opere da realizzare sul
territorio di piu' regioni o Stati, ovvero collegate
funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo
stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE e' il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, integrato con i presidenti delle regioni e province
autonome di volta in volta interessate dalle singole
infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui
all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione
dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di
capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con
mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I
contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso
ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con
rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di
progetto.
Art. 163
Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove le attivita' tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome interessate con
oneri a proprio carico, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle
infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni
possono provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione
dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria
attivita' al principio di leale collaborazione con le regioni e le
province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei
casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle
regioni o province autonome, formulando la proposta di programma
da approvare con le modalita' previste dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte
dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua
volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di
altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e
della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie
con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie
strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al
comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali;
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla
realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del
progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per
le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le attivita'
di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
delle attivita' produttive;
(( f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico
dei progetti, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi anche della
eventuale collaborazione richiesta all'Unita' tecnica finanza di
progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome
interessate con oneri a loro carico. ))
3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero . . .
puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base
di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella
gestione di lavori pubblici e privati e di procedure
amministrative. La struttura tecnica di missione e' istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura
tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono
posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
specializzazione e professionalita', previa selezione, con
contratti a tempo determinato di durata non superiore al
quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, inoltre,
puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o
province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a
proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e
prestiti o di societa' da essa controllata per le attivita' di
supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
((c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le
modalita' di funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di progetto
(UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144
del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
riordino e secondo le modalita' nello stesso indicate si procede
alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla
stessa data.))
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti,
nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici
e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',
e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province
autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle
regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi
carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina
del commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della
citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono
posti a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota
delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti
nonche', per le infrastrutture di competenza dei soggetti
aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' e i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione,
istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del
Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine
alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano
secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e
degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a
norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si
avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle
competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina
del commissario straordinario individua il compenso e i costi
pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le
modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituito, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza
oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo
di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle
amministrazioni statali e regionali interessate.
Art. 164 (3) (5)
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui
all'allegato tecnico riportato nell'allegato XXI. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS.26 GENNAIO 2007, N. 6.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle
attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le
infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di
applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato
dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli
incarichi e i concorsi di progettazione per le attivita' ivi
previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei
bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito
internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni
interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa' collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo
partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne'
essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori
e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti
generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della
variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione
dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il
predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo
alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da
linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri,
non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara,
nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto
aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con previsione
del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei
lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed
esecuzione, la nomina del responsabile . . . dei lavori spetta alla
stazione appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in
relazione alle attivita' di progettazione e approvazione delle
infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le
relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla
revisione delle tariffe professionali per le attivita' di
progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al
comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le
attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in
conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui
all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per
cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B
del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote
previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo
vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che
l'aliquota totale risulti sempre pari a 1. (( All'importo dei
corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto
dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155. ))
Art. 165 (3) (18)
Progetto preliminare. Procedura di valutazione
di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il
termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto
preliminare delle infrastrutture di competenza. Ove sia necessario
l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato a nove
mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal
Ministro delle infrastrutture , di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle
attivita' progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a
rimborso di somme gia' anticipate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la
redazione del progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne
da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto
previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento
dell'intero costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e
opere connesse, necessarie alla realizzazione; dalla percentuale
predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e'
corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico
secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale
applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non
e' richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione
diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai
sensi del presente articolo; ove non sia prevista la procedura di
VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato presso il
competente ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul
sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive e al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni al Ministero entro (( sessanta giorni )) dalla ricezione
del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle
previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi ((
quarantacinque giorni )) il Ministero, acquisito, nei casi previsti,
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra
commissione consultiva competente, formula la propria proposta al
CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle valutazioni o
pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i
soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i
successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro
formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di
servizi. Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del
presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il CIPE decide a
maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla
localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio
si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui
al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non
si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome
interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui
attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso
a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici
che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalita' dell'opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al
CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni
entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede
permanga il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro sessanta
giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture , e, per le infrastrutture di competenza di
altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di
dissenso delle regioni o province autonome interessate, si
provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio
tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o
provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del
progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che,
nel rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del
dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il
Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la
regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova
valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio
della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
o insediamenti produttivi di carattere interregionale o
internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti
norme, l'accertamento della compatibilita' ambientale dell'opera e
perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato -
regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui
e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle
relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in
assenza dell'attestazione di compatibilita' tecnica da parte del
soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, ne' altri titoli
abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione
del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata
agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai
fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di ricerche
archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti
inquinati e puo' essere rilasciata dalla autorita' espropriante
ovvero dal concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai
soggetti o alle societa' incaricate della predetta attivita' anche
prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia
necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione
alle attivita' relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e
l'individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro
delle infrastrutture , d'intesa con il presidente della regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166,
comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi
trenta giorni, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello ambientale, sono
altresi' comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto
ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi
previsti dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo
38 dell'allegato tecnico XXI.
Art. 166. (18)
Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una
relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera. E'
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e
sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita'
e' comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal
concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle
attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le
stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative
possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra'
valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori
di opere interferenti. Nel termine perentorio di (( sessanta giorni
)) dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto
preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a
mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di
trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti
interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui
al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalita'
istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei (( sessanta
giorni )) successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero valuta la compatibilita' delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e
formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita'.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi
strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attivita'
previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo
165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo
degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facolta' di
chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente
generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione
dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono
completate nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano
interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche
nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine complessivo di
sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le
procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e
modi previsti dal presente capo, le prescrizioni per la corretta
successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza
degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato
dall'allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono
l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di
rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone la chiusura della procedura e il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185
in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione
speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito e
approvato a norma dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla
localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4;
resta fermo l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al
Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione
delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le
previsioni del presente capo e salvo quanto previsto
all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni
o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi
dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul progetto definitivo e'
reso dai singoli soggetti competenti con le modalita'
dell'articolo 166, e seguenti; le province partecipano al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale
sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti
fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 166. I
Presidenti delle regioni e province autonome interessate si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta
l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente
risultante dal progetto del soggetto aggiudicatore possono essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5,
e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il
CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di
variante, comunque formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima
dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente commissione VIA o della regione competente in materia di
VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i
beni e le attivita' culturali in caso di aree tutelate ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA
sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le
implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera.
La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto
definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere
la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con
successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi
dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui
all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del
progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori
delle reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono
richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte
eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.
Art. 168 (3)
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e
presieduta dal (( Ministro delle infrastrutture )), o suo delegato,
ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria
della conferenza e' demandata alla struttura tecnica di missione di
cui all'articolo 163, di seguito denominata: "struttura tecnica".
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al
procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla
struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le
autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse
interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla
conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono
tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla
conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora
gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto
definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di
conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto
depositato entro il predetto termine presso la segreteria della
conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza e' resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul
sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di
reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi
e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le
proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e
dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno
presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il (( Ministro delle infrastrutture )) formula al CIPE a mezzo
della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del
progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di
prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del
(( Ministro delle infrastrutture )), approva o rinvia a nuova
istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e
varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche
tecniche e funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto
preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata
partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non
invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto
definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale
integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravita', il (( Ministro delle infrastrutture )) ovvero
il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al
CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del
progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni
impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e
preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui
all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche e
integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le
varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5
dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento e' stato
assegnato su presentazione del piano economico finanziario la
richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle
opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede
di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di
diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente
della regione interessata delle varianti che intende approvare
direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui
all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle
regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino
modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente
approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita'
dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal
CIPE a norma del presente capo, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle
procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita'
dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, agli enti gestori delle interferenze gia' note o
prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e
segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento
produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate
e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita'
progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,
indicate dagli enti gestori nel termine di novanta giorni di cui
all'articolo 166, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di
cui al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4,
ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto
gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento
dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare
le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni,
del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle
interferenze.
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico
servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da
realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della
stessa con le modalita' previste dall'articolo 170, come precisato
dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono
essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal
presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o
definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere
sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo
delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per
oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto
aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere
interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede
quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non
precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attivita' di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle
prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il
diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente
affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le
attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo
convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che
quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione
alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172. (11)
La societa' pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal
CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione
dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita' coordinata di
piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso la costituzione di una societa' pubblica di progetto,
senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti
aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla
societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze
necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e alla
utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento
indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e'
autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza l'intervento
in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche
al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
(( 1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo
periodo del comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le
disposizioni del presente codice. ))
2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere
di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
(( 3. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo scopo di
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e
a promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa'
e' organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo. ))
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma,
al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al
soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di progetto di
beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono contribuire per l'intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa'
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato,
una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la
cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire
alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Art. 173.
Modalita' di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la
realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario
e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara,
sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come
previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo
si tiene conto dell'eventuale prestazione di beni e servizi da
parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore,
relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando
di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello
stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio
contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli
articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui
al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari
e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e
appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato
disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese
esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall'articolo
149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle
candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in
funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei
collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per
la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai
rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia
un'impresa collegata al concessionario, deve assicurare il
subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di
gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote
predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di
procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147, previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 )).
Art. 175 (3) (5) (11)
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
(( 1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella
Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono
avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista e'
precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto
aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili. ))
2. E' facolta' dei soggetti (( di cui all'articolo 153, comma 20,
)) presentare al Ministero delle infrastrutture proposte di
intervento e studi di fattibilita' relativi alla realizzazione di
infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1
dell'articolo 164, non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale
presentazione non determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di
esame e valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva lista di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli
studi ritenuti di pubblico interesse; l'inserimento non determina
alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti.
3. Il soggetto aggiudicatore (( ... )) promuove, ove necessaria, la
procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di
localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine,
il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di
non approvare la proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai
fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o per la
realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono
rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara (( di cui all'articolo 153 )) e' bandita entro un mese
dalla delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del
CIPE ed e' regolata dall'articolo 177.
Art. 176 (3) (5) (11)
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b),
il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un
soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella
costruzione di opere nonche' di adeguata capacita' organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi
mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attivita' tecnico
amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire
all'approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto
progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,
puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro
direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da
realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali
dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni
della criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e
gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto definitivo
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base
di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in
materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della
criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma
di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE
sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo
l'adozione di protocolli di legalita' che comportino clausole
specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita'
di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della
successiva ammissione a procedure ristrette della medesima
stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli
accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori
e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque
titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni
altra modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce,
altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario,
indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le
modalita' attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche'
le soglie di valore delle transazioni finanziarie oggetto del
monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti
inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota
forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera,
secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra
soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per
quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal
presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile
regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non
si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle
norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del
progetto redatto dallo stesso e approvato dal soggetto
aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore
le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa
geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente
generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il
soggetto aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle
varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore,
specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque
determinino peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da
piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di
diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia
esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si
applicano le sole disposizioni di cui (( alla parte I e )) alla parte
II, che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di
cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del
regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi
affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste
per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai
predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al
contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le
imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire
mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e
subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di applicare una
detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse sanzioni
previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente
generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di
progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a
responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 156 e
dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa'
possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi'
costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro
costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano
solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione
delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e'
indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione
delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti del
contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente
generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo'
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale
nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di
risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i
bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non puo'
superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a
base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.
Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o
la societa' di progetto possono emettere obbligazioni, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti
dell' articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore
garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati
di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di
collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto
aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle
riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.
Le modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo
del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del
presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti
del soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117;
la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed
esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione
e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore
cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la
compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di
mancato o ritardato completamento dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia
globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi
ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle riduzioni
progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia'
ridotta ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella
garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non
opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di
riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove
istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle
lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve
comprendere la possibilita' per il garante, in caso di fallimento o
inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto
altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche
ai lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui
all'articolo 165, comma 8, e i lavori di cantierizzazione, ove
autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo
dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima
dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivita'
progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione della
criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione
Art. 177 (1) (5)
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a
contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il
progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone
a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo (( ;
e' applicabile altresi' l'articolo 53, comma 2, lettera c )).
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando
di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti
aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non
discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale
numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati
invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al
prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale
prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 12 MAGGIO 2006, N. 173, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2006, N. 228;
g) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico
delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli
articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II
che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e
nei termini previsti dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il
soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo
ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei
fondi con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del
((Ministro delle infrastrutture)), di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al
collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha
progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte
l'infrastruttura.
Art. 179. (11)(17)
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private
strategiche inclusi nel programma sono opere private di preminente
interesse nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione
delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione
di impatto ambientale, ove necessaria, nonche' al conseguimento di
ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture
private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli
165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo,
ovvero con successiva eguale procedura, il realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica
puo' richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni e i permessi
necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la
dichiarazione di pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche
per l'approvvigionamento energetico, incluse nel programma di cui
all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai commi
seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o
contraente generale, trasmette al Ministero e al Ministero delle
attivita' produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione
del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il
progetto e' trasmesso altresi' alle amministrazioni interessate
rappresentate nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e
all'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti.
Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai
fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo
studio di impatto ambientale che e' reso pubblico secondo le
procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato
cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le
necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai
fini della dichiarazione di pubblica utilita', e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente
generale, ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, con le stesse forme previste per
la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta
giorni dal ricevimento del progetto. La Conferenza di servizi ha
finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e i documenti relativi
alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di
servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta
giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte di
adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione
del progetto, o richieste di varianti che non modificano le
caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche
prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i
quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di
servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute
dalle amministrazioni competenti e dai gestori delle opere
interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o
prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, si applicano per
l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti
con l'intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico e di tutte le attivita' previste nel progetto approvato.
In caso di dissenso della regione o provincia autonoma si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative
alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche
per l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il
Ministero e il Ministero delle attivita' produttive.(( Le predette
funzioni comprendono anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e quelle relative alle autorizzazioni delle varianti da
apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato )).
7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e
le infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si
applica l'articolo 170.
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo
all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il ((Ministro delle
infrastrutture)), sono individuate le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per
la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le
modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 181.
Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle
leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni e integrazioni, relative
alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento
previste dal presente capo si applicano all'attraversamento stabile
dello Stretto di Messina, inserito nel programma, anche in deroga
alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa'
Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della
legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di
diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
Sezione II Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
|
Art. 182.
Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la
valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata
ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti
produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del
Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e'
obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma
delle vigenti disposizioni ed e' concluso, secondo le previsioni
della presente sezione; il permesso di costruire non puo' essere
rilasciato se non e' concluso il procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti
che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a
screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il
provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa
valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti
dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti
produttivi, e' regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, quanto a presupposti e procedimento.
Art. 183 (3)
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'art.
182, comma 1, e' eseguita al fine di individuare, descrivere e
valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli
effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione
tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e
dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e' redatto
secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato
tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative
alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare
rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e
valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente;
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta
sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto
aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione
utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti
negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di
un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che
diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla
realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel
progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale,
relativo ad una delle opere di cui all'articolo 182, comma 1, e'
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene
conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle
eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai
privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per
le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita'
proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla
compatibilita' ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni
interessate e al (( Ministro delle infrastrutture )) nonche', per le
opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attivita'
produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a
tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilita' ambientale e' adottato dal
CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In
caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio o del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
l'adozione del provvedimento di compatibilita' ambientale e'
demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla
verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.
Art. 184
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti
diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali
alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna,
sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti
fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio culturale,
sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90 )).
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90 )).
Art. 185 (5)
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui
all'articolo 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del
progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere
sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 e'
differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura
della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia
provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni
successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto
definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita'
tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia (( . . . )) diverso da quello
preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione
della commissione stessa, che la (( . . . )) differenza tra il
progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa
modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente,
dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto
aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento
dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte
dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale puo' riguardare la sola parte di
progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento
dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a
regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo
dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero
modifiche del progetto che comportino significative variazioni
dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al
soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al
CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei
lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il
progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi
compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto
Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti
progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attivita' di
verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del
relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione,
su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le
proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del
provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su
progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.
Sezione III Qualificazione dei contraenti generali
|
Art. 186 (5)
Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti
generali. La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole
in forma di societa' commerciali o cooperative, da consorzi di
cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422 (( e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, )), e successive modificazioni,
ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo
lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata
con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad
altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei
requisiti di qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a
900 milioni di euro.
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto
dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti
generali:
a) il possesso di un sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO
9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 189.
Art. 188. (11)
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale (( di cui all'articolo 38 )).
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e'
richiesta agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata
ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.
Art. 189 (3) (11)
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione
sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo
triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato,
costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale
media consolidata in lavori relativa all'attivita' diretta e
indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere
inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali
irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche
dalla eventuale societa' controllante. Ove il rapporto sia
inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla
stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di
affari in lavori di cui alla lettera b) e' incrementata
convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli
incrementi convenzionali per valori superiori. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano
ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori.
Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene
convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la cifra
d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio
precedente la domanda di iscrizione mediante attivita' diretta e
indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la
Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attivita' di
progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneita' tecnica e organizzativa e' dimostrata
dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al
quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori
valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e
ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione,
ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i
lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della
richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve
dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti
e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni
dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono, in conformita' all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad
oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del
committente, con piena liberta' di organizzazione del processo
realizzativo, ivi compresa la facolta' di affidare a terzi anche la
totalita' dei lavori stessi, nonche' di eseguire gli stessi,
direttamente o attraverso societa' controllate. Possono essere
altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei
lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e
precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon
esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori
oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o
realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano
l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i
certificati sono redatti in conformita' al modello di cui
all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non
inferiore a quindici unita' per la Classifica I, venticinque
unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica
III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di
dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata
professionalita' tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di
responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore
a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di
euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la
Classifica III, in numero non inferiore a tre unita' per la
Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo
incarico per altra impresa e producono a tale fine una
dichiarazione di unicita' di incarico. L'impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unita' necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di
progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in
mancanza si dispone la (( decadenza )) della qualificazione o la
riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre
2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso
di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato
in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I,
in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali
per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di
cui almeno cinque di opere generali.
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei
requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese
consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale e'
richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non piu' di cinque consorziati per la classifica I e non piu' di
quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati
assumono responsabilita' solidale per la realizzazione dei lavori
affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono
qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le
modalita' previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188,
devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di
qualita' aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere
posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per
la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b),
cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti
per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per
cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e
quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per l'aumento
convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di
punta, puo' essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori
eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito puo' essere
conseguito alternativamente, con il piu' consistente lavoro
realizzato da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori
realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti
lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni
di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la
classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di
qualificazione. Tale importo sara' ridotto del trenta per cento,
qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a),
sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento,
ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia
superiore al venti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia
superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora
il requisito sia superiore al quaranta per cento;
f) il consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di
progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di
responsabilita' previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di
tale facolta' il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio
fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove superiore a
quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attivita' di
contraente generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a
propri consorziati ammessi al sistema di qualificazione, per
qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attivita' deve essere
comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure
aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti
valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi
dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta
solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei
confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del
contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una
cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto
ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non
partecipi alla societa' di progetto, rimane comunque responsabile in
solido con le cooperative assegnatarie e con la societa' di progetto,
ovvero con la sola societa' di progetto ove siano state prestate le
garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Art. 191.
Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali
(( di cui all'articolo 38 )); nei confronti dell'aggiudicatario la
verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e
idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilita' di risorse
finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da
realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da
redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e
delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori
analoghi, ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata
dalle imprese affidatarie designate ovvero dall'offerente,
dimostrando di avere eseguito, con le modalita' dell'articolo 189,
comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate
ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i
soggetti aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le
specifiche qualificazioni anche specialistiche che devono essere
possedute dagli esecutori delle lavorazioni piu' complesse. A tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la
quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie che devono
essere indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i
lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi
dell'articolo 3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di
qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i
contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati,
inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal
soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai
sensi dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di
concorrere alla gara in piu' di raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o
Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e
per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente piu'
vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prevedere il
conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese
sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati
al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e
possono essere accordati per un valore complessivo massimo dell'uno
virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta
per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente
classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare,
attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare alla gara in
associazione o consorzio con altre imprese purche' queste ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2. Le imprese associate o consorziate
concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 192 (3) (11)
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni.
Entro il terzo mese precedente alla data di scadenza
dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta
la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione
e' rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla
ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo
nel rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta
resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la
sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente
generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa
riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme
di cui al regolamento dell'articolo 5 (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
11 SETTEMBRE 2008, N.152 )) (( , che fissa anche le modalita'
tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio
delle attestazioni. ))
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 ))
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 ))
Art. 193.
Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del
contraente generale e di subappalto degli appaltatori del contraente
generale, devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto
aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso
l'Autorita', nonche' alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul
cui territorio insistono le opere. L'Osservatorio e le sue
articolazioni regionali mettono i dati a disposizione degli altri
Enti e organismi interessati.
Sezione IV Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
|
Art. 194
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005,
convertito con l. n. 80/2005)
1. Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale
di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese
disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorita'
strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e
migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle citta' e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2
e' effettuata, valorizzando la capacita' propositiva dei comuni,
sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale,
come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11
novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di finanza
di progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, possono essere dichiarati
interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle
disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali gia' assentite, anche se
non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,
approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti
aggiudicatori procedono alla realizzazione applicando la normativa
comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche
soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative
dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo
parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto
eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di
un commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture , tra soggetti in possesso di specifica
professionalita', competenza ed esperienza maturata nel settore
specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo
contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari
straordinari eventualmente gia' nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del
presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere
o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle
infrastrutture.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e
dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei ((
terminali di rigassificazione )) in possesso di concessione
rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attivita' produttive,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie
risorse di bilancio, provvede senza necessita' di diffida alla nomina
di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi del presente articolo, i commissari straordinari provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa
comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.
Titolo IV CONTRATTI IN TALUNI SETTORI Capo I Contratti nel settore della difesa
|
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti
nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle
norme di cui all'articolo 196, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196 (3)
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7,
comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994;
art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il (( Ministro
delle infrastrutture )) e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il
Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina delle attivita' (( del Ministero
della difesa )), in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture
connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia
e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o
bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati
capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di
dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche' un
capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1.
Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono
parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a),
e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del
Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore
alle soglie seguenti:
- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati
nell'allegato V;
- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati
nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, (( limitatamente agli appalti
pubblici di lavori, )) l'amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il
responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni
singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero
della difesa. (( Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo' essere un dipendente specializzato in materie
giuridico-amministrative. ))
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della
difesa sono redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma
11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle
parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18,
per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati
alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi
e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua
entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i
lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di
cui all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia, che sara' disciplinata dal
regolamento di cui al comma 1.
Capo II Contratti relativi ai beni culturali
|
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici
relativi ai beni culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni
del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario e societa' di progetto), si applica all'affidamento di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni
di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 5.
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate
di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine
di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di
detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui
al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi
archeologici, anche subacquei.
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti
per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di
interesse culturale o la manutenzione e il restauro dei giardini
storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche' le
forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano
rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della
qualita' dell'intervento, la stazione appaltante, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la
disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se
il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento
dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e'
obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di
qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento
all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto
e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento, non rendano necessario l'affidamento
congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine
all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti
nel presente capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, e' consentito affidare
separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori
indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorche'
inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario,
siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla
tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie
specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a
presentare l'offerta, deve richiedere espressamente il possesso di
tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo da
parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2,
necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi
dell'articolo 57, la stazione appaltante e' tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal
medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni
di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono
gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il ((Ministro delle infrastrutture)), previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento
di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione
delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre
necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
Art. 202.
Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare
complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo 198,
puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di
una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare;
la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi
sui beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria
idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attivita' del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa.
4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata
professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo,
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni
quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate,
provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per
l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del
procedimento valuta, alla luce delle complessita' e difficolta'
progettuali e realizzative dell'intervento, l'entita' dei rischi
connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in
quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti
e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di
garanzie per le attivita' di esecuzione e progettazione di lavori,
forniture e servizi.
Art. 203. (11)
Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2,
e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione
del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in
relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e'
approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano
di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni
di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
(( 3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento,
nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del
bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. ))
(( 3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle
seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo
stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di
analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del
procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in
corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. ))
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei
livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a
base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi
da 1, 2 e 3.
Art. 204
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui
all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,
e dall'articolo 122, comma 7, e' ammesso per lavori di importo
complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita', e trasparenza, previa gara informale cui sono
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati. La lettera di invito e' trasmessa
all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico
di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati e'
trasmesso all'Osservatorio.
(( 1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso
per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di
progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere
similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a
condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che
il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o
ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato
esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia
stato considerato anche l'importo successivo al fine
dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale
procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del
contratto iniziale. ))
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198,
possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di
valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle
ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate
di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia
e' consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di
somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla
pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono essere
eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di
importo inferiore a 1.500.000 euro.
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il
progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri
della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo
complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile
del procedimento, puo', altresi' disporre varianti in aumento
rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu'
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi
necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per
adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario
per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il
responsabile unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione
al collaudatore in corso d'opera.