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CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORISERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice degli appalti
Parte II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI
SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
Titolo I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
                              Art. 28.
             Importi delle soglie dei contratti pubblici
                      di rilevanza comunitaria
(artt. 7,  8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004;
                    regolamento CE n. 2083/2005)
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto per gli appalti di forniture del
Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di
rilevanza  comunitaria  il  valore  stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
    a) 137.000  euro,  per  gli  appalti  pubblici  di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle
amministrazioni   aggiudicatrici   che   sono  autorita'  governative
centrali indicate nell'allegato IV;
    b) 211.000 euro,
    b.1)   per  gli  appalti  pubblici  di  forniture  e  di  servizi
aggiudicati   da  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle  indicate
nell'allegato IV;
    b.2)  per  gli  appalti  pubblici  di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia  stazione  appaltante,  aventi per oggetto servizi della
categoria  8  dell'allegato  II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria  5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai
numeri  di  riferimento  CPC  7524,  7525  e  7526,  servizi elencati
nell'allegato II B;
    c) 5.278.000  euro  per  gli  appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.

	        
	      
                              Art. 29.
                          Metodi di calcolo
              del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
d.lgs.  n.  358/1992;  art.  4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
                              158/1995)
  1.  Il  calcolo  del  valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni  di  lavori  o  servizi  pubblici  e' basato sull'importo
totale   pagabile   al   netto   dell'IVA,  valutato  dalle  stazioni
appaltanti.  Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
  2.  Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i
candidati  o  gli  offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore
stimato dell'appalto.
  3.  La  stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di
gara,  quale  previsto  all'articolo 66,  comma 1, o, nei casi in cui
siffatto  bando  non  e'  richiesto,  al  momento  in cui la stazione
appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
  4.  Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad
ottenere  un certo quantitativo di forniture o di servizi puo' essere
frazionato  al  fine  di  escluderlo  dall'osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
  5.  Per  gli  appalti  pubblici  di  lavori e per le concessioni di
lavori   pubblici   il   calcolo   del  valore  stimato  tiene  conto
dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore complessivo stimato
delle  forniture  e  dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori,
messe  a  disposizione  dell'imprenditore  da  parte  delle  stazioni
appaltanti.
  6.   Il   valore  delle  forniture  o  dei  servizi  non  necessari
all'esecuzione  di  uno  specifico  appalto di lavori non puo' essere
aggiunto  al  valore  dell'appalto  di  lavori  in  modo da sottrarre
l'acquisto  di  tali  forniture  o  servizi  dall'applicazione  delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
  7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
    a) quando  un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi
puo'  dare  luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti,  e' computato il valore complessivo stimato della totalita'
di tali lotti;
    b) quando  il  valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie  di  cui  all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza  comunitaria  si  applicano  all'aggiudicazione  di ciascun
lotto;
    c) le  stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale
applicazione  per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore  a  80.000  euro per i servizi o a un milione di euro per i
lavori,  purche'  il  valore cumulato di tali lotti non superi il 20%
del valore complessivo di tutti i lotti.
  8. Per gli appalti di forniture:
    a) quando  un  progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo'
dar   luogo  ad  appalti  aggiudicati  contemporaneamente  per  lotti
separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di
rilevanza  comunitaria  si  tiene  conto  del  valore  stimato  della
totalita' di tali lotti;
    b) quando  il  valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle
soglie  di  cui  all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di
rilevanza  comunitaria  si  applicano  all'aggiudicazione  di ciascun
lotto;
    c) le  stazioni  appaltanti  possono  tuttavia  derogare  a  tale
applicazione  per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia
inferiore  a  80.000  euro e purche' il valore cumulato di tali lotti
non superi il 20% del valore complessivo della totalita' dei lotti.
  9.  Per  gli  appalti  pubblici  di forniture aventi per oggetto la
locazione  finanziaria,  la  locazione  o  l'acquisto  a  riscatto di
prodotti,  il  valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell'appalto e' il seguente:
    a) se  trattasi  di appalto pubblico di durata determinata pari o
inferiore  a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata
dell'appalto  o,  se  la  durata  supera  i  dodici  mesi,  il valore
complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
    b) se  trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che
non   puo'  essere  definita,  il  valore  mensile  moltiplicato  per
quarantotto.
  10.  Se  gli  appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
carattere  di  regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro
un  determinato  periodo,  e'  assunto  come  base per il calcolo del
valore stimato dell'appalto:
    a) il   valore   reale   complessivo   dei   contratti   analoghi
successivamente  conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi precedenti o
dell'esercizio  precedente,  rettificato,  se  possibile,  al fine di
tener  conto  dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che
potrebbero  sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al contratto
iniziale; oppure
    b) il   valore   stimato  complessivo  dei  contratti  successivi
conclusi  nel  corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
  11.  La  scelta  del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto pubblico non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo
dal  campo  di  applicazione  delle  norme dettate per gli appalti di
rilevanza comunitaria.
  12.  Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come
base  di  calcolo  del  valore stimato dell'appalto e', a seconda dei
casi, il seguente:
    a) per i tipi di servizi seguenti:
    a.1)  servizi  assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
    a.2)  servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
    a.3)  appalti  riguardanti  la  progettazione:  gli  onorari,  le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
    b) per   gli  appalti  di  servizi  che  non  fissano  un  prezzo
complessivo:
    b.1)  se  trattasi  di  appalti  di  durata  determinata  pari  o
inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo stimato per
l'intera loro durata;
    b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
  13.   Per   gli   accordi  quadro  e  per  i  sistemi  dinamici  di
acquisizione,  il  valore  da prendere in considerazione e' il valore
massimo  stimato  al  netto  dell'IVA  del  complesso  degli  appalti
previsti  durante  l'intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
  14.  Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture  si  fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.

	        
	      
                              Art. 30.
                       Concessione di servizi
           (artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8
                         legge n. 415/1998)
  1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del
codice non si applicano alle concessioni di servizi.
  2.  Nella  concessione di servizi la controprestazione a favore del
concessionario   consiste   unicamente   nel   diritto   di   gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto
concedente  stabilisce  in  sede  di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario  venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi  inferiori  a  quelli  corrispondenti alla somma del costo del
servizio  e  dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora sia
necessario    assicurare    al    concessionario   il   perseguimento
dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della
connessa   gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
prestare.
  3.  La  scelta  del  concessionario  deve avvenire nel rispetto dei
principi  desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti  pubblici  e,  in particolare, dei principi di trasparenza,
adeguata  pubblicita',  non  discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo  riconoscimento,  proporzionalita', previa gara informale a cui
sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti  qualificati  in  relazione all'oggetto della concessione, e
con predeterminazione dei criteri selettivi.
  4.  Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme piu'
ampie di tutela della concorrenza.
  5.  Restano  ferme,  purche'  conformi ai principi dell'ordinamento
comunitario  le  discipline  specifiche che prevedono, in luogo delle
concessione  di  servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti
che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
  6.  Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che
non e' un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi
di   esercitare   un'attivita'   di   servizio  pubblico,  l'atto  di
concessione  prevede  che,  per gli appalti di forniture conclusi con
terzi  nell'ambito  di  tale  attivita',  detto  soggetto rispetti il
principio di non discriminazione in base alla nazionalita'.
  7.  Si  applicano  le  disposizioni  della  parte  IV.  Si applica,
inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

	        
	      
                              Art. 31.
Contratti  nei settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
    trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.
                 (artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
  1.  Fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni
aggiudicatrici  e  altri  soggetti  aggiudicatori),  le  disposizioni
contenute  nella  parte  II non si applicano ai contratti di cui alla
parte  III  (settori  del  gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti,  servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le
stazioni  appaltanti che esercitano una o piu' delle attivita' di cui
agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attivita'.

	        
	      
                          Art. 32 (5) (11)
    Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
     (artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994;
 art. 1, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)

  1.  Salvo  quanto  dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del
presente  titolo,  nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano
in  relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori,   servizi,   forniture,   affidati  dalle  amministrazioni
   aggiudicatrici;
b) appalti  di  lavori  pubblici affidati dai concessionari di lavori
   pubblici  che  non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti
   stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori,  servizi,  forniture  affidati dalle societa' con capitale
   pubblico,  anche  non  maggioritario,  che  non  sono organismi di
   diritto  pubblico,  che  hanno  ad oggetto della loro attivita' la
   realizzazione  di  lavori  o opere, ovvero la produzione di beni o
   servizi,  non  destinati ad essere collocati sul mercato in regime
   di  libera  concorrenza,  ivi  comprese  le  societa'  di cui agli
   articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
   2000,  n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
   locali;
d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui all'allegato I,
   nonche'   lavori   di  edilizia  relativi  ad  ospedali,  impianti
   sportivi,  ricreativi  e per il tempo libero, edifici scolastici e
   universitari,    edifici    destinati    a    funzioni   pubbliche
   amministrative,  di importo superiore a un milione di euro, per la
   cui  realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
   lettera  a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
   o  in  conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
   dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai
   servizi  il  cui  valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o
   superiore  a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad
   un  appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e
   per  i  quali  sia  previsto,  da  parte  dei soggetti di cui alla
   lettera  a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
   o  in  conto  capitale  che,  attualizzato, superi il 50 per cento
   dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi
   sono  strettamente  strumentali  alla  gestione  del servizio e le
   opere   pubbliche  diventano  di  proprieta'  dell'amministrazione
   aggiudicatrice;
(( g)  lavori  pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
   titolari  di  permesso  di  costruire, che assumono in via diretta
   l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione a scomputo totale o
   parziale  del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai
   sensi  dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della
   Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, e dell'articolo 28, comma 5,
   della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150.  L'amministrazione  che
   rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione
   alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto
   a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione
   stessa,  in  sede  di  richiesta  del  permesso  di  costruire, un
   progetto  preliminare  delle  opere da eseguire, con l'indicazione
   del  tempo  massimo  in cui devono essere completate, allegando lo
   schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla
   base  del  progetto  preliminare, indice una gara con le modalita'
   previste   dall'articolo   55.   Oggetto   del  contratto,  previa
   acquisizione  del  progetto definitivo in sede di offerta, sono la
   progettazione  esecutiva  e  le  esecuzioni  di  lavori. L'offerta
   relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
   per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei
   lavori e per gli oneri di sicurezza; ))
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui
   all'articolo  207,  qualora,  ai  sensi  dell'articolo 214, devono
   trovare  applicazione  le  disposizioni  della  parte  II anziche'
   quelle della parte III del presente codice.
  2.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si
applicano  gli  articoli  63;  78,  comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in
relazione  alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le
norme  che  disciplinano  il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere  c)  ed  h),  non  si applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma  6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
  3.  Le  societa'  di  cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad
applicare  le  disposizioni  del  presente  codice limitatamente alla
realizzazione  dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i
quali  sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti
condizioni:
1) la  scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure
   di evidenza pubblica;
2) il  socio  privato  ha  i requisiti di qualificazione previsti dal
   presente  codice in relazione alla prestazione per cui la societa'
   e' stata costituita;
3) la  societa' provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera
   o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
  4.  Il  provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere
d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte
del  soggetto  beneficiario,  delle  norme del presente codice. Fatto
salvo   quanto  previsto  dalle  eventuali  leggi  che  prevedono  le
sovvenzioni,  il cinquanta per cento delle stesse puo' essere erogato
solo  dopo  l'avvenuto  affidamento dell'appalto, previa verifica, da
parte  del  sovvenzionatore,  che  la  procedura di affidamento si e'
svolta  nel  rispetto  del  presente  codice. Il mancato rispetto del
presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

	        
	      
                              Art. 33.
                  Appalti pubblici e accordi quadro
                stipulati da centrali di committenza
      (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
                  Art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
  1.   Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori  possono
acquisire  lavori,  servizi e forniture facendo ricorso a centrali di
committenza, anche associandosi o consorziandosi.
  2.  Le  centrali  di  committenza  sono  tenute  all'osservanza del
presente codice.
  3.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici  e  i  soggetti  di  cui
all'articolo 32,  comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a
soggetti  pubblici  o  privati  l'espletamento delle funzioni e delle
attivita'  di  stazione  appaltante  di  lavori pubblici. Tuttavia le
amministrazioni   aggiudicatrici  possono  affidare  le  funzioni  di
stazione   appaltante   di   lavori  pubblici  ai  servizi  integrati
infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali,
sulla  base di apposito disciplinare che prevede altresi' il rimborso
dei  costi sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate, nonche'
a centrali di committenza.

	        
	      
Capo II
Requisiti dei partecipanti alle procedure
di affidamento
                        Art. 34 (5) (11)(19)
     Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
 (artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17;
       art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992;
      art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)

  1.  Sono  ammessi  a  partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti  pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente
indicati:
a) gli   imprenditori   individuali,  anche  artigiani,  le  societa'
   commerciali, le societa' cooperative;
b) i  consorzi  fra  societa'  cooperative  di  produzione  e  lavoro
   costituiti  a  norma  della  legge  25  giugno 1909, n. 422, e del
   decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
   1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  e  i consorzi tra
   imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i   consorzi  stabili,  costituiti  anche  in  forma  di  societa'
   consortili  ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
   imprenditori  individuali,  anche artigiani, societa' commerciali,
   societa'   cooperative   di   produzione   e  lavoro,  secondo  le
   disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i   raggruppamenti   temporanei  di  concorrenti,  costituiti  dai
   soggetti  di  cui  alle  lettere a), b) e c), i quali, prima della
   presentazione  dell'offerta,  abbiano conferito mandato collettivo
   speciale   con   rappresentanza   ad   uno  di  essi,  qualificato
   mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
   e   dei   mandanti;  si  applicano  al  riguardo  le  disposizioni
   dell'articolo 37;
e) i  consorzi  ordinari  di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
   codice  civile,  costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
   b)  e  c)  del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi
   dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
   le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
   interesse  economico  (GEIE)  ai  sensi del decreto legislativo 23
   luglio  1991,  n.  240;  si  applicano al riguardo le disposizioni
   dell'articolo 37.
f-bis)  operatori  economici,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 22,
   stabiliti  in  altri  Stati  membri, costituiti conformemente alla
   legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166 )).

	        
	      
                              Art. 35.
       Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
                    (art. 11, legge n. 109/1994)
  1.  I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle  procedure  di  affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1,  lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli
relativi  alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonche'  all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in  capo  al  consorzio  ancorche'  posseduti  dalle  singole imprese
consorziate.

	        
	      
                        Art. 36 (5) (11) (14)
                          Consorzi stabili
                    (art. 12, legge n. 109/1994)

  1.  Si  intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da
non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi  deliberativi,  abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per
un  periodo  di  tempo  non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
  2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facolta'
del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai
consorziati, fatta salva la responsabilita' solidale degli stessi nei
confronti  del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i
criteri    di    attribuzione    ai    consorziati    dei   requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati a favore del
consorzio  in caso di scioglimento dello stesso, purche' cio' avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione.
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
  4.  Ai  consorzi  stabili  si  applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni  di  cui  al  capo  II del titolo X del libro quinto del
codice civile, nonche' l'articolo 118.
  5.  I  consorzi  stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato;  in  caso  di  inosservanza  di  tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di  un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della  facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma  8,  e'  vietata  la  partecipazione alla medesima procedura di
affidamento  del  consorzio  stabile  e  dei  consorziati; in caso di
inosservanza  di  tale  divieto  si applica l'articolo 353 del codice
penale. ((14))
  6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento  di  lavori,  la  somma  delle cifre d'affari in lavori
realizzate   da   ciascuna   impresa   consorziata,  nel  quinquennio
antecedente   la   data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  e'
incrementata  di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e'  pari  al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno;  al  10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al  compimento del
quinquennio.
  7.   Il   consorzio   stabile   si   qualifica   sulla  base  delle
qualificazioni  possedute  dalle  singole  imprese consorziate. Per i
lavori   la  qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  ad  una
determinata  categoria  di  opere  generali  o  specialistiche per la
classifica  corrispondente  alla  somma  di  quelle  possedute  dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato,  e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate  gia'  possieda  tale  qualificazione  ovvero  che tra le
imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con qualificazione per
classifica  VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra  le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per   classifica   VI.  Per  la  qualificazione  per  prestazioni  di
progettazione  e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in ogni caso sufficiente
che  i  corrispondenti  requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate  non  coincida  con  una  delle  classifiche  di  cui  al
regolamento,   la   qualificazione   e'  acquisita  nella  classifica
immediatamente  inferiore  o  in quella immediatamente superiore alla
somma  delle  classifiche  possedute  dalle  imprese  consorziate,  a
seconda  che  tale  somma  si  collochi  rispettivamente al di sotto,
ovvero al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche.
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AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  18  giugno  2009,  n.  69  ha  disposto  che  "al  fine  di
fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e
per  incentivare  l'accesso  alle  commesse  pubbliche da parte delle
piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate
le  disposizioni  di  cui  al  comma  5,  terzo periodo, del presente
articolo 36".

	        
	      
                      Art. 37 (3) (5) (11) (14)
    Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
      (art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995;
      art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995;
               art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)

  1.  Nel  caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo di tipo
verticale  si  intende  una riunione di concorrenti nell'ambito della
quale  uno  di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per
lavori   scorporabili  si  intendono  lavori  non  appartenenti  alla
categoria  prevalente  e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili
da  uno  dei  mandanti;  per  raggruppamento  di  tipo orizzontale si
intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
  2.  Nel  caso  di  forniture  o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale  si  intende  un  raggruppamento  di  concorrenti in cui il
mandatario  esegua  le prestazioni di servizi o di forniture indicati
come  principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti  quelle
indicate  come  secondarie;  per raggruppamento orizzontale quello in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le  stazioni  appaltanti  indicano  nel  bando di gara la prestazione
principale e quelle secondarie.
  3.  Nel  caso  di  lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti
al  raggruppamento  ovvero  gli  imprenditori  consorziati  abbiano i
requisiti indicati nel regolamento.
  4.  Nel  caso  di  forniture  o  servizi nell'offerta devono essere
specificate  le  parti  del  servizio  o  della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
  5.   L'offerta   dei  concorrenti  raggruppati  o  dei  consorziati
determina  la  loro  responsabilita'  solidale  nei  confronti  della
stazione  appaltante,  nonche' nei confronti del subappaltatore e dei
fornitori.  Per  gli  assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di
servizi  e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilita'  e'  limitata  all'esecuzione  delle  prestazioni  di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
  6.  Nel  caso  di  lavori,  per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale  i  requisiti  di  cui  all'articolo  40,  sempre che siano
frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal mandatario per i lavori
della  categoria  prevalente  e per il relativo importo; per i lavori
scorporati  ciascun  mandante deve possedere i requisiti previsti per
l'importo  della  categoria  dei  lavori che intende assumere e nella
misura  indicata  per  il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla  categoria  prevalente  ovvero alle categorie scorporate possono
essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
  7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu'
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero  di  partecipare  alla gara anche in forma individuale qualora
abbia  partecipato  alla  gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera  b),  sono  tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati  il  consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio sia il
consorziato;  in  caso  di  inosservanza  di  tale divieto si applica
l'articolo  353 del codice penale. Per i consorzi di cui all'articolo
34,  comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della  facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma  8,  e'  vietata  la  partecipazione alla medesima procedura di
affidamento  del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. ((14))
  8.  E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettere d) ed e), anche se non
ancora  costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da
tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi,  da  indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il  quale  stipulera'  il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
  9.  E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione.  Salvo  quanto
disposto  ai  commi  18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti  rispetto  a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta.
  10.  L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto,
nonche'  l'esclusione  dei  concorrenti  riuniti  in raggruppamento o
consorzio  ordinario  di  concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
  11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino,  oltre  ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le quali sono
necessari  lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture, impianti e opere
speciali,  e  qualora  una  o  piu' di tali opere superi in valore il
quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei lavori, se i soggetti
affidatari  non  siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono  utilizzare  il subappalto con i limiti dettati dall'articolo
118,  comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere   di   cui   al   presente   comma,   nonche'  i  requisiti  di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente  revisionati  con  il  regolamento stesso. L'eventuale
subappalto  non  puo'  essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In
caso   di   subappalto   la   stazione   appaltante   provvede   alla
corresponsione   diretta   al   subappaltatore   dell'importo   delle
prestazioni  eseguite  dallo  stesso,  nei  limiti  del  contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
  12.  In  caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo,  l'operatore  economico  invitato  individualmente, o il
candidato   ammesso   individualmente   nella  procedura  di  dialogo
competitivo,  ha  la facolta' di presentare offerta o di trattare per
se' o quale mandatario di operatori riuniti.
  13.  I  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  temporaneo devono
eseguire  le  prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota
di partecipazione al raggruppamento.
  14.  Ai  fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori  economici  devono  conferire,  con  un unico atto, mandato
collettivo   speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  esse,  detto
mandatario.
  15.  Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico  mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua
revoca  per  giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
  16.   Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,  anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte  le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura dipendenti
dall'appalto,  anche  dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione  di  ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
  17.  Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione
o  associazione  degli  operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva   la   propria  autonomia  ai  fini  della  gestione,  degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
  18.  In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti
di   imprenditore   individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,
inabilitazione  o  fallimento  del  medesimo ovvero nei casi previsti
dalla  normativa antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto  di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario  nei  modi  previsti  dal  presente codice purche' abbia i
requisiti  di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  tali  condizioni la stazione
appaltante puo' recedere dall'appalto.
  19.  In  caso  di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si
tratti  di  imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione  o  fallimento  del  medesimo ovvero nei casi previsti
dalla  normativa  antimafia,  il  mandatario,  ove  non indichi altro
operatore  economico  subentrante  che sia in possesso dei prescritti
requisiti  di  idoneita', e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a
mezzo  degli  altri  mandanti,  purche' questi abbiano i requisiti di
qualificazione  adeguati  ai  lavori  o servizi o forniture ancora da
eseguire.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  18  giugno  2009,  n.  69  ha  disposto  che  "al  fine  di
fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e
per  incentivare  l'accesso  alle  commesse  pubbliche da parte delle
piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate
le  disposizioni  di  cui  al  comma  7,  terzo periodo, del presente
articolo 37".

	        
	      
                      Art. 38 (5) (11) (16)(19)
                    Requisiti di ordine generale
      (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999;
                     art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

  1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne'
possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che  si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
   concordato  preventivo,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un
   procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei  cui  confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di
   una  delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
   27  dicembre  1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
   dall'articolo  10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione
   e  il  divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il
   titolare   o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa
   individuale;  il  socio  o  il  direttore  tecnico se si tratta di
   societa'  in  nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
   tecnico  se  si  tratta  di  societa' in accomandita semplice, gli
   amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il direttore
   tecnico, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei  cui  confronti  e'  stata  pronunciata  sentenza  di condanna
   passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
   irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
   richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura
   penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che
   incidono  sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque  causa di
   esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno
   o  piu'  reati  di  partecipazione  a un'organizzazione criminale,
   corruzione,   frode,   riciclaggio,   quali  definiti  dagli  atti
   comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1,  direttiva Ce
   2004/18;  l'esclusione  e  il  divieto operano se la sentenza o il
   decreto  sono  stati  emessi  nei  confronti:  del  titolare o del
   direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
   del   direttore   tecnico,  se  si  tratta  di  societa'  in  nome
   collettivo;  dei  soci accomandatari o del direttore tecnico se si
   tratta  di  societa' in accomandita semplice; degli amministratori
   muniti  di  potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
   tratta  di  altro  tipo  di  societa'  o  consorzio.  In ogni caso
   l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
   cessati   dalla   carica  nel  triennio  antecedente  la  data  di
   pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
   aver  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione della
   condotta   penalmente   sanzionata;   resta  salva  in  ogni  caso
   l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
   445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che  hanno  violato  il  divieto  di intestazione fiduciaria posto
   all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che  hanno  commesso  gravi  infrazioni debitamente accertate alle
   norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
   rapporti    di   lavoro,   risultanti   dai   dati   in   possesso
   dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
   commesso   grave   negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle
   prestazioni  affidate  dalla  stazione  appaltante che bandisce la
   gara;  o  che  hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
   loro  attivita'  professionale,  accertato  con qualsiasi mezzo di
   prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
   agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
   la  legislazione  italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  sono
   stabiliti;
h) che  nell'anno  antecedente  la data di pubblicazione del bando di
   gara  hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
   condizioni  rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
   e  per  l'affidamento  dei  subappalti  ,  risultanti  dai dati in
   possesso dell'Osservatorio;
i) che  hanno  commesso  violazioni gravi, definitivamente accertate,
   alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
   secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui sono
   stabiliti;
l) che  non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della
   legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei  cui  confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di
   cui  all'articolo  9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
   dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
   di   contrarre   con   la   pubblica  amministrazione  compresi  i
   provvedimenti  interdittivi  di  cui all'articolo 36-bis, comma 1,
   del   decreto-legge   4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis)  nei  cui  confronti  sia  stata applicata la sospensione o la
   decadenza  dell'attestazione  SOA  ...  per  aver  prodotto  falsa
   documentazione  o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
   informatico.
m-ter)  di  cui  alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei
   loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura
   di  prevenzione  o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo
   stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
   del   codice   penale  aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del
   decreto-legge   13   maggio   1991,   n.   152,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino
   aver  denunciato  i  fatti  all'autorita'  giudiziaria,  salvo che
   ricorrano  i  casi  previsti  dall'articolo  4, primo comma, della
   legge  24  novembre  1981,  n. 689. La circostanza di cui al primo
   periodo  deve  emergere  dagli  indizi  a  base della richiesta di
   rinvio  a  giudizio  formulata nei confronti dell'imputato nei tre
   anni  antecedenti  alla  pubblicazione  del  bando  e  deve essere
   comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso
   la  predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
   all'Autorita'   di   cui   all'articolo   6,   la  quale  cura  la
   pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
(( m-quater)  che  si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
   medesima  procedura di affidamento, in una situazione di controllo
   di  cui  all'articolo  2359  del  codice civile o in una qualsiasi
   relazione,  anche  di  fatto,  se  la situazione di controllo o la
   relazione  comporti  che  le  offerte  sono imputabili ad un unico
   centro decisionale. ))
  1-bis.  I  casi di esclusione previsti dal presente articolo non si
applicano  alle  aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca
ai  sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n.
356,  o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario.
  2.  Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante  dichiarazione  sostitutiva in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
in  cui  indica  anche  le  eventuali  condanne  per  le  quali abbia
beneficiato  della  non  menzione.((  Ai  fini  del  comma 1, lettera
m-quater),   i   concorrenti   allegano,   alternativamente:   a)  la
dichiarazione  di  non  essere  in una situazione di controllo di cui
all'articolo  2359  del  codice  civile  con nessun partecipante alla
medesima  procedura;  b) la dichiarazione di essere in una situazione
di  controllo  di  cui  all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato  autonomamente  l'offerta,  con indicazione del concorrente
con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai
documenti  utili  a  dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito  sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta
chiusa.  La  stazione  appaltante  esclude  i concorrenti per i quali
accerta  che  le  relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale,   sulla   base   di  univoci  elementi.  La  verifica  e
l'eventuale  esclusione  sono  disposte  dopo  l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica. ))
  3.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui  al  presente  articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,
per  l'affidatario,  l'obbligo  di  presentare  la  certificazione di
regolarita'  contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266  e  di  cui  all'articolo  3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto  1996,  n.  494  e successive modificazioni e integrazioni. In
sede  di  verifica  delle  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 le
stazioni  appaltanti  chiedono  al  competente ufficio del casellario
giudiziale,   relativamente   ai   candidati   o  ai  concorrenti,  i
certificati  del  casellario  giudiziale  di  cui all'articolo 21 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure  le  visure  di  cui  all'articolo  33,  comma 1, del medesimo
decreto n. 313 del 2002.
  4.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui  al  presente  articolo, nei confronti di candidati o concorrenti
non  stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso
ai  candidati  o  ai  concorrenti  di  fornire  i necessari documenti
probatori,   e   possono  altresi'  chiedere  la  cooperazione  delle
autorita' competenti.
  5.  Se  nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato
dell'Unione  europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata,  ovvero,  negli  Stati  membri  in  cui  non esiste siffatta
dichiarazione,  una  dichiarazione  resa  dall'interessato  innanzi a
un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a
un  organismo  professionale  qualificato  a  riceverla  del Paese di
origine o di provenienza.

	        
	      
                              Art. 39.
                Requisiti di idoneita' professionale
(art.  46,  direttiva  2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
                         d.lgs. n. 358/1992)
  1.  I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione   nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato   e   agricoltura   o   nel  registro  delle  commissioni
provinciali   per   l'artigianato,   o  presso  i  competenti  ordini
professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
  2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente
in  Italia,  puo'  essergli  richiesto  di provare la sua iscrizione,
secondo  le  modalita'  vigenti  nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli
appalti  pubblici  di  lavori,  all'allegato  XI  B  per  gli appalti
pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di
servizi,  mediante  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalita'
vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
  3.  I  fornitori  appartenenti  a Stati membri che non figurano nei
citati  allegati  attestano, sotto la propria responsabilita', che il
certificato   prodotto  e'  stato  rilasciato  da  uno  dei  registri
professionali   o   commerciali  istituiti  nel  Paese  in  cui  sono
residenti.
  4.  Nelle  procedure  di  aggiudicazione  degli appalti pubblici di
servizi,  se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di
una  particolare  autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione  per  poter  prestare  nel  proprio paese d'origine il
servizio  in  questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di
provare  il  possesso  di  tale  autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.

	        
	      
                               Art. 40
             Qualificazione per eseguire lavori pubblici
  (artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

  1.  I  soggetti  esecutori  a  qualsiasi  titolo di lavori pubblici
devono  essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi
della  qualita',  della  professionalita'  e  della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita'
aziendali   impiegati   dai   medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
  2.  Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato
il  sistema  di  qualificazione,  unico  per  tutti  gli  esecutori a
qualsiasi  titolo  di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000
euro,  articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori
stessi.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo 5 possono essere
altresi'  periodicamente  revisionate  le categorie di qualificazione
con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie.
  3.  Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto
privato  di  attestazione,  appositamente autorizzati dall'Autorita((
...  )).  L'attivita'  di attestazione e' esercitata nel rispetto del
principio  di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l"assenza  di
qualunque  interesse  commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti  non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio
dell'attivita'  di  attestazione per gli esecutori di lavori pubblici
svolgono   funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli  effetti
dell'articolo  1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni  dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e
479  del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA
verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi
di  attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione  di sistema di qualita' conforme alle norme europee
   della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
   rilasciata  da  soggetti  accreditati ai sensi delle norme europee
   della  serie  UNI  CEI  EN  45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
   17000;
b) requisiti  di  ordine  generale  nonche'  tecnico-organizzativi ed
   economico-finanziari  conformi  alle  disposizioni  comunitarie in
   materia  di  qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
   rientrano  i  certificati  rilasciati  alle imprese esecutrici dei
   lavori  pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi
   di   attestazione   acquisiscono   detti   certificati  unicamente
   dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi, in copia, dalle stazioni
   appaltanti.
  4. Il regolamento definisce in particolare:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152)).
b) le  modalita'  e  i  criteri  di  autorizzazione  e  di  eventuale
   ((decadenza))  nei  confronti  degli  organismi  di  attestazione,
   nonche'   i  requisiti  soggettivi,  organizzativi,  finanziari  e
   tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le   modalita'   di   attestazione   dell'esistenza  nei  soggetti
   qualificati  della  certificazione del sistema di qualita', di cui
   al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
   b),  nonche'  le  modalita'  per  l'eventuale verifica annuale dei
   predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i
   requisiti  tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
   comma   3,   lettera  b),  con  le  relative  misure  in  rapporto
   all'entita'  e  alla  tipologia  dei lavori. Vanno definiti, tra i
   suddetti   requisiti,   anche  quelli  relativi  alla  regolarita'
   contributiva  e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
   edili.  Tra  i  requisiti  di capacita' tecnica e professionale il
   regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione
   ambientale;
e) i   criteri   per  la  determinazione  delle  tariffe  applicabili
   all'attivita' di qualificazione;
f) le   modalita'   di   verifica  della  qualificazione;  la  durata
   dell'efficacia   della  qualificazione  e'  di  cinque  anni,  con
   verifica  entro  il  terzo  anno del mantenimento dei requisiti di
   ordine  generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da
   indicare  nel  regolamento;  il  periodo di durata della validita'
   delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui
   al   comma   2;   la  verifica  di  mantenimento  sara'  tariffata
   proporzionalmente  alla  tariffa  di  attestazione  in  misura non
   superiore ai tre quinti della stessa;
f-bis)  le  modalita'  per  assicurare,  nel  quadro delle rispettive
   competenze,   l'azione   coordinata   in   materia   di  vigilanza
   sull'attivita'  degli  organismi di attestazione avvalendosi delle
   strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e
   senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la  previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla ((
   decadenza   ))   dell'autorizzazione,  per  le  irregolarita',  le
   illegittimita'  e  le  illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio
   delle  attestazioni  nonche'  in  caso  di  inerzia delle stesse a
   seguito   di   richiesta   di   informazioni   ed  atti  attinenti
   all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita',
   secondo  un  criterio  di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del
   principio del contraddittorio;
(( g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo
   6,  comma  11,  e  di  sanzioni  interdittive, fino alla decadenza
   dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori
   economici  che  non  rispondono a richieste di informazioni e atti
   formulate  dall'Autorita'  nell'esercizio  del potere di vigilanza
   sul  sistema  di  qualificazione, ovvero forniscono informazioni o
   atti non veritieri; ))
h) la  formazione  di  elenchi,  su  base regionale, dei soggetti che
   hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
   sono  redatti  e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la
   pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.
  5.    E'   vietata,   per   l'affidamento   di   lavori   pubblici,
l'utilizzazione   degli  elenchi  predisposti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  32,  salvo  quanto  disposto per la procedura ristretta
semplificata e per gli affidamenti in economia.
  6.    Il    regolamento    stabilisce   gli   specifici   requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati  ad  una  concessione  di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
  7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai  sensi  delle  norme  europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la certificazione di sistema di
qualita'  conforme  alle  norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ,
usufruiscono   del   beneficio   che   la   cauzione  e  la  garanzia
fideiussoria,    previste    rispettivamente   dall'articolo   75   e
dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento.
  8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi   devono   possedere   le  imprese  per  essere
affidatarie  di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma
restando  la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all'articolo 38.
  9.   Le   attestazioni   rilasciate   dalle   SOA  devono  indicare
espressamente   le   referenze   che   hanno   permesso  il  rilascio
dell'attestazione  e  i  dati  da  esse risultanti non possono essere
contestati immotivatamente.
  9-bis.   Le   SOA   sono  responsabili  della  conservazione  della
documentazione   e  degli  atti  utilizzati  per  il  rilascio  delle
attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione.
Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e
gli  atti  ai  soggetti  indicati  nel  regolamento, anche in caso di
sospensione  o  ((  decadenza  ))  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'   di   attestazione;  in  caso  di  inadempimento,  si
applicano    le    sanzioni    amministrative   pecuniarie   previste
dall'articolo  6,  comma  11. In ogni caso le SOA restano tenute alla
conservazione  della  documentazione  e  degli  atti  di cui al primo
periodo  per  dieci  anni  o  nel  diverso  termine  indicato  con il
regolamento di cui all'articolo 5.
  9-ter. ((Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio
del  procedimento  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti nei
confronti  delle  imprese  nonche'  il relativo esito)). Le SOA hanno
l'obbligo   ((di   dichiarare  la  decadenza  dell'attestazione))  di
qualificazione  qualora  accertino che la stessa sia stata rilasciata
in  carenza  dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia
venuto   meno   il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
inadempienza   l'Autorita'   procede   ((a  dichiarare  la  decadenza
dell'autorizzazione   alla   SOA))  all'esercizio  dell'attivita'  di
attestazione.

	        
	      
                            Art. 41. (11)
                  Capacita' economica e finanziaria
              dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18;  art.  1,3  d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
                         d.lgs. n. 358/1995)
  ((  1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita'  finanziaria  ed  economica  delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
    a)  dichiarazione  di  almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati  ai  sensi  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
    b)   bilanci   o   estratti   dei  bilanci  dell'impresa,  ovvero
dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c)  dichiarazione,  sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente  il  fatturato  globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi  o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi. ))
  2.  Le  amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che
devono  essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali
che  ritengono  di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera
b),  non  possono  essere  richiesti  a  prestatori  di  servizi o di
forniture   stabiliti   in   Stati   membri   che  non  prevedono  la
pubblicazione del bilancio.
  3.  Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita'
da  meno  di  tre  anni,  di  presentare le referenze richieste, puo'
provare   la  propria  capacita'  economica  e  finanziaria  mediante
qualsiasi   altro   documento   considerato   idoneo  dalla  stazione
appaltante.
  (( 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata
gia'  in  sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad
esibire  la  documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c). ))

	        
	      
                             Art. 42 (5)
                  Capacita' tecnica e professionale
              dei fornitori e dei prestatori di servizi
      (art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995;
                    art. 14, d.lgs. n. 358/1995)

  1.  Negli  appalti  di  servizi  e forniture la dimostrazione delle
capacita'  tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu'
dei  seguenti  modi,  a  seconda  della  natura,  della  quantita'  o
dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione   dell'elenco   dei   principali   servizi  o  delle
   principali   forniture   prestati   negli   ultimi  tre  anni  con
   l'indicazione   degli  importi,  delle  date  e  dei  destinatari,
   pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di
   servizi  e  forniture  prestati a favore di amministrazioni o enti
   pubblici,  esse  sono  provate da certificati rilasciati e vistati
   dalle  amministrazioni  o  dagli  enti  medesimi;  se  trattasi di
   servizi  e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva
   della  prestazione  e'  dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
   stesso concorrente;
b) indicazione   dei   tecnici   e   degli  organi  tecnici,  facenti
   direttamente  capo,  o  meno, al concorrente e, in particolare, di
   quelli incaricati dei controlli di qualita';
c) descrizione  delle  attrezzature  tecniche  tale da consentire una
   loro  precisa  individuazione  e  rintracciabilita',  delle misure
   adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
   la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui
   dispone;
d) controllo,  effettuato  dalla  stazione  appaltante o, nel caso di
   concorrente  non  stabilito in Italia, per incarico della stazione
   appaltante,  da un organismo ufficiale competente del Paese in cui
   e'  stabilito  il  concorrente, purche' tale organismo acconsenta,
   allorche'  i  prodotti  da fornire o il servizio da prestare siano
   complessi  o  debbano  rispondere,  eccezionalmente,  a  uno scopo
   determinato;  il  controllo verte sulla capacita' di produzione e,
   se  necessario,  di  studio  e  di ricerca del concorrente e sulle
   misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita';
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
   servizi   o   dei   dirigenti   dell'impresa   concorrente  e,  in
   particolare,   dei   soggetti   concretamente  responsabili  della
   prestazione di servizi;
f) indicazione,  per  gli  appalti  di  servizi e unicamente nei casi
   appropriati,  stabiliti  dal regolamento, delle misure di gestione
   ambientale   che   l'operatore   potra'   applicare   durante   la
   realizzazione dell'appalto;
g) per  gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
   dipendenti  del  concorrente  e  il  numero di dirigenti impiegati
   negli ultimi tre anni;
h) per    gli    appalti    di   servizi,   dichiarazione   indicante
   l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
   prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto;
i) indicazione  della  quota  di  appalto che il concorrente intenda,
   eventualmente, subappaltare;
l) nel  caso  di  forniture,  produzione  di  campioni, descrizioni o
   fotografie   dei   beni   da  fornire,  la  cui  autenticita'  sia
   certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel  caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
   istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di
   riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni
   con riferimento a determinati requisiti o norme.
  2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d'invito,  quali  dei  suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati.
  3.   Le  informazioni  richieste  non  possono  eccedere  l'oggetto
dell'appalto;   l'amministrazione   deve,   comunque,   tener   conto
dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
  4.  I  requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono
essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in
conformita'  alle  disposizione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario
e'  richiesta  la  documentazione  probatoria,  a  conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
  ((  4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi
comunitari  e  delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o
di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni
caso,   rispettati  i  requisiti  tecnici  prescritti  anche  ove  la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento
del   servizio   sia   assicurata  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria con soggetti terzi. ))

	        
	      
                              Art. 43.
                  Norme di garanzia della qualita'
      (art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
  1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi  indipendenti  per  attestare l'ottemperanza dell'operatore
economico  a determinate norme in materia di garanzia della qualita',
le  stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione
della  qualita'  basati  sulle  serie  di  norme europee in materia e
certificati  da  organismi  conformi  alle  serie delle norme europee
relative  alla  certificazione.  Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati  equivalenti  rilasciati  da organismi stabiliti in altri
Stati   membri.   Esse   ammettono  parimenti  altre  prove  relative
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' prodotte
dagli operatori economici.

	        
	      
                              Art. 44.
                    Norme di gestione ambientale
                    (art. 50, direttiva 2004/18)
  1.  Qualora,  per  gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente
nei  casi  appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione
delle  misure di gestione ambientale che l'operatore economico potra'
applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano
la  presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per  attestare  il  rispetto  da  parte  dell'operatore  economico di
determinate  norme  di gestione ambientale, esse fanno riferimento al
sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS)  o a norme di
gestione   ambientale   basate   sulle  pertinenti  norme  europee  o
internazionali  certificate  da  organismi conformi alla legislazione
comunitaria  o  alle  norme  europee  o  internazionali relative alla
certificazione.  Le  stazioni  appaltanti  riconoscono  i certificati
equivalenti  in  materia  rilasciati  da organismi stabiliti in altri
Stati  membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure
equivalenti   in  materia  di  gestione  ambientale,  prodotte  dagli
operatori economici.

	        
	      
                            Art. 45. (11)
       Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva  2004/18;  art.  17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
           d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
  1.  I  concorrenti  iscritti  in elenchi ufficiali di prestatori di
servizi  o  di fornitori possono presentare alla stazione appaltante,
per  ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze
che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
  ((  1-bis.  Per  gli operatori economici facenti parte di un gruppo
che  dispongono  di  mezzi  forniti  da  altre  societa'  del gruppo,
l'iscrizione  negli  elenchi  indica specificamente i mezzi di cui si
avvalgono,  la  proprieta'  degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento. ))
  2.  L'iscrizione  di  un prestatore di servizi o di un fornitore in
uno  degli  elenchi  di  cui  al comma 1, certificata dall'Autorita',
ovvero,  per  gli  operatori  degli altri Stati membri certificata da
parte  dell'autorita'  o dell'organismo di certificazione dello Stato
dove   sono  stabiliti,  costituisce,  per  le  stazioni  appaltanti,
presunzione   d'idoneita'   alla   prestazione,  corrispondente  alla
classificazione  del  concorrente  iscritto,  limitatamente  a quanto
previsto:  dall'articolo  38,  comma  1,  lettere a), c), f), secondo
periodo;  dall'articolo  39;  dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e
c);  dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente
ai  servizi,  dall'articolo  42, comma 1, lettere e), f), g), h), i);
limitatamente  alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l),
m).
  3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al
comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneita' di cui al comma
2, non possono essere contestati immotivatamente.
  4.  L'iscrizione  in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di
servizi  non  puo'  essere  imposta agli operatori economici in vista
della partecipazione ad un pubblico appalto.
  5.  Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul  profilo di
committente e sul casellario informatico dell'Autorita'.
  6.  Gli  operatori  economici  di altri Stati membri possono essere
iscritti  negli  elenchi  ufficiali  di  cui  al  comma 1 alle stesse
condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal fine, non possono,
comunque,  essere  richieste  prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
  7.  Le  amministrazioni  o  gli  enti  che  gestiscono tali elenchi
comunicano  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  nei  tre mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero
dall'istituzione  di  nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei
gestori  degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d'iscrizione;   le   stesse   amministrazioni   o   enti   provvedono
all'aggiornamento  dei  dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al  loro  ricevimento  il  Dipartimento  per  il  coordinamento delle
politiche  comunitarie  cura  la trasmissione di tali dati agli altri
Stati membri.
  8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la
loro  iscrizione  in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono
essere  informati  entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai
sensi  dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni,   della  decisione  dell'amministrazione  o  ente  che
istituisce l'elenco.

	        
	      
                              Art. 46.
               Documenti e informazioni complementari
(art.  43,  direttiva  2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
                         d.lgs. n. 358/1992)
  1.  Nei  limiti  previsti  dagli  articoli da  38 a 45, le stazioni
appaltanti  invitano,  se  necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.

	        
	      
                            Art. 47. (11)
  (( Operatori economici stabiliti )) in Stati diversi dall'Italia
                (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  ((  Agli  operatori  economici  stabiliti  )) negli altri Stati
aderenti  all'Unione  Europea,  nonche'  a quelle stabilite nei Paesi
firmatari    dell'accordo   sugli   appalti   pubblici   che   figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale
del  commercio,  o  in  Paesi  che, in base ad altre norme di diritto
internazionale,  o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione
Europea  o  con  l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti
pubblici   a   condizioni   di  reciprocita',  la  qualificazione  e'
consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
  2.  Per  ((  gli  operatori  economici  ))  di  cui  al comma 1, la
qualificazione   di   cui   al  presente  codice  non  e'  condizione
obbligatoria   per  la  partecipazione  alla  gara.  ((  Essi  ))  si
qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle
normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  idonea  a  dimostrare il
possesso  di  tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione (( degli operatori economici italiani )) alle gare. E'
salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.

	        
	      
                            Art. 48. (11)
                Controlli sul possesso dei requisiti
                    (art. 10, legge n. 109/1994)
  1.  Le  stazioni  appaltanti  prima di procedere all'apertura delle
buste  delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non  inferiore  al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unita'  superiore,  scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro  dieci  giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei     requisiti     di     capacita'     economico-finanziaria    e
tecnico-organizzativa,  eventualmente  richiesti  nel  bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di  invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni   contenute   nella   domanda   di   partecipazione   o
nell'offerta,  le  stazioni  appaltanti  procedono all'esclusione del
concorrente   dalla  gara,  all'escussione  della  relativa  cauzione
provvisoria  e  alla  segnalazione  del  fatto  all'Autorita'  per  i
provvedimenti  di  cui  all'articolo  6 comma 11. L'Autorita' dispone
altresi'  la  sospensione  da  uno a dodici mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento.
  (( 1-bis: Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta'
di   limitare   il   numero   di  candidati  da  invitare,  ai  sensi
dell'articolo  62,  comma  1,  richiedono  ai  soggetti  invitati  di
comprovare     il     possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico-finanziaria    e    tecnico-organizzativa,    eventualmente
richiesti  nel  bando  di  gara,  presentando, in sede di offerta, la
documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di invito in
originale  o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo. ))
  2.  La  richiesta  di cui al comma 1 e', altresi', inoltrata, entro
dieci  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni  di  gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora
gli  stessi  non  siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso  in  cui  essi  non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni  si  applicano  le  suddette sanzioni e si procede alla
determinazione  della  nuova  soglia  di anomalia dell'offerta e alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

	        
	      
                        Art. 49 (3) (11)(19)
                             Avvalimento
   (artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17)

  1.  Il  concorrente,  singolo  o consorziato o raggruppato ai sensi
dell'articolo  34,  in  relazione  ad  una  specifica gara di lavori,
servizi,  forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei   requisiti   di   carattere   economico,  finanziario,  tecnico,
organizzativo,   ovvero  di  attestazione  della  certificazione  SOA
avvalendosi  dei  requisiti  di un altro soggetto o dell'attestazione
SOA di altro soggetto.
  2.  Ai  fini  di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega,
oltre   all'eventuale   attestazione   SOA   propria  e  dell'impresa
ausiliaria:
a) una  sua  dichiarazione  verificabile  ai  sensi dell'articolo 48,
   attestante   l'avvalimento   dei   requisiti   necessari   per  la
   partecipazione  alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
   stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una  sua  dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente
   medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una  dichiarazione  sottoscritta  da parte dell'impresa ausiliaria
   attestante  il  possesso  da  parte  di quest'ultima dei requisiti
   generali di cui all'articolo 38;
d) una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria con cui
   quest'ultima  si  obbliga verso il concorrente e verso la stazione
   appaltante   a   mettere   a  disposizione  per  tutta  la  durata
   dell'appalto   le   risorse   necessarie  di  cui  e'  carente  il
   concorrente;
e) una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria con cui
   questa  attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata
   o consorziata ai sensi dell'articolo 34 (( . . . ));
f) in  originale  o  copia autentica il contratto in virtu' del quale
   l'impresa  ausiliaria  si  obbliga nei confronti del concorrente a
   fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse
   necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene
   al  medesimo  gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
   l'impresa    concorrente   puo'   presentare   una   dichiarazione
   sostitutiva  attestante il legame giuridico ed economico esistente
   nel  gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
   comma 5.
  3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo  38,  lettera  h)  nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione  appaltante  esclude  il  concorrente  e escute la garanzia.
Trasmette  inoltre  gli  atti  all'Autorita'  per  le sanzioni di cui
all'articolo 6, comma 11.
  4.  Il  concorrente  e  l'impresa  ausiliaria  sono responsabili in
solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
  5.  Gli  obblighi  previsti  dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,
in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
  ((  6.  Per  i  lavori,  il  concorrente puo' avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando
di  gara  puo'  ammettere l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in
ragione   dell'importo   dell'appalto   o  della  peculiarita'  delle
prestazioni,  fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente    dei    singoli    requisiti   economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi  di  cui  all'articolo 40, comma 3, lettera b),
che   hanno   consentito  il  rilascio  dell'attestazione  in  quella
categoria. ))
  7. COMMA SOPRRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152
  8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un
concorrente,  e  che  partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
  9.   Il   bando  puo'  prevedere  che,  in  relazione  alla  natura
dell'appalto,  qualora  sussistano  requisiti tecnici connessi con il
possesso  di  particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo
ambito  di  imprese  operanti  sul  mercato,  queste possano prestare
l'avvalimento  nei  confronti  di  piu' di un concorrente, sino ad un
massimo   indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la
particolare   attrezzatura   tecnica,   alle   medesime   condizioni,
all'aggiudicatario.
  10.  Il  contratto  e'  in  ogni  caso  eseguito  dall'impresa  che
partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato il certificato di
esecuzione,   e  l'impresa  ausiliaria  puo'  assumere  il  ruolo  di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
  11.  In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette
all'Autorita'   tutte  le  dichiarazioni  di  avvalimento,  indicando
altresi'  l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la
pubblicita' sul sito informatico presso l'Osservatorio.

	        
	      
                            Art. 50. (11)
           Avvalimento nel caso di operativita' di sistemi
di attestazione o di sistemi di qualificazione
      (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
  1.  Per  i  lavori,  il  regolamento  disciplina la possibilita' di
conseguire   l'attestazione   SOA  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste  dall'articolo  49,  sempreche'  compatibili  con i seguenti
principi:
    a)  tra  l'impresa  che  si  avvale  dei  requisiti  e  l'impresa
ausiliaria   deve   esistere   un  rapporto  di  controllo  ai  sensi
dell'articolo  2359,  commi  1  e 2 codice civile; oppure entrambe le
imprese  devono  essere  controllate  da  una stessa impresa ai sensi
dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
    b)  l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la
quale   assume   l'obbligo,   anche   nei  confronti  delle  stazioni
appaltanti,   di   mettere  a  disposizione  le  risorse  oggetto  di
avvalimento  in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di
validita' della attestazione SOA;
    c)  l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di
comunicare   le   circostanze  che  fanno  venire  meno  la  messa  a
disposizione delle risorse;
    d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e
9 dell'articolo 49.
  2.  L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui
alla  lettera  c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni
di   cui   all'articolo   6,   comma   11,   nonche'  la  sospensione
dell'attestazione  SOA,  da  parte  dell'Autorita', sia nei confronti
della  impresa  ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo
da sei mesi a tre anni.
  3.   L'attestazione  di  qualificazione  SOA  mediante  avvalimento
determina  la  responsabilita'  solidale  della impresa concorrente e
dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.
  4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili,   ai   sistemi  legali  vigenti  di  attestazione  o  di
qualificazione nei (( ... )) servizi (( e forniture )).

	        
	      
                              Art. 51.
                  Vicende soggettive del candidato
                dell'offerente e dell'aggiudicatario
  1.  Qualora  i  candidati  o  i  concorrenti,  singoli, associati o
consorziati,  cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero
procedano alla trasformazione, fusione o scissione della societa', il
cessionario,    l'affittuario,    ovvero   il   soggetto   risultante
dall'avvenuta  trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla
gara,  all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia
dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonche' dei
requisiti   necessari   in  base  agli  eventuali  criteri  selettivi
utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche
in  ragione  della  cessione,  della  locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

	        
	      
                              Art. 52.
                          Appalti riservati
      (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
  1.  Fatte  salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle
imprese   sociali,   le  stazioni  appaltanti  possono  riservare  la
partecipazione   alle   procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
pubblici,  in  relazione  a  singoli  appalti,  o  in  considerazione
dell'oggetto  di  determinati  appalti,  a  laboratori  protetti  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  o  riservarne  l'esecuzione nel
contesto  di  programmi  di lavoro protetti quando la maggioranza dei
lavoratori  interessati  e'  composta di disabili i quali, in ragione
della  natura  o  della  gravita'  del  loro  handicap,  non  possono
esercitare un'attivita' professionale in condizioni normali. Il bando
di gara menziona la presente disposizione.

	        
	      
Capo III
Oggetto del contratto, procedure di scelta
del contraente e selezione delle offerte
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta
del contraente
                               Art. 53
             Tipologia e oggetto dei contratti pubblici
                   di lavori, servizi e forniture
        (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2,
           legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999;
            artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)

  1.  Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti
in   economia,   i   lavori   pubblici   possono   essere  realizzati
esclusivamente  mediante  contratti di appalto o di concessione, come
definiti all'articolo 3.
  2.  Negli  appalti  relativi  a lavori, il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b)
e   c)   del  presente  comma,  in  ordine  alle  esigenze  tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
   progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
   progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione di lavori sulla base del
   progetto   preliminare   dell'amministrazione  aggiudicatrice.  Lo
   svolgimento  della  gara  e'  effettuato sulla base di un progetto
   preliminare,  nonche'  di  un  capitolato  prestazionale corredato
   dall'indicazione   delle  prescrizioni,  delle  condizioni  e  dei
   requisiti   tecnici  inderogabili.  L'offerta  ha  ad  oggetto  il
   progetto  definitivo  e  il  prezzo.  L'offerta relativa al prezzo
   indica   distintamente   il   corrispettivo   richiesto   per   la
   progettazione  definitiva,  per  la  progettazione esecutiva e per
   l'esecuzione  dei  lavori.  ((  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS. 11
   SETTEMBRE 2008 , N.152 ))
  Per  le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
   l'oggetto del contratto e' stabilito nel bando di gara. (( Ai fini
   della  valutazione  del  progetto,  il  regolamento  disciplina  i
   fattori  ponderali  da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
   valorizzare  la  qualita',  il  pregio tecnico, le caratteristiche
   estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. ))
  3.  Quando  il  contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai
sensi  del  comma  2,  gli  operatori  economici  devono  possedere i
requisiti   prescritti   per   i  progettisti,  ovvero  avvalersi  di
progettisti  qualificati,  da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento  con  soggetti  qualificati  per  la progettazione. Il
bando  indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto
previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione),  e  l'ammontare delle spese di progettazione comprese
nell'importo  a base del contratto. ( PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31
LUGLIO 2007, N. 113. )
  3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso
in  cui,  ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu'
soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del progetto, la stazione
appaltante  puo'  indicare  nel  bando  di  gara  le modalita' per la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente  agli  oneri  di  progettazione,  al netto del ribasso
d'asta,  previa  approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.
  4.  ((  I  contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a
corpo.  E'  facolta'  delle  stazioni appaltanti stipulare a misura i
contratti  di  appalto  di  sola  esecuzione  di  importo inferiore a
500.000  euro,  i  contratti  di  appalto  relativi  a  manutenzione,
restauro  e  scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi
comprese  le  opere  in  fondazione,  e  quelle di consolidamento dei
terreni.  )) Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo'
essere  modificato  sulla base della verifica della quantita' o della
qualita'  della  prestazione.  Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto  puo'  variare,  in  aumento  o  in diminuzione, secondo la
quantita'   effettiva   della   prestazione.   Per   l'esecuzione  di
prestazioni  a  misura,  il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unita'  di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo
contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a
misura.
  5.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto anche la progettazione,
l'esecuzione  puo'  iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto esecutivo.
  6.  In  sostituzione  totale  o  parziale  delle  somme  di  denaro
costituenti  il  corrispettivo  del  contratto, il bando di gara puo'
prevedere  il  trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni
immobili   appartenenti   all'amministrazione   aggiudicatrice,  gia'
indicati  nel  programma  di  cui  all'articolo  128  per i lavori, o
nell'avviso  di  preinformazione  per i servizi e le forniture, e che
non  assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. Possono formare
oggetto  di  trasferimento  ai  sensi del presente comma anche i beni
immobili  gia'  inclusi  in  programmi  di dismissione del patrimonio
pubblico, purche' non sia stato gia' pubblicato il bando o avviso per
l'alienazione,  ovvero  se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
  7.  Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara puo' prevedere
che  l'immissione  in  possesso  dell'immobile  avvenga in un momento
anteriore  a quello del trasferimento della proprieta', trasferimento
che  puo' essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di
collaudo.
  8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se   l'offerente   ha   interesse   a   conseguire  la  proprieta'
   dell'immobile,  e  il  prezzo  che  in  tal caso viene offerto per
   l'immobile,  nonche'  il  differenziale  di  prezzo  eventualmente
   necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se  l'offerente  non  ha  interesse  a  conseguire  la  proprieta'
   dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
  9.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  6 la selezione della migliore
offerta  avviene  utilizzando  il  criterio  del  prezzo piu' basso o
dell'offerta     economicamente     piu'    vantaggiosa,    valutando
congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
  10.  Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non
abbia   stanziato   mezzi   finanziari  diversi  dal  prezzo  per  il
trasferimento  dell'immobile,  quale  corrispettivo del contratto, il
bando  specifica  che  la  gara  deve  intendersi deserta se non sono
presentate offerte per l'acquisizione del bene.
  11.  Il  regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e
le  modalita'  di  articolazione  delle  offerte e di selezione della
migliore offerta.
  12.  L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128,
dei    beni    appartenenti   al   patrimonio   indisponibile   delle
amministrazioni  aggiudicatrici,  al  fine  del loro trasferimento ai
sensi   del   comma  6,  determina  il  venir  meno  del  vincolo  di
destinazione.

	        
	      
                             Art. 54 (3)
           Procedure per l'individuazione degli offerenti
                    (art. 28, direttiva 2004/18)

  1.  Per  l'individuazione  degli  operatori  economici  che possono
presentare  offerte  per  l'affidamento  di un contratto pubblico, le
stazioni   appaltanti  utilizzano  le  procedure  aperte,  ristrette,
negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
  2.  Esse  aggiudicano  i  contratti  mediante  procedura  aperta  o
mediante procedura ristretta.
  3.  Alle  condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti  possono  aggiudicare  i  contratti  pubblici  mediante il
dialogo competitivo.
  4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni  appaltanti  possono  (( aggiudicare )) i contratti pubblici
mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando
di gara.

	        
	      
                             Art. 55 (5)
                    Procedure aperte e ristrette
         (artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23,
           legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
      art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)

  1.  Il  decreto  o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo
11,  indica  se  si  seguira'  una  procedura  aperta o una procedura
ristretta, come definite all'articolo 3.
  2.  Le  stazioni  appaltanti  utilizzano di preferenza le procedure
ristrette  quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione,
o  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
  3.  Il  bando  di  gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del
contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
  4.  Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  che  non si procedera' ad
aggiudicazione  nel  caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso
di  due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando
non  contiene  tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di
cui all'articolo 81 comma 3.
  5.  Nelle  procedure  aperte  gli operatori economici presentano le
proprie  offerte  nel  rispetto delle modalita' e dei termini fissati
dal bando di gara.
  6.  Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta  di  invito  nel  rispetto  delle  modalita'  e dei termini
fissati  dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel
rispetto  delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito.
Alle  procedure ristrette (( . . . )), sono invitati tutti i soggetti
che  ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di   qualificazione   previsti   dal  bando,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 62 e dall'articolo 177.

	        
	      
                             Art. 56 (5)
    Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
      (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994;
       art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

  1.  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante  procedura  negoziata,  previa  pubblicazione di un bando di
gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando,  in  esito  all'esperimento  di  una  procedura  aperta  o
   ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate
   sono  irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto
   dal  presente  codice  in relazione ai requisiti degli offerenti e
   delle  offerte.  Nella  procedura  negoziata  non  possono  essere
   modificate   in   modo  sostanziale  le  condizioni  iniziali  del
   contratto.    Le   stazioni   appaltanti   possono   omettere   la
   pubblicazione  del  bando  di  gara  se  invitano  alla  procedura
   negoziata  tutti  i  concorrenti  in possesso dei requisiti di cui
   agli  articoli  da  34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno
   presentato   offerte   rispondenti   ai  requisiti  formali  della
   procedura  medesima.  Le disposizioni di cui alla presente lettera
   si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113 ));
c) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113 ));
d) nel  caso  di  appalti  pubblici  di lavori, per lavori realizzati
   unicamente  a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e
   non  per  assicurare  una  redditivita' o il recupero dei costi di
   ricerca e sviluppo.
  2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con
gli  offerenti  le  offerte  presentate,  per adeguarle alle esigenze
indicate  nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali
documenti  complementari,  e per individuare l'offerta migliore con i
criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
  3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono
la  parita'  di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono
in  maniera  discriminatoria  informazioni  che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri.
  4.  Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la procedura
negoziata  si  svolga  in  fasi  successive  per ridurre il numero di
offerte  da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati
nel  bando  di  gara  o  nel  capitolato  d'oneri.  Il ricorso a tale
facolta' e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

	        
	      
                             Art. 57 (5)
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
      (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
    art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994;
                     art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

  1.  Le  stazioni  appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante  procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di   gara   nelle   ipotesi  seguenti,  dandone  conto  con  adeguata
motivazione nella delibera o determina a contrarre.
  2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura e' consentita:
a) qualora,  in  esito  all'esperimento  di  una  procedura  aperta o
   ristretta,  non  sia  stata  presentata nessuna offerta, o nessuna
   offerta   appropriata,  o  nessuna  candidatura.  Nella  procedura
   negoziata  non  possono  essere  modificate in modo sostanziale le
   condizioni  iniziali  del  contratto.  Alla  Commissione,  su  sua
   richiesta,  va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata
   aggiudicazione  a  seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
   opportunita'  della procedura negoziata. Le disposizioni contenute
   nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore
   a un milione di euro;
b) qualora,   per  ragioni  di  natura  tecnica  o  artistica  ovvero
   attinenti  alla  tutela  di  diritti esclusivi, il contratto possa
   essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella  misura  strettamente  necessaria, quando l'estrema urgenza,
   risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
   e'  compatibile  con  i  termini  imposti  dalle procedure aperte,
   ristrette,  o  negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
   Le  circostanze  invocate  a giustificazione della estrema urgenza
   non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
  3.  Nei  contratti  pubblici relativi a forniture, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora   i   prodotti  oggetto  del  contratto  siano  fabbricati
   esclusivamente   a  scopo  di  sperimentazione,  di  studio  o  di
   sviluppo,  a  meno  che  non  si tratti di produzione in quantita'
   sufficiente  ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire
   i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel  caso  di  consegne  complementari  effettuate  dal  fornitore
   originario  e  destinate  al  rinnovo  parziale  di forniture o di
   impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti
   esistenti,  qualora  il  cambiamento di fornitore obbligherebbe la
   stazione  appaltante  ad  acquistare materiali con caratteristiche
   tecniche   differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui  manutenzione
   comporterebbero    incompatibilita'    o    difficolta'   tecniche
   sproporzionate;  la  durata  di  tali  contratti  e  dei contratti
   rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per   l'acquisto   di   forniture   a  condizioni  particolarmente
   vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attivita'
   commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di
   un    concordato    preventivo,   di   una   liquidazione   coatta
   amministrativa,  di  un'amministrazione  straordinaria  di  grandi
   imprese.
  4.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita qualora il contratto faccia
seguito  ad  un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
applicabili,  essere  aggiudicato  al vincitore o a uno dei vincitori
del  concorso;  in  quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
  5.  Nei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori  e  negli appalti
pubblici  relativi  a servizi, la procedura del presente articolo e',
inoltre, consentita:
a) per  i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
   iniziale  ne'  nel  contratto  iniziale,  che,  a  seguito  di una
   circostanza  imprevista,  sono  divenuti  necessari all'esecuzione
   dell'opera  o  del  servizio  oggetto del progetto o del contratto
   iniziale,  purche'  aggiudicati all'operatore economico che presta
   tale  servizio  o  esegue  tale opera, nel rispetto delle seguenti
   condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
     sotto  il  profilo  tecnico o economico, dal contratto iniziale,
     senza  recare  gravi  inconvenienti  alla  stazione  appaltante,
     ovvero  pur  essendo  separabili  dall'esecuzione  del contratto
     iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il  valore  complessivo  stimato  dei  contratti aggiudicati per
     lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
     dell'importo del contratto iniziale;
(( b)  per  nuovi  servizi  consistenti  nella ripetizione di servizi
   analoghi  gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del
   contratto   iniziale   dalla   medesima   stazione  appaltante,  a
   condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
   che  tale  progetto  sia  stato  oggetto  di  un  primo  contratto
   aggiudicato  secondo  una  procedura aperta o ristretta; in questa
   ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
   bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione
   del  contratto  iniziale  e  deve  essere  indicata  nel bando del
   contratto  originario;  l'importo  complessivo stimato dei servizi
   successivi  e'  computato per la determinazione del valore globale
   del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28. ))
  6.  Ove  possibile,  la stazione appaltante individua gli operatori
economici  da  consultare  sulla  base di informazioni riguardanti le
caratteristiche  di  qualificazione  economico  finanziaria e tecnico
organizzativa  desunte  dal  mercato,  nel  rispetto  dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici,   se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei.  Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare   le  offerte  oggetto  della  negoziazione,  con  lettera
contenente  gli  elementi  essenziali della prestazione richiesta. La
stazione  appaltante  sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni  piu'  vantaggiose,  secondo  il  criterio del prezzo piu'
basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa verifica
del   possesso   dei   requisiti   di   qualificazione  previsti  per
l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
  7.  E'  in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi
ad  oggetto  forniture,  servizi,  lavori,  e  i  contratti rinnovati
tacitamente sono nulli.

	        
	      
                          Art. 58 (5) (11)
                         Dialogo competitivo
                    (art. 29, direttiva 2004/18)

  1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano
che  il  ricorso  alla  procedura  aperta  o  ristretta  non permetta
l'aggiudicazione   dell'appalto,   le   stazioni  appaltanti  possono
avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
Il  ricorso  al  dialogo  competitivo per lavori e' consentito previo
parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici, e comunque ad
esclusione  dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per
i  lavori  di  cui  alla  parte  II,  titolo IV, capo II, e' altresi'
richiesto  il  parere  del  Consiglio Superiore dei beni culturali. I
citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
  2.  Ai  fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico
e'   considerato   "particolarmente  complesso"  quando  la  stazione
appaltante:
- non   e'   oggettivamente   in  grado  di  definire,  conformemente
   all'articolo  68,  comma  3,  lettere b), c) o d), i mezzi tecnici
   atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi obiettivi, o
- non  e'  oggettivamente  in  grado  di  specificare  l'impostazione
   giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.  Possono,  secondo le
   circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi
   gli  appalti  per  i  quali  la stazione appaltante non dispone, a
   causa  di  fattori  oggettivi  ad essa non imputabili, di studi in
   merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
   all'individuazione  dei  mezzi  strumentali al soddisfacimento dei
   predetti   bisogni,  alle  caratteristiche  funzionali,  tecniche,
   gestionali  ed  economico-finanziarie  degli  stessi e all'analisi
   dello  stato  di  fatto  e di diritto di ogni intervento nelle sue
   eventuali    componenti    storico-artistiche,    architettoniche,
   paesaggistiche,   nonche'   sulle   componenti  di  sostenibilita'
   ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
  3.  Il  provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante decide di
ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione
in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
  4.  L'unico  criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e'
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all'articolo  64  in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi,
che  definiscono  nel  bando stesso o in un documento descrittivo che
costituisce  parte  integrante  del  bando,  nei  quali sono altresi'
indicati   i   requisiti   di   ammissione  al  dialogo  competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46,
i  criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma
2  e  il  termine  entro  il quale gli interessati possono presentare
istanza di partecipazione alla procedura.
  6.   Le   stazioni  appaltanti  avviano  con  i  candidati  ammessi
conformemente  ai  requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato
all'individuazione  e  alla  definizione  dei  mezzi  piu'  idonei  a
soddisfare  le  loro  necessita'  o obiettivi. Nella fase del dialogo
esse  possono  discutere  con  i  candidati ammessi tutti gli aspetti
dell'appalto.
  7.  Durante  il  dialogo  le  stazioni  appaltanti  garantiscono la
parita'  di  trattamento  di tutti i partecipanti, in particolare non
forniscono,   in   modo  discriminatorio,  informazioni  che  possano
favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
  8.   Le   stazioni  appaltanti  non  possono  rivelare  agli  altri
partecipanti  le  soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate
comunicate  dal  candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di
quest'ultimo.
  9.  Le  stazioni  appaltanti  possono prevedere che la procedura si
svolga  in  fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni
da  discutere  durante  la  fase  del dialogo applicando i criteri di
aggiudicazione   precisati   nel   bando  di  gara  o  nel  documento
descrittivo. Il ricorso a tale facolta' e' indicato nel bando di gara
e nel documento descrittivo.
  10.  Le  stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono
in  grado  di  individuare,  se  del caso dopo averle confrontate, la
soluzione  o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o
obiettivi.
  11.  Le  stazioni  appaltanti  possono  motivatamente  ritenere che
nessuna  delle  soluzioni  proposte  soddisfi le proprie necessita' o
obiettivi.  In  tal  caso informano immediatamente i partecipanti, ai
quali  non  spetta  alcun  indennizzo  o  risarcimento,  salvo quanto
previsto dal comma 17.
  12.  Negli  altri  casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e
averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a
presentare  le  loro  offerte  finali  in  base alla o alle soluzioni
presentate  e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono
contenere  tutti  gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione
del progetto.
  13. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 ))
  14.  Su  richiesta  delle  stazioni  appaltanti  le offerte possono
essere    chiarite,   precisate   e   perfezionate.   Tuttavia   tali
precisazioni,  chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono
avere  l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta
o  dell'appalto  quale  posto  in  gara  la  cui variazione rischi di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
  15.  Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei  criteri  di  aggiudicazione  fissati  nel  bando  di  gara o nel
documento    descrittivo    ((   ...   )),   individuando   l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'articolo 83. (( Per
i  lavori,  la  procedura si puo' concludere con l'affidamento di una
concessione di cui all'articolo 143. ))
  16.    L'offerente    che   risulta   aver   presentato   l'offerta
economicamente  piu' vantaggiosa puo' essere invitato a precisare gli
aspetti  della  sua  offerta  o  a  confermare  gli  impegni  in essa
figuranti,  a  condizione  che cio' non abbia l'effetto di modificare
elementi  fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto  quale posto in
gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
  17.  Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per
partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.
  18.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere  al  dialogo
competitivo  in  modo  abusivo  o  in  modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.

	        
	      
                             Art. 59 (5)
                           Accordi quadro
                    (art. 32, direttiva 2004/18)

  (( 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per
i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione
ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. ))
  2.  Ai  fini  della  conclusione  di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti  seguono  le  regole  di procedura previste dalla presente
parte  in  tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati
su  tale  accordo  quadro.  Le  parti dell'accordo quadro sono scelte
applicando  i  criteri  di  aggiudicazione  definiti  ai  sensi degli
articoli 81 e seguenti.
  3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo
le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili
solo   tra   le   stazioni   appaltanti  e  gli  operatori  economici
inizialmente  parti  dell'accordo  quadro.  In sede di aggiudicazione
degli  appalti  pubblici  basati  su  un  accordo quadro le parti non
possono   in   nessun   caso  apportare  modifiche  sostanziali  alle
condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di
cui al comma 4.
  4.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro  i  limiti  delle  condizioni  fissate nell'accordo quadro. Per
l'aggiudicazione  di  tali  appalti,  le  stazioni appaltanti possono
consultare   per  iscritto  l'operatore  parte  dell'accordo  quadro,
chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
  5.  Quando  un  accordo  quadro  e'  concluso  con  piu'  operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purche'
vi  sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i
criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai
criteri di aggiudicazione.
  6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici  possono  essere  aggiudicati  mediante  applicazione delle
condizioni   stabilite  nell'accordo  quadro  senza  nuovo  confronto
competitivo.
  7.  Per  il  caso  di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo
quadro  contiene  l'ordine  di  priorita',  privilegiando il criterio
della  rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
  8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori
economici,  qualora  l'accordo  quadro non fissi tutte le condizioni,
possono  essere  affidati  solo  dopo  aver  rilanciato  il confronto
competitivo  fra  le  parti  in  base  alle  medesime  condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel  capitolato  d'oneri  dell'accordo  quadro,  secondo  la seguente
procedura:
a) per  ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano
   per  iscritto  gli  operatori  economici  che  sono  in  grado  di
   realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le   stazioni   appaltanti  fissano  un  termine  sufficiente  per
   presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
   conto  di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto
   e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le  offerte  sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
   rimanere  segreto  fino  alla scadenza del termine previsto per la
   loro presentazione;
d) le  stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che
   ha  presentato  l'offerta  migliore  sulla  base  dei  criteri  di
   aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
  9. La durata di un accordo quadro non puo' superare i quattro anni,
salvo  in  casi  eccezionali  debitamente  motivati,  in particolare,
dall'oggetto dell'accordo quadro.
  10.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere agli accordi
quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.

	        
	      
                              Art. 60.
                  Sistemi dinamici di acquisizione
                    (art. 33, direttiva 2004/18)
  1.  Le  stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di
forniture  di  beni  e  servizi  tipizzati  e  standardizzati, di uso
corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in
base   a  specifiche  tecniche  del  committente  che,  per  la  loro
complessita', non possano essere valutate tramite il sistema dinamico
di acquisizione.
  2.  Per  istituire  un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti  seguono  le  norme della procedura aperta in tutte le sue
fasi  fino  all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito
di detto sistema.
  3.  Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che
hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri
e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
  4.  Le  offerte  indicative  possono essere migliorate in qualsiasi
momento,  a  condizione  che  esse  restino  conformi  al  capitolato
d'oneri.
  5.  Per  l'istituzione  del  sistema  e  per l'aggiudicazione degli
appalti  nell'ambito  del  medesimo le stazioni appaltanti utilizzano
esclusivamente   mezzi   elettronici  conformemente  all'articolo 77,
commi 5 e 6.
  6.  Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
le stazioni appaltanti:
    a) pubblicano  un  bando  di  gara  indicando che si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione;
    b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le
informazioni  necessarie  riguardanti  il  sistema  di  acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonche' i dettagli pratici e le
specifiche tecniche di connessione;
    c) offrono  per  via elettronica, dalla pubblicazione del bando e
fino  a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo
al  capitolato  d'oneri  e  a  qualsiasi  documento  complementare  e
indicano  nel  bando  di gara l'indirizzo Internet presso il quale e'
possibile consultare tali documenti.
  7.  Le  stazioni  appaltanti  accordano  a  qualsivoglia  operatore
economico,  per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione,
la  possibilita'  di  presentare  un'offerta indicativa allo scopo di
essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
  8.  Le  stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative  entro  quindici  giorni  a  decorrere dalla presentazione
dell'offerta  indicativa.  Possono  tuttavia prolungare il periodo di
valutazione  a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza
nel frattempo.
  9.  Le  stazioni appaltanti informano al piu' presto l'offerente di
cui  al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di
acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
  10.  Ogni  appalto  specifico  deve  essere oggetto di un confronto
concorrenziale.  Prima di procedere a detto confronto concorrenziale,
le  stazioni  appaltanti  pubblicano  un bando di gara semplificato e
invitano  tutti  gli  operatori  economici  interessati  a presentare
un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che
non puo' essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
invio   del  bando  di  gara  semplificato.  Le  stazioni  appaltanti
procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la
valutazione  di  tutte  le offerte indicative introdotte entro questo
termine.
  11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel
sistema  a  presentare  un'offerta  per  ogni  appalto  specifico  da
aggiudicare  nel  quadro  del  sistema.  A  tal  fine essi fissano un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
  12  Le  stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che
ha   presentato   la   migliore   offerta   in  base  ai  criteri  di
aggiudicazione  enunciati  nel  bando  di  gara per l'istituzione del
sistema    dinamico   di   acquisizione.   Detti   criteri   possono,
all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
  13.  La  durata  di  un  sistema  dinamico di acquisizione non puo'
superare   quattro  anni,  tranne  in  casi  eccezionali  debitamente
giustificati.
  14.  Le  stazioni  appaltanti  non  possono  ricorrere a un sistema
dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere
la concorrenza.
  15.  Non  possono  essere  posti a carico degli operatori economici
interessati  o  dei  partecipanti  al sistema contributi di carattere
amministrativo.

	        
	      
                              Art. 61.
                Speciale procedura di aggiudicazione
           per i lavori di edilizia residenziale pubblica
                    (art. 34, direttiva 2004/18)
  1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la
costruzione  di  un  complesso  residenziale di edilizia residenziale
pubblica  avente  carattere  economico e popolare, la cui sovvenzione
pubblica,  in  conto  capitale,  sia  superiore  al  50% del costo di
costruzione, il cui piano, a causa dell'entita', della complessita' e
della  durata  presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin
dall'inizio  sulla  base  di  una stretta collaborazione in seno a un
gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici,
degli  esperti  e  l'imprenditore  che  avra'  l'incarico di eseguire
l'opera,   e'   possibile  ricorrere  a  una  speciale  procedura  di
aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore piu' idoneo a essere
integrato nel gruppo.
  2.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 1  le  stazioni  appaltanti
inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto piu'
precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati
di  valutare  correttamente  il  progetto  da  eseguire.  Inoltre  le
stazioni  appaltanti  menzionano in tale bando di gara, conformemente
ai  criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47,
i   requisiti  personali,  tecnici,  economici  e  finanziari  che  i
candidati devono possedere.
  3.   Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  a  una  siffatta
procedura, applicano gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e
79 e gli articoli da 34 a 52.

	        
	      
                             Art. 62 (5)
 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
           negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
              (art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18;
      art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs. n. 157/1995)

  1.  Nelle  procedure  ristrette  relative  ((  . . . )) a lavori di
importo  pari  o  superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle
procedure  negoziate  con  pubblicazione  di  un  bando di gara e nel
dialogo  competitivo  quale  che  sia  l'oggetto  del  contratto,  le
stazioni   appaltanti,   quando  lo  richieda  la  difficolta'  o  la
complessita'  dell'opera,  della  fornitura  o  del servizio, possono
limitare  il  numero di candidati idonei che inviteranno a presentare
un'offerta,  a  negoziare, o a partecipare al dialogo, purche' vi sia
un  numero  sufficiente  di  candidati idonei. Quando si avvalgono di
tale  facolta',  le  stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i
criteri,  oggettivi,  non  discriminatori,  secondo  il  principio di
proporzionalita'  che  intendono  applicare,  il  numero  minimo  dei
candidati  che  intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.
  2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di
candidati  non  puo'  essere  inferiore  a  dieci, ovvero a venti per
lavori  di  importo  pari  o superiore a quaranta milioni di euro, se
sussistono  in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con  pubblicazione  di  un bando di gara e nel dialogo competitivo il
numero  minimo  di  candidati  non  puo'  essere  inferiore a sei, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati.
  3.  In  ogni  caso  il  numero  di  candidati  invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
  4.  Le  stazioni  appaltanti invitano un numero di candidati almeno
pari  al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque
a quello di cui al comma 2.
  5.  Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici
che  non  hanno  chiesto  di partecipare, o candidati che non hanno i
requisiti richiesti.
  6.  Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione
e  i  livelli  minimi  e'  inferiore  al  numero  minimo, le stazioni
appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i
candidati  che  hanno  chiesto  di partecipare e che sono in possesso
delle  capacita'  richieste,  salvo  quanto dispongono l'articolo 55,
comma 4, e l'articolo 81, comma 3.
  7.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  ricorrono  alla  facolta' di
ridurre  il  numero  delle  soluzioni  da  discutere  o di offerte da
negoziare,  di cui all'articolo 56, comma 4, e all'articolo 58, comma
9,  effettuano  tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati  nel  bando  di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento
descrittivo.  Nella  fase  finale,  tale  numero  deve  consentire di
garantire  una  concorrenza  effettiva,  purche'  vi  sia  un  numero
sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

	        
	      
Sezione II
Bandi, avvisi e inviti
                              Art. 63.
                      Avviso di preinformazione
(art.  35,  paragrafo  1,  e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art.  41.1.,  direttiva  2004/17;  art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;
art.  8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art.
               80, co. 1 e co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
  1.  Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell'articolo 32,  possibilmente  entro  il 31 dicembre di ogni anno,
rendono   noto   mediante  un  avviso  di  preinformazione,  conforme
all'allegato  IX  A,  punti  1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da
esse  stesse  sul  loro  «profilo  di  committente»,  quale  indicato
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
    a) per  le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti
o  degli  accordi  quadro,  per  gruppi  di  prodotti,  che intendono
aggiudicare  nei  dodici  mesi  successivi,  qualora  il  loro valore
complessivo  stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento   alle   voci   della   nomenclatura   CPV;  il  Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
    b) per  i  servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o
degli  accordi  quadro,  per  ciascuna  delle  categorie  di  servizi
elencate  nell'allegato  II  A,  che intendono aggiudicare nei dodici
mesi  successivi,  qualora  tale  importo complessivo stimato, tenuto
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
    c) per  i  lavori,  le caratteristiche essenziali dei contratti o
degli  accordi  quadro  che  intendono  aggiudicare  e  i cui importi
stimati  siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28,
tenuto conto dell'articolo 29.
  2.  Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla  Commissione  o  pubblicati  sul  profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
  3.  L'avviso  di  cui  alla  lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione   o   pubblicato  sul  profilo  di  committente  il  piu'
rapidamente  possibile  dopo l'adozione della decisione che autorizza
il  programma  in  cui  si  inseriscono  i  contratti di lavori o gli
accordi   quadro   che   i  soggetti  di  cui  al  comma 1  intendono
aggiudicare.
  4.  I  soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro
profilo  di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X,  punto  3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
  5.  La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo  se  i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di
ridurre   i   termini   di   ricezione   delle   offerte   ai   sensi
dell'articolo 70, comma 7.
  6.  L'avviso  di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente  codice,  le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e
2,  e  ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli  di  formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
  7.  L'avviso  di  preinformazione  e'  altresi' pubblicato sui siti
informatici  di  cui  all'articolo 66,  comma 7, con le modalita' ivi
previste.
  8.  Il  presente  articolo non  si applica alle procedure negoziate
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

	        
	      
                            Art. 64. (11)
                            Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3,
d.P.C.M.  n.  55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
     2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
  1.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono aggiudicare un appalto
pubblico  o  un  accordo  quadro mediante procedura aperta, procedura
ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo  competitivo,  rendono  nota  tale intenzione con un bando di
gara.
  2.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  istituire  un sistema
dinamico  di  acquisizione  rendono  nota tale intenzione mediante un
bando di gara.
  3.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono aggiudicare un appalto
pubblico  basato  su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione con un bando di gara semplificato.
  4.  Il  bando  di  gara contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX A ((...)) e ogni altra
informazione  ritenuta  utile  dalla  stazione appaltante, secondo il
formato  dei  modelli  di  formulari  adottati  dalla  Commissione in
conformita'  alla  procedura  di  cui  all'articolo  77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.

	        
	      
                          Art. 65 (3) (11)
         Avviso sui risultati della procedura di affidamento
  (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18;
art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8,
   co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)

  1.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un contratto
pubblico  o  concluso  un accordo quadro inviano un avviso secondo le
modalita'   di   pubblicazione   di  cui  all'articolo  66,  conforme
all'allegato  IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di
aggiudicazione,  entro  quarantotto  giorni  dall'aggiudicazione  del
contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
  2.  Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita' all'articolo
59,  le  stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in
merito  ai  risultati  della  procedura  di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo.
  3.  Le  stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato
dell'aggiudicazione  degli  appalti  basati su un sistema dinamico di
acquisizione  entro  quarantotto  giorni  dall'aggiudicazione di ogni
appalto.  Esse  possono  tuttavia  raggruppare  detti  avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu'
tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
  4.   Nel   caso   degli   appalti   pubblici  di  servizi  elencati
nell'allegato  II  B,  le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se
acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
  5.  L'avviso  sui risultati della procedura di affidamento contiene
gli  elementi  indicati  nel  presente codice, le informazioni di cui
all'allegato  X  A  ((...)) e ogni altra informazione ritenuta utile,
secondo   il   formato   dei  modelli  di  formulari  adottati  dalla
Commissione.
  6.  Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o
alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la
loro  divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali
di  operatori  economici  pubblici  o  privati  oppure  possa  recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

	        
	      
                             Art. 66 (3)
         Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
    (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17;
      art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995;
                 art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)

  1.  Le  stazioni  appaltanti  trasmettono gli avvisi e i bandi alla
Commissione  per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione.  Nel  caso  della procedura urgente di cui all'articolo
70,  comma  11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante
fax  o  per  via  elettronica  secondo  il  formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
  2.  Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche  di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere
a) e b).
  3.  Gli  avvisi  e  i bandi redatti e trasmessi per via elettronica
secondo   il   formato  e  le  modalita'  di  trasmissione  precisate
nell'allegato  X,  punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione.
  4.  Gli  avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo
il  formato e le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X,
punto  3,  sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel
caso  di  procedura  urgente  di cui all'articolo 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
  5.  I  bandi  e  gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le  norme  vigenti  nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo.  Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati  dalle  stazioni  appaltanti  nel  rispetto  dei principi di
trasparenza  e  non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
  6.  Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunita'.
  7.  Gli  avvisi  e  i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  serie  speciale  relativa  ai
contratti  pubblici,  sul  "profilo  di  committente"  della stazione
appaltante,  e,  non  oltre  due  giorni  lavorativi  dopo,  sul sito
informatico  del  ((  Ministero  delle  infrastrutture  ))  di cui al
decreto  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul
sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con  l'indicazione  degli
estremi  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione
alla  Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in
caso  di  procedure  urgenti  di  cui  all'articolo 70, comma 11, per
estratto  su  almeno  due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione
nazionale  e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. (( La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  viene  effettuata  entro il sesto giorno
feriale  successivo  a quello del ricevimento della documentazione da
parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato. ))
  8.   Gli   effetti   giuridici   che  l'ordinamento  connette  alla
pubblicita'  in  ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  9.  Gli  avvisi  e  i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono
essere  pubblicati  in  ambito  nazionale prima della data della loro
trasmissione alla Commissione.
  10.  Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere  informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli
avvisi  trasmessi  alla  Commissione,  o  pubblicate su un profilo di
committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.
  11.  Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su
un   profilo   di  committente  prima  che  sia  stato  inviato  alla
Commissione  l'avviso  che  ne  annuncia  la pubblicazione sotto tale
forma;  gli  avvisi  in  questione  devono  citare  la  data  di tale
trasmissione.
  12.  Il  contenuto  degli  avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione
precisate  nell'allegato  X, punto 3, e' limitato a seicentocinquanta
parole circa.
  13.  Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
  14.  La  Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma
dell'informazione   trasmessa,   in  cui  e'  citata  la  data  della
pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
  15. Le stazioni appaltanti possono prevedere (( forme aggiuntive di
pubblicita'  ))  diverse  da  quelle  di  cui al presente articolo, e
possono  altresi'  pubblicare  in  conformita' ai commi che precedono
avvisi  o  bandi  concernenti  appalti  pubblici  non  soggetti  agli
obblighi  di  pubblicazione  previsti dal presente articolo. Tuttavia
gli  effetti  giuridici che il presente codice o le norme processuali
vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza
di  termini,  derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e
dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo.

	        
	      
                              Art. 67.
             Inviti a presentare offerte, a partecipare
                 al dialogo competitivo, a negoziare
(art.  40,  commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato
6,  d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
            157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
  1.  Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo  competitivo,  nelle
procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le
stazioni   appaltanti  invitano  simultaneamente  e  per  iscritto  i
candidati   selezionati  a  presentare  le  rispettive  offerte  o  a
negoziare  o,  in  caso  di  dialogo  competitivo,  a  partecipare al
dialogo.
  2.  Nelle  procedure  ristrette,  nel  dialogo  competitivo,  nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'invito a
presentare   le  offerte,  a  negoziare,  a  partecipare  al  dialogo
competitivo  contiene, oltre agli elementi specificamente previsti da
norme  del  presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni
appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
    a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
    b) il  termine  per  la  ricezione  delle offerte, l'indirizzo al
quale  esse  devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse
da  quella  italiana,  in  cui possono essere redatte, fermo restando
l'obbligo  di  redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme
sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
    c) in   caso   di   dialogo  competitivo,  la  data  stabilita  e
l'indirizzo  per  l'inizio  della  fase  di consultazione, nonche' le
lingue  obbligatoria  e  facoltativa,  con  le  modalita' di cui alla
lettera b) del presente comma;
    d) l'indicazione   dei  documenti  eventualmente  da  allegare  a
sostegno  delle  dichiarazioni  verificabili  prescritte  dal bando o
dall'invito,   e   secondo   le   stesse  modalita'  stabilite  dagli
articoli 39, 40, 41 e 42;
    e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando
di gara;
    f) in   caso  di  offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  la
ponderazione  relativa  degli elementi oppure l'ordine decrescente di
importanza,  se  non  figurano gia' nel bando di gara, nel capitolato
d'oneri o nel documento descrittivo.
  3.  Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del
comma 2  non  sono  indicati  nell'invito  a  partecipare al dialogo,
bensi' nell'invito a presentare l'offerta.

	        
	      
                              Art. 68.
                         Specifiche tecniche
(art.  23,  direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e
11,  d.lgs.  n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs.
n.  157/1995;  art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
                              554/1999)
  1.  Le  specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII,
figurano  nei  documenti  del  contratto,  quali il bando di gara, il
capitolato  d'oneri  o  i  documenti complementari. Ogniqualvolta sia
possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da
tenere  conto  dei criteri di accessibilita' per i soggetti disabili,
di  una  progettazione  adeguata  per  tutti gli utenti, della tutela
ambientale.
  2.  Le  specifiche  tecniche  devono  consentire  pari accesso agli
offerenti   e   non   devono  comportare  la  creazione  di  ostacoli
ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.
  3.  Fatte  salve  le  regole  tecniche  nazionali obbligatorie, nei
limiti  in  cui  sono  compatibili  con  la normativa comunitaria, le
specifiche  tecniche  sono  formulate  secondo  una  delle  modalita'
seguenti:
    a) mediante    riferimento   a   specifiche   tecniche   definite
nell'allegato  VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali
che  recepiscono  norme  europee, alle omologazioni tecniche europee,
alle  specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri
sistemi  tecnici  di  riferimento adottati dagli organismi europei di
normalizzazione  o,  se  questi  mancano,  alle norme nazionali, alle
omologazioni  tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali
in  materia  di  progettazione,  di  calcolo e di realizzazione delle
opere  e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene
la menzione «o equivalente»;
    b) in  termini  di  prestazioni  o  di  requisiti funzionali, che
possono  includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere
sufficientemente  precisi da consentire agli offerenti di determinare
l'oggetto  dell'appalto  e  alle  stazioni  appaltanti di aggiudicare
l'appalto;
    c) in  termini  di  prestazioni  o di requisiti funzionali di cui
alla   lettera b),  con  riferimento  alle  specifiche  citate  nella
lettera a),   quale  mezzo  per  presumere  la  conformita'  a  dette
prestazioni o a detti requisiti;
    d) mediante  riferimento  alle  specifiche di cui alla lettera a)
per  talune  caratteristiche,  e  alle  prestazioni  o  ai  requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
  4.  Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle
specifiche  di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non
possono  respingere  un'offerta  per  il  motivo  che  i prodotti e i
servizi  offerti  non  sono conformi alle specifiche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo
appropriato,  che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
  5.  Puo' costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica
del  fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo
riconosciuto.
  6.  L'operatore  economico  che  propone  soluzioni  equivalenti ai
requisiti  definiti  dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala
con separata dichiarazione che allega all'offerta.
  7.  Quando  si  avvalgono  della  facolta', prevista al comma 3, di
definire  le  specifiche  tecniche  in  termini  di  prestazioni o di
requisiti  funzionali,  le stazioni appaltanti non possono respingere
un'offerta  di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica
europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale
o  ad  un  riferimento  tecnico  elaborato da un organismo europeo di
normalizzazione  se  tali  specifiche  contemplano le prestazioni o i
requisiti funzionali da esse prescritti.
  8.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma 7,  nella  propria  offerta
l'offerente  e' tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro,
il  prodotto  o  il  servizio  conforme  alla  norma  ottempera  alle
prestazioni  o  ai  requisiti  funzionali  prescritti. Si applicano i
commi 5 e 6.
  9.  Le  stazioni  appaltanti,  quando  prescrivono  caratteristiche
ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali
sono  contemplate  al  comma 3,  lettera b),  possono  utilizzare  le
specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono
definite   dalle   ecoetichettature  europee  (multi)nazionali  o  da
qualsiasi   altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono  le  seguenti
condizioni:
    a) esse  siano appropriate alla definizione delle caratteristiche
delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
    b) i  requisiti  per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta
di informazioni scientifiche;
    c) le  ecoetichettature  siano  adottate  mediante un processo al
quale  possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi,  i  consumatori,  i  produttori,  i  distributori  e  le
organizzazioni ambientali;
    d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
  10.  Nell'ipotesi  di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono
precisare  che  i  prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono
presunti  conformi  alle  specifiche tecniche definite nel capitolato
d'oneri;  essi  devono  accettare  qualsiasi  altro  mezzo  di  prova
appropriato,  quale  una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione di prova di un organismo riconosciuto.
  11.  Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si
intendono  i  laboratori  di prova, di calibratura e gli organismi di
ispezione   e   di   certificazione   conformi   alle  norme  europee
applicabili.
  12.  Le  stazioni  appaltanti accettano i certificati rilasciati da
organismi riconosciuti di altri Stati membri.
  13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le
specifiche  tecniche  non  possono  menzionare  una  fabbricazione  o
provenienza   determinata  o  un  procedimento  particolare  ne'  far
riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una  produzione  specifica  che  avrebbero come effetto di favorire o
eliminare   talune   imprese  o  taluni  prodotti.  Tale  menzione  o
riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una
descrizione  sufficientemente  precisa  e  intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione
che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

	        
	      
                              Art. 69.
                Condizioni particolari di esecuzione
          del contratto prescritte nel bando o nell'invito
      (art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
  1.  Le  stazioni  appaltanti possono esigere condizioni particolari
per  l'esecuzione  del  contratto,  purche'  siano compatibili con il
diritto  comunitario  e,  tra  l'altro,  con i principi di parita' di
trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza, proporzionalita', e
purche'  siano  precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di
procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri.
  2.  Dette  condizioni  possono attenere, in particolare, a esigenze
sociali o ambientali.
  3.  La  stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari
puo'  comunicarle all'Autorita', che si pronuncia entro trenta giorni
sulla   compatibilita'  con  il  diritto  comunitario.  Decorso  tale
termine,  il bando puo' essere pubblicato e gli inviti possono essere
spediti.
  4.  In  sede  di  offerta  gli  operatori  economici  dichiarano di
accettare   le   condizioni   particolari,   per   l'ipotesi  in  cui
risulteranno aggiudicatari.

	        
	      
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito
e delle offerte e loro contenuto
                       Art. 70. (11) (18)(19)
        Termini di ricezione delle domande di partecipazione
                    e di ricezione delle offerte
(art.  38,  direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e
7, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79,
co. 1, primo periodo; 79, commi  3,  4,  7,  8;  81, co. 1, d.P.R. n.
                              554/1999)
  1.  Nel  fissare  i  termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessita'  della  prestazione  oggetto  del  contratto e del tempo
ordinariamente  necessario  per  preparare le offerte, e in ogni caso
rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
  2.  Nelle  procedure  aperte,  il  termine  per  la ricezione delle
offerte  non  puo'  essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti
dalla data di trasmissione del bando di gara.
  3.   Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate  con
pubblicazione  di  un  bando  di  gara, e nel dialogo competitivo, il
termine  per  la  ricezione  delle domande di partecipazione non puo'
essere  inferiore  a  trentasette  giorni  decorrenti  dalla  data di
trasmissione del bando di gara.
  4.  Nelle  procedure  ristrette,  il termine per la ricezione delle
offerte  non  puo'  essere  inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell'invito a presentare le offerte.
  5.  Nelle  procedure  negoziate,  con  o senza bando, e nel dialogo
competitivo,   il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte  viene
stabilito  dalle  stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove
non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore
a venti giorni dalla data di invio dell'invito.
  6.  In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte
non   puo'   essere   inferiore  a  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  del  bando  di  gara  o di invio dell'invito; quando il
contratto  ha  per  oggetto  anche  la  progettazione  definitiva, il
termine  per  la  ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
ottanta giorni con le medesime decorrenze.
  7.  Nei  casi  in  cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso  di  preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle
offerte  nelle  procedure  aperte e ristrette puo' essere ridotto, di
norma,  a  trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
ne'  a  meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche
la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva.  Tali  termini  ridotti
decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle procedure
aperte,  e  dalla  data  di invio dell'invito a presentare le offerte
nelle  procedure  ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso
di  preinformazione  a  suo  tempo  pubblicato  contenesse  tutte  le
informazioni  richieste  per  il bando dall'allegato IX A, sempre che
dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso   e   che   tale   avviso  fosse  stato  inviato  per  la
pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi
prima della trasmissione del bando di gara.
  8.  Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il  formato e le modalita' di trasmissione precisati nell'allegato X,
punto  3,  i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai
commi  2  e  7,  nelle  procedure  aperte, e il termine minimo per la
ricezione  delle  domande  di partecipazione di cui al comma 3, nelle
procedure   ristrette,   nelle  procedure  negoziate  e  nel  dialogo
competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
  9.  Se  le  stazioni  appaltanti  offrono,  per via elettronica e a
decorrere   dalla  pubblicazione  del  bando  secondo  l'allegato  X,
l'accesso  libero,  diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni
documento  complementare,  precisando nel testo del bando l'indirizzo
Internet  presso  il  quale  tale  documentazione  e' accessibile, il
termine  minimo  di  ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle
procedure  aperte,  e il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui  al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque  giorni.  Tale  riduzione  e'  cumulabile con quella di cui al
comma 8.
  10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e
le  informazioni  complementari,  sebbene richiesti in tempo utile da
parte  degli  operatori  economici,  non  sono  stati forniti entro i
termini  di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere
formulate   solo  a  seguito  di  una  visita  dei  luoghi  o  previa
consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i  termini  per  la  ricezione  delle  offerte sono prorogati in modo
adeguato  a  consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano  prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
  11.  Nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare  i  termini  minimi  previsti  dal  presente  articolo, le
stazioni  appaltanti,  purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
    a)  un  termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
di   gara   sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
    b)  e,  nelle  procedure  ristrette,  un termine per la ricezione
delle  offerte  non  inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta  giorni se (( il contratto )) ha per oggetto anche il progetto
esecutivo,  decorrente  dalla  data di invio dell'invito a presentare
offerte  ,ovvero  non  inferiore  a  quarantacinque  giorni  se (( il
contratto  )) ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente
dalla  medesima  data. Tale previsione non si applica nel caso di cui
all'articolo  53,  comma 2, lettera c) . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1
LUGLIO  2009, N.78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 3 AGOSTO 2009,
N. 102 .
  12.  Nelle  procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende
impossibile   osservare   i  termini  minimi  previsti  dal  presente
articolo,  l'amministrazione  stabilisce  i termini nel rispetto, per
quanto possibile, del comma 1.

	        
	      
                              Art. 71.
Termini  di  invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
         informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art.  39,  direttiva  2004/18;  art.  46, direttiva 2004/17; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7,
commi 3  e  4,  d.lgs.  n.  157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n.
                              554/1999)
  1.  Nelle  procedure  aperte,  quando  le  stazioni  appaltanti non
offrono  per  via  elettronica,  ai  sensi dell'articolo 70, comma 9,
l'accesso  libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni
documento   complementare,   i   capitolati  d'oneri  e  i  documenti
complementari  sono inviati agli operatori economici entro sei giorni
dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia
stata  presentata  in tempo utile prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
  2.  Sempre  che siano state chieste in tempo utile, le informazioni
complementari  sui  capitolati  d'oneri e sui documenti complementari
sono  comunicate  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici ovvero dallo
sportello  competente  ai  sensi  dell'articolo  9, almeno sei giorni
prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle
offerte.

	        
	      
                              Art. 72.
Termini  di  invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel
                        dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs.
n.  358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e
                 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
  1.  Nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure negoziate previo
bando,  e  nel  dialogo  competitivo, l'invito ai candidati contiene,
oltre agli elementi indicati nell'articolo 67:
    a) una  copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo
o   di   ogni   documento   complementare,   ivi  compresa  eventuale
modulistica;
    b) oppure  l'indicazione  dell'accesso  al capitolato d'oneri, al
documento  descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando
sono  messi  a  diretta  disposizione  per  via elettronica, ai sensi
dell'articolo 70, comma 9.
  2.  Quando  il  capitolato  d'oneri,  il  documento  descrittivo, i
documenti  complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso
dalla stazione appaltante che espleta la procedura di aggiudicazione,
ovvero  presso  lo  sportello di cui all'articolo 9, l'invito precisa
l'indirizzo  presso  cui possono essere richiesti tali atti e, se del
caso,  il  termine  ultimo  per  la  presentazione di tale richiesta,
nonche'  l'importo e le modalita' di pagamento della somma dovuta per
ottenere  detti  documenti.  L'ufficio competente invia senza indugio
detti  atti  agli  operatori  economici,  non  appena  ricevutane  la
richiesta.
  3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni
complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui
documenti  complementari,  sono  comunicate dalle stazioni appaltanti
ovvero  dallo  sportello  competente ai sensi dell'articolo 9, almeno
sei  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
ricezione  delle  offerte.  Nel  caso  delle  procedure  ristrette  o
negoziate  urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, tale termine e'
di quattro giorni.

	        
	      
                             Art. 73 (3)
          Forma e contenuto delle domande di partecipazione

  1.  Le  domande  di  partecipazione  che  non  siano presentate per
telefono,  hanno  forma  di  documento  cartaceo o elettronico e sono
sottoscritte  con  firma  manuale o digitale, secondo le norme di cui
all'articolo 77.
  2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in
ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il
suo  indirizzo,  e la procedura a cui la domanda di partecipazione si
riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando.
  3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al  comma  2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per
operare  la  selezione  degli operatori da invitare, nel rispetto del
principio  di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto
e alle finalita' della domanda di partecipazione.
  4.  La  prescrizione  dell'utilizzo  di  moduli  predisposti  dalle
stazioni appaltanti per la presentazione delle (( domande )) non puo'
essere imposta a pena di esclusione.
  5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.

	        
	      
                          Art. 74 (5) (11)
                   Forma e contenuto delle offerte

  1.  Le  offerte  hanno  forma di documento cartaceo o elettronico e
sono  sottoscritte  con firma manuale o digitale, secondo le norme di
cui all'articolo 77.
  2.  Le  offerte  contengono  gli  elementi  prescritti  dal bando o
dall'invito  ovvero  dal  capitolato  d'oneri,  e,  in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e
la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione   offerta,   le   dichiarazioni   relative  ai  requisiti
soggettivi di partecipazione.
  3.  ((  Salvo  che  l'offerta  del  prezzo sia determinata mediante
prezzi  unitari,  il  mancato utilizzo )) di moduli predisposti dalle
stazioni   appaltanti   per   la   presentazione  delle  offerte  non
costituisce causa di esclusione.
  4  Le  offerte  sono corredate dei documenti prescritti dal bando o
dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
  5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui
al comma 2, nonche' gli altri elementi e documenti necessari o utili,
nel   rispetto   del   principio  di  proporzionalita'  in  relazione
all'oggetto del contratto e alle finalita' dell'offerta.
  6.  Le  stazioni  appaltanti non richiedono documenti e certificati
per   i  quali  le  norme  vigenti  consentano  la  presentazione  di
dichiarazioni  sostitutive,  salvi i controlli successivi in corso di
gara sulla veridicita' di dette dichiarazioni.
  7.  Si  applicano  l'articolo  18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241,  nonche'  gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni.

	        
	      
                            Art. 75. (11)
                   Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art.
     100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
  1.  L'offerta  e'  corredata da una garanzia, pari al due per cento
del  prezzo  base  indicato  nel  bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
  2.  La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti  o  in  titoli  del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso  del  giorno  del  deposito,  presso  una  sezione di tesoreria
provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
  3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere bancaria o
assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4.   La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio  della  preventiva  escussione  del debitore principale, la
rinuncia  all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
  5.  La  garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono
richiedere  una  garanzia con termine di validita' maggiore o minore,
in  relazione  alla  durata  presumibile  del procedimento, e possono
altresi'  prescrivere  che  l'offerta  sia corredata dall'impegno del
garante  a  rinnovare  la garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel  caso  in  cui  al  momento  della  sua  scadenza  non sia ancora
intervenuta  l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante
nel corso della procedura.
  6.  La  garanzia  copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto  dell'affidatario,  ed e' svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
  7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale rinnovo, e'
ridotto  del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga  rilasciata,  da  organismi  accreditati,  ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000,  la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee  della  serie  UNI CEI ISO 9000 (( ... )). Per fruire di tale
beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede di offerta, il
possesso  del  requisito,  e  lo  documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti.
  8.   L'offerta   e'  altresi'  corredata,  a  pena  di  esclusione,
dall'impegno  di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per  l'esecuzione  del  contratto,  di  cui all'articolo 113, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
  9.   La   stazione   appaltante,   nell'atto   con   cui   comunica
l'aggiudicazione  ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  di cui al comma 1,
tempestivamente  e  comunque  entro un termine non superiore a trenta
giorni  dall'aggiudicazione,  anche  quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia.

	        
	      
                              Art. 76.
               Varianti progettuali in sede di offerta
(art.  24,  direttiva  2004/18;  art. 36, direttiva 2004/17; art. 20,
          d.lgs. n. 358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
  1.  Quando  il  criterio  di  aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti  possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
  2.   Le   stazioni  appaltanti  precisano  nel  bando  di  gara  se
autorizzano  o  meno  le  varianti;  in  mancanza  di indicazione, le
varianti non sono autorizzate.
  3.  Le  stazioni  appaltanti che autorizzano le varianti menzionano
nel  capitolato  d'oneri  i  requisiti  minimi che le varianti devono
rispettare, nonche' le modalita' per la loro presentazione.
  4.  Esse  prendono  in  considerazione  soltanto  le  varianti  che
rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.
  5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o
forniture,  le  stazioni  appaltanti che abbiano autorizzato varianti
non  possono  respingere  una  variante  per  il  solo  fatto che, se
accolta,  configurerebbe,  rispettivamente,  o  un appalto di servizi
anziche'  un  appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture
anziche' un appalto pubblico di servizi.

	        
	      
Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni
ai candidati e agli offerenti, spese di
pubblicita', inviti, comunicazioni
                               Art. 77
                Regole applicabili alle comunicazioni
      (art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17;
       artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992;
  artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995;
        art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1;
                   81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)

  1.  Tutte  le  comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni  appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle  stazioni  appaltanti,  mediante  posta,  mediante fax, per via
elettronica  ai  sensi  dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni  di  cui  al  comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi.  Il  mezzo  o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati   nel  bando  o,  ove  manchi  il  bando,  nell'invito  alla
procedura.
  2.  Il  mezzo  di  comunicazione  scelto  deve  essere  comunemente
disponibile,  in  modo  da  non  limitare  l'accesso  degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.
  3.  Le  comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono  realizzati  in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle  offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
  4.  Nel  rispetto  del  comma  3,  le  stazioni  appaltanti possono
acconsentire,  come  mezzo  non  esclusivo,  anche alla presentazione
diretta  delle  offerte  e  delle  domande  di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
  5.  Quando  le  stazioni  appaltanti  chiedano  o acconsentano alle
comunicazioni  per  via  elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare  per  via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione  e  della  comunicazione  generalmente  in  uso. Le
stazioni  appaltanti  che  siano  soggetti  tenuti all'osservanza del
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale)  (( . . . )), operano nel rispetto delle previsioni di tali
atti  legislativi  e successive modificazioni, e delle relative norme
di   attuazione   ed   esecuzione.  In  particolare,  gli  scambi  di
comunicazioni   tra   amministrazioni   aggiudicatrici   e  operatori
economici  deve  avvenire  tramite  posta elettronica certificata, ai
sensi  dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6.  Ai  dispositivi  di  trasmissione e ricezione elettronica delle
offerte  e  ai  dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le   informazioni   concernenti   le  specifiche  necessarie  alla
   presentazione  di  offerte  e  domande  di  partecipazione per via
   elettronica,  ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
   degli  interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
   delle  offerte  e delle domande di partecipazione sono conformi ai
   requisiti  dell'allegato  XII, nel rispetto, altresi', del decreto
   legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
   alla sua osservanza;
b) le   offerte   presentate   per  via  elettronica  possono  essere
   effettuate  solo  utilizzando  la  firma elettronica digitale come
   definita  e  disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
   82;
c) per  la  prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
   dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
   digitale  di  cui  alla  lettera  b),  si  applicano  le norme sui
   certificatori   qualificati   e   sul  sistema  di  accreditamento
   facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli  offerenti  e  i  candidati  si impegnano a che i documenti, i
   certificati   e   le   dichiarazioni   relativi  ai  requisiti  di
   partecipazione  di  cui  agli  articoli  da  38 a 46 e di cui agli
   articoli  231,  232,  233,  se  non  sono  disponibili  in formato
   elettronico,  siano  presentati  in  forma  cartacea  prima  della
   scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o
   delle domande di partecipazione.
  7.   Salvo   il   comma  4,  alla  trasmissione  delle  domande  di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici
si applicano le regole seguenti:
a) le  domande  di partecipazione possono essere presentate, a scelta
   dell'operatore   economico,  per  telefono,  ovvero  per  iscritto
   mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
   confermate,  prima della scadenza del termine previsto per la loro
   ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le  domande  di  partecipazione  possono essere presentate per via
   elettronica,  con  le  modalita'  stabilite dal presente articolo,
   solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le   stazioni   appaltanti  possono  esigere  che  le  domande  di
   partecipazione  presentate  mediante  telex  o  mediante fax siano
   confermate  per  posta  o  per  via elettronica. In tal caso, esse
   indicano  nel  bando  di  gara tale esigenza e il termine entro il
   quale deve essere soddisfatta.

	        
	      
                              Art. 78.
                               Verbali
(art.  43,  direttiva  2004/18;  art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs.  n.  406/1991;  art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
  1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un
sistema  dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
    a) il  nome  e  l'indirizzo  dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto  e  il  valore  del  contratto,  dell'accordo  quadro o del
sistema dinamico di acquisizione;
    b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta;
    c) i  nomi  dei  candidati  o  degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
    d) i  motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
    e) il  nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della  sua  offerta  nonche',  se  e'  nota,  la parte dell'appalto o
dell'accordo  quadro  che  l'aggiudicatario  intende  subappaltare  a
terzi;
    f) nel  caso  di  procedure  negoziate  previo  e senza bando, le
circostanze,  previste  dal  presente  codice,  che  giustificano  il
ricorso a dette procedure;
    g) in  caso  di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
    h) se  del  caso,  le  ragioni  per le quali l'amministrazione ha
rinunciato  ad  aggiudicare  un  contratto,  a  concludere un accordo
quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
  2.  Le  stazioni  appaltanti  provvedono alla redazione del verbale
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
  3.   Le   stazioni  appaltanti  adottano  le  misure  necessarie  e
opportune, in conformita' alle norme vigenti, e, in particolare, alle
norme  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell'amministrazione  digitale),  se  tenute alla sua osservanza, per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte
con mezzi elettronici.
  4.  Il  verbale  o  i suoi elementi principali sono comunicati alla
Commissione, su richiesta di quest'ultima.

	        
	      
                              Art. 79.
         Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni
                         e le aggiudicazioni
           (art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2,
         direttiva 2004/17; art. 20, legge n. 55/1990; art.
          21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27,
          commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3
           e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4,
        d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005
        ((; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.
       88/2009; articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo
        1, lettera a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE
         e articoli 2-bis, 2-quater, 2-septies, paragrafo 1,
          lettera a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE
           come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)) )

  1.  Le  stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e
gli  offerenti  delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in
un  sistema  dinamico  di  acquisizione,  ivi compresi i motivi della
decisione  di  non  concludere  un  accordo  quadro,  ovvero  di  non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero
di  riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
  2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
    a)   ad  ogni  candidato  escluso  i  motivi  del  rigetto  della
candidatura;
    b)  ad  ogni  offerente  escluso  i  motivi del rigetto della sua
offerta,  inclusi,  per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i
motivi  della  decisione di non equivalenza o della decisione secondo
cui  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
    c)   ad   ogni   offerente   che   abbia   presentato  un'offerta
selezionabile,   le   caratteristiche   e   i  vantaggi  dell'offerta
selezionata  e  il  nome  dell'offerente  cui e' stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell'accordo quadro.
  3.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 e di cui al comma 2 sono
fornite:
    a) su richiesta scritta della parte interessata;
    b) per iscritto;
    c)  il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
  4.  Tuttavia  le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune  informazioni  relative all'aggiudicazione dei contratti, alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di  acquisizione,  di  cui  al  comma  1,  qualora la loro diffusione
ostacoli  l'applicazione  della  legge,  sia  contraria all'interesse
pubblico,  pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori
economici  pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato
aggiudicato  il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
  5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
  ((a)  l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro
un  termine  non  superiore  a  cinque giorni, all'aggiudicatario, al
concorrente  che  segue  nella  graduatoria,  a tutti i candidati che
hanno  presentato  un'offerta  ammessa  in  gara,  a  coloro  la  cui
candidatura   o   offerta  siano  state  escluse  se  hanno  proposto
impugnazione  avverso  l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette  impugnazioni,  nonche' a coloro che hanno impugnato il bando o
la  lettera  di  invito, se dette impugnazioni non siano state ancora
respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;))
    b)   l'esclusione,   ai   candidati  e  agli  offerenti  esclusi,
tempestivamente  e  comunque  entro un termine non superiore a cinque
giorni dall'esclusione.
    b-bis)  la  decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un
appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.
  ((b-ter)  la  data  di  avvenuta  stipulazione  del  contratto  con
l'aggiudicatario,  tempestivamente  e  comunque  entro un termine non
superiore  a  cinque  giorni,  ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.))
((5-bis.  Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto,
con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  mediante
notificazione   o   mediante  posta  elettronica  certificata  ovvero
mediante  fax,  se  l'utilizzo di quest'ultimo mezzo e' espressamente
autorizzato  dal  concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di
posta  elettronica  o  al  numero di fax indicato dal destinatario in
sede  di  candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o
notificazione,   dell'avvenuta  spedizione  e'  data  contestualmente
notizia  al  destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non
certificata,   al   numero  di  fax  ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica  indicati  in  sede  di  candidatura  o  di  offerta.  La
comunicazione  e'  accompagnata  dal  provvedimento  e dalla relativa
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera
c),  e  fatta  salva  l'applicazione del comma 4; l'onere puo' essere
assolto  nei  casi  di  cui  al  comma  5,  lettere a), b), e b-bis),
mediante  l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5,
lettera  b-ter),  mediante  richiamo  alla  motivazione  relativa  al
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  se  gia'  inviata. La
comunicazione   dell'aggiudicazione   definitiva   e   quella   della
stipulazione,  e  la  notizia della spedizione sono, rispettivamente,
spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva
l'oggettiva  impossibilita' di rispettare tale contestualita' a causa
dell'elevato  numero di destinatari, della difficolta' di reperimento
degli   indirizzi,   dell'impossibilita'   di  recapito  della  posta
elettronica  o  del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento
oggettivo e comprovato.
  5-ter.  Le  comunicazioni  di  cui  al  comma  5,  lettere a) e b),
indicano   la   data   di  scadenza  del  termine  dilatorio  per  la
stipulazione del contratto.
  5-quater.  Fermi  i  divieti  e  differimenti dell'accesso previsti
dall'articolo  13,  l'accesso  agli atti del procedimento in cui sono
adottati  i  provvedimenti  oggetto  di  comunicazione  ai  sensi del
presente  articolo  e' consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione   dei   provvedimenti   medesimi  mediante  visione  ed
estrazione  di  copia.  Non  occorre  istanza  scritta  di  accesso e
provvedimento  di  ammissione,  salvi i provvedimenti di esclusione o
differimento  dell'accesso  adottati  ai  sensi  dell'articolo 13. Le
comunicazioni  di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali
l'accesso  e'  vietato  o  differito, e indicano l'ufficio presso cui
l'accesso  puo' essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che
l'accesso  sia  consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio e'
aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
  5-quinquies.  Il  bando  o  l'avviso  con  cui  si indice la gara o
l'invito  nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato
o   concorrente   di   indicare,   all'atto  di  presentazione  della
candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni;
il  bando  o  l'avviso  possono  altresi'  obbligare  il  candidato o
concorrente  a  indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero
di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.))

	        
	      
                             Art. 79-bis
         (( (Avviso volontario per la trasparenza preventiva
        (articolo 44, comma 1, lettera h), legge n. 88/2009;
       articolo 3-bis, direttiva 89/665/CEE e articolo 3-bis,
  direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

  1. L'avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato
e'  stabilito,  per  i  contratti  di  rilevanza  comunitaria,  dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di consultazione di cui
all'articolo  3-ter,  paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui
all'articolo  3-ter,  paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE, contiene
le seguenti informazioni:
    a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
    b) descrizione dell'oggetto del contratto;
    c)  motivazione  della  decisione  della  stazione  appaltante di
affidare  il  contratto  senza la previa pubblicazione di un bando di
gara  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti
di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
    d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del
quale e' avvenuta l'aggiudicazione definitiva;
    e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla
stazione appaltante.))

	        
	      
                              Art. 80.
             Spese di pubblicita', inviti, comunicazioni
                  (art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
  1.  Le  spese  preventivabili  relative alla pubblicita' di bandi e
avvisi,  nonche'  le  spese  relative a inviti e comunicazioni devono
essere  inserite  nel quadro economico dello schema di contratto, tra
le somme a disposizione della stazione appaltante.

	        
	      
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte
e verifica delle offerte anormalmente basse
                              Art. 81.
             Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art.  53,  direttiva  2004/18;  art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs.  n.  358/1992;  art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
               157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
  1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi
specifici,  la  migliore  offerta  e' selezionata con il criterio del
prezzo  piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
  2.  Le  stazioni  appaltanti  scelgono,  tra  i  criteri  di cui al
comma 1,  quello  piu'  adeguato  in  relazione  alle caratteristiche
dell'oggetto  del  contratto,  e indicano nel bando di gara quale dei
due  criteri  di  cui  al  comma 1 sara' applicato per selezionare la
migliore offerta.
  3.  Le  stazioni  appaltanti  possono  decidere  di  non  procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.

	        
	      
                              Art. 82.
                   Criterio del prezzo piu' basso
(art.  53,  direttiva  2004/18;  art. 55, direttiva 2004/17; art. 19,
d.lgs.  n.  358/1992;  art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995;  art.  24,  d.lgs.  n.  158/1995;  artt. 89 e 90, d.P.R. n.
                              554/1999)
  1.  Il  prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara,
e' determinato come segue.
  2. Il bando di gara stabilisce:
    a) se  il  prezzo  piu'  basso,  per  i  contratti da stipulare a
misura,  e'  determinato  mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
    b) se il prezzo piu' basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e'  determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
  3.  Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo piu' basso e' determinato mediante offerta a prezzi unitari.
  4.  Le  modalita'  applicative  del  ribasso  sull'elenco  prezzi e
dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

	        
	      
                          Art. 83 (5) (11)
        Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
      (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17;
      art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
      art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

  1.  Quando  il  contratto  e' affidato con il criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  il  bando  di  gara  stabilisce i
criteri   di   valutazione   dell'offerta,  pertinenti  alla  natura,
all'oggetto  e  alle  caratteristiche  del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le  caratteristiche  ambientali  e  il  contenimento  dei  consumi
   energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
   f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
   g) la redditivita';
   h) il servizio successivo alla vendita;
   i) l'assistenza tecnica;
   l)  la  data  di  consegna  ovvero  il  termine  di  consegna o di
esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
   n) la sicurezza di approvvigionamento;
   o)  in  caso  di concessioni, altresi' la durata del contratto, le
   modalita'  di  gestione,  il  livello e i criteri di aggiornamento
   delle tariffe da praticare agli utenti.
  2.  Il  bando  di  gara  ovvero, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano  la  ponderazione  relativa  attribuita a ciascuno di essi,
anche   mediante   una   soglia,  espressa  con  un  valore  numerico
determinato,  in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo  relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
  3.  Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al  comma  2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando
di  gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo,
nel  bando  o  nel  documento  descrittivo,  l'ordine  decrescente di
importanza dei criteri.
  4.  Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede,
ove necessario, i su - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove
la  stazione  appaltante  non  sia  in grado di stabilirli tramite la
propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il
decreto  o  la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di
redigere  i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni,
che  verranno  indicati  nel  bando di gara. (( Periodo soppresso dal
D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 )).
  5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni  appaltanti utilizzano
metodologie  tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico  finale  l'offerta  piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite  dal  regolamento,  distintamente  per  lavori,  servizi  e
forniture  e,  ove  occorra, con modalita' semplificate per servizi e
forniture.  Il  regolamento,  per  i  servizi,  tiene conto di quanto
stabilito  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo  1999,  n.  117  e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  18  novembre  2005,  in  quanto compatibili con il presente
codice.

	        
	      
                           Art. 84 (5) (8)
         Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione
    con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
      (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

  1.  Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e'
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
  2.  La  commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto affidatario del
contratto,  e' composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo  di  cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto. ((8))
  3.  La  commissione  e'  presieduta  di norma da un dirigente della
stazione  appaltante  e,  in  caso  di  mancanza  in  organico, da un
funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall'organo competente. ((8))
  4.  I  commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne'
possono   svolgere   alcun'altra   funzione   o  incarico  tecnico  o
amministrativo  relativamente  al  contratto  del  cui affidamento si
tratta.
  5.  Coloro  che  nel  biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico   amministratore  non  possono  essere  nominati  commissari
relativamente  a  contratti  affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
  6.  Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,
in   qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  abbiano
concorso,  con  dolo  o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con   sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti  dichiarati
illegittimi.
  7.  Si  applicano  ai  commissari  le  cause di astensione previste
dall'articolo 51 cod. proc. civ..
  8.  I  commissari  diversi  dal  presidente  sono selezionati tra i
funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in
organico  di  adeguate  professionalita',  nonche'  negli  altri casi
previsti  dal  regolamento  in  cui  ricorrono  esigenze  oggettive e
comprovate,  i  commissari  diversi  dal  presidente  sono scelti tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25,  ovvero  con  un  criterio di rotazione tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
   albi  professionali,  nell'ambito di un elenco, formato sulla base
   di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori  universitari  di  ruolo,  nell'ambito  di  un  elenco,
   formato  sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
   appartenenza. ((8))
  9.  Gli  elenchi  di  cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento
almeno biennale. ((8))
  10.  La  nomina  dei commissari e la costituzione della commissione
devono   avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione delle offerte.
  11.  Le  spese  relative  alla commissione sono inserite nel quadro
economico  del  progetto  tra  le somme a disposizione della stazione
appaltante.
  12.  In  caso  di  rinnovo  del  procedimento  di gara a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.401
(in  1a  s.s.  G.U.  28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  84, commi 2, 3, 8 e 9, nella parte in cui,
per  i  contratti  inerenti  a  settori  di competenza regionale, non
prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e
cedevole.

	        
	      
                            Art. 85. (11)
                   Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art.  56,  direttiva  2004/17; d.P.R. n.
                              101/2002)
  1.  Nelle  procedure  aperte,  ristrette, o negoziate previo bando,
quando  ricorrono  le  condizioni  di  cui  al  comma  3, le stazioni
appaltanti  possono  stabilire  che l'aggiudicazione dei contratti di
appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
  2.  Alle  condizioni  di  cui  al  comma  3, le stazioni appaltanti
possono  stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del
rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro,
e  dell'indizione  di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del
sistema dinamico di acquisizione.
  3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate  quando  le
specifiche  dell'appalto  possono essere fissate in maniera precisa e
la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel
bando   di   gara   sia  effettuabile  automaticamente  da  un  mezzo
elettronico,  sulla  base  di elementi quantificabili in modo tale da
essere  espressi  in  cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non
possono  ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale
da  impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo
da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli
altri atti di gara.
  4. L'asta elettronica riguarda:
    a)  unicamente  i  prezzi,  quando l'appalto viene aggiudicato al
prezzo piu' basso;
    b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli
atti   di   gara,  quando  l'appalto  viene  aggiudicato  all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
  5.   Il   ricorso   ad  un'asta  elettronica  per  l'aggiudicazione
dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
  6.  Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche
informazioni:
    a)  gli  elementi  i  cui  valori  sono  oggetto  di  valutazione
automatica nel corso dell'asta elettronica;
    b)  gli  eventuali  limiti  minimi  e  massimi  dei  valori degli
elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
    c)  le  informazioni  che  saranno  messe  a  disposizione  degli
offerenti  nel  corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione
del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
    d)   le   informazioni   riguardanti   lo  svolgimento  dell'asta
elettronica;
    e)  le  condizioni  alle  quali  gli offerenti possono effettuare
rilanci  e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti
per il rilancio;
    f)   le   informazioni  riguardanti  il  dispositivo  elettronico
utilizzato,   nonche'   le   modalita'   e   specifiche  tecniche  di
collegamento.
  7.  Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano  ((  ,  in  seduta  riservata,  ))  una  prima valutazione
completa delle offerte pervenute con le modalita' stabilite nel bando
di  gara  e  in conformita' al criterio di aggiudicazione prescelto e
alla  relativa  ponderazione.  Tutti  i soggetti che hanno presentato
offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica
a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi valori; l'invito contiene ogni
informazione  necessaria  al  collegamento individuale al dispositivo
elettronico  utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta
elettronica.  L'asta  elettronica  si svolge in un'unica seduta e non
puo'  aver  inizio  prima  di due giorni lavorativi a decorrere dalla
data di invio degli inviti.
  8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  l'invito  di  cui  al  comma 7 e'
corredato  del  risultato  della  valutazione  completa  dell'offerta
dell'offerente    interessato,    effettuata    conformemente    alla
ponderazione  di  cui  all'articolo  83,  comma  2. L'invito precisa,
altresi',   la  formula  matematica  che  determina,  durante  l'asta
elettronica,  le  riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi
prezzi  o  dei  nuovi  valori  presentati.  Questa formula integra la
ponderazione  di  tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  quale  indicata nel bando o negli
altri  atti  di  gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere
precedentemente  espresse  con  un  valore determinato. Qualora siano
ammesse  varianti,  per  ciascuna  variante  deve  essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
  9.   Nel   corso  dell'asta  elettronica,  le  stazioni  appaltanti
comunicano   in   tempo   reale  a  tutti  gli  offerenti  almeno  le
informazioni  che  consentano  loro  di  conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresi',
comunicare   ulteriori   informazioni  riguardanti  prezzi  o  valori
presentati  da  altri  offerenti,  purche' sia previsto negli atti di
gara.  Le  stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento,
annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo
restando  che  in nessun caso puo' essere resa nota l'identita' degli
offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
  10.  Le  stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica
alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
  11.  Dopo  aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni
appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi  dell'articolo  81,  in
funzione dei risultati dell'asta elettronica.
  12. Il regolamento stabilisce:
    a)  i  presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle
aste elettroniche;
    b)  i  requisiti  e le modalita' tecniche della procedura di asta
elettronica;
    c)  le  condizioni  e  le  modalita'  di esercizio del diritto di
accesso  agli  atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto
dell'articolo 13.
  13.  ((  ...  )),  alle  condizioni  di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti  possono  stabilire  di  ricorrere  a  procedure  di  gara
interamente  gestite  con  sistemi  telematici,  disciplinate  con il
regolamento  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al presente
codice.

	        
	      
                        Art. 86 (2) (6) (18)
     Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
       (art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6
           e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19,
          d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995;
                    art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

  1.  Nei  contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione   e'   quello  del  prezzo  piu'  basso,  le  stazioni
appaltanti  valutano  la  congruita'  delle offerte che presentano un
ribasso   pari   o   superiore  alla  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento,   arrotondato   all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
  2.  Nei  contratti di cui al presente codice, quando il criterio di
aggiudicazione    e'    quello   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa,  le  stazioni  appaltanti  valutano  la congruita' delle
offerte  in  relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia
la  somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi  pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
  3.  In  ogni  caso  le  stazioni  appaltanti  possono  valutare  la
congruita'  di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
  3-bis.   Nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto  e  nella
valutazione   dell'anomalia   delle   offerte   nelle   procedure  di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia  adeguato  e  sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e  risultare  congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo  del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori  economici  previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai'  sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia   previdenziale   ed   assistenziale,   dei  diversi  settori
merceologici  e  delle  differenti  aree territoriali. In mancanza di
contratto  collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in  relazione  al  contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
  3-ter.  Il  costo  relativo alla sicurezza non puo' essere comunque
soggetto a ribasso d'asta.
  4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
sia  inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono
ai sensi del comma 3.
  5.  ((  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N.78 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 )).

	        
	      
                        Art. 87 (2) (3) (18)
        Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
      (art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17;
       art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs.
         n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25,
d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)

  ((1.  Quando  un'offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la stazione
appaltante  richiede  all'offerente  le giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a
base  di  gara,  nonche',  in  caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  relative agli altri
elementi   di   valutazione   dell'offerta,   procedendo   ai   sensi
dell'articolo  88.  All'esclusione  puo'  provvedersi  solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio )).
  2.  Le  giustificazioni  ((  .  . . )) possono riguardare, a titolo
esemplificativo:
a) l'economia  del  procedimento  di  costruzione,  del  processo  di
   fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le   condizioni   eccezionalmente   favorevoli   di   cui  dispone
   l'offerente  per  eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
   prestare i servizi;
d) l'originalita'  del  progetto,  dei  lavori,  delle forniture, dei
   servizi offerti;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296;
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il  costo  del  lavoro come determinato periodicamente in apposite
   tabelle  dal  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
   base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
   stipulata  dai  sindacati  comparativamente  piu' rappresentativi,
   delle  norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
   settori  merceologici  e  delle  differenti  aree territoriali; in
   mancanza  di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
   e'  determinato  in  relazione al contratto collettivo del settore
   merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
  3.  Non  sono  ammesse  giustificazioni  in relazione a trattamenti
salariali  minimi  inderogabili  stabiliti  dalla  legge  o  da fonti
autorizzate dalla legge.
  4.  Non  sono  ammesse  giustificazioni  in relazione agli oneri di
sicurezza  in  conformita'  all'articolo  131,  nonche'  al  piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo
14  agosto  1996,  n.  494  e  alla relativa stima dei costi conforme
all'articolo  7,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 luglio
2003,  n.  222 nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante
tiene  conto  dei  costi  relativi  alla sicurezza, che devono essere
specificamente  indicati  nell'offerta  e  risultare congrui rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
  4-bis.  Nell'ambito  dei  requisiti  per  la  qualificazione di cui
all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche
le   informazioni   fornite   dallo   stesso   soggetto   interessato
relativamente  all'avvenuto  adempimento,  all'interno  della propria
azienda,   degli   obblighi   di  sicurezza  previsti  dalla  vigente
normativa.
  5.   La   stazione   appaltante   che  accerta  che  un'offerta  e'
anormalmente  bassa  in  quanto  l'offerente  ha ottenuto un aiuto di
Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente
se,   consultato   l'offerente,  quest'ultimo  non  e'  in  grado  di
dimostrare,  entro  un  termine  stabilito dall'amministrazione e non
inferiore  a  quindici  giorni,  che  l'aiuto  in questione era stato
concesso   legalmente.   Quando   la   stazione  appaltante  respinge
un'offerta   in  tali  circostanze,  ne  informa  tempestivamente  la
Commissione.

	        
	      
                              Art. 88.
              Procedimento di verifica e di esclusione
                  delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva  2004/18;  art.  57,  direttiva 2004/17; art. 21,
           legge n. 109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
  ((  1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al
concorrente   un   termine   non  inferiore  a  quindici  giorni,  la
presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.
  1-bis.  La  stazione  appaltante,  ove  lo  ritenga opportuno, puo'
istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento
per  esaminare  le  giustificazioni  prodotte;  ove  non  le  ritenga
sufficienti  ad  escludere  l'incongruita' dell'offerta, richiede per
iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti )).
  2.  All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a (( cinque
giorni  ))  per  presentare,  per  iscritto,  le  ((  precisazioni ))
richieste.
  (( 3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma
Ibis,  ove  istituita,  esamina gli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite )).
  4.  Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la
stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore
a  ((  tre  giorni )) lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento
che ritenga utile.
  5.  Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data  di convocazione
stabilita,   la   stazione  appaltante  puo'  prescindere  dalla  sua
audizione.
  6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008 , N. 152.
  7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta,  se  la  stessa appaia anormalmente bassa, e , se la ritiene
anomala,  procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle  successive  migliori  offerte, fino ad individuare la migliore
offerta  non  anomala.  ((  In  alternativa,  la stazione appaltante,
purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso
di  gara o nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente
alla  verifica  di  anomalia  delle  migliori  offerte,  non oltre la
quinta,  fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  da  l  a 5 )).
All'esito   del  procedimento  di  verifica  la  stazione  appaltante
dichiara  le  eventuali  esclusioni  di ciascuna offerta che, in base
all'esame   degli  elementi  forniti,  risulta,  nel  suo  complesso,
inaffidabile,  e  ((  procede, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli  articoli  11  e  12,  all'aggiudicazione ))definitiva in favore
della migliore offerta non anomala.

	        
	      
                             Art. 89 (3)
        Strumenti di rilevazione della congruita' dei prezzi
 (art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

  1.  Al  fine  di  stabilire  il  prezzo base nei bandi o inviti, di
valutare  la  convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine
di  stabilire  se l'offerta e' o meno anormalmente bassa, laddove non
si  applica  il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti   tengono   conto  del  miglior  prezzo  di  mercato,  ove
rilevabile.
  2.  Salvo quanto previsto dall'articolo (( 26, comma 3 )), legge 23
dicembre  1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti
prendono   in   considerazione  i  costi  standardizzati  determinati
dall'Osservatorio  ai  sensi  dell'articolo 7, gli elenchi prezzi del
Genio  civile,  nonche' listini e prezziari di beni, lavori, servizi,
normalmente  in  uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali
rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
  3.   Nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto  le  stazioni
appaltanti  sono  tenute  a  valutare  che  il  valore  economico sia
adeguato  e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
  4.  Alle  finalita'  di  cui  al  presente articolo le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze.

	        
	      
Capo IV
Progettazione e concorsi di progettazione
Sezione I
Progettazione interna ed esterna
livelli della progettazione
                            Art. 90. (11)
        Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
            aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
                 (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
  1.   Le   prestazioni   relative  alla  progettazione  preliminare,
definitiva  ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori
e  agli  incarichi  di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del  responsabile  del  procedimento  e del dirigente competente alla
formazione   del   programma   triennale  dei  lavori  pubblici  sono
espletate:
    a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
    b)  dagli  uffici  consortili di progettazione e di direzione dei
lavori  che  i  comuni,  i rispettivi consorzi e unioni, le comunita'
montane,  le aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione  e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
    c)  dagli  organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
    d)  da  liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
ivi  compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e
alla  manutenzione  di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici,  i  soggetti  con  qualifica  di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
    e) dalle societa' di professionisti;
    f) dalle societa' di ingegneria;
    ((  f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura
di  cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati
membri,   costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente  nei
rispettivi Paesi; ))
    g)  da  raggruppamenti  temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle  lettere d), e) (( , f), f-bis) e h) )) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
    h)  da  consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e di
societa'  di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di
tre  consorziati  che  abbiano  operato  nel  settore  dei servizi di
ingegneria  e  architettura,  per un periodo di tempo non inferiore a
cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo congiunto
secondo  le  previsioni  del  comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la
partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio  stabile.  Ai  fini  della
partecipazione   alle   gare   per   l'affidamento  di  incarichi  di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato  globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio  o nel decennio
precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36,
comma  6,  della  presente  legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti  e  di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni   di  cui  all'articolo  36,  commi  4  e  5  e  di  cui
all'articolo 253, comma 8.
  2. Si intendono per:
    a)    societa'   di   professionisti   le   societa'   costituite
esclusivamente   tra  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi
previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali, nelle forme delle
societa'  di  persone  di  cui  ai capi II, III e IV del titolo V del
libro  quinto  del  codice  civile  ovvero  nella  forma  di societa'
cooperativa  di  cui  al  capo  I  del titolo VI del libro quinto del
codice   civile,   che  eseguono  studi  di  fattibilita',  ricerche,
consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori, valutazioni di
congruita'  tecnico-economica  o  studi di impatto ambientale. I soci
delle   societa'   agli  effetti  previdenziali  sono  assimilati  ai
professionisti  che  svolgono l'attivita' in forma associata ai sensi
dell'articolo   1   della   legge  23  novembre  1939,  n.  1815.  Ai
corrispettivi  delle  societa'  si  applica il contributo integrativo
previsto   dalle  norme  che  disciplinano  le  rispettive  Casse  di
previdenza  di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto fa
riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale.  Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive  Casse  secondo  gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
    b)  societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi
V,  VI  e  VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella  forma  di  societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui
alla  lettera  a),  che  eseguono  studi  di  fattibilita', ricerche,
consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori, valutazioni di
congruita'  tecnico-economica  o  studi  di  impatto  ambientale.  Ai
corrispettivi  relativi  alle  predette  attivita'  professionali  si
applica  il  contributo  integrativo  qualora  previsto  dalle  norme
legislative  che  regolano  la  Cassa  di previdenza di categoria cui
ciascun  firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza  della
iscrizione   obbligatoria   al  relativo  albo  professionale.  Detto
contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
  3.  Il  regolamento  stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici
che  devono  possedere  le  societa'  di  cui al comma 2 del presente
articolo.
  4.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b)  e  c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto   di   lavoro   a  tempo  parziale  non  possono  espletare,
nell'ambito  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,  incarichi
professionali   per   conto   di  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  se  non  conseguenti ai rapporti
d'impiego.
  5.  Il  regolamento  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  per la
stipulazione  per  intero,  a  carico  delle  stazioni appaltanti, di
polizze   assicurative   per   la  copertura  dei  rischi  di  natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Nel  caso  di  affidamento della progettazione a soggetti esterni, la
stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
  6.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione
del   progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  nonche'  lo
svolgimento   di   attivita'   tecnico-amministrative  connesse  alla
progettazione,  ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), (( f),
f-bis),  g)  ))  e  h),  in  caso di carenza in organico di personale
tecnico,   ovvero   di   difficolta'  di  rispettare  i  tempi  della
programmazione  dei  lavori  o  di  svolgere le funzioni di istituto,
ovvero  in  caso  di  lavori  di speciale complessita' o di rilevanza
architettonica  o  ambientale  o in caso di necessita' di predisporre
progetti   integrali,   cosi'  come  definiti  dal  regolamento,  che
richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.
  7.   Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del  soggetto
affidatario  dell'incarico  di  cui al comma 6, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti   ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e
nominativamente  indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta,
con  la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve  inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il  regolamento  definisce  le  modalita'  per promuovere la presenza
anche  di  giovani  professionisti  nei  gruppi  concorrenti ai bandi
relativi  a  incarichi  di  progettazione, concorsi di progettazione,
concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere
dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
  8.  Gli  affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono
partecipare  agli  appalti  o  alle  concessioni  di lavori pubblici,
nonche'  agli  eventuali  subappalti  o  cottimi, per i quali abbiano
svolto  la  suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo'
partecipare   un   soggetto  controllato,  controllante  o  collegato
all'affidatario  di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni di
controllo  e  di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto  dall'articolo  2359  del codice civile. I divieti di cui al
presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell'affidatario
dell'incarico   di   progettazione,   ai   suoi  collaboratori  nello
svolgimento   dell'incarico   e  ai  loro  dipendenti,  nonche'  agli
affidatari  di  attivita'  di  supporto  alla progettazione e ai loro
dipendenti.

	        
	      
                          Art. 91 (5) (11)
                      Procedure di affidamento
                    (art. 17, legge n. 109/1994)

  1.   Per   l'affidamento   di   incarichi   di   progettazione,  di
coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione, di direzione
dei  lavori  ((  ,  di  coordinamento  ))  della sicurezza in fase di
esecuzione   ((  e  di  collaudo  nel  rispetto  di  quanto  disposto
all'articolo  120,  comma  2-bis,  ))  di  importo pari o superiore a
100.000  euro  si  applicano  le  disposizioni  di cui alla parte II,
titolo  I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei
settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
  2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in   fase   di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori  ((  ,  di
coordinamento  ))  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione (( e di
collaudo  nel  rispetto  di  quanto  disposto all'articolo 120, comma
2-bis,  )) di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono
essere  affidati  dalle  stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del  procedimento,  ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), ((
f), f-bis), g) )) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di
non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  proporzionalita'  e
trasparenza,  e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6;  l'invito  e'  rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in
tale numero aspiranti idonei.
  3.   In   tutti   gli  affidamenti  di  cui  al  presente  articolo
l'affidatario  non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
le   attivita'  relative  alle  indagini  geologiche,  geotecniche  e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con
l'esclusione   delle   relazioni  geologiche,  nonche'  per  la  sola
redazione   grafica   degli  elaborati  progettuali.  Resta  comunque
impregiudicata la responsabilita' del progettista.
  4.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al  medesimo  soggetto,  pubblico  o  privato,  salvo  che  in  senso
contrario  sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile
del  procedimento.  In  tal caso occorre l'accettazione, da parte del
nuovo progettista, dell'attivita' progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo  restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato  alla  determinazione  delle  stazioni  appaltanti sulla
progettazione definitiva.
  5.  Quando  la  prestazione  riguardi la progettazione di lavori di
particolare  rilevanza  sotto  il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico  e  conservativo,  nonche' tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
  6.  Nel  caso  in  cui  il valore delle attivita' di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori  e  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi
complessivamente   la   soglia   di   applicazione   della  direttiva
comunitaria  in  materia,  l'affidamento  diretto della direzione dei
lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di esecuzione al
progettista  e'  consentito  soltanto  ove espressamente previsto dal
bando di gara della progettazione.
  7.  I  soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui
alla  parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonche'
le connesse attivita' tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
di  cui  alla citata parte III, direttamente a societa' di ingegneria
di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate,  purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media  realizzata  dalle  predette societa' nell'Unione europea negli
ultimi  tre  anni  derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da
cui  esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  8.   E'   vietato  l'affidamento  di  attivita'  di  progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori,   coordinamento   della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,
collaudo,  indagine  e  attivita'  di supporto a mezzo di contratti a
tempo  determinato  o  altre procedure diverse da quelle previste dal
presente codice.

	        
	      
                               Art. 92
            Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)

  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non possono subordinare la
corresponsione   dei   compensi   relativi   allo  svolgimento  della
progettazione   e  delle  attivita'  tecnico-amministrative  ad  essa
connesse  all'ottenimento  del  finanziamento  dell'opera progettata.
Nella  convenzione  stipulata  fra  amministrazione  aggiudicatrice e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per
il  pagamento  dei  corrispettivi  con  riferimento a quanto previsto
dagli  articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni.  Ai  fini  dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio  deve  ricomprendere  tutti  i  servizi,  ivi  compresa  la
direzione  dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo  stesso
progettista esterno.
  2.  Il  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture,  determina,  con  proprio  decreto,  le  tabelle  dei
corrispettivi  delle  attivita'  che  possono  essere  espletate  dai
soggetti  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 90, tenendo conto delle
tariffe  previste per le categorie professionali interessate. PERIODI
SOPPRESSI  DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113.	 I corrispettivi di cui
al  comma  3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove
motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento
per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.
  3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati,
applicando  le  aliquote  che il decreto di cui al comma 2 stabilisce
ripartendo  in  tre  aliquote  percentuali  la  somma  delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore   per   i   medesimi  livelli.  Con  lo  stesso  decreto  sono
rideterminate  le  tabelle  dei  corrispettivi a percentuale relativi
alle  diverse  categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale  per  il  pagamento dei
corrispettivi  per  le  attivita' di supporto di cui all'articolo 10,
comma  7  nonche'  le  attivita'  del  responsabile  di progetto e le
attivita'  dei  coordinatori  in  materia di sicurezza introdotti dal
decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494. Per la progettazione
preliminare  si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima
e  per  il  preventivo  sommario;  per la progettazione definitiva si
applica   l'aliquota  fissata  per  il  progetto  esecutivo;  per  la
progettazione  esecutiva  si  applicano  le  aliquote  fissate per il
preventivo  particolareggiato,  per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152.
  5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a
base  di  gara  di  un'opera  o di un lavoro, comprensiva anche degli
oneri  previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a
valere  direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma
7,  e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e
i  criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della  sicurezza,  della  direzione dei lavori, del collaudo, nonche'
tra  i  loro  collaboratori.  La  percentuale  effettiva,  nel limite
massimo  del  due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita'   e   alla  complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La
ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle   specifiche   prestazioni   da   svolgere.   La  corresponsione
dell'incentivo  e'  disposta  dal  dirigente  preposto alla struttura
competente,  previo  accertamento positivo delle specifiche attivita'
svolte  dai  predetti  dipendenti;  limitatamente  alle  attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo'
superare  l'importo  del rispettivo trattamento economico complessivo
annuo   lordo;   le   quote  parti  dell'incentivo  corrispondenti  a
prestazioni  non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale  esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero
prive  del  predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti
di  cui  all'articolo  32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare
con proprio provvedimento analoghi criteri.
  6.  Il  trenta  per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione  di  un  atto  di  pianificazione  comunque  denominato  e'
ripartito,  con  le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di
cui  al  comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto.
  7.   A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti  nei  capitoli  delle
categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per
cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura  dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,  studi di
impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti  ai  sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli    studi    per   il   finanziamento   dei   progetti,   nonche'
all'aggiornamento  e  adeguamento  alla  normativa  sopravvenuta  dei
progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui  sia  riscontrato il
perdurare  dell'interesse  pubblico  alla  realizzazione  dell'opera.
Analoghi  criteri  adottano  per  i  propri  bilanci  le regioni e le
province  autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i
comuni  e  le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni,  province  e  loro  consorzi  e  dalle  regioni attraverso il
ricorso  al  credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare
anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure
anticipate dall'ente mutuatario.
  7-bis.  Tra  le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di
ciascun  intervento  sono  comprese  l'assicurazione  dei dipendenti,
nonche'   le   spese   di   carattere   strumentale  sostenute  dalle
amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento. ((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.L.  28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla
L.  24  giugno  2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 17, comma 3) che
"[...]In  mancanza  di  accordo intervenuto tra le parti entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i
corrispettivi  dovuti  per le prestazioni di opera professionale, ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  92  del codice dei contratti
pubblici  di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
ridotti  del  50  per  cento  rispetto  al  compenso  originariamente
pattuito".

	        
	      
                              Art. 93.
             Livelli della progettazione per gli appalti
                   e per le concessioni di lavori
                    (art. 16, legge n. 109/1994)
  1.  La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto  dei  vincoli  esistenti, preventivamente accertati, laddove
possibile  fin  dal  documento  preliminare,  e  dei  limiti di spesa
prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi  approfondimenti
tecnici,   in  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  in  modo  da
assicurare:
    a) la   qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle  finalita'
relative;
    b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
    c) il  soddisfacimento  dei  requisiti  essenziali,  definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
  2.  Le  prescrizioni  relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute  nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti  adeguatamente  sviluppati. Il responsabile del procedimento
nella  fase  di  progettazione  qualora,  in  rapporto alla specifica
tipologia  e  alla  dimensione  dei  lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni  di  cui  ai  commi 3,  4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
  3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative
e  funzionali  dei  lavori,  il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle  specifiche  prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa  delle  ragioni della scelta della soluzione prospettata
in  base  alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con  riferimento  ai  profili ambientali e all'utilizzo dei materiali
provenienti  dalle  attivita'  di  riuso  e  riciclaggio,  della  sua
fattibilita'   amministrativa  e  tecnica,  accertata  attraverso  le
indispensabili  indagini  di  prima  approssimazione,  dei  costi, da
determinare  in  relazione  ai  benefici  previsti, nonche' in schemi
grafici  per  l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e tecnologiche dei lavori da
realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
  4.  Il  progetto  definitivo  individua  compiutamente  i lavori da
realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli   indirizzi   e   delle   indicazioni  stabiliti  nel  progetto
preliminare  e  contiene  tutti  gli  elementi  necessari ai fini del
rilascio   delle   prescritte  autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso
consiste  in  una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le
scelte  progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche  dei  materiali
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio
di  impatto  ambientale  ove  previsto;  in  disegni  generali  nelle
opportune  scale  descrittivi  delle principali caratteristiche delle
opere,  e  delle  soluzioni  architettoniche,  delle  superfici e dei
volumi  da  realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo
di  fondazione;  negli  studi  e  indagini preliminari occorrenti con
riguardo  alla  natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari  delle  strutture  e  degli  impianti; in un disciplinare
descrittivo   degli  elementi  prestazionali,  tecnici  ed  economici
previsti  in  progetto  nonche' in un computo metrico estimativo. Gli
studi  e  le  indagini  occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi,  sono  condotti  fino  ad  un  livello tale da consentire i
calcoli  preliminari  delle  strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
  5.  Il  progetto  esecutivo,  redatto  in  conformita'  al progetto
definitivo,  determina  in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo  costo  previsto  e  deve essere sviluppato ad un livello di
definizione  tale  da consentire che ogni elemento sia identificabile
in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il
progetto  e'  costituito  dall'insieme  delle  relazioni, dei calcoli
esecutivi  delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal  capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal
computo  metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e'
redatto  sulla  base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio
o  di  verifica  delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e
sulla   base   di   rilievi   planoaltimetrici,   di   misurazioni  e
picchettazioni,  di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto  esecutivo  deve essere altresi' corredato da apposito piano
di  manutenzione  dell'opera  e  delle  sue  parti  da  redigersi nei
termini,  con  le  modalita',  i  contenuti, i tempi e la gradualita'
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
  6.  In  relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il  regolamento,  con  riferimento  alle  categorie  di lavori e alle
tipologie  di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e
di  manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
  7.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione dei
lavori,  alla  vigilanza  e  ai  collaudi,  nonche' agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire  gli  elementi  necessari  a  fornire  il progetto esecutivo
completo  in  ogni  dettaglio,  ivi  compresi  i  rilievi  e  i costi
riguardanti  prove,  sondaggi,  analisi,  collaudo  di strutture e di
impianti  per  gli  edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti  per  la  realizzazione  dei  singoli  lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
  8.  I  progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
dell'esecuzione  dei  lavori,  tenendo  conto  del contesto in cui si
inseriscono,  con  particolare  attenzione,  nel  caso  di interventi
urbani,  ai  problemi della accessibilita' e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
  9.  L'accesso  per  l'espletamento  delle indagini e delle ricerche
necessarie  all'attivita'  di  progettazione  e' autorizzato ai sensi
dell'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

	        
	      
                              Art. 94.
             Livelli della progettazione per gli appalti
         di servizi e forniture e requisiti dei progettisti
  1.  Il  regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti
nella  materia  degli  appalti  di  servizi  e  forniture,  nonche' i
requisiti  di  partecipazione  e  qualificazione  dei progettisti, in
armonia con le disposizioni del presente codice.

	        
	      
                              Art. 95.
           Verifica preventiva dell'interesse archeologico
                   in sede di progetto preliminare
                    (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005
                   conv. nella legge n. 109/2005)
  1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice
dei  beni  culturali  e  del  paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio  2004,  n.  42,  per  le opere sottoposte all'applicazione
delle  disposizioni  del  presente  codice  in  materia di appalti di
lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente   competente,  prima  dell'approvazione,  copia  del
progetto  preliminare  dell'intervento  o  di  uno  stralcio  di esso
sufficiente  ai  fini  archeologici,  ivi  compresi  gli  esiti delle
indagini   geologiche  e  archeologiche  preliminari  secondo  quanto
disposto  dal  regolamento,  con  particolare  attenzione  ai dati di
archivio  e  bibliografici  reperibili,  all'esito delle ricognizioni
volte  all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia
del    territorio,    nonche',    per   le   opere   a   rete,   alle
fotointerpretazioni.  Le  stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano
tale   documentazione  mediante  i  dipartimenti  archeologici  delle
universita',  ovvero  mediante  i  soggetti in possesso di diploma di
laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93,
comma 7  del  presente codice e relativa disciplina regolamentare. La
trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli
interventi  che  non  comportino  nuova  edificazione o scavi a quote
diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
  2.  Presso  il  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali e'
istituito   un   apposito   elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
interessati,  degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per  i  beni e le attivita' culturali, sentita una rappresentanza dei
dipartimenti  archeologici universitari, si provvede a disciplinare i
criteri  per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita'
di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
  3.  Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi
e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un
interesse  archeologico  nelle  aree  oggetto  di progettazione, puo'
richiedere  motivatamente,  entro  il  termine  di novanta giorni dal
ricevimento  del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al
comma 1,  la  sottoposizione  dell'intervento alla procedura prevista
dai commi 6 e seguenti.
  4.  In  caso  di  incompletezza  della documentazione trasmessa, il
termine  indicato  al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente
segnali  con  modalita'  analitiche detta incompletezza alla stazione
appaltante   entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  suddetta
documentazione.  In  caso  di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori  il  soprintendente  richiede  le  opportune  integrazioni
puntualmente  riferibili  ai  contenuti  della  progettazione  e alle
caratteristiche  dell'intervento da realizzare e acquisisce presso la
stazione  appaltante  le  conseguenti  informazioni.  La richiesta di
integrazioni  e  informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute  le integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione
il  periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni,
per  formulare  la  richiesta  di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 96.
  5.  Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso
amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura
di  cui  all'articolo 96  nel  termine di cui al comma 3, ovvero tale
procedura  si  concluda  con  esito  negativo,  l'esecuzione di saggi
archeologici  e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove  informazioni  o  di  emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi   archeologicamente   rilevanti,  che  inducano  a  ritenere
probabile  la  sussistenza  in  sito di reperti archeologici. In tale
evenienza  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali procede,
contestualmente    alla   richiesta   di   saggi   preventivi,   alla
comunicazione   di   avvio   del   procedimento   di  verifica  o  di
dichiarazione  dell'interesse  culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  7.  I  commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi  archeologici  di  cui  all'articolo 101  del  codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio,  per  i  quali  restano  fermi i poteri
autorizzatori  e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa
la  facolta'  di  prescrivere  l'esecuzione,  a spese del committente
dell'opera  pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i
poteri   previsti   dall'articolo 28,   comma 2,   nonche'  i  poteri
autorizzatori   e   cautelari  previsti  per  le  zone  di  interesse
archeologico,  di  cui  all'articolo 142,  comma 1,  lettera m),  del
medesimo codice.

	        
	      
                             Art. 96 (3)
    Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
                  (articoli 2-quater e 2-quinquies,
           d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

  1.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
si   articola   in   due  fasi  costituenti  livelli  progressivi  di
approfondimento  dell'indagine  archeologica. L'esecuzione della fase
successiva  dell'indagine  e'  subordinata  all'emersione di elementi
archeologicamente  significativi  all'esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione  dei  documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
   1) esecuzione di carotaggi;
   2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
   3)   saggi   archeologici   tali  da  assicurare  una  sufficiente
   campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda   fase,  integrativa  della  progettazione  definitiva  ed
   esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
  2.  La  procedura  si  conclude  con  la  redazione della relazione
archeologica  definitiva,  approvata  dal  soprintendente  di settore
territorialmente  competente.  La  relazione contiene una descrizione
analitica  delle  indagini  eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti  in  cui  lo  scavo  stratigrafico esaurisce direttamente
   l'esigenza di tutela;
b) contesti  che  non  evidenziano  reperti  leggibili come complesso
   strutturale  unitario,  con  scarso livello di conservazione per i
   quali  sono  possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
   rimontaggio  e  musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
   rinvenimento;
c) complessi   la   cui  conservazione  non  puo'  essere  altrimenti
   assicurata  che  in  forma  contestualizzata  mediante l'integrale
   mantenimento in sito.
  3.   Per   l'esecuzione   dei  saggi  e  degli  scavi  archeologici
nell'ambito   della   procedura   di  cui  al  presente  articolo  il
responsabile  del  procedimento  puo' motivatamente ridurre, d'intesa
con  la  soprintendenza  archeologica  territorialmente competente, i
livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare  in  relazione  ai  dati,  agli  elaborati e ai documenti
progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento.
  4.  Nelle  ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura
di  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico  si  considera
chiusa  con  esito  negativo e accerta l'insussistenza dell'interesse
archeologico  nell'area  interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
alla  lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni
necessarie  ad  assicurare  la  conoscenza,  la  conservazione  e  la
protezione  dei  rinvenimenti  archeologicamente  rilevanti, salve le
misure  di  tutela  eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni  culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o  al  loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni  sono  incluse  nei  provvedimenti  di assoggettamento a
tutela  dell'area  interessata  dai rinvenimenti e il Ministero per i
beni  e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e
del paesaggio.
  5.  La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
e'  condotta  sotto  la  direzione  della soprintendenza archeologica
territorialmente  competente.  Gli oneri sono a carica della stazione
appaltante.
  6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il (( Ministro delle infrastrutture )), sono stabilite
linee  guida  finalizzate  ad  assicurare  speditezza,  efficienza ed
efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
  7.  Per  gli  interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo,  il  direttore  regionale  competente  per  territorio  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, su proposta del
soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al  comma  3  dell'articolo  95,  stipula  un  apposito  accordo  con
l'amministrazione   appaltante   per   disciplinare   le   forme   di
coordinamento   e   di   collaborazione   con   il  responsabile  del
procedimento   e  con  gli  uffici  dell'amministrazione  procedente.
Nell'accordo  le  amministrazioni  possono  graduare  la complessita'
della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  in  ragione della
tipologia  e  dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le
forme   di   documentazione   e   di   divulgazione   dei   risultati
dell'indagine,  mediante  l'informatizzazione  dei  dati raccolti, la
produzione  di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni   virtuali   volte  alla  comprensione  funzionale  dei
complessi  antichi,  eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
  8.  Le  Regioni  disciplinano  la  procedura di verifica preventiva
dell'interesse  archeologico  per  le  opere di loro competenza sulla
base  di  quanto  disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono
del presente articolo.
  9.  Alle finalita' di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono
del  presente  articolo  le  Province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono   nell'ambito  delle  competenze  previste  dallo  statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.

	        
	      
Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti
e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi
                              Art. 97.
              Procedimento di approvazione dei progetti
  1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata  in  conformita'  alle  norme dettate dalla legge 7 agosto
1990,  n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la
materia.  Si  applicano  le  disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.

	        
	      
                            Art. 98. (8)
               Effetti dell'approvazione dei progetti
                ai fini urbanistici ed espropriativi
          (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
  1.  Restano  ferme  le  norme  vigenti che stabiliscono gli effetti
dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
  2.  Al  fine  di  accelerare  la realizzazione di infrastrutture di
trasporto,  viabilita'  e  parcheggi,  tese  a migliorare la qualita'
dell'aria  e  dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti
definitivi  da  parte  del  consiglio  comunale  costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti. ((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.401
(in  1a  s.s.  G.U.  28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 98, comma 2.

	        
	      
Sezione III
Concorsi di progettazione
                              Art. 99.
                  Ambito di applicazione e oggetto
(art.  67,  direttiva  2004/18;  art.  59, commi 3, 4, 5, decreto del
              Presidente della Repubblica n. 554/1999)
  1.  I  concorsi  di  progettazione sono indetti secondo la presente
sezione:
    a) dalle  amministrazioni  aggiudicatrici designate nell'allegato
IV  come autorita' governative centrali, a partire da una soglia pari
o superiore a 137.000 euro;
    b) dalle  stazioni  appaltanti  non designate nell'allegato IV, a
partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
    c) da  tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari
o  superiore  a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno
per  oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni   della   categoria   5,   le   cui  voci  nel  CPV
corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o
servizi elencati nell'allegato II B.
  2. La presente sezione si applica:
    a) ai  concorsi  di  progettazione  indetti  nel  contesto di una
procedura  di  aggiudicazione  di  appalti pubblici di servizi; b) ai
concorsi  di  progettazione  che  prevedono premi di partecipazione o
versamenti   a   favore  dei  partecipanti.  Nel  caso  di  cui  alla
lettera a),  la  «soglia»  e'  il  valore  stimato  al netto dell'IVA
dell'appalto  pubblico  di  servizi,  compresi gli eventuali premi di
partecipazione  o  versamenti  ai  partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera b),  la  «soglia»  e'  il  valore  complessivo  dei  premi  e
pagamenti,  compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico  di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato,
qualora  la  stazione  appaltante non escluda tale aggiudicazione nel
bando di concorso.
  3.  Nel  concorso  di  progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici  sono  richiesti esclusivamente progetti o piani con livello
di  approfondimento  pari  a quello di un progetto preliminare, salvo
quanto   disposto   dall'articolo 109.   Qualora   il   concorso   di
progettazione  riguardi  un  intervento da realizzarsi con il sistema
della  concessione  di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche  la  redazione  di  uno studio economico finanziario per la sua
costruzione e gestione.
  4.  L'ammontare  del premio da assegnare al vincitore e delle somme
da  assegnare  agli  altri  progetti ritenuti meritevoli, a titolo di
rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.
  5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta'  del  progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso  dei  requisiti  previsti dal bando, possono essere affidati
con   procedura   negoziata  senza  bando  i  successivi  livelli  di
progettazione.  Tale  possibilita' e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando.

	        
	      
                              Art. 100.
                  Concorsi di progettazione esclusi
      (art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
  1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
    a) ai   concorsi   di  progettazione  indetti  nelle  circostanze
previste   dagli  articoli 17  (contratti  segretati  o  che  esigono
particolari  misure  di sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme  internazionali),  22  (contratti  esclusi  nel  settore  delle
telecomunicazioni);
    b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita' in merito alla
quale   l'applicabilita'   dell'articolo 219,   comma 1,   sia  stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia
considerato  applicabile,  conformemente  ai  commi 9  e  10  di tale
articolo;
    c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III,
capo  IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o piu'
delle  attivita'  di  cui  agli  articoli da  208  a  213  e che sono
destinati all'esercizio di tale attivita'.

	        
	      
                           Art. 101. (11)
                        Disposizioni generali
          sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
                    (art. 66, direttiva 2004/18)
  1.  L'ammissione  dei partecipanti ai concorsi di progettazione non
puo' essere limitata:
    a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
    b)  per  il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro
in  cui  si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone
fisiche o persone giuridiche.
  2.  Sono  ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori,  i  soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e),
((  f), f-bis), g) e )) h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei
concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.

	        
	      
                            Art. 102 (5)
                           Bandi e avvisi
                    (art. 69, direttiva 2004/18)

  1.  Le  stazioni  appaltanti  che  intendono  indire un concorso di
progettazione  rendono  nota  tale  intenzione  mediante  un bando di
concorso.
  2.  Le  stazioni  appaltanti  che  hanno  indetto  un  concorso  di
progettazione  inviano  un avviso in merito ai risultati del concorso
in conformita' all'articolo 66 e devono essere in grado di comprovare
la  data  di  invio.  Le stazioni appaltanti hanno la facolta' di non
procedere    alla    pubblicazione    delle   informazioni   relative
all'aggiudicazione  di  concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli  l'applicazione  della  legge,  sia  contraria all'interesse
pubblico,  pregiudichi  i  legittimi interessi commerciali di imprese
pubbliche  o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra i prestatori di servizi.
  ((  3.  Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di
cui all'articolo 66, comma 15. ))

	        
	      
                              Art. 103.
          Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi
        e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione
                    (art. 70, direttiva 2004/18)
  1.  I  bandi  e  gli  avvisi  di cui all'articolo 102 contengono le
informazioni  indicate  nell'allegato  IX  D,  in  base ai modelli di
formulari adottati dalla Commissione.
  2.   Detti   bandi   e   avvisi   sono   pubblicati   conformemente
all'articolo 66, commi 2 e seguenti.

	        
	      
                              Art. 104.
                       Mezzi di comunicazione
                    (art. 71, direttiva 2004/18)
  1.  L'articolo  77,  commi 1,  2,  4,  5,  si  applica  a  tutte le
comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
  2.  Le  comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni
sono  realizzati  in  modo  da  garantire  l'integrita' dei dati e la
riservatezza  di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al
concorso  e  da  non  consentire  alla  commissione  giudicatrice  di
prendere  visione  del contenuto dei piani e dei progetti prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
  3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti
si applicano le seguenti regole:
    a) le  informazioni  concernenti  le  specifiche  necessarie alla
presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa
la  cifratura,  devono essere messe a disposizione degli interessati.
Inoltre,  i  dispositivi  di  ricezione  elettronica  dei piani e dei
progetti  devono  essere conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel
rispetto,  altresi', del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per
le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
    b) per  la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai  dispositivi  elettronici  della lettera a), si applicano le norme
sui   certificatori  qualificati  e  sul  sistema  di  accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

	        
	      
                              Art. 105.
                      Selezione dei concorrenti
                    (art. 72, direttiva 2004/18)
  1.  Nell'espletamento  dei  concorsi  di  progettazione le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte
II del presente codice.
  2.  Nel  caso  in  cui  ai concorsi di progettazione sia ammessa la
partecipazione  di  un  numero  limitato di partecipanti, le stazioni
appaltanti   stabiliscono   criteri   di   selezione   chiari  e  non
discriminatori.  Al  fine  di  garantire  di  garantire  un'effettiva
concorrenza  il  numero  di candidati invitati a partecipare non puo'
essere inferiore a dieci.

	        
	      
                              Art. 106.
             Composizione della commissione giudicatrice
                    (art. 73, direttiva 2004/18)
  1.  Alla  commissione  giudicatrice si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'.
  2.  Se  ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta
una  particolare  qualifica professionale, almeno un terzo dei membri
della  commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica
equivalente.

	        
	      
                              Art. 107.
              Decisioni della commissione giudicatrice
                    (art. 74, direttiva 2004/18)
  1.  La  commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed
esamina  i  piani  e  i  progetti  presentati  dai candidati in forma
anonima  e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di
concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei
lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
  2.  La  commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi
componenti,  che  espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine
ai  meriti  di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i
chiarimenti  necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali
.
  3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a  quesiti  che  la commissione giudicatrice ha indicato nel processo
verbale  allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E'
redatto   un   verbale  completo  del  dialogo  tra  i  membri  della
commissione giudicatrice e i candidati.

	        
	      
                              Art. 108.
                          Concorso di idee
   (art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
  1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti
della   compatibilita',   anche   ai  concorsi  di  idee  finalizzati
all'acquisizione  di  una  proposta  ideativa  da  remunerare  con il
riconoscimento di un congruo premio.
  2.  Sono  ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi
ai   concorsi   di  progettazione,  anche  i  lavoratori  subordinati
abilitati  all'esercizio  della  professione  e  iscritti al relativo
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel  rispetto  delle  norme  che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione  dei  dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso.
  3.  Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu'
idonea  alla  sua  corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando
non  possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a
quelli   richiesti   per  il  progetto  preliminare.  Il  termine  di
presentazione  della  proposta  deve  essere  stabilito  in relazione
all'importanza  e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
  4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori.
  5.  L'idea  o  le  idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla
stazione  appaltante  e,  previa  eventuale definizione degli assetti
tecnici,  possono essere poste a base di un concorso di progettazione
o  di  un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono
ammessi  a  partecipare  i  premiati qualora in possesso dei relativi
requisiti soggettivi.
  6.  La  stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura  negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia
stata  esplicitata  nel  bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti  di  capacita'  tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

	        
	      
                              Art. 109.
                        Concorsi in due gradi
(art.  59,  commi 6  e  7, decreto del Presidente della Repubblica n.
                              554/1999)
  1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la
stazione  appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di
progettazione  articolato  in  due  gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto  la  presentazione  del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti  individuati  attraverso  la valutazione di proposte di idee
presentate  nella  prima  fase  e  selezionate  senza  formazione  di
graduatorie  di  merito  e  assegnazione  di  premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato
l'incarico  della  progettazione definitiva ed esecutiva a condizione
che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
  2.  Le  stazioni  appaltanti,  previa adeguata motivazione, possono
procedere  all'esperimento  di  un  concorso  in  due gradi, il primo
avente  ad  oggetto  la presentazione di un progetto preliminare e il
secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo.
Il  bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico
relativo   alla   progettazione  definitiva  al  soggetto  che  abbia
presentato il migliore progetto preliminare.

	        
	      
                            Art. 110 (5)
                        Concorsi sotto soglia

  1.  I  concorsi  di  progettazione  e i concorsi di idee di importo
inferiore   alla  soglia  comunitaria  devono  essere  espletati  nel
rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di
trattamento,   non  discriminazione  e  proporzionalita'  ((  con  la
procedura  di  cui  all'articolo  57, comma 6; l'invito e' rivolto ad
almeno  cinque  soggetti )). (( Nel regolamento di cui all'articolo 5
sono   dettate   le   disposizioni  volte  ad  assicurare  l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti. ))

	        
	      
Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione
                              Art. 111.
             Garanzie che devono prestare i progettisti
                (art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
  1.  Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati  della  progettazione  posta a base di gara e in ogni caso
della  progettazione  esecutiva  devono  essere  muniti,  a  far data
dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del  progetto  esecutivo,  di  una  polizza di responsabilita' civile
professionale   per   i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento  delle
attivita'  di  propria  competenza,  per tutta la durata dei lavori e
sino  alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove  spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione
appaltante  deve  sopportare per le varianti di cui all'articolo 132,
comma 1,  lettera e),  resesi  necessarie  in corso di esecuzione. La
garanzia  e'  prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo  dei  lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di
euro,   per   lavori   di   importo  inferiore  alla  soglia  di  cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale
non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con
il  limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o
superiore  alla  soglia  di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c),
IVA  esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza   di   garanzia  esonera  le  amministrazioni  pubbliche  dal
pagamento della parcella professionale.
  2.  Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia
che  devono  prestare  i  progettisti,  nel rispetto del comma 1, nei
limiti della compatibilita'.

	        
	      
                          Art. 112 (5) (11)
      Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art.  30,  commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge
n. 109)

  1.   Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le  stazioni  appaltanti
verificano, nei termini e con le modalita' stabiliti nel regolamento,
la  rispondenza  degli  elaborati  progettuali  ai  documenti  di cui
all'articolo  93,  commi  1 e 2, e la loro conformita' alla normativa
vigente.
  2.  Nei  contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori,
la  verifica  di  cui  al  comma  1  ha luogo prima dell'inizio delle
procedure   di   affidamento.   Nei   contratti   aventi  ad  oggetto
l'esecuzione  e  la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  la  verifica  del progetto
preliminare  e  di  quello  definitivo  redatti a cura della stazione
appaltante   hanno   luogo   prima  dell'inizio  delle  procedure  di
affidamento,  e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno
luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
  3.  Al  fine di accertare l'unita' progettuale, il responsabile del
procedimento,   nei   modi   disciplinati   dal   regolamento,  prima
dell'approvazione   del   progetto   e   in  contraddittorio  con  il
progettista,   verifica  la  conformita'  del  progetto  esecutivo  o
definitivo  rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al
contraddittorio  partecipa  anche  il progettista autore del progetto
posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'.
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'accertamento della rispondenza agli
elaborati  progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
  ((  4-bis.  Il  soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve
essere  munito,  dalla  data  di  accettazione  dell'incarico, di una
polizza  di  responsabilita'  civile  professionale,  estesa al danno
all'opera,   dovuta   ad   errori   od  omissioni  nello  svolgimento
dell'attivita'  di  verifica,  avente le caratteristiche indicate nel
regolamento.  Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti  interni  alla  stazione  appaltante, e' a carico per intero
dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del
quadro   economico;   l'amministrazione   di   appartenenza  vi  deve
obbligatoriamente   provvedere  entro  la  data  di  validazione  del
progetto.  Il  premio  e'  a carico del soggetto affidatario, qualora
questi sia soggetto esterno. ))
  5.  Con  il  regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica
dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per  i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la
   verifica   deve   essere  effettuata  da  organismi  di  controllo
   accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  20  milioni di euro, la
   verifica   puo'  essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle
   stazioni   appaltanti   ove  il  progetto  sia  stato  redatto  da
   progettisti  esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di
   un  sistema  interno  di  controllo  di  qualita', ovvero da altri
   soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) (( Lettera soppressa dal D.Lgs. 11 settembre 2008 ,n. 152 ))
  6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei
progetti  eventualmente  richiesti nei contratti relativi a servizi e
forniture,   nel   rispetto   dei  commi  che  precedono,  in  quanto
compatibili.

	        
	      
Capo V
Principi relativi all'esecuzione del contratto
                          Art. 113 (5) (11)
                        (Cauzione definitiva)

  1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria  del  10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10 per cento, la
garanzia  fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono  quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto
di  ribasso  superiore  al 20 per cento. (( Si applica l'articolo 75,
comma 7. ))
  2.  La  garanzia  fideiussoria  di  cui al comma 1, prevista con le
modalita'   di   cui   all'articolo   75,  comma  3,  deve  prevedere
espressamente  la  rinuncia  al beneficio della preventiva escussione
del   debitore   principale,   la   rinuncia   all'eccezione  di  cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita'
della  garanzia  medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
  3.  La  garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente
svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel limite
massimo   del  75  per  cento  dell'iniziale  importo  garantito.  Lo
svincolo,  nei  termini  e  per  le entita' anzidetti, e' automatico,
senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione
della    preventiva   consegna   all'istituto   garante,   da   parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori  o  di  analogo  documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento  dell'iniziale  importo  garantito,  e'  svincolato  secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga.  Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati  di  avanzamento  o  della  documentazione  analoga costituisce
inadempimento  del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia e' prestata.
  4.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  cui  al comma 1
determina  la (( decadenza )) dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione  provvisoria  di cui all'articolo 75 da parte della stazione
appaltante,  che  aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
  5.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto
adempimento  e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato  di  collaudo  provvisorio  o del certificato di regolare
esecuzione.

	        
	      
                              Art. 114.
            Varianti in corso di esecuzione del contratto
  1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di
esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente
codice.
  2.  Il  regolamento  determina  gli  eventuali  casi  in  cui,  nei
contratti  relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti
che  comprendono  anche servizi o forniture, sono consentite varianti
in  corso  di  esecuzione,  nel  rispetto  dell'art.  132,  in quanto
compatibile.

	        
	      
                              Art. 115.
                       Adeguamenti dei prezzi
                (art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
  1.  Tutti  i  contratti  ad  esecuzione  periodica  o  continuativa
relativi  a  servizi  o  forniture  debbono  recare  una  clausola di
revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base
di    una    istruttoria    condotta   dai   dirigenti   responsabili
dell'acquisizione  di  beni  e  servizi  sulla  base  dei dati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

	        
	      
                              Art. 116.
           Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
       (articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
  1.  Le  cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e
scissione  relativi  ai  soggetti esecutori di contratti pubblici non
hanno  singolarmente  effetto  nei  confronti  di  ciascuna  stazione
appaltante  fino  a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta   trasformazione,   fusione   o  scissione,  non  abbia
proceduto   nei   confronti   di  essa  alle  comunicazioni  previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio  1991,  n.  187,  e  non  abbia documentato il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.
  2.  Nei  sessanta  giorni  successivi  la  stazione appaltante puo'
opporsi   al  subentro  del  nuovo  soggetto  nella  titolarita'  del
contratto,   con  effetti  risolutivi  sulla  situazione  in  essere,
laddove,  in  relazione  alle  comunicazioni  di  cui al comma 1, non
risultino  sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
  3.  Ferme  restando  le ulteriori previsioni legislative vigenti in
tema  di  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre
gravi  forme  di  manifestazione  di pericolosita' sociale, decorsi i
sessanta   giorni  di  cui  al  comma 2  senza  che  sia  intervenuta
opposizione,  gli  atti  di  cui  al comma 1 producono, nei confronti
delle  stazioni  appaltanti,  tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
  4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche
nei  casi  di  trasferimento  o  di affitto di azienda da parte degli
organi   della   procedura  concorsuale,  se  compiuto  a  favore  di
cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge  31 gennaio  1992,  n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione   maggioritaria   di   almeno   tre   quarti  di  soci
cooperatori,  nei  cui  confronti  risultino estinti, a seguito della
procedura  stessa,  rapporti  di  lavoro  subordinato  oppure  che si
trovino  in  regime  di  cassa  integrazione  guadagni  o in lista di
mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

	        
	      
                           Art. 117. (11)
            Cessione dei crediti derivanti dal contratto
           (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115
        decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
  1.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti
di  servizi,  forniture  e  lavori  di  cui  al  presente codice, ivi
compresi   i   concorsi   di   progettazione   e   gli  incarichi  di
progettazione.  Le  cessioni  di  crediti possono essere effettuate a
banche  o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria  e  creditizia,  il  cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
  2.  Ai  fini  dell'opponibilita'  alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni  pubbliche,  le  cessioni  di  crediti  devono essere
stipulate  mediante  atto  pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
  3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso  di  progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti  che  sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino   con   comunicazione   da  notificarsi  al  cedente  e  al
cessionario  entro  ((  quarantacinque giorni )) dalla notifica della
cessione.
  4.  Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato  contestuale,  possono preventivamente accettare la cessione
da  parte  dell'esecutore  di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione.
  5.  In  ogni  caso  l'amministrazione  cui  e'  stata notificata la
cessione puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente  in  base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.

	        
	      
                              Art. 118
       Subappalto, attivita' che non costituiscono subappalto
                         e tutela del lavoro
      (art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17;
  art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358;
    art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21,
  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)

  1.  I  soggetti  affidatari dei contratti di cui al presente codice
sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture  compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo' essere
ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'articolo 116.
  2.  La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel
bando  di  gara  le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria
prevalente  con  il relativo importo, nonche' le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con  il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo.  Per  i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente,
con  il  regolamento,  e'  definita la quota parte subappaltabile, in
misura   eventualmente   diversificata   a  seconda  delle  categorie
medesime,  ma  in  ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i
servizi   e   le   forniture,  tale  quota  e'  riferita  all'importo
complessivo  del  contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo
e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che  i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
   di  varianti  in  corso  di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
   abbiano  indicato  i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e
   le  forniture  o  parti  di  servizi  e  forniture  che  intendono
   subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto
   presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
   di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che  al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
   stazione    appaltante   l'affidatario   trasmetta   altresi'   la
   certificazione  attestante il possesso da parte del subappaltatore
   dei  requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
   relazione  alla  prestazione  subappaltata  e la dichiarazione del
   subappaltatore  attestante  il  possesso dei requisiti generali di
   cui all'articolo 38;
4) che  non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
   del  cottimo,  alcuno  dei divieti previsti dall'articolo 10 della
   legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
  3.  Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera'
a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  o  al  cottimista
l'importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi eseguite o, in
alternativa,  che  e'  fatto  obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro  venti  giorni  dalla  data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da  essi  affidatari  corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore
o  del  cottimista  entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende  il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso
di   pagamento  diretto,  gli  affidatari  comunicano  alla  stazione
appaltante  la  parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
dal  cottimista,  con  la  specificazione  del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento.
  4.  L'affidatario  deve  praticare,  per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con   ribasso   non  superiore  al  venti  per  cento.  L'affidatario
corrisponde  gli  oneri  della  sicurezza,  relativi alle prestazioni
affidate  in  subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici senza alcun
ribasso;  la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il
direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva
applicazione    della   presente   disposizione.   L'affidatario   e'
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte  di  questo  ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
  5.  Per  i  lavori,  nei  cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le imprese
subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2, n. 3).
  6.   L'affidatario   e'   tenuto   ad  osservare  integralmente  il
trattamento  economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale  si  eseguono  le  prestazioni;  e',  altresi', responsabile in
solido   dell'osservanza   delle   norme   anzidette   da  parte  dei
subappaltatori  nei  confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese  nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori,    trasmettono   alla   stazione   appaltante   prima
dell'inizio  dei  lavori  la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti   previdenziali,   inclusa   la   Cassa  edile,  assicurativi  e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7. Ai fini
del  pagamento  degli  stati  di avanzamento dei lavori o dello stato
finale  dei  lavori,  l'affidatario  e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
  6-bis.  Al  fine  di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare,   il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  e'
comprensivo  della  verifica  della  congruita' della incidenza della
mano   d'opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.  Tale
congruita',  per  i  lavori  e'  verificata dalla Cassa Edile in base
all'accordo   assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali
firmatarie  del  contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative  per  l'ambito  del settore edile ed il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  7.  I  piani  di  sicurezza  di  cui  all'articolo 131 sono messi a
disposizione  delle  autorita'  competenti  preposte  alle  verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare
il  coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al
fine   di   rendere   gli   specifici   piani   redatti  sai  singoli
subappaltatori   compatibili   tra  loro  e  coerenti  con  il  piano
presentato    dall'affidatario.    Nell'ipotesi   di   raggruppamento
temporaneo  o  di  consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore  tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
  8.  L'affidatario  che  si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza  o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a  norma  dell'articolo  2359  del  codice civile con il titolare del
subappalto   o   del   cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve  essere
effettuata   da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso  di
raggruppamento   temporaneo,   societa'   o  consorzio.  La  stazione
appaltante  provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  entro trenta
giorni  dalla  relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato
una  sola  volta,  ove  ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine  senza  che  si  sia  provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.  Per  i  subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento  dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a  100.000  euro,  i  termini  per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'.
  9.  L'esecuzione  delle prestazioni affidate in subappalto non puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto.
  10.  Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano
anche  ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili,
quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono eseguire
direttamente  le  prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni
in   partecipazione   quando   l'associante   non   intende  eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi'
alle  concessioni  per  la  realizzazione  di  opere pubbliche e agli
affidamenti con procedura negoziata.
  11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato  subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono  l'impiego  di  manodopera, quali le forniture con posa in
opera  e  i  noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per  cento  dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di importo
superiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del  contratto da affidare. Il subappaltatore non puo' subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera
di   impianti   e   di  strutture  speciali  da  individuare  con  il
regolamento;  in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, puo' avvalersi di imprese di propria fiducia
per  le  quali  non  sussista  alcuno  dei divieti di cui al comma 2,
numero  4).  E'  fatto  obbligo  all'affidatario  di  comunicare alla
stazione   appaltante,   per  tutti  i  sub-contratti  stipulati  per
l'esecuzione  dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
  12.  Ai  fini  dell'applicazione  dei commi precedenti, le seguenti
categorie  di  forniture  o servizi, per le loro specificita', non si
configurano come attivita' affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. (15)((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con L.
24  giugno  2009,  n.  77,  ha  disposto  che  "in deroga al presente
articolo  118,  e'  consentito  il subappalto delle lavorazioni della
categoria prevalente fino al cinquanta per cento"
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 195, convertito con modificazioni
  dalla  L.  26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 17-ter,
  comma  7)  che  "In  deroga  all'articolo  118 del codice di cui al
  decreto   legislativo   12   aprile   2006,  n.  163  e  successive
  modificazioni  e'  consentito il subappalto delle lavorazioni della
  categoria prevalente fino al 50 per cento".

	        
	      
                              Art. 119.
               Direzione dell'esecuzione del contratto
  1.  La  esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture,  e'  diretta  dal responsabile del procedimento o da altro
soggetto, nei casi e con le modalita' stabilite dal regolamento.
  2.  Per  i  lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli
importi  massimi  per  i  quali il responsabile del procedimento puo'
coincidere con il direttore dei lavori.
  3.  Per  i  servizi e le forniture, il regolamento citato individua
quelli  di  particolare  importanza,  per  qualita'  e  importo delle
prestazioni,  per  i quali il direttore dell'esecuzione del contratto
deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

	        
	      
                           Art. 120. (11)
                              Collaudo
  1.  Per  i  contratti relativi a servizi e forniture il regolamento
determina   le   modalita'   di   verifica  della  conformita'  delle
prestazioni  eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per
quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
  2.  Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il
collaudo  con  modalita'  ordinarie  e semplificate, in conformita' a
quanto previsto dal presente codice.
  ((  2-bis.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita',
in  quanto  attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito
dalle  stesse,  a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto  del  contratto,  alla  complessita'  e all'importo delle
prestazioni,  sulla  base  di criteri da fissare preventivamente, nel
rispetto  dei  principi  di rotazione e trasparenza; il provvedimento
che  affida  l'incarico  a  dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni   aggiudicatrici  motiva  la  scelta,  indicando  gli
specifici   requisiti   di  competenza  ed  esperienza,  desunti  dal
curriculum  dell'interessato  e  da  ogni  altro elemento in possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della  stazione  appaltante  di  soggetti  in  possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero  di  difficolta'  a  ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici  con  competenze  specifiche  in  materia, la stazione
appaltante  affida  l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o
componente  della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo  le  procedure  e con le modalita' previste per l'affidamento
dei   servizi;   nel   caso   di  collaudo  di  lavori  l'affidamento
dell'incarico  a  soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel   caso   di   interventi   finanziati   da  piu'  amministrazioni
aggiudicatrici,  la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a
dipendenti  appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla
base  di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.
))

	        
	      
Titolo II
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
                              Art. 121.
Disciplina  comune  applicabile  ai  contratti  pubblici  di  lavori,
 servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
  1.  Ai  contratti  pubblici  aventi  per  oggetto  lavori, servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
si  applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e
della  parte  V,  anche le disposizioni della parte II, in quanto non
derogate dalle norme del presente titolo.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi
di  calcolo  del  valore  stimato  dei  contratti  pubblici),  per le
procedure  previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

	        
	      
                               Art. 122
                 Disciplina specifica per i contratti
                    di lavori pubblici sotto soglia
             (art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81
         decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

    1.  Ai  contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non
  si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di
  pubblicita'   e  di  comunicazione  in  ambito  sovranazionale.  Le
  stazioni   appaltanti   possono   ricorrere  ai  contratti  di  cui
  all'articolo  53,  comma  2,  lettere  b)  e c), qualora riguardino
  lavori  di  speciale  complessita' o in caso di progetti integrali,
  come  definiti  rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo
  5,  ovvero  riguardino  lavori  di  manutenzione,  restauro e scavi
  archeologici.
    2.  L'avviso  di  preinformazione  di  cui  all'articolo  63,  e'
  facoltativo  ed  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente, ove
  istituito,  e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
  con le modalita' ivi previste.
    3.  L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui
  all'articolo  65  e'  pubblicato  sul  profilo  di committente, ove
  istituito,  e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
  con le modalita' ivi previste.
    4.  I  bandi  e  gli  inviti  non  contengono  le indicazioni che
  attengono  ad  obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
  sopranazionale.
    5.  Gli  avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti
  di  importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
  -  relativa  ai  contratti  pubblici,  sul "profilo di committente"
  della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo,
  sul  sito  informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al
  decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul
  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  con l'indicazione degli
  estremi  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
  bandi  sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi
  dopo  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, per estratto, a
  scelta  della  stazione  appaltante,  su  almeno uno dei principali
  quotidiani  a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
  maggiore  diffusione  locale  nel luogo ove si eseguono i lavori. I
  bandi  e  gli  avvisi  di  cui  al  comma 3 relativi a contratti di
  importo  inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo
  pretorio  del  Comune  ove  si  eseguono i lavori e nell'albo della
  stazione   appaltante;   gli   effetti   giuridici   connessi  alla
  pubblicazione  decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
  Comune.  Si  applica,  comunque,  quanto previsto dall'articolo 66,
  comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
    6.  Ai  termini  di  ricezione  delle domande di partecipazione e
  delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei  capitolati  e documenti
  complementari,  si  applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in
  tema  di  regole  generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul
  prolungamento  dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
  le seguenti regole:
  a) nelle  procedure  aperte,  il  termine  per  la  ricezione delle
     offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta
     Ufficiale  della  Repubblica italiana per i contratti di importo
     pari  o  superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione
     del  bando  nell'albo  pretorio  del  Comune in cui si esegue il
     contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila
     euro non puo' essere inferiore a ventisei giorni;
  b) nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate previa
     pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
     termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
     la  decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
     a quindici giorni;
  c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine per la ricezione delle
     offerte,  decorrente  dalla  data di invio dell'invito, non puo'
     essere inferiore a venti giorni;
  d) nelle  procedure  negoziate,  con  o  senza bando, e nel dialogo
     competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle offerte viene
     stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel rispetto del comma 1
     dell'articolo  70  e,  ove  non  vi  siano specifiche ragioni di
     urgenza,  non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
     invio dell'invito;
  e) in  tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
     la  progettazione  esecutiva,  il termine per la ricezione delle
     offerte  non  puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data
     di  pubblicazione  del  bando  di  gara  o di invio dell'invito;
     quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la progettazione
     definitiva,  il  termine per la ricezione delle offerte non puo'
     essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
  f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
     nel  dialogo  competitivo,  quando  del  contratto e' stata data
     notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
     delle  offerte  puo' essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a
     meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
     pubblicazione  del  bando,  e  per  le  altre  procedure,  dalla
     spedizione della lettera invito;
  g) nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
     pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  quando  l'urgenza rende
     impossibile  rispettare  i  termini minimi previsti dal presente
     articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
     gara  le  ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
     la  ricezione  delle  domande di partecipazione, non inferiore a
     quindici  giorni  dalla  data di pubblicazione del bando di gara
     nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana; e, nelle
     procedure  ristrette,  un termine per la ricezione delle offerte
     non  inferiore  a  dieci  giorni,  ovvero non inferiore a trenta
     giorni  se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
     decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
     Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle
     offerte,  se  queste  hanno  per  oggetto anche la progettazione
     definitiva.
    7.  La  procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui
  agli  articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non
  superiore a centomila euro.
    7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000
  euro  e  inferiore  a  500.000  euro  possono essere affidati dalle
  stazioni  appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
  rispetto   dei   principi   di   non  discriminazione,  parita'  di
  trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura
  prevista  dall'articolo  57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno
  cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
    8.  Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32,
  comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo
  57,  comma  6;  l'invito  e'  rivolto  ad almeno cinque soggetti se
  sussistono in tale numero aspiranti idonei.
    9.  Per  lavori  d'importo  inferiore  o pari a 1 milione di euro
  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e' quello del prezzo piu'
  basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
  automatica  dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
  di  ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
  sensi  dell'articolo  86;  in tal caso non si applica (( l'articolo
  87,  comma  1 )). Comunque la facolta' di esclusione automatica non
  e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore
  a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

	        
	      
                           Art. 123. (11)
     Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
                    (art. 23, legge n. 109/1994)
  1.  Per  gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
di  importo  ((  inferiore  a  1  milione  di  euro  )),  le stazioni
appaltanti  hanno facolta', senza procedere a pubblicazione di bando,
di  invitare  a  presentare  offerta  almeno  venti  concorrenti,  se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori
oggetto   dell'appalto,   individuati  tra  gli  operatori  economici
iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
  2.  I  lavori  che le stazioni appaltanti intendono affidare con la
procedura  di  cui  al  comma  1,  vanno  resi  noti mediante avviso,
pubblicato con le modalita' previste per l'avviso di preinformazione,
entro il trenta novembre di ogni anno.
  3.  Gli  operatori  economici  interessati  ad essere invitati alle
procedure  di  affidamento  di  cui  al  comma precedente, presentano
apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.
  4.  I  consorzi  e  i  raggruppamenti temporanei possono presentare
domanda  per  essere  iscritti  in  un numero massimo di elenchi, per
ciascun anno, pari a centottanta.
  5.  Gli  altri  operatori  economici  possono essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
  6.  E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia
in  forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento
o  consorzio,  ovvero  come  componente  di piu' di un raggruppamento
temporaneo  o  piu' di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
  7.  Nel  caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura  organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i
relativi   elenchi   si   riferiscono   alle   singole  articolazioni
territoriali.
  8.   Ogni   domanda   di   iscrizione   deve  essere  corredata  da
un'autocertificazione,  ai  sensi della normativa vigente, con cui il
richiedente   afferma   di   essere  in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione  necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione  previsti  per  l'esecuzione di lavori di pari importo con
procedure aperte o ristrette.
  9.   Le  stazioni  appaltanti  formano  l'elenco  entro  il  trenta
dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e
corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.
  10.  L'ordine  di  iscrizione,  tra  i  soggetti  aventi titolo, e'
stabilito  mediante  sorteggio  pubblico,  la  cui  data  e' indicata
nell'avviso di cui al comma 2.
  11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
  12.  Gli  operatori  inseriti  nell'elenco  sono  invitati  secondo
l'ordine  di  iscrizione,  sempre  che  in  possesso dei requisiti di
qualificazione  necessari  in  relazione  all'oggetto dell'appalto, e
possono  ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti
i  soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti
di qualificazione.
  13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne da'
pubblicita'  sul  proprio  sito  informatico  di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
  14.    L'Osservatorio   verifica,   mediante   adeguato   programma
informatico,  il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica
il  superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno
proceduto   alle  iscrizioni  che,  secondo  un  ordine  cronologico,
eccedono il numero massimo.
  15.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono
tenute  a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e'
verificato  il  superamento  del  numero massimo di iscrizioni, entro
venti  giorni  dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso
agli  iscritti  che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o
piu'   diverse  iscrizioni,  per  rientrare  nel  numero  massimo  di
iscrizioni.   Tutte   le   modifiche  agli  elenchi  sono  comunicate
all'Osservatorio.
  16.   Le   stazioni  appaltanti  possono  sempre  chiedere  notizie
all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.

	        
	      
                               Art. 124
              Appalti di servizi e forniture sotto soglia
         (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)

    1.  Ai  contratti  di  servizi  e  forniture  sotto soglia non si
  applicano  le  norme  del presente codice che prevedono obblighi di
  pubblicita' e di comunicazione in ambito sovranazionale.
    2.   L'avviso  di  preinformazione  di  cui  all'articolo  63  e'
  facoltativo  ed  e'  pubblicato  sul  profilo  di  committente, ove
  istituito,  e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
  con le modalita' ivi previste.
    3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della
  procedura  di  affidamento sui siti informatici di cui all'articolo
  66, comma 7.
    4.  I  bandi  e  gli  inviti  non  contengono  le indicazioni che
  attengono  ad  obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
  sopranazionale.
    5.  I  bandi  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
  Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici, sui siti
  informatici  di  cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
  previste,  e  nell'albo  della  stazione  appaltante.  Gli  effetti
  giuridici  connessi  alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione
  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Si  applica, comunque, quanto previsto
  dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
    6.  Ai  termini  di  ricezione  delle domande di partecipazione e
  delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei  capitolati  e documenti
  complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in
  tema  di  regole  generali  sulla  fissazione  dei  termini  e  sul
  prolungamento  dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre
  le seguenti regole:
  a) nelle  procedure  aperte,  il  termine  per  la  ricezione delle
     offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta
     Ufficiale  della Repubblica italiana non puo' essere inferiore a
     quindici giorni;
  b) nelle  procedure  ristrette,  nelle  procedure  negoziate previa
     pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
     termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
     la  decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore
     a sette giorni;
  c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine per la ricezione delle
     offerte,  decorrente  dalla  data di invio dell'invito, non puo'
     essere inferiore a dieci giorni;
  d) nelle  procedure  negoziate,  con  o  senza bando, e nel dialogo
     competitivo,  il  termine  per  la ricezione delle offerte viene
     stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel rispetto del comma 1
     dell'articolo  70  e,  ove  non  vi  siano specifiche ragioni di
     urgenza,  non puo' essere inferiore a dieci giorni dalla data di
     invio dell'invito;
  e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
     nel  dialogo  competitivo,  quando  del  contratto e' stata data
     notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
     delle  offerte puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai
     a  meno  di  sette  giorni,  decorrenti, nelle procedure aperte,
     dalla  pubblicazione  del bando, e per le altre procedure, dalla
     spedizione della lettera invito;
  f) nelle  procedure  ristrette  e  nelle  procedure  negoziate  con
     pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  quando  l'urgenza rende
     impossibile  rispettare  i  termini minimi previsti dal presente
     articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di
     gara  le  ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
     la  ricezione  delle  domande di partecipazione, non inferiore a
     dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
     Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
     ristrette,  un  termine  per  la  ricezione  delle  offerte  non
     inferiore a cinque giorni.
    7.  Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
  rispetto  alle  norme  dettate  dal presente codice, i requisiti di
  idoneita'     morale,     capacita'     tecnico-professionale    ed
  economico-finanziaria  che  devono essere posseduti dagli operatori
  economici.
    8.  Per  servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000
  euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
  basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
  automatica  dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
  di  ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
  sensi  dell'articolo  86;  in tal caso non si applica (( l'articolo
  87,  comma  1 )). Comunque la facolta' di esclusione automatica non
  e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore
  a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

	        
	      
                           Art. 125. (11)
               Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
                       Repubblica n. 384/2001)
  1.  Le  acquisizioni  in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
    a) mediante amministrazione diretta;
    b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
  2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso  un  responsabile  del procedimento ai sensi dell'articolo
10.
  3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali  e  mezzi  propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con  personale  proprio  delle  stazioni  appaltanti, o eventualmente
assunto  per  l'occasione,  sotto  la  direzione del responsabile del
procedimento.
  4.  Il  cottimo  fiduciario  e'  una  procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
  5.  I  lavori  in economia sono ammessi per importi non superiori a
200.000.  I  lavori  assunti  in  amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
  6.  I  lavori  eseguibili  in economia sono individuati da ciascuna
stazione  appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze
e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
    a)  manutenzione  o  riparazione  di  opere  od  impianti  quando
l'esigenza  e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle  con  le  forme e le procedure previste agli articoli 55,
121, 122;
    b) manutenzione di opere o di impianti (( ... ));
    c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
    d)  lavori  che  non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
    e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
    f)  completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessita' e urgenza di completare i lavori.
  7.  I  fondi  necessari  per la realizzazione di lavori in economia
possono  essere  anticipati  dalla  stazione  appaltante  con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale.  Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una
previsione, ancorche' sommaria.
  8.  Per  lavori  di  importo  pari superiore a 40.000 euro e fino a
200.000  euro,  l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto   dei   principi   di  trasparenza,  rotazione,  parita'  di
trattamento,   previa   consultazione   di  almeno  cinque  operatori
economici,  se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici  predisposti  dalla  stazione  appaltante.  Per  lavori  di
importo  inferiore  a  quarantamila  euro e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
  9.  Le  forniture  e i servizi in economia sono ammessi per importi
inferiori  a  137.000  per  le  amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo  28,  comma  1,  lettera  a),  e per importi inferiori a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma
1,  lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle  soglie  previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall'articolo 248.
  10.  L'acquisizione  in  economia  di  beni e servizi e' ammessa in
relazione  all'oggetto  e  ai limiti di importo delle singole voci di
spesa,  preventivamente  individuate  con  provvedimento  di ciascuna
stazione  appaltante,  con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Il  ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
    a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del  contraente  inadempiente,  quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente  per  conseguire  la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
    b)  necessita'  di  completare  le prestazioni di un contratto in
corso,  ivi  non  previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
    c)  prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza  dei  relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie   procedure   di   scelta   del  contraente,  nella  misura
strettamente necessaria;
    d)  urgenza,  determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al  fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
  11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro  e  fino  alle  soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo  fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa consultazione di almeno
cinque  operatori  economici,  se  sussistono in tale numero soggetti
idonei,  individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per  servizi  o  forniture  inferiori a ventimila euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
  12.  L'affidatario  di  lavori, servizi, forniture in economia deve
essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita' morale, capacita'
tecnico-professionale   ed   economico-finanziaria   prescritta   per
prestazioni  di  pari  importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta  del  contraente.  Agli  elenchi di operatori economici tenuti
dalle  stazioni  appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne
facciano  richiesta,  che  siano  in possesso dei requisiti di cui al
periodo  precedente.  Gli  elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
  13.  Nessuna  prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni  di  manutenzione,  periodica  o  non  periodica, che non
ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere
artificiosamente  frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
delle acquisizioni in economia.
  14.  I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati,   nel  rispetto  del  presente  articolo,  nonche'  dei
principi  in  tema  di  procedure  di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

	        
	      
Titolo III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI
RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I
Programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori
                              Art. 126.
                       Ambito di applicazione
                    (art. 14, legge n. 109/1994)
  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo si applicano agli appalti
pubblici di lavori quale che ne sia l'importo.
  2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori
pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro.

	        
	      
                               Art. 127.
                Consiglio superiore dei lavori pubblici
                      (art. 6, legge n. 109/1994)
    1.  E'  garantita  la piena autonomia funzionale e organizzativa,
  nonche'  l'indipendenza  di giudizio e di valutazione del Consiglio
  superiore   dei   lavori  pubblici  quale  massimo  organo  tecnico
  consultivo dello Stato.
    2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
  ((Ministro   delle   infrastrutture)),   previa  deliberazione  del
  Consiglio  dei  Ministri,  si  provvede  ad attribuire al Consiglio
  superiore  dei  lavori  pubblici,  su  materie identiche o affini a
  quelle gia' di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi
  i  quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
  del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti
  presso  altre  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
  autonomo.  Con  il  medesimo  decreto  si  provvede ad integrare la
  rappresentanza  delle  diverse  amministrazioni dello Stato e delle
  Regioni  nell'ambito  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici,
  nonche'  ad  integrare  analogamente  la  composizione dei comitati
  tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
  finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le competenze del Consiglio
  nazionale per i beni culturali e ambientali.
    3.  Il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici esprime parere
  obbligatorio   sui   progetti  definitivi  di  lavori  pubblici  di
  competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per almeno il 50 per
  cento  dallo  Stato,  di  importo  superiore ai 25 milioni di euro,
  nonche'  parere  sui  progetti  delle altre stazioni appaltanti che
  siano  pubbliche  amministrazioni, sempre superiori a tale importo,
  ove  esse  ne  facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo
  inferiore  a  25  milioni  di  euro,  le  competenze  del Consiglio
  superiore  sono  esercitate  dai  comitati  tecnici  amministrativi
  presso  i  Servizi  Integrati  Infrastrutture  e  Trasporti (SIIT).
  Qualora  il  lavoro  pubblico  di importo inferiore a 25 milioni di
  euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il
  direttore  del  settore  infrastrutture  sottopone il progetto, con
  motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
    4.  Le  adunanze  delle  sezioni  e  dell'assemblea  generale del
  Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza
  di  un  terzo  dei  componenti  e i pareri sono validi quando siano
  deliberati  con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei
  presenti all'adunanza.
    5.  Il  Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
  entro   quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione  del  progetto.
  Decorso  tale  termine,  il  procedimento prosegue prescindendo dal
  parere  omesso  e  l'amministrazione  motiva  autonomamente  l'atto
  amministrativo da emanare.

	        
	      
                              Art. 128
                 Programmazione dei lavori pubblici
                    (art. 14, legge n. 109/1994)

  1.  L'attivita'  di  realizzazione  dei  lavori  di cui al presente
codice  di  singolo  importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla
base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono   e  approvano,  nel
rispetto  dei  documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa
vigente,  e  della  normativa  urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
  2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilita'  e  di  identificazione  e  quantificazione  dei  propri
bisogni   che   le   amministrazioni   aggiudicatrici   predispongono
nell'esercizio    delle    loro   autonome   competenze   e,   quando
esplicitamente   previsto,   di   concerto  con  altri  soggetti,  in
conformita'   agli  obiettivi  assunti  come  prioritari.  Gli  studi
individuano  i  lavori  strumentali  al  soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed  economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi dello
stato  di  fatto  di  ogni  intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche,  architettoniche,  paesaggistiche,  e  nelle  sue
componenti    di    sostenibilita'    ambientale,   socio-economiche,
amministrative   e   tecniche.   In  particolare  le  amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorita' i bisogni che possono essere
soddisfatti  tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili con
capitali  privati,  in  quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema  di  programma  triennale  e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi  pubblici,  prima  della  loro approvazione, mediante affissione
nella  sede  delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta
giorni   consecutivi  ed  eventualmente  mediante  pubblicazione  sul
profilo di committente della stazione appaltante.
  3.  Il  programma  triennale deve prevedere un ordine di priorita'.
Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere comunque prioritari i
lavori  di  manutenzione,  di  recupero  del patrimonio esistente, di
completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  i  progetti  esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
  4.  Nel  programma triennale sono altresi' indicati i beni immobili
pubblici  che,  al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6,
possono  essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto
di  superficie,  previo  esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono
classificati  e  valutati  anche  rispetto  ad eventuali caratteri di
rilevanza    storico-artistica,   architettonica,   paesaggistica   e
ambientale  e  ne  viene  acquisita  la  documentazione  catastale  e
ipotecaria.
  5.  Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori
previsti  dal  programma triennale devono rispettare le priorita' ivi
indicate.   Sono   fatti  salvi  gli  interventi  imposti  da  eventi
imprevedibili  o  calamitosi,  nonche'  le  modifiche  dipendenti  da
sopravvenute  disposizioni  di  legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
  6.  L'inclusione  di  un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata,
per  i  lavori  di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo
pari  o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo
che  per  i  lavori  di  manutenzione,  per  i  quali  e' sufficiente
l'indicazione  degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi  ((  , nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali
e' sufficiente lo studio di fattibilita'. ))
  7.   Un   lavoro   puo'   essere   inserito   nell'elenco  annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento all'intero
lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione almeno preliminare e
siano   state   quantificate   le   complessive  risorse  finanziarie
necessarie  per  la  realizzazione  dell'intero  lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad
essa  addetto,  un  soggetto  idoneo  a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
  8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale  devono  essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati.  Ove  gli  enti  locali  siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici,  decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto
dalla  normativa  vigente  per  la loro adozione, e fino all'adozione
medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione  dello  Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma
l'applicabilita'  delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e
19  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
e  di  cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  9.    L'elenco    annuale    predisposto    dalle   amministrazioni
aggiudicatrici   deve   essere   approvato   unitamente  al  bilancio
preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve contenere
l'indicazione   dei   mezzi   finanziari  stanziati  sullo  stato  di
previsione  o  sul  proprio  bilancio,  ovvero  disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o
di  altri  enti  pubblici,  gia'  stanziati  nei  rispettivi stati di
previsione  o  bilanci,  nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3
del   decreto-legge   31   ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere
realizzato  solo  sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi    risorse    gia'   previste   tra   i   mezzi   finanziari
dell'amministrazione  al  momento della formazione dell'elenco, fatta
eccezione  per  le  risorse  resesi  disponibili a seguito di ribassi
d'asta  o  di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  10.  I  lavori  non  ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  5,  secondo  periodo, non possono
ricevere   alcuna  forma  di  finanziamento  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni.
  11.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici sono tenute ad adottare il
programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli
schemi  tipo,  che  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro delle
infrastrutture  ((  ; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei
lavori  sono  ))  pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture  di  cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile  2001,  n.  20  e  per  estremi  sul  sito  informatico presso
l'Osservatorio.
  12.  I  programmi  triennali  e  gli  aggiornamenti  annuali, fatta
eccezione  per  quelli  predisposti  dagli  enti e da amministrazioni
locali  e  loro  associazioni  e consorzi, sono altresi' trasmessi al
CIPE,  ((  entro  trenta  giorni dall'approvazione )) per la verifica
della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti.

	        
	      
   Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
            (art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo
    113, l'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare una
  polizza  assicurativa  che  tenga indenni le stazioni appaltanti da
  tutti  i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
  quelli   derivanti   da   errori  di  progettazione,  insufficiente
  progettazione,  azioni  di  terzi  o cause di forza maggiore, e che
  preveda  anche  una  garanzia di responsabilita' civile per danni a
  terzi  nell'esecuzione  dei  lavori sino alla data di emissione del
  certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
    2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con
  decreto  del  Ministro delle infrastrutture, l'esecutore e' inoltre
  obbligato  a  stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
  certificato  di  collaudo provvisorio o del certificato di regolare
  esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una polizza
  per  responsabilita'  civile  verso terzi, della medesima durata, a
  copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
  dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
    3.  Con  il  regolamento  e'  istituito,  per i lavori di importo
  superiore  a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di
  esecuzione  operante  per  ((  gli  appalti  ))  pubblici aventi ad
  oggetto  lavori,  di  cui  possono  avvalersi  i  soggetti  di  cui
  all'articolo  32,  comma  1,  lettere  a), b) e c). Il sistema, una
  volta istituito, e' obbligatorio per tutti (( gli appalti )) aventi
  ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e l'esecuzione di lavori
  pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.

	        
	      
                              Art. 130.
                        Direzione dei lavori
                    (art. 27, legge n. 109/1994)
  1.  Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad  istituire  un  ufficio  di  direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
  2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei  casi  di  cui all'articolo 90, comma 6, l'attivita' di direzione
dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
    a) altre  amministrazioni  pubbliche,  previa  apposita  intesa o
convenzione  di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
    b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;
    c) altri  soggetti  scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

	        
	      
                              Art. 131.
                         Piani di sicurezza
                    (art. 31, legge n. 109/1994)
  1.  Il  Governo,  su  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e delle
politiche   sociali,   della   salute,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  e  delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni
sindacali  e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto
del  Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di
piani  di  sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformita'
alle  direttive  comunitarie,  e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
  2.  Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna  dei  lavori,  l'appaltatore  od  il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
    a) eventuali  proposte  integrative  del  piano di sicurezza e di
coordinamento  quando  quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
    b) un  piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento  quando  quest'ultimo  non  sia  previsto  ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
    c) un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene alle
proprie     scelte     autonome     e     relative    responsabilita'
nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione dei lavori, da
considerare  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano di
sicurezza  e  di  coordinamento  quando  quest'ultimo sia previsto ai
sensi  del  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
  3.  Il  piano  di  sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano
di  sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonche'
il  piano  operativo  di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi  oneri  vanno  evidenziati  nei  bandi  di  gara  e non sono
soggetti  a  ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione   in   mora  dell'interessato,  costituiscono  causa  di
risoluzione   del   contratto.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 1
stabilisce   quali   violazioni   della   sicurezza   determinano  la
risoluzione  del  contratto  da  parte  della stazione appaltante. Il
direttore  di  cantiere  e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione,  ciascuno  nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
  4.  Le  imprese  esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso  d'opera,  possono  presentare al coordinatore per l'esecuzione
dei  lavori  di  cui  al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
proposte  di  modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento  loro  trasmesso  dalla  stazione  appaltante,  sia per
adeguarne  i  contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire  il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni
e  la  tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.
  5.  I  contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.
  6.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge
20 maggio  1970,  n.  300,  la  dimensione  numerica  prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere  e  lavori  pubblici  e' determinata dal complessivo numero dei
lavoratori   mediamente   occupati  trimestralmente  nel  cantiere  e
dipendenti    dalle    imprese    concessionarie,    appaltatrici   e
subappaltatrici,   per  queste  ultime  nell'ambito  della  categoria
prevalente,   secondo  criteri  stabiliti  dai  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro  nel  quadro  delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
  7.  Ai  fini  del  presente articolo il concessionario che esegue i
lavori  con  la  propria  organizzazione  di  impresa  e'  equiparato
all'appaltatore.

	        
	      
                              Art. 132.
                      Varianti in corso d'opera
          (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
  1.  Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra
uno dei seguenti motivi:
    a) per    esigenze   derivanti   da   sopravvenute   disposizioni
legislative e regolamentari;
    b) per  cause  impreviste  e  imprevedibili  accertate  nei  modi
stabiliti  dal  regolamento,  o  per  l'intervenuta  possibilita'  di
utilizzare  materiali,  componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue
parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
    c) per  la  presenza  di  eventi  inerenti  alla  natura  e  alla
specificita'  dei  beni sui quali si interviene verificatisi in corso
d'opera,  o  di  rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;
    d) nei  casi  previsti  dall'articolo 1664,  comma 2,  del codice
civile;
    e) per  il  manifestarsi  di  errori  o di omissioni del progetto
esecutivo  che  pregiudicano,  in  tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera  ovvero  la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile
del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
  2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni  subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso
di   appalti   avente   ad   oggetto  la  progettazione  esecutiva  e
l'esecuzione  di  lavori,  l'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri  conseguenti  alla  necessita'  di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
  3.   Non  sono  considerati  varianti  ai  sensi  del  comma 1  gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio,  che  siano contenuti entro un importo non superiore al 10
per  cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro  e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di  lavoro  dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse,  nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti,
in  aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera
e   alla  sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
sostanziali  e  siano  motivate  da  obiettive  esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto.  L'importo  in  aumento  relativo a tali varianti non puo'
superare  il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
  4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera e), eccedano il
quinto   dell'importo   originario   del   contratto,   il   soggetto
aggiudicatore  procede  alla  risoluzione  del contratto e indice una
nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
  5.  La  risoluzione  del contratto, ai sensi del presente articolo,
da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10  per  cento  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti
dell'importo del contratto.
  6.  Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di  progettazione  l'inadeguata  valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici  prestabiliti  e risultanti da prova scritta, la violazione
delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati
progettuali .

	        
	      
                        Art. 133 (3) (5) (11)
       Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
                    (art. 26, legge n. 109/1994)

  1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o  dei  titoli  di  spesa  relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto  alle  condizioni  e ai termini stabiliti dal contratto, che
non  devono  comunque  superare quelli fissati dal regolamento di cui
all'articolo  5,  spettano  all'esecutore  dei  lavori gli interessi,
legali  e  moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente
con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua
facolta',  trascorsi  i  termini  di  cui  sopra  o,  nel caso in cui
l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il   quarto   dell'importo   netto  contrattuale,di  agire  ai  sensi
dell'articolo  1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora  dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla  data  della  costituzione  stessa,  di  promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
  ((  1-bis.  Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i  contratti,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e imputabili
all'acquisto  dei  materiali,  prevedono  le  modalita'  e i tempi di
pagamento  degli  stessi,  ferma  restando  l'applicazione dei prezzi
contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari  desunti  dagli stessi,
previa  presentazione  da  parte  dell'esecutore  di  fattura o altro
documento  comprovanti  il  loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico  contratto,  previa accettazione dei materiali da parte del
direttore  dei  lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento  abbia  accertato  l'effettivo  inizio  dei lavori e che
l'esecuzione  degli  stessi  proceda conformemente al cronoprogramma.
Per  tali  materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma
3,  nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento
dei  materiali  da  costruzione  e'  subordinato alla costituzione di
garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di importo pari al
pagamento  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale applicato al
periodo  necessario  al  recupero  del  pagamento  stesso  secondo il
cronoprogramma  dei lavori. La garanzia e' immediatamente escussa dal
committente  in  caso  di  inadempimento dell'affidatario dei lavori,
ovvero  in  caso  di  interruzione  dei  lavori  o  non completamento
dell'opera  per  cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia  e'  gradualmente  ed  automaticamente ridotto nel corso dei
lavori,  in  rapporto  al progressivo recupero del pagamento da parte
delle  stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
  2.  Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
puo'  procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.
  3.  Per  i  lavori  di  cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,
consistente  nel  prezzo  dei  lavori  al  netto  del ribasso d'asta,
aumentato  di  una  percentuale  da  applicarsi,  nel  caso in cui la
differenza  tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato  nell'anno  precedente  sia  superiore  al  2  per cento,
all'importo  dei  lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni anno intero
previsto  per  l'ultimazione  dei  lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata,  con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare ((
entro il 31 marzo )) di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.
  (( 3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante  l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma  3,  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3. ))
  4.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di
singoli   materiali   da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze
eccezionali,   subisca   variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione,
superiori  al  10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle  infrastrutture  nell'anno di presentazione dell'offerta con il
decreto  di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il 10 per cento e nel
limite delle risorse di cui al comma 7.
  5.  La  compensazione  e'  determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da  costruzione  impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare  precedente  al  decreto  di  cui  al  comma 6 nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori.
  6.  Il  Ministero  delle infrastrutture, (( entro il 31 marzo )) di
ogni  anno,  rileva  con  proprio  decreto  le variazioni percentuali
annuali   dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  piu'
significativi.
  (( 6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante  l'istanza  di  compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
))
  7.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 4 si possono utilizzare le
somme   appositamente  accantonate  per  imprevisti,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni
intervento,  in  misura  non  inferiore  all'1  per  cento del totale
dell'importo  dei  lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le eventuali ulteriori somme a
disposizione  della  stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti  della  relativa  autorizzazione  di  spesa.  Possono altresi'
essere  utilizzate  le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne  sia  prevista  una  diversa  destinazione  sulla base delle norme
vigenti,  nonche'  le  somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati  di  competenza  dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua  spesa  autorizzata;  l'utilizzo  di  tali  somme deve essere
autorizzato  dal  CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati
dal CIPE stesso.
  8.  Le  stazioni  appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i
propri  prezzari,  con  particolare  riferimento  alle voci di elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti  a  significative  variazioni di prezzo legate a particolari
condizioni  di  mercato.  I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre  di  ogni  anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino  al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara
la  cui  approvazione  sia  intervenuta  entro  tale data. In caso di
inadempienza  da  parte  dei  predetti  soggetti,  i prezzari possono
essere  aggiornati  dalle  competenti  articolazioni territoriali del
Ministero   delle   infrastrutture   di   concerto   con  le  regioni
interessate.
  9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali  per  il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate
dal regolamento.

	        
	      
                              Art. 134.
                            R e c e s s o
         (art. 122, decreto del Presidente della Repubblica
         n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F)
  1.  La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo  dal  contratto  previo  il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore  dei  materiali  utili  esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.
  2.  Il  decimo  dell'importo  delle opere non eseguite e' calcolato
sulla  differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base  di  gara,  depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei
lavori eseguiti.
  3.  L'esercizio  del  diritto  di  recesso  e' preceduto da formale
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a  venti  giorni,  decorsi  i  quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
  4.  I  materiali  il  cui  valore  e'  riconosciuto  dalla stazione
appaltante  a  norma  del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati
dal  direttore  dei lavori prima della comunicazione del preavviso di
cui al comma 3.
  5.  La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e
gli  impianti  che  non  siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga   ancora   utilizzabili.   In   tal   caso  essa  corrisponde
all'appaltatore,  per  il  valore  delle  opere  e degli impianti non
ammortizzato   nel   corso   dei  lavori  eseguiti,  un  compenso  da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle  opere  e  degli  impianti  al  momento  dello scioglimento del
contratto.
  6.  L'appaltatore  deve  rimuovere  dai  magazzini e dai cantieri i
materiali  non  accettati  dal  direttore dei lavori e deve mettere i
predetti   magazzini   e   cantieri  a  disposizione  della  stazione
appaltante  nel  termine  stabilito; in caso contrario lo sgombero e'
effettuato d'ufficio e a sue spese.

	        
	      
                          Art. 135 (5) (11)
            Risoluzione del contratto per reati accertati
      e per (( decadenza )) dell'attestazione di qualificazione
   (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

  1.  Fermo  quanto  previsto da altre disposizioni di legge, qualora
nei  confronti  dell'appaltatore  sia  intervenuta l'emanazione di un
provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione di una o piu'
misure  di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956,  n.  1423,  ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965,  n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato  per  frodi  nei  riguardi  della  stazione  appaltante, di
subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  o  di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone  alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori
e   alle   eventuali   conseguenze   nei   riguardi  delle  finalita'
dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
  1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la ((
decadenza  ))  dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto
falsa   documentazione   o   dichiarazioni  mendaci,  risultante  dal
casellario   informatico,   la   stazione   appaltante  procede  alla
risoluzione del contratto.
  2.  Nel  caso  di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

	        
	      
                              Art. 136.
          Risoluzione del contratto per grave inadempimento
                 grave irregolarita' e grave ritardo
         (art. 119, decreto del Presidente della Repubblica
         n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n. 2248/1865)
  1.  Quando  il  direttore  dei  lavori  accerta  che  comportamenti
dell'appaltatore  concretano grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto  tale  da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia
al  responsabile  del  procedimento  una relazione particolareggiata,
corredata  dei  documenti  necessari,  indicando  la stima dei lavori
eseguiti    regolarmente    e    che    devono   essere   accreditati
all'appaltatore.
  2.  Su  indicazione  del responsabile del procedimento il direttore
dei  lavori  formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando  un  termine  non  inferiore  a  quindici  giorni  per  la
presentazione  delle  proprie  controdeduzioni  al  responsabile  del
procedimento.
  3.  Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero  scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione  appaltante  su  proposta  del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.
  4.  Qualora,  al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori
ritardi  per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo
i  casi  d'urgenza,  non  puo'  essere  inferiore a dieci giorni, per
compiere  i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie.  Il  termine  decorre  dal  giorno  di  ricevimento della
comunicazione.
  5.  Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica,
in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  o,  in sua mancanza, con la
assistenza  di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita,
e  ne  compila  processo  verbale  da trasmettere al responsabile del
procedimento.
  6.   Sulla  base  del  processo  verbale,  qualora  l'inadempimento
permanga,  la  stazione  appaltante, su proposta del responsabile del
procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

	        
	      
                              Art. 137.
                Inadempimento di contratti di cottimo
         (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica
         n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
  1.  Per  i  contratti  relativi a cottimo, in caso di inadempimento
dell'appaltatore  la  risoluzione  e'  dichiarata  per  iscritto  dal
responsabile  del  procedimento, previa ingiunzione del direttore dei
lavori,  salvi  i  diritti e le facolta' riservate dal contratto alla
stazione appaltante.

	        
	      
                              Art. 138.
       Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
         (art. 121, decreto del Presidente della Repubblica
         n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
  1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore
la   determinazione   di  risoluzione  del  contratto,  dispone,  con
preavviso  di  venti  giorni,  che  il  direttore  dei lavori curi la
redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori  gia' eseguiti,
l'inventario  di  materiali,  macchine  e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.
  2.  Qualora  sia  stato  nominato  l'organo  di collaudo, lo stesso
procede  a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento  tecnico  e  contabile  con  le  modalita'  indicate dal
regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito   fino   alla   risoluzione   del  contratto  e  ammesso  in
contabilita'  e  quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle
eventuali  perizie  di variante; e' altresi' accertata la presenza di
eventuali  opere,  riportate  nello  stato  di  consistenza,  ma  non
previste  nel  progetto  approvato nonche' nelle eventuali perizie di
variante.
  3.  In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto,
e'   determinato   l'onere   da   porre   a  carico  dell'appaltatore
inadempiente  in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare
ad  altra  impresa  i  lavori,  ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta' prevista dall'articolo 140, comma 1.

	        
	      
                              Art. 139.
            Obblighi in caso di risoluzione del contratto
            (art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
  1.  Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla
stazione  appaltante  ai  sensi  degli  articoli 135,  136, 137, 138,
l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri gia'
allestiti  e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel  termine  a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante;
in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato, la stazione
appaltante  provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri  e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione
di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza   comunque   denominati   che  inibiscano  o  ritardino  il
ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree di lavoro e
relative  pertinenze,  puo'  depositare cauzione in conto vincolato a
favore  dell'appaltatore  o  prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa  con le modalita' di cui all'articolo 113, comma 2, pari
all'uno  per  cento  del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

	        
	      
                           Art. 140. (11)
Procedure  di  affidamento  in  caso  di  fallimento dell'esecutore o
  risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
            (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
        decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
  1.  Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso
di  fallimento  dell'appaltatore  o  di risoluzione del contratto per
grave    inadempimento    del    medesimo,    potranno   interpellare
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato all'originaria
procedura  di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare  un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori.  Si  procede  all'interpello  a  partire  dal soggetto che ha
formulato  la  prima  migliore  offerta,  ((  fino al quinto migliore
offerente )) escluso l'originario aggiudicatario.
  ((  2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. ))
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))

	        
	      
                              Art. 141
                    Collaudo dei lavori pubblici
                    (art. 28, legge n. 109/1994)

  1.  Il  regolamento definisce le norme concernenti il termine entro
il  quale  deve  essere effettuato il collaudo finale, che deve avere
luogo  non  oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,
individuati  dal  regolamento, di particolare complessita' dell'opera
da collaudare, in cui il termine puo' essere elevato sino ad un anno.
Il  medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo  e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
  2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il  divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
  3.  Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato
di  collaudo  secondo  le  modalita'  previste  dal  regolamento.  Il
certificato  di  collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato ancorche'
l'atto  formale  di  approvazione  non sia intervenuto entro due mesi
dalla  scadenza  del  medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino  a  500.000  euro  il  certificato  di collaudo e' sostituito da
quello  di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non  eccedente  il  milione  di  euro,  e'  in  facolta' del soggetto
appaltante  di  sostituire  il  certificato di collaudo con quello di
regolare   esecuzione.  Il  certificato  di  regolare  esecuzione  e'
comunque  emesso  non  oltre  tre  mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.
  4.  Per  le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano
da  uno  a  tre  tecnici  di  elevata  e specifica qualificazione con
riferimento  al  tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo
degli  stessi.  ((PERIODO  SOPPRESSO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.
152)).   Possono   fare   parte   delle   commissioni   di  collaudo,
limitatamente  ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
  5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di
controllo,   di  progettazione,  di  direzione,  di  vigilanza  e  di
esecuzione  dei  lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere
avuto  nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il
soggetto  che  ha  eseguito  i lavori. Il collaudatore o i componenti
della  commissione  di  collaudo  non  possono  inoltre fare parte di
organismi   che   abbiano  funzioni  di  vigilanza,  di  controllo  o
giurisdizionali.
  6.  Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di  particolare
complessita'  tecnica  o di grande rilevanza economica il collaudo e'
effettuato   sulla   base  di  apposite  certificazioni  di  qualita'
dell'opera e dei materiali.
  7.  Fermo  quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo
in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando   la   direzione   dei   lavori  sia  effettuata  ai  sensi
   dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
  8.   Nei   casi  di  affidamento  dei  lavori  in  concessione,  il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione.
  9.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria,  deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione  del  certificato  di  collaudo provvisorio ovvero del
certificato  di  regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione  dell'opera,  ai  sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
codice civile.
  10.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo 1669 del codice civile,
l'appaltatore  risponde  per  la  difformita'  e  i  vizi dell'opera,
ancorche'  riconoscibili,  purche' denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
  10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949.

	        
	      
Capo II
Concessioni di lavori pubblici
Sezione I
Disposizioni generali
                              Art. 142
           Ambito di applicazione e disciplina applicabile
            (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18;
                     Art. 2, legge n. 109/1994)

  1.  Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e
gli  appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici,
(( . . . )).
  2.  Sono  escluse dal campo di applicazione del presente codice, le
concessioni  affidate  nelle  circostanze previste dagli articoli 17,
18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
  3.  Alle  concessioni  di  lavori pubblici, nonche' agli appalti di
lavori  pubblici  affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici,  si  applicano,  salvo  che  non  siano  derogate nel
presente capo, le disposizioni del presente codice.
  4.  I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici,  per  gli  appalti  di  lavori  affidati a terzi sono
tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo (( . . . )).
Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni
della  parte  I,  parte IV, parte V, nonche' le norme della parte II,
titolo I (( e titolo II )), in tema di pubblicita' dei bandi, termini
delle  procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori
economici,  subappalto,  progettazione, collaudo, piani di sicurezza,
che  non  siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente
capo.

	        
	      
                            Art. 143 (5)
        Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
 (art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art.
  87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

  1.  Le  concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto
la   progettazione   definitiva,   la   progettazione   esecutiva   e
l'esecuzione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita', e di lavori
ad  essi  strutturalmente  e  direttamente collegati, nonche' la loro
gestione funzionale ed economica.
  2.  Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo
ed   esecutivo,  ovvero  del  progetto  definitivo,  l'oggetto  della
concessione,   quanto   alle  prestazioni  progettuali,  puo'  essere
circoscritto   al  completamento  della  progettazione,  ovvero  alla
revisione della medesima, da parte del concessionario.
  3.  La  controprestazione  a favore del concessionario consiste, di
regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
  4.  Tuttavia,  il  soggetto  concedente  stabilisce in sede di gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare
nei  confronti  degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti
alla  remunerazione  degli  investimenti  e  alla somma del costo del
servizio  e  dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora sia
necessario    assicurare    al    concessionario   il   perseguimento
dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della
connessa   gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
prestare.  Nella  determinazione  del  prezzo  si  tiene  conto della
eventuale  prestazione  di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa,
secondo le previsioni del bando di gara.
  5.  A  titolo  di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono
cedere  in  proprieta'  o in diritto di godimento beni immobili nella
propria   disponibilita',   o   allo   scopo   espropriati,   la  cui
utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa all'opera da affidare in
concessione,  nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni
di   interesse   pubblico,   gia'   indicate  nel  programma  di  cui
all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
  6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
  7.   L'offerta   e   il   contratto   devono   contenere  il  piano
economico-finanziario   di   copertura  degli  investimenti  e  della
connessa  gestione  per  tutto  l'arco  temporale  prescelto e devono
prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo  al  netto  degli
ammortamenti    annuali,    nonche'    l'eventuale   valore   residuo
dell'investimento  non ammortizzato al termine della concessione (( ,
anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo )).
  8.  La  stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio    economico-finanziario   degli   investimenti   del
concessionario,  puo'  stabilire  che la concessione abbia una durata
superiore   a   trenta  anni,  tenendo  conto  del  rendimento  della
concessione,  della  percentuale  del  prezzo  di  cui ai commi 4 e 5
rispetto  all'importo  totale  dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche  delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni
di  base  che  determinano  l'equilibrio  economico-finanziario degli
investimenti  e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse
del  contratto,  ne  costituiscono  parte  integrante.  Le variazioni
apportate  dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni
di   base,   nonche'   le   norme  legislative  e  regolamentari  che
stabiliscano  nuovi  meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per
l'esercizio   delle  attivita'  previste  nella  concessione,  quando
determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria  revisione,  da  attuare  mediante  rideterminazione delle
nuove  condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine
di  scadenza  delle concessioni. In mancanza della predetta revisione
il  concessionario  puo'  recedere  dal contratto. Nel caso in cui le
variazioni  apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu'
favorevoli  delle  precedenti per il concessionario, la revisione del
piano dovra' essere effettuata a favore del concedente.
  9.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono   affidare  in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione,  in  quanto  funzionali  alla  gestione  di  servizi
pubblici,  a  condizione che resti a carico del concessionario l'alea
economico-finanziaria della gestione dell'opera.
  10.   Il   concessionario  partecipa  alla  conferenza  di  servizi
finalizzata   all'esame  e  all'approvazione  dei  progetti  di  loro
competenza,   senza  diritto  di  voto.  Resta  ferma  l'applicazione
dell'articolo  14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e
successive modificazioni.

	        
	      
Sezione II
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
                            Art. 144 (5)
         Procedure di affidamento e pubblicazione del bando
            relativo alle concessioni di lavori pubblici
      (art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994;
art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

  1.  Le  stazioni  appaltanti  affidano  le  concessioni  di  lavori
pubblici  con  procedura  aperta o ristretta, utilizzando il criterio
selettivo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  2.  Quale  che  sia  la procedura prescelta, le stazioni appaltanti
pubblicano  un  bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la
concessione.
  3.  I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono
gli  elementi  indicati  nel  presente codice, le informazioni di cui
all'allegato  IX  B e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo
il  formato  dei  modelli  di formulari adottati dalla Commissione in
conformita'  alla  procedura  di  cui  all'articolo  77, paragrafo 2,
direttiva 2004/18.
  4.  Alla  pubblicita'  dei bandi si applica l'articolo 66 (( ovvero
l'articolo 122 )).

	        
	      
                            Art. 145 (5)
   Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
       (art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto
            del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

  1.  Ai  termini  per  la  presentazione  delle  candidature e delle
offerte  si  applica  l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del
comma   11.   Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione   non   puo',   in   ogni  caso,  essere  inferiore  a
cinquantadue  giorni  dalla  data  di  spedizione  del  bando,  salva
l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.
  ((  1-bis.  Qualora  il valore delle concessioni sia inferiore alla
soglia  fissata  per  i  lavori  pubblici  dall'articolo 28, comma 1,
lettera  c),  calcolata  con  i  criteri  di  cui all'articolo 29, si
applica l'articolo 122, comma 6. ))

	        
	      
                              Art. 146.
         Obblighi e facolta' del concessionario in relazione
           all'affidamento a terzi di una parte dei lavori
                    (art. 60, direttiva 2004/18;
                 Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
  1.   Fatto   salvo   quanto  dispone  l'articolo 147,  la  stazione
appaltante puo':
    a) imporre  al  concessionario  di  lavori pubblici di affidare a
terzi  appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30%
del  valore  globale  dei  lavori  oggetto  della  concessione.  Tale
aliquota  minima  deve  figurare nel bando di gara e nel contratto di
concessione.  Il  bando  fa  salva  la  facolta'  per  i candidati di
aumentare tale percentuale;
    b) invitare  i  candidati  a  dichiarare  nelle  loro  offerte la
percentuale,  ove  sussista,  del  valore  globale dei lavori oggetto
della concessione, che intendono appaltare a terzi.

	        
	      
                              Art. 147.
        Affidamento al concessionario di lavori complementari
            (art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3,
                 ultimo periodo, legge n. 109/1994)
  1.  Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza
l'osservanza  delle  procedure previste dal presente codice, i lavori
complementari  che  non  figurano  nel progetto inizialmente previsto
della  concessione  ne'  nel  contratto  iniziale e che sono divenuti
necessari,  a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione
dell'opera  quale  ivi  descritta,  a  condizione  che  l'affidamento
avvenga  a  favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle
seguenti ipotesi:
    a) quando  i lavori complementari non possono essere tecnicamente
o   economicamente   separati   dall'appalto   iniziale  senza  gravi
inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
    b) quando   i   lavori,   quantunque  separabili  dall'esecuzione
dell'appalto   iniziale,   sono   strettamente   necessari   al   suo
perfezionamento.
  2.  In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i
lavori  complementari  non  deve  superare  il  cinquanta  per  cento
dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

	        
	      
Sezione III
Appalti di lavori affidati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici
                              Art. 148.
          Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati
      dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
       (art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
  1.  Il  concessionario  che e' un'amministrazione aggiudicatrice e'
tenuto  a  rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per
l'affidamento  e  l'esecuzione  degli  appalti pubblici di lavori, in
relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.

	        
	      
Sezione IV
Appalti di lavori affidati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
                            Art. 149 (5)
         Disposizioni in materia di pubblicita' applicabili
         agli appalti aggiudicati dai concessionari che non
                 sono amministrazioni aggiudicatrici
  (art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)

  ((  1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
quando   affidano  appalti  a  terzi,  ai  sensi  dell'articolo  146,
applicano   le   disposizioni  in  materia  di  pubblicita'  previste
dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122. ))
  2.  Non  e'  necessaria  alcuna pubblicita' se un appalto di lavori
rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57.
  3.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  253,  comma  25, non si
considerano   come  terzi  le  imprese  che  si  sono  raggruppate  o
consorziate  per  ottenere  la  concessione,  ne'  le imprese ad esse
collegate.  Se  il  concessionario  ha  costituito  una  societa'  di
progetto, in conformita' all'articolo 156, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.
  4.  Per  "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il
concessionario   puo'   esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
un'influenza  dominante  o  qualsiasi  impresa  che  puo'  esercitare
un'influenza   dominante   sul   concessionario   o   che,   come  il
concessionario,  e'  soggetta  all'influenza  dominante  di  un'altra
impresa  per  motivi  attinenti  alla proprieta', alla partecipazione
finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.
  5.  L'influenza  dominante  e' presunta quando un'impresa si trova,
direttamente  o  indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei
confronti di un'altra impresa:
a) detiene  la  maggioranza  del  capitale sottoscritto dell'impresa;
   oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al
   capitale dell'impresa;
oppure
c) puo'   designare  piu'  della  meta'  dei  membri  dell'organo  di
   amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
  6.  L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per
la concessione. In ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle
modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
  7.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici che affidano le concessioni
vigilano  sul  rispetto,  da  parte  dei  concessionari  che non sono
amministrazioni   aggiudicatrici,  delle  disposizioni  del  presente
articolo.

	        
	      
                            Art. 150 (5)
          Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati
   dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
                    (art. 64, direttiva 2004/18)

  1.  Nelle  ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non
sono  amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con
le modalita' dell'articolo 66 (( ovvero dall'articolo 122 )).
  2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni  di  cui  all'allegato  IX  C  e ogni altra informazione
ritenuta   utile   dall'amministrazione  aggiudicatrice,  secondo  il
formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

	        
	      
                            Art. 151 (5)
    Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione
      delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari
             che non sono amministrazioni aggiudicatrici
                    (art. 65, direttiva 2004/18)

  1.  Negli  appalti  di  lavori affidati dai concessionari di lavori
pubblici  che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano
un  termine  per  la  ricezione  delle  domande di partecipazione non
inferiore  a  trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e
un  termine  per  la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta
giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)
ovvero  dell'invito  a  presentare  un'offerta  ((  (nelle  procedure
ristrette) )).
  2.  Fatto  salvo  il  comma  1,  sono applicabili i commi da 1 a 11
dell'articolo 70, in quanto compatibili.

	        
	      
Capo III
Promotore finanziario, societa' di progetto
                              Art. 152.
                    Disciplina comune applicabile
  1.  Alle  procedure  di  affidamento  di  cui  al  presente capo si
applicano le disposizioni:
    - della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
    - della  parte  II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
    - della parte IV (contenzioso);
    - della   parte   V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali  e
transitorie).
  2.  Si  applicano  inoltre,  in  quanto  non  incompatibili  con le
previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti
di  rilevanza  comunitaria)  ovvero  del  titolo  II (contratti sotto
soglia  comunitaria)  della  parte  II (contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi,  forniture  nei  settori  ordinari),  a seconda che
l'importo  dei  lavori  sia  pari  o  superiore  alla  soglia  di cui
all'articolo 28, ovvero inferiore.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano, in quanto
compatibili,   anche   ai  servizi,  con  le  modalita'  fissate  dal
regolamento.

	        
	      
                          Art. 153 (5) (11)
                     (( (Finanza di progetto) ))
  ((  1.  Per  la  realizzazione  di  lavori  pubblici o di lavori di
pubblica   utilita',   inseriti   nella  programmazione  triennale  e
nell'elenco  annuale  di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti
di    programmazione   formalmente   approvati   dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della normativa vigente, finanziabili in
tutto   o   in   parte   con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici   possono,  in  alternativa  all'affidamento  mediante
concessione  ai  sensi  dell'articolo  143,  affidare una concessione
ponendo   a  base  di  gara  uno  studio  di  fattibilita',  mediante
pubblicazione  di  un bando finalizzato alla presentazione di offerte
che  contemplino  l'utilizzo  di  risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti.
  2.  Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori,  ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo  144,
specifica:
    a)  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare  al  progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente  intervenute in fase di approvazione del progetto e che
in   tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al  promotore  solo
successivamente  all'accettazione,  da  parte  di quest'ultimo, delle
modifiche  progettuali  nonche' del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;
    b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare  modifiche  al  progetto  preliminare, l'amministrazione ha
facolta'  di  chiedere  progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria  l'accettazione  delle modifiche da apportare al progetto
preliminare  presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
  5.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  83 per il caso delle
concessioni,  l'esame  delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla   qualita'   del  progetto  preliminare  presentato,  al  valore
economico  e  finanziario  del  piano  e  al contenuto della bozza di
convenzione.
  6.  Il  bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita,  in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
  7.  Il  disciplinare  di  gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie  del  servizio  da  gestire,  in  modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
  8.  Alla  procedura  sono  ammessi  solo i soggetti in possesso dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando  o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
  9.  Le  offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di  convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato da una
banca  nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della  gestione;  il  regolamento  detta  indicazioni  per chiarire e
agevolare  le  attivita'  di  asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende  l'importo  delle  spese  sostenute  per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di  cui  all'articolo  2578 del codice civile. Tale importo, non puo'
superare   il  2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento,  come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
  10. L'amministrazione aggiudicatrice:
    a)  prende  in  esame  le  offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
    b)  redige  una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato  la  migliore  offerta;  la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
    c)  pone  in  approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere  del  promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie
ai   fini   dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a  tutti  gli
adempimenti  di  legge  anche  ai  fini  della valutazione di impatto
ambientale,  senza  che  cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
    d)  quando  il  progetto  non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
    e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta'  di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore   alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e  non
accettate dallo stesso.
  11.  La  stipulazione  del  contratto  di concessione puo' avvenire
solamente  a  seguito  della  conclusione,  con esito positivo, della
procedura   di   approvazione   del   progetto  preliminare  e  della
accettazione  delle  modifiche  progettuali  da  parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
  12.  Nel  caso  in  cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e  da  un'ulteriore  cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per  cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita'  posto  a  base  di  gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto  a  prestare  la  cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla  data  di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da parte del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative  al  mancato  o  inesatto  adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali  relativi  alla  gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura  del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
  14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
  15.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando  le
disposizioni  relative  al  contenuto del bando previste dal comma 3,
primo  periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma
3, lettere a) e b), procedere come segue:
    a)  pubblicare  un bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso   del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore  offerente
individuato  con  le  modalita'  di  cui  alle successive lettere del
presente  comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
    b)  provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c);
    c)  bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il  progetto  preliminare  approvato  e  le  condizioni  economiche e
contrattuali  offerte  dal  promotore,  con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
    d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
    e)  ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte valutate
economicamente  piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di   gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione   dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare  la
propria  proposta  a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto.  In  questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al  migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la  partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
    f)  ove  il  promotore  non  adegui  nel  termine  indicato  alla
precedente  lettera  e)  la  propria  proposta  a  quella del miglior
offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
  Qualora   le  amministrazioni  aggiudicatrici  si  avvalgano  delle
disposizioni  del  presente  comma,  non  si  applicano  il comma 10,
lettere   d),  e),  il  comma  11  e  il  comma  12,  ferma  restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
  16.  In  relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui  al  comma  1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano   alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi  dalla
approvazione  dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti  di  cui  al  comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro  mesi  dal  decorso  di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui  all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a prestare una
cauzione  nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel  caso  di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente  comma.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel caso in cui sia pervenuta una
sola  proposta,  a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori,  contenente  i  criteri  in  base  ai  quali  si procede alla
valutazione  delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate e
ripresentate  alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate  entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi   dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le  amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano  la  proposta  ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
    a)  se  il  progetto  preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano  le  condizioni  di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo  competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
    b)  se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
    c)  se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere  ai  sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso  progetto  a  base di gara e invitando alla gara il promotore.
((11))
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del  comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del  comma  16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di  cui  all'articolo  75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a),
b), c), si applica il comma 13.
  18.  Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui  al  comma  16,  lettera  a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico  dell'affidatario,  delle spese sostenute nella misura massima
di  cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Al promotore che non risulti
aggiudicatario  nelle  procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
  19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici,  a  mezzo di studi di fattibilita', proposte relative
alla  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di pubblica
utilita'   non   presenti   nella  programmazione  triennale  di  cui
all'articolo  128  ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla  base  della  normativa
vigente.  Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro
sei  mesi  dal  loro  ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri  programmi,  gli  studi  di  fattibilita' ritenuti di pubblico
interesse;  l'adozione  non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne'  alla  gestione  dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni
adottino  gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del
presente articolo.
  20.  Possono  presentare  le  proposte  di  cui al comma 19 anche i
soggetti   dotati   di   idonei   requisiti  tecnici,  organizzativi,
finanziari  e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche' i
soggetti  di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera b),
eventualmente  associati  o  consorziati  con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita'  rientra  tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura,
nell'ambito  degli  scopi  di  utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo  economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di  fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
  21.  Limitatamente  alle  ipotesi  di  cui  i  commi 16, 19 e 20, i
soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte possono recedere dalla
composizione  dei  proponenti  in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno  la  presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la  mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. ))
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 ha disposto che "La disciplina
recata  dall'articolo  153  del  codice, come sostituito dal presente
decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati
dopo  la  data  di entrata in vigore del presente decreto; in sede di
prima  applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di
cui  all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di
approvazione del programma triennale 2009-2011."

	        
	      
                          Art. 154 (5) (11)
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))

	        
	      
                          Art. 155 (5) (11)
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 ))

	        
	      
                           Art. 156. (11)
                        Societa' di progetto
               (art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
  1.  Il  bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione  e/o  gestione  di  una  infrastruttura  o  di un nuovo
servizio  di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha
la  facolta',  dopo  l'aggiudicazione,  di costituire una societa' di
progetto  in  forma  di  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
limitata,  anche  consortile.  Il  bando  di  gara indica l'ammontare
minimo  del  capitale  sociale della societa'. In caso di concorrente
costituito  da  piu'  soggetti,  nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione  al  capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni  si applicano anche alla gara di cui (( all'articolo 153
)).   La   societa'   cosi'   costituita  diventa  la  concessionaria
subentrando  nel  rapporto  di  concessione  all'aggiudicatario senza
necessita'  di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale  subentro  non
costituisce  cessione  di contratto. Il bando di gara puo', altresi',
prevedere   che   la  costituzione  della  societa'  sia  un  obbligo
dell'aggiudicatario.
  2.  I  lavori  da  eseguire  e i servizi da prestare da parte delle
societa'  disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati
in  proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
societa'  ai  propri  soci,  sempre  che  essi  siano in possesso dei
requisiti  stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano   ferme   le   disposizioni   legislative,   regolamentari  e
contrattuali  che  prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei
servizi a soggetti terzi.
  3.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione   del   contratto,   la  societa'  di  progetto  diventa  la
concessionaria  a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in
tutti  i  rapporti  con  l'amministrazione  concedente.  Nel  caso di
versamento  di  un  prezzo  in  corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione,   i   soci   della   societa'  restano  solidalmente
responsabili    con   la   societa'   di   progetto   nei   confronti
dell'amministrazione   per   l'eventuale   rimborso   del  contributo
percepito.  In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica  amministrazione  garanzie  bancarie  e  assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando  in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data
di  emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione  stabilisce  le  modalita' per l'eventuale cessione delle
quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso  a  formare  i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare  alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon  adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione  del  certificato  di  collaudo  dell'opera. L'ingresso nel
capitale  sociale  della  societa'  di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni  da  parte di banche e altri investitori istituzionali
che  non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

	        
	      
                              Art. 157.
                      Emissione di obbligazioni
                 da parte delle societa' di progetto
                 (art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
  1.  Le  societa'  costituite  al  fine  di realizzare e gestire una
singola  infrastruttura  o  un  nuovo  servizio  di pubblica utilita'
possono  emettere,  previa  autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni,  anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del
codice  civile,  purche'  garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare  chiaramente  ed  evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite
con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il ((Ministro delle infrastrutture)).

	        
	      
                              Art. 158.
                        R i s o l u z i o n e
                (art. 37-septies, legge n. 109/1994)
  1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento
del  soggetto  concedente  ovvero quest'ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
    a) il  valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al
netto  degli  ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
    b) le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
    c) un  indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della  parte  del  servizio ancora da gestire valutata sulla base del
piano economico-finanziario.
  2.  Le  somme  di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento  dei  crediti  dei  finanziatori del concessionario e
sono   indisponibili  da  parte  di  quest'ultimo  fino  al  completo
soddisfacimento di detti crediti.
  3.  L'efficacia  della  revoca della concessione e' sottoposta alla
condizione  del  pagamento  da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.

	        
	      
                              Art. 159.
                           S u b e n t r o
                 (art. 37-octies, legge n. 109/1994)
  1.  In  tutti  i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per
motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del  progetto  potranno  impedire la risoluzione designando, ((...)),
una   societa'   che   subentri   nella   concessione  al  posto  del
concessionario  e  che  verra'  accettata dal concedente a condizione
che:
    a)  la  societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
    ((  b)  l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 1-bis.
  1-bis.  La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine   individuato   nel   contratto  o,  in  mancanza,  assegnato
dall'amministrazione  aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. ))
  2.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i
criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.
  (( 2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di progetto
costituite  per  qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato
di cui all'articolo 3, comma 15-ter. ))

	        
	      
                            Art. 160 (11)
                       Privilegio sui crediti
                 (art. 37-nonies, legge n. 109/1994)

  ((  1.  I  crediti  dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori  pubblici,  di  opere  di  interesse pubblico o la gestione di
pubblici  servizi  hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario
e  delle  societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie
di  contratto  di partenariato pubblico privato o contraenti generali
ai sensi dell'articolo 176. ))
  2.  Il  privilegio,  a  pena  di  nullita',  deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento  o  della  linea  di  credito, nonche' gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
  3.  L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2,
del  codice  civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta  trascrizione.  La  trascrizione  e  la pubblicazione devono
essere  effettuate  presso  i competenti uffici del luogo ove ha sede
l'impresa finanziata.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1153 del codice
civile,  il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi  che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non  sia  possibile  far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

	        
	      
                        Art. 160-bis (5) (11)
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'

  1.  Per  la  realizzazione,  l'acquisizione  ed il completamento di
opere   pubbliche   o  di  pubblica  utilita'  i  committenti  tenuti
all'applicazione  del  presente  codice  possono  avvalersi anche del
contratto  di  locazione  finanziaria  ((  ,  che costituisce appalto
pubblico  di  lavori,  salvo  che  questi ultimi abbiano un carattere
meramente  accessorio  rispetto  all'oggetto principale del contratto
medesimo. ))
  2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste  dal  presente  codice,  determina  i  requisiti soggettivi,
funzionali,   economici,  tecnico-realizzativi  ed  organizzativi  di
partecipazione,  le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera,
i  costi,  i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri
di   valutazione   tecnica   ed   economico-finanziaria  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
  3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione
temporanea  costituita  dal  soggetto  finanziatore  e  dal  soggetto
realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione alla specifica
obbligazione  assunta,  ovvero  un  contraente  generale.  In caso di
fallimento,   inadempimento   o  sopravvenienza  di  qualsiasi  causa
impeditiva  all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due
soggetti  costituenti  l'associazione  temporanea di imprese, l'altro
puo'  sostituirlo,  con l'assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
  4.  L'adempimento  degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni  caso  condizionato al positivo controllo della realizzazione ed
alla  eventuale  gestione  funzionale dell'opera secondo le modalita'
previste.
  ((  4-bis.  Il  soggetto  finanziatore,  autorizzato  ai  sensi del
decreto   legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
modificazioni,  deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone,
se  del  caso avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in
associazione  temporanea  con  un  soggetto  realizzatore,  dei mezzi
necessari  ad  eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un
contraente  generale,  di  cui all'articolo 162, comma 1, lettera g),
esso   puo'   partecipare   anche   ad   affidamenti   relativi  alla
realizzazione,   all'acquisizione   ed   al  completamento  di  opere
pubbliche  o  di  pubblica  utilita' non disciplinati dalla parte II,
titolo  III,  capo  IV,  se in possesso dei requisiti determinati dal
bando o avvalendosi delle capacita' di altri soggetti.
  4-ter.  La  stazione  appaltante pone a base di gara un progetto di
livello    almeno   preliminare.   L'aggiudicatario   provvede   alla
predisposizione  dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
  4-quater.  L'opera  oggetto  del contratto di locazione finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi
ed  espropriativi;  l'opera  puo'  essere  realizzata  su  area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario. ))

	        
	      
Capo IV
Lavori relativi a infrastrutture strategiche
e insediamenti produttivi
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi
                            Art. 161 (5)
               Oggetto e disciplina comune applicabile
            (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)

  1.  Il  presente  capo  regola la progettazione, l'approvazione dei
progetti  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture  strategiche di
preminente interesse nazionale, nonche' l'approvazione secondo quanto
previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi
strategici  e  delle infrastrutture strategiche private di preminente
interesse  nazionale,  individuati  a  mezzo  del programma di cui al
comma  1  dell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443.
Nell'ambito  del  programma predetto sono, altresi', individuate, con
intese  generali  quadro  tra  il  Governo  e  ogni singola regione o
provincia  autonoma,  le  opere per le quali l'interesse regionale e'
concorrente  con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni  o  province  autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei
lavori  e  monitoraggio,  in  accordo  alle  normative vigenti e alle
eventuali  leggi  regionali  allo  scopo  emanate. Rimangono salve le
competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
  ((  1-bis.  Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari
per  il  reperimento  delle  risorse  relative al finanziamento delle
opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti
aggiudicatori    predispongono    studi    di    fattibilita'   delle
infrastrutture  strategiche  da  realizzare, secondo modelli definiti
con  delibera  del  CIPE,  e acquisiscono sugli stessi le valutazioni
dell'Unita'  tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della
legge   17  maggio  1999,  n.  144,  dirette  a  verificare,  per  le
infrastrutture   che   presentano  un  potenziale  ritorno  economico
derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a
capitali  privati  ed i presupposti per la concreta attuabilita'. Per
le  infrastrutture  strategiche  che  prevedono il ricorso a capitali
privati  il  CIPE,  ai  fini delle proprie deliberazioni, acquisisce,
comunque, le valutazioni della predetta Unita'.
  1-ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere
prioritarie  le  infrastrutture  gia'  avviate,  i progetti esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorre la possibilita'
di  finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito,
nella misura maggiore possibile. ))
  2.  L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti
di  cui  al  comma  1  avviene  d'intesa  tra  lo  Stato e le regioni
nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province
autonome  interessate,  secondo le previsioni della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
  3.  Le  procedure  di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al
comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari
applicano,  per  le  proprie  attivita' contrattuali e organizzative,
relative  alla  realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1,
le norme del presente capo.
  5.  Le regioni, le province, i comuni, le citta' metropolitane, gli
enti   pubblici  dagli  stessi  dipendenti  e  i  loro  concessionari
applicano,  per le proprie attivita' rientranti in materie oggetto di
legislazione   concorrente,   relative   alla   realizzazione   delle
infrastrutture  di  cui  al  comma 1, le norme del presente capo fino
alla  entrata  in  vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi
nel  rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001,
n.  443.  Sono  fatte  salve  le  competenze dei comuni, delle citta'
metropolitane,   delle   province  e  delle  regioni  in  materia  di
progettazione,  approvazione  e  realizzazione delle infrastrutture e
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.
  6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal
presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma
1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata,
le disposizioni:
- della  parte  I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi
   in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della  parte  II,  titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
   esecuzione dei lavori);
- della  parte  II,  titolo  III,  capo  II  (concessione  di  lavori
   pubblici);
- della  parte  II,  titolo  III,  capo  III (promotore finanziario e
   societa' di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della   parte   V   (disposizioni   di   coordinamento,   finali  e
   transitorie).
  (( 6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di
cui  al  presente  capo  con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo
delle  operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili
di  dette  opere,  anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come
definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il
SIOPE  e  dovranno  provvedere  a  far riportare anche il CUP (Codice
unico   di  progetto)  sui  mandati  informatici  utilizzati  per  il
pagamento dei fornitori. ))

	        
	      
                            Art. 162 (3)
                    Definizioni rilevanti per le
      infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
  (art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

  1.  Salve  le  definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al
presente capo:
a) programma   e'   il   programma   delle   infrastrutture  e  degli
   insediamenti   produttivi   strategici   di  preminente  interesse
   nazionale,  di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
   443;
b) Ministero e' il (( Ministero delle infrastrutture ));
c) infrastrutture  e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e
   insediamenti produttivi inseriti nel programma;
d) opere   per   le  quali  l'interesse  regionale  concorre  con  il
   preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
   nel  programma  di  cui  all'articolo  161  comma  1,  non  aventi
   carattere  interregionale  o  internazionale,  per  le  quali  sia
   prevista,  nelle  intese generali quadro di cui al citato articolo
   161,  comma  1,  una  particolare  partecipazione  delle regioni o
   province   autonome  alle  procedure  attuative.  Hanno  carattere
   interregionale   o  internazionale  le  opere  da  realizzare  sul
   territorio   di   piu'   regioni   o   Stati,   ovvero   collegate
   funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi,   indica   le   risorse   finanziarie   -  integrative  dei
   finanziamenti  pubblici,  anche  comunitari  e  privati allo scopo
   stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
   alle attivita' di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
   infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE  e'  il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
   economica,  integrato  con  i  presidenti delle regioni e province
   autonome   di   volta   in   volta   interessate   dalle   singole
   infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento   a   contraente  generale  e'  il  contratto  di  cui
   all'articolo   3,   comma  7,  con  il  quale  viene  affidata  la
   progettazione   e   realizzazione   con  qualsiasi  mezzo  di  una
   infrastruttura  rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
   aggiudicatore.   Il   contraente   generale   si  differenzia  dal
   concessionario  di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione
   dell'opera  eseguita  ed e' qualificato per specifici connotati di
   capacita'  organizzativa  e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
   dell'onere  relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
   necessario  alla  realizzazione dell'opera in tutto o in parte con
   mezzi   finanziari   privati,  per  la  liberta'  di  forme  nella
   realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
   di  risultato  complessivo  del  rapporto che lega detta figura al
   soggetto  aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I
   contraenti  generali  non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
   presente capo;
h) finanziamento   senza   rivalsa  o  con  rivalsa  limitata  e'  il
   finanziamento,  superiore  a 5 milioni di euro, che viene concesso
   ad  un  contraente  generale o concessionario, senza rivalsa o con
   rivalsa  limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
   concessionario,  ovvero  nei  confronti dei soci della societa' di
   progetto.

	        
	      
                              Art. 163
    Attivita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
      (art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

  1.  Il  Ministero  promuove  le attivita' tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione  delle  regioni  o  province  autonome interessate con
oneri  a  proprio  carico, le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza,   da   parte   del   CIPE,   sulla   realizzazione   delle
infrastrutture.  Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni
possono    provvedere   alle   attivita'   di   progettazione   delle
infrastrutture  statali  eventualmente anche mediante l'anticipazione
dei  finanziamenti  previsti  dalla  legge  21 dicembre 2001, n. 443.
Nello  svolgimento  di tali funzioni il Ministero impronta la propria
attivita'  al  principio  di leale collaborazione con le regioni e le
province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei
casi  indicati  dal  presente  capo, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove  e  riceve  le  proposte  degli  altri  Ministeri e delle
   regioni  o  province autonome, formulando la proposta di programma
   da  approvare  con  le  modalita' previste dalla legge 21 dicembre
   2001,  n.  443;  promuove  e  propone  intese quadro tra Governo e
   singole  regioni  o  province  autonome,  al  fine  del  congiunto
   coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove  la  redazione dei progetti delle infrastrutture da parte
   dei  soggetti  aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune
   intese   o   accordi   procedimentali   tra  i  soggetti  comunque
   interessati;
c) promuove   e   acquisisce   il  parere  istruttorio  dei  progetti
   preliminari  e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
   del  presente  capo  e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua
   volta   l'istruttoria   ai  fini  delle  deliberazioni  del  CIPE,
   proponendo    allo    stesso   le   eventuali   prescrizioni   per
   l'approvazione  del  progetto.  Per  le  opere di competenza dello
   Stato  il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di
   altri  organi  o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
   vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede,  eventualmente  in  collaborazione  con  le  regioni, le
   province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
   carico,  alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza delle
   attivita'  di  affidamento  da  parte dei soggetti aggiudicatori e
   della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove    necessario,   collabora   alle   attivita'   dei   soggetti
   aggiudicatori  o degli enti interessati alle attivita' istruttorie
   con  azioni  di  indirizzo  e  supporto,  a  mezzo  delle  proprie
   strutture  ovvero  a  mezzo  dei commissari straordinari di cui al
   comma 5;
f) assegna  ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse
   finanziarie integrative necessarie alle attivita' progettuali;
   propone,  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
   al  CIPE  l'assegnazione  ai  soggetti aggiudicatori, a carico dei
   fondi,  delle  risorse  finanziarie  integrative  necessarie  alla
   realizzazione   delle   infrastrutture,  previa  approvazione  del
   progetto  preliminare  e nei limiti delle risorse disponibili. Per
   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti  produttivi strategici di
   competenza  del Ministero delle attivita' produttive, le attivita'
   di  cui  al  presente  comma sono svolte d'intesa con il Ministero
   delle attivita' produttive;
(( f-bis)  cura le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico
   dei   progetti,  formula  le  proposte  ed  assicura  il  supporto
   necessario  per  l'attivita'  del  CIPE,  avvalendosi  anche della
   eventuale  collaborazione  richiesta all'Unita' tecnica finanza di
   progetto,   ovvero  offerta  dalle  regioni  o  province  autonome
   interessate con oneri a loro carico. ))
  3.  Per  le  attivita'  di  cui al presente capo il Ministero . . .
puo':
a) avvalersi  di  una  struttura  tecnica  di  missione  composta  da
   dipendenti  nei  limiti  dell'organico approvato e dirigenti delle
   pubbliche  amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o
   province  autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base
   di  specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
   coordinata   e  continuativa,  da  progettisti  ed  esperti  nella
   gestione   di   lavori   pubblici   e   privati   e  di  procedure
   amministrative.  La struttura tecnica di missione e' istituita con
   decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura
   tecnica  di  missione  e degli advisor di cui alla lettera c) sono
   posti a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il decreto
   del  Ministro  delle  infrastrutture,  di concerto con il Ministro
   dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta
   specializzazione   e   professionalita',   previa  selezione,  con
   contratti   a   tempo  determinato  di  durata  non  superiore  al
   quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi,   quali   advisor,   di  societa'  specializzate  nella
   progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
  4.  Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero, inoltre,
puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o
   province  autonome  interessate  vorranno  offrire,  con  oneri  a
   proprio carico;
b) avvalersi,   d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
   finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma
   1,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e
   prestiti  o  di  societa'  da essa controllata per le attivita' di
   supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
   aggiudicatori;
((c)  richiedere  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  la
   collaborazione dell'Unita' tecnica-Finanza di progetto (UTFP). Con
   decreto   del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  sono
   riorganizzati  i  compiti,  le  attribuzioni, la composizione e le
   modalita' di funzionamento dell'Unita' tecnica finanza di progetto
   (UTFP)  anche  in  deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144
   del  1999.  Dalla  data  di entrata in vigore del provvedimento di
   riordino  e  secondo le modalita' nello stesso indicate si procede
   alla  nomina,  nel  numero  massimo di 15, dei nuovi componenti in
   sostituzione  dei  componenti  in  essere,  i  quali decadono alla
   stessa data.))
  5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
   realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi, il
   Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i  Ministri competenti,
   nonche'   i   Presidenti   delle   regioni   o  province  autonome
   interessate,  propone  al Presidente del Consiglio dei Ministri la
   nomina  di  commissari  straordinari,  i quali seguono l'andamento
   delle  opere  e  provvedono  alle  opportune azioni di indirizzo e
   supporto  promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici
   e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',
   e   nel   caso   di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
   commissario   straordinario   puo'   essere   affiancato   da   un
   sub-commissario,   nominato   dal  Presidente  del  Consiglio  dei
   Ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle regioni o province
   autonome  territorialmente  coinvolte,  con  oneri  a carico delle
   regioni  o  province  autonome proponenti. Per le opere non aventi
   carattere  interregionale  o internazionale, la proposta di nomina
   del   commissario  straordinario  e'  formulata  d'intesa  con  il
   presidente  della  regione  o  provincia autonoma, o sindaco della
   citta' metropolitana interessata.
  6.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono
   posti  a carico dei fondi e sono contenuti nell'ambito della quota
   delle  risorse  che  annualmente  sono  destinate  allo  scopo con
   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di concerto con il
   Ministro dell'economia e delle finanze.
  7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
   Ministro  delle  infrastrutture,  sentiti  i  Ministri  competenti
   nonche',   per   le  infrastrutture  di  competenza  dei  soggetti
   aggiudicatori  regionali,  i  presidenti  delle regioni o province
   autonome   interessate,   abilita   eventualmente   i   commissari
   straordinari  ad  adottare,  con  le  modalita'  e i poteri di cui
   all'articolo   13   del   decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
   in  sostituzione  dei  soggetti  competenti, i provvedimenti e gli
   atti  di  qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione,
   istruttoria,  affidamento  e  realizzazione delle infrastrutture e
   degli insediamenti produttivi.
  8.   I   commissari  straordinari  riferiscono  al  Presidente  del
   Consiglio,  al  Ministro  delle infrastrutture e al CIPE in ordine
   alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano
   secondo  le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
   Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e
   degli  advisor,  acquisendo,  per  il  tramite  degli stessi, ogni
   occorrente  studio  e  parere.  Nei limiti dei costi autorizzati a
   norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si
   avvalgono  delle  strutture  di  cui  al  comma  3,  nonche' delle
   competenti  strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
   della collaborazione dei soggetti terzi.
  9.  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina
   del  commissario  straordinario  individua  il  compenso e i costi
   pertinenti  alle  attivita'  da  svolgere dallo stesso, nonche' le
   modalita'  di  corresponsione  degli  stessi,  a carico dei fondi,
   nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
  10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e'
   istituito,  su proposta del Ministro delle infrastrutture, e senza
   oneri  per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo
   di   assicurare   ai   commissari  straordinari  che  ne  facciano
   richiesta,  l'assistenza  e  il supporto coordinato da parte delle
   amministrazioni statali e regionali interessate.

	        
	      
                          Art. 164 (3) (5)
                            Progettazione
 (art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)

  1.  Ai  progetti  delle infrastrutture si applicano le norme di cui
all'allegato  tecnico  riportato nell'allegato XXI. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS.26 GENNAIO 2007, N. 6.
  2.   L'affidamento   da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  delle
attivita'  di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti le
infrastrutture,   di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia  di
applicazione  delle  normative  comunitarie  in  materia, e' regolato
dalle  norme  dettate  dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli
incarichi  e  i  concorsi  di  progettazione  per  le  attivita'  ivi
previste.  Al  fine  di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei
bandi  di  gara,  gli  stessi devono essere pubblicati anche sul sito
internet   del   Ministero   delle  infrastrutture  e  delle  regioni
interessate,  secondo  le  modalita' e le procedure di cui al decreto
del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare
inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati nel rispetto dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti
dall'osservanza del Trattato.
  3.   Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai  soggetti
aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le
societa'  collegate,  non  possono in alcuna forma e per alcun titolo
partecipare  alla  realizzazione  dei  lavori da esse progettati, ne'
essere  affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori
e  collaudo  da  parte  degli appaltatori, concessionari e contraenti
generali  delle  infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della
variazione  dei  progetti  dalle stesse redatti e della realizzazione
dei  lavori  medesimi.  I soggetti aggiudicatori possono estendere il
predetto  divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo
alla  progettazione,  con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
  4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da
linee  guida  per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri,
non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara,
nonche'  della  conseguente  stima  degli oneri medesimi. Il soggetto
aggiudicatore  puo'  affidare  al contraente generale, con previsione
del  bando  di  gara  o del contratto, i compiti del responsabile dei
lavori.   Nell'affidamento   mediante  appalto  di  progettazione  ed
esecuzione,  la  nomina del responsabile . . . dei lavori spetta alla
stazione appaltante.
  5.  Fermo  quanto  stabilito  dal comma 2 del presente articolo, in
relazione  alle  attivita'  di  progettazione  e  approvazione  delle
infrastrutture,  non  si  applicano  gli  articoli  90, 91, e 92 e le
relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
  6.  Le  infrastrutture  si considerano ad ogni effetto inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
  7.  Previa  intesa  con  il  Ministero  della  giustizia, fino alla
revisione   delle   tariffe   professionali   per   le  attivita'  di
progettazione,  necessaria  a  tener conto delle previsioni di cui al
comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo per le
attivita'   di   progettazione   delle   infrastrutture,  redatte  in
conformita'  al  presente articolo e relativo allegato tecnico di cui
all'allegato  XXI,  i  soggetti  aggiudicatori  aumentano del 100 per
cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B
del  decreto  4  aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  26  aprile 2001; le aliquote
previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo
vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote
previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che
l'aliquota  totale  risulti  sempre  pari  a  1.  ((  All'importo dei
corrispettivi,  da  porre  a base di gara, si applica quanto previsto
dal  comma  12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 1989, n.
155. ))

	        
	      
                          Art. 165 (3) (18)
           Progetto preliminare. Procedura di valutazione
               di impatto ambientale e localizzazione
      (art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

  1.  I  soggetti  aggiudicatori  trasmettono  al Ministero, entro il
termine  di  sei  mesi  dall'approvazione  del programma, il progetto
preliminare  delle  infrastrutture  di competenza. Ove sia necessario
l'espletamento  di  procedure  di  gara, il termine e' elevato a nove
mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non gia' disponibili, sono assegnate dal
Ministro   delle   infrastrutture  ,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   su   richiesta   del  soggetto
aggiudicatore,   a  valere  sulla  quota  dei  fondi  destinata  alle
attivita'  progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a
rimborso   di   somme   gia'   anticipate   dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo 163, comma 1.
  2.  Ove  il  soggetto  aggiudicatore  intenda  sollecitare,  per la
redazione  del  progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne
da' immediata comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione
dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
  3.  Il  progetto  preliminare  delle infrastrutture, oltre a quanto
previsto   nell'allegato   tecnico   di  cui  all'allegato  XXI  deve
evidenziare,  con  apposito  adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate,  le  relative  eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare, ivi compreso il limite di
spesa  per  le  eventuali  opere  e  misure compensative dell'impatto
territoriale  e  sociale  comunque  non superiori al cinque per cento
dell'intero  costo  dell'opera  e  deve includere le infrastrutture e
opere  connesse,  necessarie  alla  realizzazione;  dalla percentuale
predetta  sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati  nell'ambito  della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle
disposizioni  nazionali  o  regionali vigenti, l'opera sia soggetta a
valutazione   di  impatto  ambientale,  il  progetto  preliminare  e'
corredato  anche  da  studio  di  impatto  ambientale e reso pubblico
secondo  le  procedure  previste  dalla  legge  nazionale o regionale
applicabile.  Ai  fini dell'approvazione del progetto preliminare non
e'   richiesta  la  comunicazione  agli  interessati  alle  attivita'
espropriative,  di  cui  all'articolo  11  del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 ovvero altra comunicazione
diversa  da  quella  effettuata  per l'eventuale procedura di VIA, ai
sensi  del  presente  articolo;  ove non sia prevista la procedura di
VIA,  il  progetto  preliminare  e'  comunque  depositato  presso  il
competente   ufficio   della   regione  interessata,  ai  fini  della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da' avviso sul
sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
  4.  I  soggetti  aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al
Ministero  e,  ove  competenti,  al  Ministero  dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, al Ministero delle attivita' produttive e al
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle regioni o
province  autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi'  rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui
all'articolo 166. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie
valutazioni  al Ministero entro (( sessanta giorni )) dalla ricezione
del   progetto  preliminare;  le  valutazioni  delle  amministrazioni
competenti  in  materia  ambientale  sono  rese  nel  rispetto  delle
previsioni  della  sezione  II  del  presente capo. Nei successivi ((
quarantacinque  giorni )) il Ministero, acquisito, nei casi previsti,
il  parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici o di altra
commissione  consultiva  competente,  formula  la propria proposta al
CIPE,  che  si  pronuncia  nei  successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto  nel  termine  prescritto  una  o  piu' delle valutazioni o
pareri  di  cui  sopra,  il  Ministero  delle infrastrutture invita i
soggetti   medesimi  a  rendere  la  valutazione  o  parere  entro  i
successivi  trenta  giorni;  in  mancanza  di  riscontro  il Ministro
formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
  5.  Il  progetto  preliminare  non  e'  sottoposto  a conferenza di
servizi.  Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del
presente   articolo,   e'  approvato  dal  CIPE.  Il  CIPE  decide  a
maggioranza,   con   il   consenso,   ai   fini  della  intesa  sulla
localizzazione,  dei  presidenti  delle  regioni  e province autonome
interessate,  che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio
si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui
al  comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non
si siano tempestivamente espressi.
  6.  In  caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome
interessate si procede come segue:
a) per    le    infrastrutture    di   carattere   interregionale   o
   internazionale,   il   progetto  preliminare  e'  sottoposto  alla
   valutazione  del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui
   attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o
   provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso
   a  cura  del  Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici
   che,  nei  quarantacinque  giorni dalla ricezione, valuta i motivi
   del  dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
   delle  funzionalita'  dell'opera,  la regione o provincia autonoma
   dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del
   Consiglio superiore dei lavori pubblici e' rimesso dal Ministro al
   CIPE,  che  assume  le  proprie motivate definitive determinazioni
   entro  i  successivi  trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa sede
   permanga  il  dissenso  della  regione  o provincia autonoma, alla
   approvazione  del  progetto preliminare si provvede entro sessanta
   giorni   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
   deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
   delle  infrastrutture  , e, per le infrastrutture di competenza di
   altri  Ministeri,  di  concerto  con  il  Ministro delle attivita'
   produttive  o  altro  Ministro  competente per materia, sentita la
   commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per  le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di
   dissenso   delle  regioni  o  province  autonome  interessate,  si
   provvede,  entro  i  successivi  sei mesi e a mezzo di un collegio
   tecnico  costituito  d'intesa  tra  il  Ministero  e  la regione o
   provincia  autonoma  interessata,  ad  una  nuova  valutazione del
   progetto  preliminare  e della eventuale proposta alternativa che,
   nel   rispetto   delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
   provincia  autonoma  dissenziente  avesse  formulato  all'atto del
   dissenso.  Ove  permanga  il dissenso sul progetto preliminare, il
   Ministro  delle  infrastrutture  propone  al CIPE, d'intesa con la
   regione  o  provincia  autonoma  interessata, la sospensione della
   infrastruttura  o  insediamento  produttivo,  in  attesa  di nuova
   valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio
   della  procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
   o   insediamenti   produttivi   di   carattere   interregionale  o
   internazionale.
  7.  L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti
norme,  l'accertamento  della  compatibilita' ambientale dell'opera e
perfeziona,  ad  ogni  fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato -
regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione
degli  strumenti  urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui
e'  localizzata  l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo preordinato
all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in  mancanza  di  espressa  menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti  misure  di  salvaguardia  delle  aree  impegnate  e delle
relative  eventuali  fasce  di  rispetto e non possono rilasciare, in
assenza  dell'attestazione  di  compatibilita'  tecnica  da parte del
soggetto  aggiudicatore,  permessi  di  costruire,  ne'  altri titoli
abilitativi  nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione
del  progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto   stesso.   A   tale   scopo,  l'approvazione  del  progetto
preliminare  e'  resa  pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata
agli  enti  locali  interessati a cura del soggetto aggiudicatore. Ai
fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
  8.   Per   tutte   le   infrastrutture,   l'autorizzazione  di  cui
all'articolo  15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,   n.   327,  puo'  essere  estesa  al  compimento  di  ricerche
archeologiche,   bonifica  di  ordigni  bellici,  bonifica  dei  siti
inquinati  e  puo'  essere  rilasciata  dalla  autorita' espropriante
ovvero  dal  concessionario delegato alle attivita' espropriative, ai
soggetti  o  alle  societa' incaricate della predetta attivita' anche
prima   della   redazione   del  progetto  preliminare.  Le  ricerche
archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle competenti
soprintendenze,   che   curano  la  tempestiva  programmazione  delle
ricerche  e  il  rispetto  della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all'avvio delle opere.
  9.  Ove,  ai  fini  della  progettazione  delle infrastrutture, sia
necessaria  l'escavazione  di  cunicoli esplorativi, l'autorizzazione
alle  attivita'  relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e
l'individuazione  dei  siti  di  deposito, e' rilasciata dal Ministro
delle  infrastrutture  ,  d'intesa  con il presidente della regione o
provincia  autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166,
comma  5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione  e' rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi
trenta  giorni,  con  le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita'  esplorativa, significativi a livello ambientale, sono
altresi'  comunicati  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio   ai  fini  della  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale.
  10.  Prima  dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi
previsti  dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall'articolo
38 dell'allegato tecnico XXI.

	        
	      
                           Art. 166. (18)
          Progetto definitivo. Pubblica utilita' dell'opera
                    (art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una
relazione  del  progettista  attestante  la  rispondenza  al progetto
preliminare   e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede  di
approvazione   dello   stesso   con   particolare   riferimento  alla
compatibilita'   ambientale  e  alla  localizzazione  dell'opera.  E'
corredato  inoltre  dalla  definizione delle eventuali opere e misure
mitigatrici  e  compensative  dell'impatto ambientale, territoriale e
sociale.
  2.  L'avvio  del procedimento di dichiarazione di pubblica utilita'
e'   comunicato   dal   soggetto   aggiudicatore,   o  per  esso  dal
concessionario  o  contraente  generale,  ai privati interessati alle
attivita' espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni;  la  comunicazione  e'  effettuata  con le
stesse  forme  previste  per  la  partecipazione  alla  procedura  di
valutazione  di  impatto  ambientale  dall'articolo 5 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel
termine  perentorio  di  sessanta giorni dalla comunicazione di avvio
del procedimento, i privati interessati dalle attivita' espropriative
possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovra'
valutarle  per  ogni  conseguente determinazione. Le disposizioni del
presente  comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto
aggiudicatore,  del  concessionario  o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE
e  a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a rilasciare
permessi  e  autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori
di  opere  interferenti. Nel termine perentorio di (( sessanta giorni
))   dal   ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni
competenti  e  i  gestori  di  opere  interferenti possono presentare
motivate  proposte  di adeguamento o richieste di prescrizioni per il
progetto  definitivo o di varianti migliorative che non modificano la
localizzazione  e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere, nel
rispetto  dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e
delle   specifiche   funzionali   individuati  in  sede  di  progetto
preliminare.  Le  proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a
mezzo  di  apposita  Conferenza  di  servizi,  convocata non prima di
trenta  giorni  dal  ricevimento  del  progetto da parte dei soggetti
interessati  e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui
al presente comma.
  4.  La  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3 ha finalita'
istruttoria  e  ad essa non si applicano le previsioni degli articoli
14  e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241 e successive
modificazioni,  in  materia di conferenza di servizi. Nei (( sessanta
giorni  )) successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero   valuta  la  compatibilita'  delle  proposte  e  richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e
formula   la   propria  proposta  al  CIPE  che,  nei  trenta  giorni
successivi,  approva,  con eventuali integrazioni o modificazioni, il
progetto  definitivo,  anche  ai fini della dichiarazione di pubblica
utilita'.
  5.  L'approvazione  del  progetto  definitivo, adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni
altra  autorizzazione,  approvazione  e  parere comunque denominato e
consente   la   realizzazione  e,  per  gli  insediamenti  produttivi
strategici,  l'esercizio  di  tutte le opere, prestazioni e attivita'
previste  nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia  autonoma, si provvede con le modalita' di cui all'articolo
165,  comma  6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo
degli  elaborati  urbanistici  di  competenza  ed  hanno  facolta' di
chiedere  al  soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente
generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

	        
	      
                              Art. 167.
           Norme generali sulla procedura di approvazione
                            dei progetti
                  (art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002,
                  inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
  1.  Le  procedure  di  istruttoria e approvazione dei progetti sono
completate  nei  tempi previsti dal presente capo salvo che non siano
interrotte  o  sospese  su  istanza del soggetto aggiudicatore; anche
nell'ipotesi   di   piu'   sospensioni,  il  termine  complessivo  di
sospensione  non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le
procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
  2.  Ove  il  progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le
amministrazioni  competenti  propongono  al  Ministero, nei termini e
modi  previsti  dal  presente  capo,  le prescrizioni per la corretta
successiva  integrazione.  Ove  cio'  non sia possibile per l'assenza
degli  elementi  progettuali  prescritti dall'allegato tecnico recato
dall'allegato   XXI,   le   amministrazioni   competenti   concludono
l'istruttoria,  negli  stessi  termini  e  modi,  con la richiesta di
rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  l'indicazione  delle
condizioni  per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta
del  Ministero,  valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario,
dispone  la  chiusura  della  procedura  e  il rinvio del progetto al
soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 185
in  merito  alla richiesta di integrazioni da parte della commissione
speciale VIA.
  3.  Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture  e' istruito e
approvato  a  norma  dell'articolo 165  ai  fini  della  intesa sulla
localizzazione  dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione di
impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera
ai sensi dell'articolo 166.
  4.  Le  regioni,  le province autonome, gli enti locali e gli altri
soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali
procedure  di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo
le  proprie  valutazioni  e osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  ai  sensi dell'articolo 183, comma 4;
resta  fermo  l'articolo 184,  comma 2.  Le  valutazioni  in  materia
ambientale  di  competenza  regionale  sono  emesse  e  trasmesse  al
Ministero  ai  sensi  degli  articoli 165, 166 e 181, in applicazione
delle  specifiche  normative  regionali, in quanto compatibili con le
previsioni    del    presente    capo   e   salvo   quanto   previsto
all'articolo 161,   comma 1.   Il  parere  istruttorio  sul  progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni
o   province   autonome,  sentiti  i  comuni  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 165.  Il  parere istruttorio sul progetto definitivo e'
reso    dai    singoli   soggetti   competenti   con   le   modalita'
dell'articolo 166,   e   seguenti;   le   province   partecipano   al
procedimento secondo le competenze loro attribuite.
  5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di
localizzazione  dell'opera  e  di  valutazione  di impatto ambientale
sulla  scorta  del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
redazione  e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso
il  progetto  definitivo  e'  istruito e approvato, anche ai predetti
fini,  con  le  modalita'  e  nei tempi previsti dall'articolo 166. I
Presidenti   delle   regioni   e  province  autonome  interessate  si
pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.
Il  progetto  definitivo  e' integrato dagli elementi previsti per il
progetto    preliminare.   L'approvazione   del   progetto   comporta
l'apposizione    del   vincolo   espropriativo   e   la   contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'.
  6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  originariamente
risultante  dal  progetto  del  soggetto aggiudicatore possono essere
disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 165, comma 5,
e  166,  mediante  nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una
prescrizione  descrittiva  di carattere normativo. Ove necessario, il
CIPE,  su  proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
prescrive  che  nella  successiva  fase progettuale si dia corso alla
verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico   di  cui  agli
articoli 95  e  96  e  all'allegato  XXI.  A  tal fine la proposta di
variante,  comunque  formulata,  e'  tempestivamente trasmessa, prima
dell'approvazione  del  CIPE,  al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera
in  ordine  alla quale non siano state acquisite le valutazioni della
competente  commissione  VIA o della regione competente in materia di
VIA,  e  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il
Presidente  della  regione  competente  in  materia di VIA ritenga la
variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o
del  Presidente  della  regione competente, ovvero del Ministro per i
beni  e  le attivita' culturali in caso di aree tutelate ai sensi del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, dispone l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA
sulla  parte  di  opera  la  cui  localizzazione sia variata e per le
implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera.
La  procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto
definitivo,  salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere
la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con
successiva    verifica    sul    progetto    definitivo    ai   sensi
dell'articolo 185,   comma 4.   Resta   fermo   il  disposto  di  cui
all'articolo 185, comma 5.
  8.  In  alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo, il soggetto
aggiudicatore   ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione  del
progetto  e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso,
muniti  di  firma digitale, su supporto informatico non modificabile.
Le  amministrazioni  competenti  alla  istruttoria e gli enti gestori
delle  reti e opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono
di  adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico possono
richiedere  l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria  decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea
ove richiesta.
  9.  In  caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome
interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai  commi 5  e 7 del
presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
  10.  Sul  progetto  di  monitoraggio  ambientale, costituente parte
eventuale  del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le
regioni   possono   esprimersi   sentiti   i  comuni  e  le  province
interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.

	        
	      
                            Art. 168 (3)
    Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
  (art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)

  1.  La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e
presieduta  dal  (( Ministro delle infrastrutture )), o suo delegato,
ovvero  dal  capo  della struttura tecnica di missione. La segreteria
della  conferenza  e' demandata alla struttura tecnica di missione di
cui all'articolo 163, di seguito denominata: "struttura tecnica".
  2.  L'avviso  di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta
elettronica,  almeno quindici giorni prima della data della riunione,
ai  soggetti  pubblici  e  privati  competenti alla partecipazione al
procedimento  secondo  le  competenze  previste dalle leggi ordinarie
vigenti.   A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla
struttura  tecnica  la  lista  dei  soggetti  competenti e la data di
ricezione,  da  parte  degli stessi, del progetto definitivo, nonche'
una  relazione  illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione  delle  normative  di  riferimento e il rapporto tra le
autorizzazioni  individuate  e  le  parti  del  progetto dalle stesse
interessate;  la  stessa relazione indica i soggetti da invitare alla
conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o
previste.   Ove  necessario,  nell'ambito  della  conferenza  possono
tenersi  piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi  in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle singole
attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di
lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla
conferenza  deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di
prescrizioni  o  varianti,  compatibili con la localizzazione qualora
gia'  approvata  in  sede  di  progetto preliminare, entro il termine
perentorio  di  novanta  giorni  dalla data di ricezione del progetto
definitivo.  Le  proposte  possono  essere avanzate nelle riunioni di
conferenza,  con  dichiarazione  a  verbale,  ovvero con atto scritto
depositato  entro  il  predetto  termine  presso  la segreteria della
conferenza.  Le  proposte  tardivamente  pervenute  non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
  3.  La  convocazione  della  conferenza  e'  resa nota ai terzi con
avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul
sito  internet  del  Ministero e delle regioni interessate secondo le
procedure  e  le  modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100  del  2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di
permessi  e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto
il  progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla
conferenza,  o  in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento,   nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  della  convocazione  della conferenza sui sopraccitati
siti  internet.  Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la  fondatezza  dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il   soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto  definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data
dell'avvenuta  consegna.  I soggetti privati che non siano gestori di
reti   e   opere   interferenti   o   soggetti   aggiudicatori  delle
infrastrutture  non intervengono alla conferenza. I concessionari e i
contraenti  generali possono partecipare alla conferenza con funzione
di supporto alle attivita' istruttorie.
  4.  Il  procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno
dalla  data  di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i
soggetti  invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi
e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le
proposte  pervenute  prima  della  scadenza  predetta.  Il  documento
conclusivo   della   conferenza,   sottoscritto   dal   presidente  e
dall'incaricato  delle  funzioni  di  segretario della stessa, elenca
tutte  le  proposte  pervenute  e  i  soggetti invitati che non hanno
presentato  tempestiva  proposta.  Per  l'eventuale  procedura di VIA
restano fermi i diversi termini di cui alla sezione II.
  5.  Il  (( Ministro delle infrastrutture )) formula al CIPE a mezzo
della  struttura  tecnica  la  proposta  di approvazione o rinvio del
progetto  a  nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di
prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del
((  Ministro  delle  infrastrutture  )),  approva  o  rinvia  a nuova
istruttoria  il  progetto,  accogliendo le proposte di prescrizioni e
varianti   compatibili  con  la  localizzazione,  le  caratteristiche
tecniche  e  funzionali  e i limiti di spesa individuati nel progetto
preliminare laddove gia' approvato.
  6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della conferenza, la mancata
partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e non
invitato,   allo   stesso   e'  immediatamente  rimesso  il  progetto
definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria
eventuale  proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni;   la   proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale
integrazione   del   provvedimento   di   approvazione.  In  casi  di
particolare  gravita',  il (( Ministro delle infrastrutture )) ovvero
il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al
CIPE  la  sospensione  totale o parziale dei lavori, nelle more della
integrazione del provvedimento di approvazione.

	        
	      
                              Art. 169.
                              Varianti
                 (art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002,
                  inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
  1.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica  che  nello  sviluppo del
progetto  esecutivo  sia  assicurato  il  rispetto delle prescrizioni
impartite  dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e
preliminare.   Restano   fermi  i  compiti  e  le  verifiche  di  cui
all'articolo 185.
  2.  Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche e
integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo del progetto esecutivo, in
conseguenza della verifica di cui al comma 1.
  3.  Le  varianti  da apportare al progetto definitivo approvato dal
CIPE,  sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto
aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo,
ne'  comportino  altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato  e  non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a
carico  dei  fondi;  in  caso  contrario  sono approvate dal CIPE. Le
varianti  rilevanti  sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con
il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome
interessate,   espresso   con   la   procedura   di  cui  al  comma 5
dell'articolo 165.  Per  le  opere  il  cui  finanziamento  e'  stato
assegnato   su  presentazione  del  piano  economico  finanziario  la
richiesta  di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.
Non  assumono  rilievo  localizzativo  le varianti di tracciato delle
opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede
di  approvazione  del  progetto  ai  fini urbanistici; in mancanza di
diversa  individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini
urbanistici  le  zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
  4.  Il  soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente
della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare
direttamente,  ai  sensi  del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o
ricade  in  ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio   2004,   n.   42,   sono  informati  anche  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni
e  le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di  quarantacinque  giorni  dalla data di ricezione hanno facolta' di
rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di
maggiore  gravita',  puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La
medesima  informativa  e'  resa altresi' al Sindaco del Comune su cui
ricade l'intervento.
  5.  La  istruttoria delle varianti che non possono essere approvate
dal  soggetto  aggiudicatore  ai sensi del comma 2 e' compiuta con le
modalita' di cui all'articolo 166, previo esperimento della procedura
di   verifica   preventiva   dell'interesse   archeologico   di   cui
all'allegato  XXI,  anche  nel  caso  in cui sia necessaria una nuova
valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle
regioni  e  delle  province  autonome interessate si procede ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
  6.   Ove   le   integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino
modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto e' nuovamente
approvato   ai   fini   della   dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del citato testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  previe,  occorrendo, nuove comunicazioni ai
sensi dell'articolo 166.
  7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e di preminente interesse
nazionale,  il  cui  progetto  definitivo non sia stato approvato dal
CIPE  a  norma  del  presente  capo, i soggetti aggiudicatori possono
avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste
dalle  diverse  norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente
articolo,  con  l'adozione,  per  le  varianti che non possono essere
approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi del comma 2, delle
procedure   con   conferenza   di   servizi,   secondo  le  modalita'
dell'articolo 166 e seguenti.

	        
	      
                              Art. 170.
                            Interferenze
                    (art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  Ad  integrazione  e  parziale  deroga  delle  previsioni di cui
all'articolo 25  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n. 327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze  alla  realizzazione  delle  infrastrutture  si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.
  2.  Il  progetto  preliminare  e'  rimesso,  a  cura  del  soggetto
aggiudicatore,  agli  enti  gestori  delle  interferenze  gia' note o
prevedibili.  Gli  enti  gestori  hanno  l'obbligo  di  verificare  e
segnalare  al  soggetto  aggiudicatore la sussistenza di interferenze
non  rilevate  con  il  sedime  della  infrastruttura  o insediamento
produttivo,  di  collaborare  con  il  soggetto  aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate
e  di  dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita'
progettuali di propria competenza.
  3.  Il  progetto  definitivo  e'  corredato dalla indicazione delle
interferenze,  rilevate  dal  soggetto  aggiudicatore e, in mancanza,
indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine di novanta giorni di cui
all'articolo 166,  comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e
attraversamenti  e  di  quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
  4.  Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio
devono  rispettare  il programma di risoluzione delle interferenze di
cui  al comma 3 approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo,
anche   indipendentemente  dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni
regolanti  la  risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto
aggiudicatore  si  impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
  5.  In  caso  di  mancato rispetto del programma di cui al comma 4,
ovvero  di  mancata  segnalazione  ai  sensi del comma 2, il soggetto
gestore  ha  l'obbligo  di  risarcire  i  danni  subiti  dal soggetto
aggiudicatore  per il conseguente impedimento al regolare svolgimento
dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare
le  procedure  di  cui  all'articolo 25,  comma 4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327, chiedendo al
Prefetto,  ovvero  al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni,
del   gestore   inadempiente   al   programma  di  risoluzione  delle
interferenze.

	        
	      
                              Art. 171.
                   Risoluzione delle interferenze
                  (art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002,
                  inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
  1.  Gli  enti  gestori  delle  reti  e  opere destinate al pubblico
servizio  in  qualsiasi  modo  interferenti  con  l'infrastruttura da
realizzare  hanno  l'obbligo  di  cooperare  alla realizzazione della
stessa  con  le  modalita' previste dall'articolo 170, come precisato
dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono
essere  compiute  in  tempi compatibili con i tempi di progettazione,
approvazione  ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal
presente  capo  e  dal  programma  a corredo del progetto preliminare
definitivo  ed  esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta  per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni
subiti   dal   soggetto   aggiudicatore.  I  progetti  preliminari  o
definitivi   di   risoluzione   delle   interferenze  possono  essere
sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle
infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le
procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
  2.   In   fase   di   redazione   del  progetto  preliminare  delle
infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
    a) la  verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza
delle interferenze;
    b) la   collaborazione   tecnico   progettuale  con  il  soggetto
aggiudicatore  per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti,
nonche' degli spostamenti di opere interferite;
    c) l'avvio   della   progettazione  degli  spostamenti  di  opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
    d) la  comunicazione  del  calcolo  estimativo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  3.  In  fase  di  redazione  e approvazione del progetto definitivo
delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per
oggetto:
    a) la  redazione,  in  tempi  congruenti  con quelli del soggetto
aggiudicatore,  del  progetto  definitivo  degli spostamenti di opere
interferite  cui  provvede  l'ente gestore e la collaborazione con il
soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede
quest'ultimo;
    b) la  verifica  della  completezza e congruita' del programma di
risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto
definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non
precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
    c) la  comunicazione  dell'importo  definitivo degli oneri per le
attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle
interferenze.
  4.  In  fase  di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente
gestore  ha  per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte
le interferenze di propria competenza.
  5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a
spese   del   soggetto   aggiudicatore;   il  mancato  accordo  sulle
prestazioni  e  sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento
delle  attivita'  di  collaborazione  in  fase  progettuale, salvo il
diritto  a  ricevere  il  rimborso  di tutti gli oneri legittimamente
affrontati.  In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere le
attivita'  di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico accordo
convenzionale   con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione  che
quest'ultimo  metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le risorse
occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il
diritto  dello  stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme
poste  a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte
salve  le  diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
  6.  Il  presente  articolo si applica, in quanto compatibile, anche
alle  interferenze  tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel
caso  di  interferenze  tra  infrastrutture in corso di realizzazione
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere
approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 166 e seguenti.

	        
	      
                           Art. 172. (11)
                  La societa' pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002,
inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
  1.  Ove  la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal
CIPE,    preveda,    ai    fini    della    migliore    utilizzazione
dell'infrastruttura  e  dei  beni connessi, l'attivita' coordinata di
piu'  soggetti  pubblici,  si  procede  attraverso  la  stipula di un
accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno,
attraverso  la  costituzione  di  una  societa' pubblica di progetto,
senza  scopo  di  lucro,  anche  consortile, partecipata dai soggetti
aggiudicatori  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  interessati. Alla
societa'   pubblica   di   progetto  sono  attribuite  le  competenze
necessarie  alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o
connesse,  nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e alla
utilizzazione  delle  stesse e delle altre fonti di autofinanziamento
indotte  dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica  di progetto e'
autorita'  espropriante  ai  sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n. 327. La societa' pubblica di progetto realizza l'intervento
in  nome  proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
dei  finanziamenti  deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche
al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
  ((  1-bis.  Per  lo  svolgimento delle competenze di cui al secondo
periodo  del  comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le
disposizioni del presente codice. ))
  2. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere
di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
  ((  3.  La societa' pubblica di progetto e' istituita allo scopo di
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la  realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e
a promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa'
e'  organismo  di  diritto  pubblico  ai  sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo. ))
  4.   Gli   enti   pubblici   interessati   alla   realizzazione  di
un'infrastruttura  possono partecipare, tramite accordo di programma,
al  finanziamento  della  stessa,  anche  attraverso  la  cessione al
soggetto  aggiudicatore  ovvero alla societa' pubblica di progetto di
beni  immobili  di  proprieta'  o  allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
  5.  Ai  fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici
possono     contribuire     per    l'intera    durata    del    piano
economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  societa'
pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
    a)  da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi
di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura;
    b)  da  parte della camera di commercio, industria e artigianato,
una  quota  della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  6.  La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso  il  quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
  7.   I   soggetti   privati   interessati   alla  realizzazione  di
un'infrastruttura  possono  contribuire  alla  stessa  attraverso  la
cessione  di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire
alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

	        
	      
                              Art. 173.
                     Modalita' di realizzazione
                    (art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
  1.   In   deroga   alle   previsioni  di  cui  all'articolo 53,  la
realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
    a) concessione di costruzione e gestione;
    b) affidamento unitario a contraente generale.

	        
	      
                              Art. 174.
                Concessioni relative a infrastrutture
                    (art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
  1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione
   dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario
   e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara,
   sulla  base  del piano economico finanziario e costituiscono, come
   previsto  al  successivo  articolo  177,  comma  4,  parametri  di
   aggiudicazione  della concessione. Nella determinazione del prezzo
   si  tiene  conto  dell'eventuale  prestazione di beni e servizi da
   parte  del  concessionario  allo  stesso  soggetto  aggiudicatore,
   relativamente  all'opera concessa, secondo le previsioni del bando
   di gara.
  2.  Le  procedure  di appalto del concessionario e i rapporti dello
   stesso  concessionario  con  i propri appaltatori o con il proprio
   contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
    norme  regolanti  gli  appalti  del  concessionario  di  cui agli
   articoli da 146 a 151;
    norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui
   al regolamento;
    verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari
   e  subaffidatari  di  lavori.  I  rapporti  tra  concessionario  e
   appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato
   disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
  3.  I  rapporti  di  collegamento del concessionario con le imprese
   esecutrici  dei  lavori  sono individuati e regolati dall'articolo
   149,  comma  3.  L'elenco limitativo di tali imprese e' unito alle
   candidature  per  la  concessione.  Tale  elenco  e' aggiornato in
   funzione  delle  modifiche  che  intervengono  successivamente nei
   collegamenti  tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per
   la  realizzazione  delle  opere,  di  un  contraente  generale, ai
   rapporti  tra  concessionario e contraente generale si applicano i
   commi  7,  8 e 9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia
   un'impresa   collegata   al  concessionario,  deve  assicurare  il
   subaffidamento  a  terzi  delle quote ad essi riservate in sede di
   gara  ovvero  ai  sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote
   predette dovra' avvenire con la procedura prevista per gli appalti
   del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
  4.   E'  fatto  divieto  alle  amministrazioni  aggiudicatrici,  di
   procedere  ad  estensioni dei lavori affidati in concessione al di
   fuori   delle   ipotesi   consentite   dall'articolo  147,  previo
   aggiornamento  degli  atti  convenzionali sulla base di uno schema
   predisposto   dal   Ministro   delle   infrastrutture.   Di   tale
   aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152 )).

	        
	      
                        Art. 175 (3) (5) (11)
                              Promotore
                    (art. 8, d.lgs. n. 190/2002)

  ((  1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto
del  Ministro  dei  lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  100  del 2 maggio 2001, nonche' nella
Gazzetta   Ufficiale   italiana   e   comunitaria,   la  lista  delle
infrastrutture,   inserite   nel   programma   di   cui  al  comma  1
dell'articolo  162,  per  le quali i soggetti aggiudicatori intendono
avviare  le  procedure  di  cui  all'articolo  153.  Nella  lista  e'
precisato,   per  ciascuna  infrastruttura,  l'ufficio  del  soggetto
aggiudicatore  presso  il  quale  gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili. ))
  2.  E'  facolta' dei soggetti (( di cui all'articolo 153, comma 20,
))   presentare   al   Ministero  delle  infrastrutture  proposte  di
intervento  e  studi  di  fattibilita' relativi alla realizzazione di
infrastrutture,   inserite   nel   programma   di   cui  al  comma  1
dell'articolo  164,  non presenti nella lista di cui al comma 1. Tale
presentazione  non  determina, in capo al Ministero, alcun obbligo di
esame  e  valutazione. Il Ministero puo' inserire, nell'ambito di una
successiva  lista  di cui al comma 1, le proposte di intervento e gli
studi  ritenuti  di  pubblico  interesse; l'inserimento non determina
alcun  diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti.
  3. Il soggetto aggiudicatore (( ... )) promuove, ove necessaria, la
procedura   di   valutazione   di  impatto  ambientale  e  quella  di
localizzazione  urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale fine,
il  promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto
ambientale e quant'altro necessario alle predette procedure.
  4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto
preliminare, nei tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di
non  approvare  la  proposta, la rimette al soggetto aggiudicatore ai
fini  dell'eventuale  espletamento  di una nuova istruttoria o per la
realizzazione  dell'opera  con  diversa procedura; in ogni caso, sono
rimborsati  al  promotore  i  costi  della  integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
  5.  La  gara (( di cui all'articolo 153 )) e' bandita entro un mese
dalla  delibera di approvazione del progetto preliminare da parte del
CIPE ed e' regolata dall'articolo 177.

	        
	      
                        Art. 176 (3) (5) (11)
                  Affidamento a contraente generale
      (art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

  1.  Con  il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b),
il  soggetto  aggiudicatore,  in deroga all'articolo 53, affida ad un
soggetto   dotato  di  adeguata  esperienza  e  qualificazione  nella
costruzione  di  opere  nonche'  di adeguata capacita' organizzativa,
tecnico-realizzativa  e  finanziaria  la  realizzazione con qualsiasi
mezzo   dell'opera,  nel  rispetto  delle  esigenze  specificate  nel
progetto  preliminare  o nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore  e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
  2. Il contraente generale provvede:
a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo e alle attivita' tecnico
   amministrative  occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire
   all'approvazione  dello  stesso  da  parte  del  CIPE,  ove  detto
   progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione   delle   aree   di  sedime;  la  delega  di  cui
   all'articolo   6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario,
   puo' essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione   con  qualsiasi  mezzo  dei  lavori  e  alla  loro
   direzione;
e) al   prefinanziamento,   in   tutto  o  in  parte,  dell'opera  da
   realizzare;
f) ove   richiesto,  all'individuazione  delle  modalita'  gestionali
   dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione,   al  soggetto  aggiudicatore,  del  piano  degli
   affidamenti,  delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
   di  tutti  gli  altri  elementi utili a prevenire le infiltrazioni
   della  criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e
   gli organi competenti in materia.
  3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del progetto definitivo
   da  parte  del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base
   di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in
   materia  di  sicurezza  nonche' di prevenzione e repressione della
   criminalita',  finalizzati  alla verifica preventiva del programma
   di  esecuzione  dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
   tutte  le  fasi  di  esecuzione  delle opere e dei soggetti che le
   realizzano.  I  contenuti  di  tali accordi sono definiti dal CIPE
   sulla   base   delle   linee   guida   indicate  dal  Comitato  di
   coordinamento   per   l'alta   sorveglianza  delle  grandi  opere,
   istituito  ai  sensi  dell'articolo  180  del codice e del decreto
   dell'interno  in  data  14  marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale  n.  54  del  5  marzo  2004,  in  ogni  caso prevedendo
   l'adozione  di  protocolli  di  legalita'  che comportino clausole
   specifiche  di  impegno,  da  parte dell'impresa aggiudicataria, a
   denunciare  eventuali tentativi di estorsione, con la possibilita'
   di  valutare  il  comportamento  dell'aggiudicatario ai fini della
   successiva   ammissione   a  procedure  ristrette  della  medesima
   stazione   appaltante  in  caso  di  mancata  osservanza  di  tali
   prescrizioni.  Le  prescrizioni  del  CIPE a cui si uniformano gli
   accordi  di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori
   e  per  l'impresa  aggiudicataria,  che  e'  tenuta a trasferire i
   relativi  obblighi  a carico delle imprese interessate a qualunque
   titolo  alla  realizzazione  dei lavori. Le misure di monitoraggio
   per  la  prevenzione  e  repressione di tentativi di infiltrazione
   mafiosa  comprendono  il  controllo dei flussi finanziari connessi
   alla  realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse
   totalmente   o  parzialmente  a  carico  dei  promotori  ai  sensi
   dell'articolo  175  e  quelli  derivanti  dalla attuazione di ogni
   altra  modalita'  di  finanza  di  progetto.  Il  CIPE  definisce,
   altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario,
   indicando  i  soggetti  sottoposti  a  tale forma di controllo, le
   modalita'  attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonche'
   le  soglie  di  valore  delle  transazioni finanziarie oggetto del
   monitoraggio  stesso,  potendo  anche indicare, a tal fine, limiti
   inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.   143,   convertito,   con
   modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197. Gli oneri
   connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota
   forfettaria di cui al comma 20.
  4.  Il  contraente  generale  risponde  nei  confronti del soggetto
aggiudicatore  della  corretta  e  tempestiva  esecuzione dell'opera,
secondo  le  successive  previsioni del presente capo. I rapporti tra
soggetto  aggiudicatore  e  contraente  generale  sono  regolati, per
quanto  non  previsto  dalla  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, dal
presente  capo  e  dal  regolamento,  dalle  norme della parte II che
costituiscono  attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte  III,  dagli  atti  di  gara  e  dalle  norme del codice civile
regolanti l'appalto.
  5.  Alle  varianti del progetto affidato al contraente generale non
si  applicano  gli  articoli  56,  57 e 132; esse sono regolate dalle
norme  della  parte  II  che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano  a  carico  del  contraente generale le eventuali varianti
   necessarie  ad  emendare  i  vizi  o  integrare  le  omissioni del
   progetto   redatto   dallo   stesso   e   approvato  dal  soggetto
   aggiudicatore,  mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore
   le   eventuali   varianti  indotte  da  forza  maggiore,  sorpresa
   geologica  o  sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
   comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al  di  fuori  dei  casi  di  cui  alla  lettera a), il contraente
   generale  puo'  proporre  al  soggetto  aggiudicatore  le varianti
   progettuali  o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
   ridurre  il  tempo  o  il  costo  di realizzazione delle opere; il
   soggetto   aggiudicatore  puo'  rifiutare  la  approvazione  delle
   varianti  o  modifiche  tecniche  ove  queste  non  rispettino  le
   specifiche  tecniche  e  le  esigenze  del soggetto aggiudicatore,
   specificate  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  o  comunque
   determinino   peggioramento   della   funzionalita',  durabilita',
   manutenibilita'   e   sicurezza  delle  opere,  ovvero  comportino
   maggiore  spesa  a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
   termine di ultimazione.
  6.  Il  contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita'  di  cui  al  comma 2 direttamente ovvero, se costituito da
piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;
i  rapporti  del  contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di
diritto  privato,  a  cui  non  si  applica il presente codice, salvo
quanto  previsto  nel  presente  capo. Al contraente generale che sia
esso  stesso  amministrazione  aggiudicatrice o ente aggiudicatore si
applicano le sole disposizioni di cui (( alla parte I e )) alla parte
II,  che  costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di
cui alla parte III.
  7.   Il   contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori  affidati
direttamente,  nei  limiti della qualificazione posseduta a norma del
regolamento,  ovvero  mediante  affidamento a soggetti terzi. I terzi
affidatari  di  lavori  del  contraente  generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono  subaffidare  i  lavori nei limiti e alle condizioni previste
per  gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai
predetti   subaffidamenti.  Il  soggetto  aggiudicatore  richiede  al
contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le
imprese  esecutrici  di  una  quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire
mediante affidamento a terzi.
  8.  L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e
subaffidamenti  di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.
  9.  Il  soggetto  aggiudicatore verifica periodicamente il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i  propri  affidatari;  ove  risulti  la  inadempienza del contraente
generale,  il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una
detrazione  sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario,  nonche'  di applicare le eventuali diverse sanzioni
previste in contratto.
  10.  Per  il  compimento  delle  proprie  prestazioni il contraente
generale,  ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di
progetto  in  forma  di  societa',  anche  consortile, per azioni o a
responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 156 e
dalle  successive  disposizioni  del presente articolo. Alla societa'
possono  partecipare,  oltre  ai  soggetti  componenti  il contraente
generale,  istituzioni  finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente   indicate   in  sede  di  gara.  La  societa'  cosi'
costituita  subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione,  salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro
costituisca  cessione  di  contratto;  salvo  diversa  previsione del
contratto,  i  soggetti  componenti  il  contraente  generale restano
solidalmente  responsabili  con la societa' di progetto nei confronti
del  soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al  soggetto
aggiudicatore  garanzie  bancarie  e assicurative per la restituzione
delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.
Tali  garanzie  cessano  alla  data  di  emissione del certificato di
collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e'
indicato nel bando di gara.
  11.  Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione
delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che
hanno  concorso  a  formare  i  requisiti  per la qualificazione sono
tenuti  a  partecipare  alla  societa'  e a garantire, nei limiti del
contratto,   il   buon  adempimento  degli  obblighi  del  contraente
generale,  sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso  a  formare  i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire  in  qualsiasi  momento.  Il soggetto aggiudicatore non puo'
opporsi  alla  cessione di crediti effettuata dal contraente generale
nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
  12.  Il  bando  determina  la  quota  di valore dell'opera che deve
essere  realizzata  dal  contraente  generale  con  anticipazione  di
risorse  proprie  e  i  tempi e i modi di pagamento del prezzo. Per i
bandi  pubblicati  entro  il  31  dicembre  2006, tale quota non puo'
superare  il  venti  per  cento dell'importo dell'affidamento posto a
base  di  gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta  a  tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.
Per  il  finanziamento della predetta quota, il contraente generale o
la   societa'  di  progetto  possono  emettere  obbligazioni,  previa
autorizzazione  degli  organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti
dell'  articolo  2412  del  codice  civile. Il soggetto aggiudicatore
garantisce  il  pagamento  delle  obbligazioni emesse, nei limiti del
proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati
di  avanzamento  emessi  ovvero dal conto finale o dal certificato di
collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni   garantite  dal  soggetto
aggiudicatore  possono  essere  utilizzate  per la costituzione delle
riserve  bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.
Le  modalita'  di operativita' della garanzia di cui al terzo periodo
del   presente   comma   sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture.  Le  garanzie  prestate  dallo  Stato  ai  sensi  del
presente  comma  sono  inserite  nell'elenco  allegato  allo stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di cui
all'articolo  13  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
  13.  I  crediti  delle  societa'  di  progetto,  ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti
del  soggetto aggiudicatore sono cedibili ai sensi dell'articolo 117;
la  cessione  puo'  avere  ad  oggetto  crediti non ancora liquidi ed
esigibili.
  14.  La  cessione  deve  essere  stipulata mediante atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata  e deve essere notificata al debitore
ceduto.  L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione
e'  effettuata  a  fronte  di  un  finanziamento  senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
  15.  Il  soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni
rese  e  prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo  le  previsioni  contrattuali.  Per  i soli crediti di cui al
presente  comma  ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa   limitata,   la   emissione  del  certificato  di  pagamento
costituisce  definitivo  riconoscimento  del credito del finanziatore
cessionario;  al  cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti   tra   debitore   e   creditore  cedente,  ivi  inclusa  la
compensazione  con  crediti  derivanti  dall'adempimento dello stesso
contratto   o   con  qualsiasi  diverso  credito  nei  confronti  del
contraente generale cedente.
  16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti  definitivi  ai  sensi  del comma 15, in tutti i casi di
mancato o ritardato completamento dell'opera.
  17.  Per  gli  affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia
globale di cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi
ai sensi del comma 15:
a) la  garanzia  di  buon  adempimento non e' soggetta alle riduzioni
   progressive  di  cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia gia'
   ridotta  ovvero  la  riduzione  sia  espressamente  prevista nella
   garanzia  prestata,  il  riconoscimento definitivo del credito non
   opera  se  la  garanzia  non  e'  ripristinata  e la previsione di
   riduzione espunta dalla garanzia;
b) in   tutti   i   casi  di  risoluzione  del  rapporto  per  motivi
   attribuibili  al  contraente generale si applicano le disposizioni
   previste dall'articolo 159;
c) il  contraente  generale  ha  comunque  facolta'  di sostituire la
   garanzia   di  buon  adempimento  con  la  garanzia  globale,  ove
   istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle
   lettere a) e b).
  18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
globale  di  esecuzione  di  cui  all'articolo 129, comma 3, che deve
comprendere  la  possibilita' per il garante, in caso di fallimento o
inadempienza  del contraente generale, di far subentrare nel rapporto
altro  soggetto  idoneo  in  possesso  dei  requisiti  di  contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
  19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le  modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del
   progetto  definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche
   ai  lavori,  pertinenti  in  particolare  le  prestazioni  di  cui
   all'articolo  165,  comma  8,  e i lavori di cantierizzazione, ove
   autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo
   dovuti  al  contraente  generale per le prestazioni compiute prima
   dell'inizio  dei  lavori,  pertinenti  in particolare le attivita'
   progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
  20.  Al  fine  di  garantire l'attuazione di idonee misure volte al
perseguimento  delle  finalita'  di  prevenzione  e repressione della
criminalita'  e  dei  tentativi  di infiltrazione mafiosa di cui agli
articoli  176,  comma  3,  lettera  e),  e  180, comma 5, il soggetto
aggiudicatore  indica  nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non
sottoposta  al  ribasso  d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento,  secondo  valutazioni  preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara.
Nel  progetto  che  si  pone  a  base di gara, elaborato dal soggetto
aggiudicatore,  la  somma  corrispondente a detta aliquota e' inclusa
nelle  somme  a  disposizione  del  quadro economico, ed e' unita una
relazione   di   massima   che   correda   il   progetto,   indicante
l'articolazione  delle  suddette  misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni  tecniche  per  l'attuazione  delle  misure  in questione,
eventualmente  proposte  dal  contraente  generale, in qualunque fase
dell'opera,  non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto  aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per
iniziativa    del    promotore,   quest'ultimo   predispone   analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi,  non  sottoposti  a  ribasso  d'asta  e inseriti nelle somme a
disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si  applicano,  in  quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione

	        
	      
                          Art. 177 (1) (5)
                     Procedure di aggiudicazione
      (art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)

  1.   L'aggiudicazione  delle  concessioni  e  degli  affidamenti  a
contraente generale avviene mediante procedura ristretta.
  2.  Per  l'affidamento  delle concessioni si pone a base di gara il
progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone
a  base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo (( ;
e' applicabile altresi' l'articolo 53, comma 2, lettera c )).
  3.  I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando
di  gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati  a  presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le  domande di
partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i  soggetti
aggiudicatori  individuano  i  soggetti  da  invitare  redigendo  una
graduatoria   di   merito   sulla  base  di  criteri  oggettivi,  non
discriminatori  e  pertinenti  all'oggetto del contratto, predefiniti
nel  bando  di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare  non  puo'  essere  inferiore  a cinque, se esistono in tale
numero  soggetti  qualificati.  In  ogni  caso il numero di candidati
invitati   deve   essere  sufficiente  ad  assicurare  una  effettiva
concorrenza.
  4.  L'aggiudicazione  dei  contratti  di cui al comma 1 avviene: al
prezzo piu' basso ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base di una pluralita' di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le
   modalita'  di  gestione,  il  livello e i criteri di aggiornamento
   delle   tariffe   da  praticare  all'utenza,  nonche'  l'eventuale
   prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;
f) LETTERA  ABROGATA  DAL D.L. 12 MAGGIO 2006, N. 173, CONVERTITO CON
   MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2006, N. 228;
g) la  maggiore  entita',  rispetto  a quella prevista dal bando, del
   prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico
   delle opere da realizzare.
  5.  Per  i  soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli
articoli  da  208  a  214,  si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte III.
  6.  Per  tutti  gli  altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto  non  previsto  nel presente articolo, le norme della parte II
che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.
  7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.

	        
	      
                              Art. 178.
                              Collaudo
                    (art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e
   nei termini previsti dall'articolo 141.
  2.  Per  le  infrastrutture  di grande rilevanza o complessita', il
   soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo
   ad  avvalersi  dei  servizi  di supporto e di indagine di soggetti
   specializzati  nel  settore.  Gli oneri relativi sono a carico dei
   fondi  con  le  modalita'  e  i  limiti  stabiliti con decreto del
   ((Ministro  delle  infrastrutture)),  di  concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze.  L'affidatario  del  supporto al
   collaudo  non  puo'  avere  rapporti  di  collegamento  con chi ha
   progettato,  diretto,  sorvegliato  o eseguito in tutto o in parte
   l'infrastruttura.

	        
	      
                         Art. 179. (11)(17)
  Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
                   l'approvvigionamento energetico
                    (art. 13, d.lgs. n. 190/2002)

  1.   Gli   insediamenti  produttivi  e  le  infrastrutture  private
strategiche  inclusi  nel  programma sono opere private di preminente
interesse  nazionale; alla intesa Stato-regione per la localizzazione
delle  stesse  ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione
di  impatto  ambientale,  ove necessaria, nonche' al conseguimento di
ogni  altro  parere  e permesso, comunque denominato, necessario alla
realizzazione  degli  insediamenti  produttivi e delle infrastrutture
private strategiche si provvede con le modalita' di cui agli articoli
165  e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo,
ovvero    con    successiva   eguale   procedura,   il   realizzatore
dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura privata strategica
puo'  richiedere  e  conseguire  tutte le autorizzazioni e i permessi
necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
  2.  Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la
dichiarazione  di  pubblica utilita' delle infrastrutture strategiche
per  l'approvvigionamento  energetico,  incluse  nel programma di cui
all'articolo  161,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui ai commi
seguenti.
  3.  Il  soggetto  aggiudicatore,  o  per  esso, il concessionario o
contraente  generale,  trasmette  al  Ministero  e al Ministero delle
attivita'  produttive, entro il termine di sei mesi dall'approvazione
del  programma,  il  progetto  delle infrastrutture di competenza. Il
progetto  e'  trasmesso  altresi'  alle  amministrazioni  interessate
rappresentate  nel CIPE e alle ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare  permessi  e autorizzazioni necessari alla realizzazione e
all'esercizio  delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti.
Nei  casi  in  cui,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e'
soggetta  a VIA, il progetto contiene tutti gli elementi necessari ai
fini dello svolgimento delle relative procedure ed e' corredato dallo
studio  di  impatto  ambientale  che  e'  reso  pubblico  secondo  le
procedure  vigenti.  Il  progetto  evidenzia  con  adeguato elaborato
cartografico  le  aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le
necessarie misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai
fini  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita', e' comunicato dal
soggetto  aggiudicatore  o, per esso, dal concessionario o contraente
generale,  ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n.  241  e successive modificazioni, con le stesse forme previste per
la  VIA  dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
  4.  Il  Ministero  convoca  una  Conferenza di servizi entro trenta
giorni  dal  ricevimento  del  progetto.  La Conferenza di servizi ha
finalita'  istruttoria  e  acquisisce gli atti e i documenti relativi
alla  realizzazione  del  progetto.  Nell'ambito  della Conferenza di
servizi,  che  si  conclude  entro  il  termine perentorio di novanta
giorni,   le   amministrazioni   competenti  e  i  gestori  di  opere
interferenti  hanno  facolta'  di  presentare  motivate  proposte  di
adeguamento,  richieste  di  prescrizioni all'atto della approvazione
del   progetto,  o  richieste  di  varianti  che  non  modificano  le
caratteristiche   essenziali   delle   opere   e  le  caratteristiche
prestazionali  e  funzionali individuate in sede di progetto. Entro i
quaranta  giorni  successivi  alla  conclusione  della  Conferenza di
servizi  il  Ministero  valuta  le  proposte e le richieste pervenute
dalle   amministrazioni   competenti   e   dai  gestori  delle  opere
interferenti  e  gli eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali
apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente  generale,  e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta   giorni  successivi,  approva  con  eventuali  adeguamenti  o
prescrizioni  il progetto definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle
disposizioni  vigenti,  l'opera  e'  soggetta a VIA, si applicano per
l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
  5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti
con  l'intesa  dei presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate. L'approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed
edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta
comunque  denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico  e  di tutte le attivita' previste nel progetto approvato.
In  caso  di  dissenso della regione o provincia autonoma si provvede
con le modalita' di cui all'articolo 165, comma 6.
  6.  Le  funzioni amministrative previste dal presente capo relative
alla  realizzazione  e all'esercizio delle infrastrutture strategiche
per  l'approvvigionamento  energetico  sono svolte di concerto tra il
Ministero  e  il  Ministero delle attivita' produttive.(( Le predette
funzioni  comprendono  anche quelle relative all'esercizio dei poteri
espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita',
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   e  quelle  relative  alle  autorizzazioni  delle  varianti  da
apportare  al  progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione  del  progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere,  che  non  assumono  rilievo  sotto l'aspetto localizzativo ai
sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del presente codice
e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato )).
  7.    Relativamente    alle    infrastrutture    strategiche    per
l'approvvigionamento   energetico   gli  enti  aggiudicatori  di  cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.
  8.  Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e
le  infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si
applica l'articolo 170.

	        
	      
                              Art. 180.
                      Disciplina regolamentare
                    (art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  I  soggetti  aggiudicatori  indicano  negli  atti  di  gara  le
   disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo
   all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
   Ministro    della    giustizia   e   con   il   ((Ministro   delle
   infrastrutture)),   sono   individuate   le   procedure   per   il
   monitoraggio  delle  infrastrutture e insediamenti industriali per
   la   prevenzione  e  repressione  di  tentativi  di  infiltrazione
   mafiosa.  I  relativi  oneri  sono posti a carico dei fondi con le
   modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro
   delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
   dell'economia e delle finanze.

	        
	      
                              Art. 181.
                       Norme di coordinamento
                    (art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  Le  norme  del  presente  capo non derogano le previsioni delle
leggi  16 aprile 1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio
1992,  n.  139,  e  successive modificazioni e integrazioni, relative
alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
  2.  Le  procedure  di  approvazione,  finanziamento  e  affidamento
previste  dal  presente capo si applicano all'attraversamento stabile
dello  Stretto  di  Messina,  inserito nel programma, anche in deroga
alle  previsioni  della  legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La societa'
Stretto  di  Messina  S.p.a.,  istituita  secondo le previsioni della
legge  speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo di
diritto  pubblico  in  applicazione  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.

	        
	      
Sezione II
Procedure per la valutazione di
impatto ambientale delle grandi opere
                              Art. 182.
                        Campo di applicazione
                    (art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
  1.  La  presente  sezione,  in attuazione dell'articolo 1, comma 2,
della  legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la
valutazione   di  impatto  ambientale  e  l'autorizzazione  integrata
ambientale,  limitatamente  alle  infrastrutture  e agli insediamenti
produttivi  soggetti  a  tale  procedura  a  norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di
cui  all'articolo 2  della  direttiva  85/337/CEE  del Consiglio, del
27 giugno   1985,   come  modificata  dalla  direttiva  97/11/CE  del
Consiglio, del 3 marzo 1997.
  2.   Il  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e'
obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma
delle  vigenti  disposizioni  ed  e'  concluso, secondo le previsioni
della  presente  sezione;  il  permesso  di costruire non puo' essere
rilasciato  se  non  e'  concluso  il  procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
  3.   Sono   esclusi  dalla  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di
un  pericolo imminente ovvero in seguito a calamita' per le quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge  24 febbraio  1992,  n. 225. I provvedimenti di esclusione sono
emanati  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti
che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
eventuale deroga.
  4.  Per  le  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi soggetti a
screening   o   valutazione   di  impatto  ambientale  regionale,  il
provvedimento di compatibilita' ambientale e' emesso dal CIPE, previa
valutazione  da  esprimersi  dalle  regioni nei modi e tempi previsti
dall'articolo 165.
  5.  L'autorizzazione  ambientale  integrata,  per  gli insediamenti
produttivi,  e' regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, quanto a presupposti e procedimento.

	        
	      
                            Art. 183 (3)
                              Procedure
      (art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

  1.  L'istruttoria  sui progetti relativi alle opere di cui all'art.
182,  comma  1,  e'  eseguita  al  fine  di individuare, descrivere e
valutare,  in  modo  appropriato,  per  ciascun caso particolare, gli
effetti  diretti  e  indiretti  di  un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il
paesaggio;  i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione
tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e
dall'allegato  tecnico  trovano applicazione le norme del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
  2.  Il  soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto  ambientale.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e' redatto
secondo  le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato
tecnico  di  cui  all'allegato  XXI.  In  ogni  caso esso deve almeno
comprendere:  una  descrizione del progetto con informazioni relative
alla  sua  ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle
misure  previste  per  evitare,  ridurre  e  possibilmente compensare
rilevanti  effetti  negativi;  i  dati  necessari  per  individuare e
valutare principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente;
una  descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame
dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta
sotto   il   profilo   dell'impatto   ambientale;   dati,  analisi  e
informazioni  relative  al  progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse  naturali,  alla  emissione  di inquinanti, alla creazione di
sostanze   nocive   e  allo  smaltimento  dei  rifiuti.  Il  soggetto
aggiudicatore  deve  redigere  una relazione sui metodi di previsione
utilizzati  per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure
previste  per  evitare,  ridurre  ed eventualmente compensare effetti
negativi  rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto  non  tecnico  delle  informazioni  trasmesse e indicare le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di
un  lotto  di  infrastruttura  deve contenere elementi di massima che
diano   informazioni   sull'impatto   ambientale   determinato  dalla
realizzazione  degli  altri  lotti  secondo  le  scelte  seguite  nel
progetto presentato.
  3.  Il  progetto  comprendente  lo  studio  di  impatto ambientale,
relativo  ad  una  delle  opere  di cui all'articolo 182, comma 1, e'
trasmesso  dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
  4.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio tiene
conto,  ai  fini  delle  valutazioni  di  propria  competenza,  delle
eventuali  osservazioni  ad  esso rimesse dai soggetti pubblici e dai
privati  interessati,  nei modi e termini di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
  5.  Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per
le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica,  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali,
decorsi   novanta   giorni   dalla   data   di   presentazione  della
documentazione  da  parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorita'
proponente,    provvedono    ad   emettere   la   valutazione   sulla
compatibilita'  ambientale  dell'opera,  comunicandola  alle  regioni
interessate  e al (( Ministro delle infrastrutture )) nonche', per le
opere  di  cui  all'articolo  179,  anche al Ministro delle attivita'
produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a
tale fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 184.
  6.  Il  provvedimento  di compatibilita' ambientale e' adottato dal
CIPE,  contestualmente  all'approvazione del progetto preliminare. In
caso  di  motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  o  del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
l'adozione   del   provvedimento   di  compatibilita'  ambientale  e'
demandata  al  Consiglio  dei  Ministri,  che vi provvede nella prima
riunione  utile  successiva.  Sul progetto definitivo si procede alla
verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4.

	        
	      
                              Art. 184
          Contenuto della valutazione di impatto ambientale
                    (art. 19, d.lgs. n. 190/2002)

  1.  La  valutazione  di  impatto  ambientale  individua gli effetti
   diretti  e  indiretti  di  un  progetto  e  delle  sue  principali
   alternative,  compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna,
   sulla  flora,  sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
   sull'aria,  sul  clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti
   fattori,  nonche'  sui  beni materiali e sul patrimonio culturale,
   sociale  e  ambientale  e  valuta  inoltre  le  condizioni  per la
   realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90 )).

	        
	      
                            Art. 185 (5)
               Compiti della commissione speciale VIA
      (art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)

  1.   La   commissione   provvede  all'istruttoria  tecnica  di  cui
all'articolo  184  e,  entro  sessanta giorni dalla presentazione del
progetto  da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere
sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
  2.    Ove    la   commissione   verifichi   l'incompletezza   della
documentazione   presentata,  il  termine  indicato  al  comma  1  e'
differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
  3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura
della  procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia
provveduto   alle   richieste  integrazioni  entro  i  trenta  giorni
successivi, il parere si ritiene negativo.
  4. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
   entro  trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione del progetto
   definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformita'
   tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime  al  predetto  Ministero,  entro  sessanta  giorni da tale
   presentazione,  il  proprio parere sulla ottemperanza del progetto
   definitivo  alle  prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
   ambientale   e  sull'esatto  adempimento  dei  contenuti  e  delle
   prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.
  5. Qualora il progetto definitivo sia (( . . . )) diverso da quello
preliminare,  la  commissione  riferisce  al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione
della  commissione  stessa,  che  la  ((  .  . . )) differenza tra il
progetto  preliminare  e quello definitivo comporti una significativa
modificazione   dell'impatto   globale  del  progetto  sull'ambiente,
dispone,  nei  trenta  giorni  dalla comunicazione fatta dal soggetto
aggiudicatore,  concessionario o contraente generale, l'aggiornamento
dello  studio  di  impatto  ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso,  anche  ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte
dei  soggetti  pubblici  e privati interessati. L'aggiornamento dello
studio  di  impatto  ambientale  puo'  riguardare  la  sola  parte di
progetto  interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento
dei  contenuti  e  delle  prescrizioni  di  cui  al  provvedimento di
compatibilita'  ambientale,  il  citato  Ministro,  previa  diffida a
regolarizzare,   fa  dare  notizia  dell'inottemperanza  in  sede  di
Conferenza    di    servizi,    al    fine   dell'eventuale   rinnovo
dell'istruttoria.
  6.  Qualora  si  riscontrino  violazioni degli impegni presi ovvero
modifiche   del  progetto  che  comportino  significative  variazioni
dell'impatto   ambientale,   la  commissione  riferisce  al  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  il quale ordina al
soggetto  gestore  di  adeguare l'opera e, se necessario, richiede al
CIPE  la  sospensione  dei  lavori  e  il ripristino della situazione
ambientale   a   spese   del  responsabile,  nonche'  l'adozione  dei
provvedimenti  cautelari  di  cui  agli  articoli 8 e 9 della legge 8
luglio 1986, n. 349.
  7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei
lavori  e'  comunicata  al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il
progetto  esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e  seguenti  dell'allegato  tecnico  recato  dall'allegato  XXI,  ivi
compresa  l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto
Ministero  sono  anche  tempestivamente  trasmesse eventuali varianti
progettuali,   ivi  comprese  quelle  derivanti  dalle  attivita'  di
verifica  di  cui  all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del
relativo  allegato  tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione,
su  richiesta  dei  soggetti  esecutori  dell'opera,  puo' fornire le
proprie   indicazioni   sulla   interpretazione  e  applicazione  del
provvedimento di compatibilita' ambientale.
  8.  I  commi  4  e  5  non  si applicano al caso di VIA espressa su
progetti   definitivi,   fermo   restando   il  potere  di  impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale.

	        
	      
Sezione III
Qualificazione dei contraenti generali
                            Art. 186 (5)
       Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
                  (art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002
               aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

  1.  E'  istituito  il  sistema  di  qualificazione  dei  contraenti
generali.  La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole
in  forma  di  societa'  commerciali  o  cooperative,  da consorzi di
cooperative  di  produzione  e  lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909,  n. 422 (( e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577, )), e successive modificazioni,
ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
  2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti  generali non possono concorrere ad affidamenti di importo
lordo  superiore  a  quello della classifica di iscrizione, attestata
con  il  sistema  di  cui alla presente sezione ovvero documentata ai
sensi  dell'articolo  47, comma 2, salva la facolta' di associarsi ad
altro contraente generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
  3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
  4.  L'importo  della  classifica  III,  ai  fini  del  rispetto dei
requisiti  di  qualificazione,  e' convenzionalmente stabilito pari a
900 milioni di euro.

	        
	      
                              Art. 187.
                     Requisiti per le iscrizioni
              (art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto
                   dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
  1.  Costituiscono  requisiti  per  la qualificazione dei contraenti
generali:
    a) il  possesso  di  un  sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO
9001;
    b) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  generale  di  cui
all'articolo 188;
    c) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  speciale  di  cui
all'articolo 189.

	        
	      
                           Art. 188. (11)
                    Requisiti di ordine generale
                 (art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002
               aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
  1.  Per  la  qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti di ordine generale (( di cui all'articolo 38 )).
  2.  La  dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine  generale  non e'
richiesta  agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata
ai sensi del citato regolamento da non oltre cinque anni.

	        
	      
                          Art. 189 (3) (11)
                    Requisiti di ordine speciale
               (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002
aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

  1.  I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione
sono:
a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
  2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
a) dal  rapporto,  risultante  dai  bilanci  consolidati  dell'ultimo
   triennio,  tra  patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato,
   costituito  dal  totale  della  lettera  a)  del  passivo  di  cui
   all'articolo  2424  del  codice  civile, e cifra di affari annuale
   media  consolidata  in  lavori  relativa  all'attivita'  diretta e
   indiretta  di  cui  alla lettera b). Tale rapporto non deve essere
   inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato puo'
   essere  integrato  da  dotazioni o risorse finanziarie addizionali
   irrevocabili,  a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche
   dalla   eventuale  societa'  controllante.  Ove  il  rapporto  sia
   inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla
   stessa  proporzione  la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di
   affari   in   lavori  di  cui  alla  lettera  b)  e'  incrementata
   convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al
   minimo   richiesto,  con  il  limite  massimo  di  incremento  del
   cinquanta  per  cento.  Per  le iscrizioni richieste o rinnovate a
   decorrere  dal  1°  gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
   inferiore  al  quindici  per  cento e continuano ad applicarsi gli
   incrementi  convenzionali  per valori superiori. Per le iscrizioni
   richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
   medio  non  deve essere inferiore al venti per cento, e continuano
   ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori.
   Ove   il   rapporto  sia  inferiore  ai  minimi  suindicati  viene
   convenzionalmente   ridotta   alle  stesse  proporzioni  la  cifra
   d'affari;
b) dalla  cifra  di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio
   precedente  la  domanda di iscrizione mediante attivita' diretta e
   indiretta,  non  inferiore  a  cinquecento  milioni di euro per la
   Classifica  I,  mille  milioni  di  euro  per  la  Classifica II e
   milletrecento  milioni  di  euro per la Classifica III, comprovata
   con  le modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
   lavori  consolidata  possono  essere  ricomprese  le  attivita' di
   progettazione   e  fornitura  di  impianti  e  manufatti  compiute
   nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
  3.  La  adeguata  idoneita'  tecnica  e organizzativa e' dimostrata
dall'esecuzione  con  qualsiasi  mezzo  di un lavoro non inferiore al
quaranta  per  cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta, ovvero, in
alternativa,  di  tre  lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque   per  cento  della  classifica  richiesta.  I  lavori
valutati  sono  quelli  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito e
ultimati  nel  quinquennio precedente la richiesta di qualificazione,
ovvero  la  parte  di  essi  eseguita nello stesso quinquennio. Per i
lavori  iniziati  prima  del  quinquennio  o in corso alla data della
richiesta,  si  presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito  dall'importo  contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e  dalle  risultanze
definitive   del   contenzioso   eventualmente  insorto  per  riserve
dell'appaltatore    diverse   da   quelle   riconosciute   a   titolo
risarcitorio.  Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti
e  per  i  lavori  eseguiti  all'estero  si applicano le disposizioni
dettate  dal  regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si
intendono,  in  conformita'  all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad
oggetto  la  realizzazione  di  un'opera  rispondente  ai bisogni del
committente,  con  piena  liberta'  di  organizzazione  del  processo
realizzativo,  ivi  compresa la facolta' di affidare a terzi anche la
totalita'   dei  lavori  stessi,  nonche'  di  eseguire  gli  stessi,
direttamente   o  attraverso  societa'  controllate.  Possono  essere
altresi'  valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
e  gestione  aggiudicate  con  procedura  di  gara. I certificati dei
lavori  indicano  l'importo,  il  periodo  e il luogo di esecuzione e
precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon
esito.  Detti  certificati  riguardano  l'importo  globale dei lavori
oggetto  del  contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati  a  terzi o
realizzati  da  imprese controllate o interamente possedute, e recano
l'indicazione   dei   responsabili  di  progetto  o  di  cantiere;  i
certificati   sono   redatti   in   conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato XXII.
  4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non
   inferiore  a  quindici  unita'  per  la  Classifica I, venticinque
   unita'  per  la  Classifica II e quaranta unita' per la Classifica
   III;
b) dalla  presenza  in organico di direttori tecnici con qualifica di
   dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
   ai   sensi   delle   norme   UNI-ISO  10006,  dotati  di  adeguata
   professionalita'  tecnica e di esperienza acquisita in qualita' di
   responsabile  di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore
   a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di
   euro  per  la  Classifica  II  e  sessanta  milioni di euro per la
   Classifica  III,  in  numero  non  inferiore  a  tre unita' per la
   Classifica I, sei unita' per la Classifica II e nove unita' per la
   Classifica  III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo
   incarico   per   altra   impresa  e  producono  a  tale  fine  una
   dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.  L'impresa  assicura il
   mantenimento  del  numero  minimo  di  unita'  necessarie  per  la
   qualificazione   nella   propria   classifica,   provvedendo  alla
   sostituzione  del  dirigente,  direttore tecnico o responsabile di
   progetto  o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneita'; in
   mancanza  si  dispone la (( decadenza )) della qualificazione o la
   riduzione della Classifica.
  5.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate fino al 31 dicembre
2013,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata idoneita' tecnica e
organizzativa  di  cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso
di  attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato
in  non  meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I,
in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali
per  la  Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di
cui almeno cinque di opere generali.

	        
	      
                              Art. 190.
             Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art.  20-sexies,  d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
                               9/2005)
  1.  I  consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei
requisiti   di   qualificazione   posseduti   dalle  singole  imprese
consorziate.  Ai fini della qualificazione del contraente generale e'
richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non  piu'  di  cinque  consorziati  per la classifica I e non piu' di
quattro  consorziati  per  la  classifica  II  e  III.  I consorziati
assumono  responsabilita'  solidale  per  la realizzazione dei lavori
affidati al consorzio in regime di contraente generale.
  2.  I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge  25 giugno  1909,  n.  422,  e  successive  modificazioni, sono
qualificati  sulla  base  dei  propri  requisiti,  determinati con le
modalita' previste dal regolamento.
  3. Per i consorzi stabili:
    a) i  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui all'articolo 188,
devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
    b) il  requisito  di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di
qualita'  aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere
posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per
la qualificazione;
    c) il  requisito  di  cui  all'articolo 189, comma 2, lettera b),
cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti
per  cento  nel  primo  anno  di vita del consorzio, del quindici per
cento  nel  secondo  anno  e  del dieci per cento nel terzo, quarto e
quinto anno. Per i consorzi gia' costituiti, il termine per l'aumento
convenzionale  decorre  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 9 del 2005;
    d) il  requisito  di  cui  all'articolo 189,  comma 3,  lavoro di
punta,  puo'  essere  dimostrato  tenendo  conto  di  singoli  lavori
eseguiti   da   consorziati   diversi.  Tale  requisito  puo'  essere
conseguito   alternativamente,   con   il   piu'  consistente  lavoro
realizzato  da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori
realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti
lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
    e) alla   aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni
di  euro  per  la  classifica  I,  a  quindici milioni di euro per la
classifica  II,  a  trenta  milioni  di euro per la classifica III di
qualificazione.  Tale  importo  sara'  ridotto  del trenta per cento,
qualora  il  requisito  di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a),
sia  pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per cento,
ovvero  del  cinquanta  per  cento  qualora il suddetto requisito sia
superiore  al  venti  per  cento.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2009,
l'importo  e'  ridotto  del trenta per cento qualora il requisito sia
superiore  al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora
il requisito sia superiore al quaranta per cento;
    f) il consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di
progetto,   alla   quale  si  applica,  tra  l'altro,  il  regime  di
responsabilita'  previsto  dal  presente  capo. Ove non si avvalga di
tale  facolta' il consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio
fondo  consortile  al  capitale  richiesto dal bando, ove superiore a
quello di cui alla lettera e).
  4.  I  consorzi  di  cooperative  possono conferire le attivita' di
contraente  generale  di  cui  siano  aggiudicatari, esclusivamente a
propri   consorziati   ammessi  al  sistema  di  qualificazione,  per
qualunque classifica. In tale caso:
    a) la   prevista   assegnazione   delle   attivita'  deve  essere
comunicata  dal  consorzio  in  sede di qualifica e, per le procedure
aperte, in sede di offerta;
    b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
    c) i  requisiti  delle  imprese assegnatarie possono essere fatti
valere   dal   consorzio   per  la  qualifica  alla  gara,  ai  sensi
dell'articolo 191;
    d) il   consorzio,   per   effetto   dell'aggiudicazione,   resta
solidalmente   responsabile   con  la  cooperativa  assegnataria  nei
confronti  del  soggetto  aggiudicatore  per  la buona esecuzione del
contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una
cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto
ai  sensi  del  presente  capo.  Nel  caso  in  cui  il consorzio non
partecipi  alla societa' di progetto, rimane comunque responsabile in
solido con le cooperative assegnatarie e con la societa' di progetto,
ovvero  con  la sola societa' di progetto ove siano state prestate le
garanzie sostitutive di cui al presente codice.

	        
	      
                              Art. 191.
                  Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002  aggiunto  dall'art. 1, d.lgs. n.
                               9/2005)
  1.  I  soggetti  aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
    a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali
((  di  cui  all'articolo 38 )); nei confronti dell'aggiudicatario la
verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
    b)  che  l'offerente  dimostri,  tramite  i bilanci consolidati e
idonee   dichiarazioni   bancarie,   la   disponibilita'  di  risorse
finanziarie,  rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da
realizzare;
    c)  che  sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti
economico  finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da
redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e seguenti e
delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con apposito
decreto del Ministro delle infrastrutture.
  2.  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c),  la esecuzione di lavori
analoghi,  ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata
dalle    imprese   affidatarie   designate   ovvero   dall'offerente,
dimostrando  di  avere  eseguito, con le modalita' dell'articolo 189,
comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate
ai sensi del regolamento:
    a) organismi edilizi (OG1);
    b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
    c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
    d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
    e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
    f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
  3.  A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i
soggetti   aggiudicatori   indicano,   negli  atti  contrattuali,  le
specifiche  qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono essere
possedute  dagli  esecutori  delle lavorazioni piu' complesse. A tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
  4.  Ai  fini  dell'articolo  176,  comma 7, del presente codice, la
quota  minima  del trenta per cento di imprese affidatarie che devono
essere  indicate  in  sede  di offerta, si intende riferita a tutti i
lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
  5.  I  soggetti  aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi
dell'articolo  3,  comma  29, possono istituire il proprio sistema di
qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
  6.  Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i
contraenti  generali  qualificati a norma del presente capo e dotati,
inoltre,  delle  eventuali  qualificazioni specifiche individuate dal
soggetto  aggiudicatore  in base a norme e criteri oggettivi conformi
alle previsioni dei commi 1 e 2.
  7.  Non  possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai
sensi  dell'articolo 149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di
concorrere   alla   gara  in  piu'  di  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio,  ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale
qualora  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima in associazione o
Consorzio, anche stabile.
  8.  Per  i  contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e
per   le   gare  da  aggiudicare  alla  offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa,   i   soggetti   aggiudicatori   possono   prevedere  il
conferimento  di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese
sostenute,  ai  migliori classificati; i premi devono essere limitati
al  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute e documentate e
possono  essere  accordati per un valore complessivo massimo dell'uno
virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel caso di cui
all'articolo  53,  comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta
per cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  9.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente
classifica   di  qualificazione  per  la  partecipazione  alle  gare,
attestata con il sistema di cui al presente capo ovvero dimostrata ai
sensi  dell'articolo  47,  comma  2, possono partecipare alla gara in
associazione  o  consorzio  con  altre  imprese purche' queste ultime
siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero  siano  qualificabili,  per  qualunque  classifica,  ai  sensi
dell'articolo  47,  comma  2.  Le  imprese  associate  o  consorziate
concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

	        
	      
                          Art. 192 (3) (11)
               Gestione del sistema di qualificazione
                 (art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002
               aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)

  1.  La  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei contraenti
generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture.
  2.  La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni.
Entro    il   terzo   mese   precedente   alla   data   di   scadenza
dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta
la  documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione
e'  rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi dalla
ricezione  di  tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo
nel  rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta
resta  valida,  ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  e per la
sottoscrizione  dei contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
  3.  La  attestazione  di  cui  al  comma  1  e'  necessaria  per la
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente
generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data di entrata in vigore
del  decreto  legislativo  10  gennaio  2005,  n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
  4.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa
riferimento,  ai  fini della qualificazione delle imprese, alle norme
di cui al regolamento dell'articolo 5 (( PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
11  SETTEMBRE  2008,  N.152  ))  ((  ,  che  fissa anche le modalita'
tecniche  e  procedurali  di  presentazione  dei documenti e rilascio
delle attestazioni. ))
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 ))
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N.152 ))

	        
	      
                              Art. 193.
                      Obbligo di comunicazione
(art.  20-decies,  d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
                               9/2005)
  1.  Tutte  le  informazioni  inerenti  i  contratti  di appalto del
contraente  generale e di subappalto degli appaltatori del contraente
generale,  devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto
aggiudicatore   e   da   questo  all'Osservatorio  costituito  presso
l'Autorita',  nonche'  alle  sezioni regionali dell'Osservatorio, sul
cui   territorio   insistono   le  opere.  L'Osservatorio  e  le  sue
articolazioni  regionali  mettono  i  dati a disposizione degli altri
Enti e organismi interessati.

	        
	      
Sezione IV
Disposizioni particolari sugli interventi
per lo sviluppo infrastrutturale
                              Art. 194
             Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
       (art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005,
                    convertito con l. n. 80/2005)

  1.  Per le finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale
di  cui  al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  come  modificato  dall'articolo  4,  comma  130, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le risorse rese
disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli
interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di
cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, selezionati secondo i
principi  adottati  dalla  delibera  CIPE n. 21/2004 del 29 settembre
2004,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 275 del 23 novembre
2004.
  2.  Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita'
strategiche  e  i  criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e
migliorare  la  dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali
delle  citta'  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne le
potenzialita' competitive.
  3.  L'individuazione  degli interventi strategici di cui al comma 2
e'  effettuata,  valorizzando  la  capacita'  propositiva dei comuni,
sulla  base  dei  criteri  e  delle  intese  raggiunte  dai Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
da  tutte  le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato  istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale,
come  previsto  dal  punto  1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29
settembre  2004,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11
novembre 2004.
  4.  Per la realizzazione di infrastrutture con modalita' di finanza
di  progetto  possono  essere  destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
  5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, possono essere dichiarati
interventi   infrastrutturali   strategici   e   urgenti,   ai  sensi
dell'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, e delle
disposizioni  del  presente  articolo,  le  opere e i lavori previsti
nell'ambito  delle  concessioni autostradali gia' assentite, anche se
non  inclusi  nel  primo  programma delle infrastrutture strategiche,
approvato  dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001,
pubblicata  nel  supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del  21  marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
  6.  Per  le  opere  e  i  lavori  di  cui  al  comma  5, i soggetti
aggiudicatori  procedono  alla  realizzazione applicando la normativa
comunitaria  in  materia  di  appalti  di  lavori  pubblici  e, anche
soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative
dei  progetti  qualora  dai  medesimi  soggetti aggiudicatori, previo
parere   dei   commissari   straordinari   ove   nominati,   ritenuto
eventualmente  piu'  opportuno,  le disposizioni di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443.
  7.  Per le opere di cui al comma 5 si puo' procedere alla nomina di
un  commissario  straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui   all'articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Presidente  della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture    ,   tra   soggetti   in   possesso   di   specifica
professionalita',  competenza  ed  esperienza  maturata  nel  settore
specifico   della   realizzazione  di  opere  pubbliche,  provvedendo
contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione dei commissari
straordinari eventualmente gia' nominati.
  8.  I  commissari  straordinari  seguono  l'andamento  delle opere,
svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
163,  comma  5. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del
presente   articolo   qualora   le   procedure   ordinarie  subiscano
rallentamenti,  ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o
comunque    si    verifichino   circostanze   tali   da   determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere
o  nella  fase  di  esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  e  al  Ministro  delle
infrastrutture.
  9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del
citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
  10.  Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e
dei  permessi  necessari alla realizzazione o al potenziamento dei ((
terminali   di   rigassificazione   ))  in  possesso  di  concessione
rilasciata  ai  sensi  delle  norme  vigenti  o  autorizzati ai sensi
dell'articolo  8  della  legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture  strategiche  nel  settore gas naturale ai sensi della
legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  sono tenuti ad esprimersi entro
sessanta   giorni   dalla   richiesta.   In  caso  di  inerzia  o  di
ingiustificato  ritardo,  il  Ministero  delle  attivita' produttive,
nell'ambito  dei  propri  compiti  istituzionali  e  con le ordinarie
risorse di bilancio, provvede senza necessita' di diffida alla nomina
di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
  11.  Nell'esercizio  dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai
sensi  del  presente  articolo, i commissari straordinari provvedono,
nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti
alla  relativa  realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa
comunitaria.
  12.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti  i  criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
commissari  straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa
si  fa  fronte  utilizzando  i fondi stanziati per le opere di cui al
comma 5.

	        
	      
Titolo IV
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I
Contratti nel settore della difesa
                              Art. 195.
             Disciplina comune applicabile ai contratti
                      nel settore della difesa
  1.  Ai  contratti  di cui al presente capo si applicano, oltre alle
norme di cui all'articolo 196, le disposizioni:
    - della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
    - della  parte  II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
    - della  parte  II,  titolo  III,  capo II (concessione di lavori
pubblici);
    - della  parte  II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
societa' di progetto);
    - della parte IV (contenzioso);
    - della   parte   V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali  e
transitorie).
  2.  Si  applicano  inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni
del  titolo  I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II  (contratti  sotto  soglia  comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a  seconda  che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

	        
	      
                            Art. 196 (3)
    Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
  (articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7,
 comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994;
 art. 5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
   140/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 170/2005)

  1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
codice,   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta  del  Ministro  della difesa, di concerto con il (( Ministro
delle  infrastrutture  ))  e  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, e il
Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta,  e'  adottato  apposito  regolamento,  in  armonia  con il
presente  codice,  per la disciplina delle attivita' (( del Ministero
della  difesa )), in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture
connessi  alle  esigenze  della  difesa militare, e per la disciplina
attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento  disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia
e  all'estero  per effetto di accordi internazionali, multilaterali o
bilaterali.
  2.  Con  decreti  del Ministro della difesa possono essere adottati
capitolati  in  materia  di  forniture e servizi, contenenti norme di
dettaglio  e tecniche relative ai contratti di competenza, nonche' un
capitolato  generale  relativo  ai  lavori  del  genio  militare, nel
rispetto  del  presente  codice  e del regolamento di cui al comma 1.
Tali  capitolati,  menzionati  nel bando o nell'invito, costituiscono
parte integrante del contratto.
  3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a),
e  lettere  b.2)  e  c),  per  gli  appalti pubblici di forniture del
Ministero  della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al
netto  dell'imposta  sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore
alle soglie seguenti:
    -  137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal  Ministero  della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati
nell'allegato V;
    -  211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati
nell'allegato V.
  4.  In  deroga  all'articolo  10,  ((  limitatamente  agli  appalti
pubblici   di   lavori,   ))   l'amministrazione   della  difesa,  in
considerazione  della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in  luogo  di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un
responsabile  del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento
del  processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il
responsabile  unico  del  procedimento, ovvero i responsabili di ogni
singola  fase,  sono  tecnici  individuati  nell'ambito del Ministero
della  difesa.  ((  Il  responsabile  del procedimento per la fase di
affidamento  puo'  essere  un  dipendente  specializzato  in  materie
giuridico-amministrative. ))
  5.  I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della
difesa  sono  redatti con le modalita' di cui all'articolo 128, comma
11.  Detti  programmi  ed  elenchi sono trasmessi con omissione delle
parti  relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18,
per la pubblicita' di cui al citato articolo 128, comma 11.
  6.  Il  regolamento  di  cui al comma 1 indica i soggetti abilitati
alla firma dei progetti.
  7.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi
e  le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua
entrata  in  vigore,  si applicano le norme vigenti in materia. Per i
lavori  in  economia  che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei
reparti  del  Genio militare, non si applicano i limiti di importo di
cui all'articolo 125, comma 5.
  8.  Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono  essere  forniti,  con  i  requisiti  tecnici  e  il grado di
perfezione  richiesti,  soltanto  da  operatori  economici stranieri,
possono  essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo   dell'importo  complessivo  del  prezzo  contrattuale,  previa
costituzione   di   idonea   garanzia,  che  sara'  disciplinata  dal
regolamento di cui al comma 1.

	        
	      
Capo II
Contratti relativi ai beni culturali
                              Art. 197.
         Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici
                     relativi ai beni culturali
                (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
  1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non
derogate e ove compatibili, le disposizioni:
    - della  parte  I  (principi  e  disposizioni  comuni e contratti
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
    - della  parte  II, titolo III, capo I (programmazione, direzione
ed esecuzione dei lavori);
    - della  parte  II,  titolo  III,  capo II (concessione di lavori
pubblici);
    - della parte IV (contenzioso);
    - della   parte   V  (disposizioni  di  coordinamento,  finali  e
transitorie).
  2.  Si  applicano  inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni
del  titolo  I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II  (contratti  sotto  soglia  comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari),
a  seconda  che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
  3.  La  disciplina  della parte II, titolo III, capo III (promotore
finanziario  e  societa'  di progetto), si applica all'affidamento di
lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonche' alle concessioni
di  cui  agli  articoli 115  e 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 5.

	        
	      
                              Art. 198.
                       Ambito di applicazione
                     (art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
  1.  Le  disposizioni  del presente capo dettano la disciplina degli
appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli
interventi  sugli  elementi architettonici e sulle superfici decorate
di  beni  del  patrimonio  culturale, sottoposti alle disposizioni di
tutela  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine
di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di
detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
  2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui
al   comma 1,   si   applicano,  altresi',  all'esecuzione  di  scavi
archeologici, anche subacquei.

	        
	      
                              Art. 199.
                   Disciplina degli appalti misti
                 per alcune tipologie di interventi
                     (art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
  1.  Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei,  degli  archivi  e  delle  biblioteche  o  di  altri luoghi di
interesse  culturale  o  la  manutenzione  e il restauro dei giardini
storici,  i  servizi  di  installazione e montaggio di attrezzature e
impianti  e  le  forniture  di  materiali  ed  elementi,  nonche'  le
forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano
rilevanza  prevalente  ai  fini  dell'oggetto  dell'appalto  e  della
qualita'    dell'intervento,    la    stazione   appaltante,   previo
provvedimento  motivato del responsabile del procedimento, applica la
disciplina,  rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se
il  valore  economico  dei  lavori  di installazione e di adeguamento
dell'immobile risulti superiore.
  2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.
  3.  Negli  appalti  di  cui  al  comma 1, la stazione appaltante e'
obbligata   a   specificare,  nel  bando  di  gara,  i  requisiti  di
qualificazione  che  i  candidati  debbono  possedere con riferimento
all'oggetto complessivo della gara.
  4.  Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applicano gli articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.

	        
	      
                              Art. 200.
                  Limiti all'affidamento congiunto
                     e all'affidamento unitario
                     (art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
  1.  I  lavori  concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici,  sottoposti  alle  disposizioni  di  tutela  dei beni
culturali  non  sono  affidati  congiuntamente  a lavori afferenti ad
altre  categorie  di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali  esigenze  di  coordinamento  dei  lavori,  accertate dal
responsabile  del  procedimento, non rendano necessario l'affidamento
congiunto.  E'  fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma 3 in ordine
all'obbligo  del  possesso  dei requisiti di qualificazione stabiliti
nel presente capo.
  2.  Fermo  il  rispetto  dell'articolo 29,  e'  consentito affidare
separatamente,  previo  provvedimento  motivato  del responsabile del
procedimento  che  ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori
indicati   all'articolo 198,  concernenti  beni  i  quali,  ancorche'
inseriti  in  una  collezione o in un compendio immobiliare unitario,
siano  distinti  in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla
tecnica   e   all'epoca  di  realizzazione,  ovvero  alle  tecnologie
specifiche da utilizzare per gli interventi.
  3.  La  stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a
presentare  l'offerta,  deve  richiedere espressamente il possesso di
tutti  i  requisiti  di qualificazione stabiliti nel presente capo da
parte  dei  soggetti  affidatari  dei  lavori  di cui ai commi 1 e 2,
necessari per l'esecuzione dell'intervento.
  4.  Nei  casi  di  procedura  negoziata senza previo bando ai sensi
dell'articolo 57,  la  stazione  appaltante  e'  tenuta  a  stabilire
preventivamente  i  requisiti  di  qualificazione  che  devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.

	        
	      
                              Art. 201.
                           Qualificazione
                     (art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
  1.  Il  regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici
requisiti  di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo  198,  ad  integrazione  di quelli generali definiti dal
medesimo regolamento.
  2.  In  particolare,  per  i  soggetti  esecutori dei lavori di cui
all'articolo 198, il regolamento disciplina:
    a)  la  puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni
di  qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
    b)  la  definizione  di  nuove  categorie  di  qualificazione che
tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono
gli interventi dei predetti lavori;
    c)  i  contenuti  e  la  rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione  dei  predetti  lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
    d)  forme  di  verifica  semplificata del possesso dei requisiti,
volte  ad  agevolare  l'accesso  alla  qualificazione  delle  imprese
artigiane.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il ((Ministro delle infrastrutture)), previa intesa in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici
requisiti  di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui
all'articolo  198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento
di  cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione
delle imprese artigiane.
  4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre
necessaria  la  qualificazione  nella  categoria  di  riferimento,  a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi
sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.

	        
	      
                              Art. 202.
    Attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
                     (art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
  1.   La   stazione   appaltante,   per  interventi  di  particolare
complessita'  o specificita', per i lavori indicati all'articolo 198,
puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di
una  o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare;
la  scheda  tecnica  e'  obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi   ai   beni   mobili  e  alle  superfici  decorate  di  beni
architettonici.
  2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da
professionisti    o    restauratori    con    specifica    competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni  culturali  se  si tratta di interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.
  3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi
sui  beni di cui all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria
idonea  abilitazione  professionale,  le  prestazioni  relative  alla
progettazione  preliminare,  definitiva  ed esecutiva, alla direzione
dei  lavori  e  agli incarichi di supporto tecnico alle attivita' del
responsabile   del  procedimento  e  del  dirigente  competente  alla
formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da
un  soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa.
  4.  Le  attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata
professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
  5.  Per  i  lavori  concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni  architettonici  sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali,  l'ufficio  di  direzione  del  direttore  dei lavori deve
comprendere,  tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo,
un  soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della   vigente  normativa,  in  possesso  di  specifiche  competenze
coerenti con l'intervento.
  6.  Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni
quadro   stipulate   con   le   compagnie  assicurative  interessate,
provvedono  alle  coperture  assicurative  richieste  dalla legge per
l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri dipendenti.
  7.  Per  i  lavori  indicati  all'articolo 198, il responsabile del
procedimento  valuta,  alla  luce  delle  complessita'  e difficolta'
progettuali  e  realizzative  dell'intervento,  l'entita'  dei rischi
connessi  alla  progettazione  e all'esecuzione e, tenuto conto anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, puo' determinare in
quota  parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti
e  degli  esecutori  previsto  dalla  normativa vigente in materia di
garanzie  per  le  attivita' di esecuzione e progettazione di lavori,
forniture e servizi.

	        
	      
                           Art. 203. (11)
                            Progettazione
                     (art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
  1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2,
e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
  2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione
del  progetto  esecutivo,  che,  ove sia stata ritenuta necessaria in
relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla  stazione  appaltante,  e'  effettuata  dall'appaltatore  ed e'
approvata  entro  i  termini  stabiliti  con  il  bando di gara o con
lettera  di  invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano
di manutenzione.
  3.  Per  i  lavori  concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni
di  tutela  di  beni  culturali,  il contratto di appalto che prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere    oltre   all'attivita'   di   esecuzione,   quella   di
progettazione  successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove  cio'  venga  richiesto  da  particolari complessita', avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
  ((  3-bis.  Per  ogni intervento, il responsabile del procedimento,
nella  fase  di  progettazione  preliminare, stabilisce il successivo
livello  progettuale  da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente  sulla  base  della natura e delle caratteristiche del
bene  e  dell'intervento  conservativo,  la possibilita' di ridurre i
livelli  di  definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. ))
  ((  3-ter.  La  progettazione  esecutiva  puo'  essere omessa nelle
seguenti ipotesi:
    a)  per  i  lavori  su  beni  mobili  e superfici architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative;
    b)  negli  altri  casi,  qualora il responsabile del procedimento
accerti  che  la  natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo
stato  di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di
analisi  e  rilievi  esaustivi;  in  tali  casi,  il responsabile del
procedimento  dispone  che  la progettazione esecutiva sia redatta in
corso  d'opera,  per  stralci  successivi, sulla base dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. ))
  4.  Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei
livelli  di  progettazione  richiesti e valida il progetto da porre a
base  di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi
da 1, 2 e 3.

	        
	      
                              Art. 204
    Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
                 (articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

  1.   L'affidamento  con  procedura  negoziata  dei  lavori  di  cui
all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,
e  dall'articolo  122,  comma  7,  e'  ammesso  per lavori di importo
complessivo  non  superiore  a cinquecentomila euro, nel rispetto dei
principi    di   non   discriminazione,   parita'   di   trattamento,
proporzionalita',  e  trasparenza,  previa  gara  informale  cui sono
invitati  almeno  quindici  concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti   qualificati.   La   lettera   di   invito   e'   trasmessa
all'Osservatorio  che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico
di  cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la
presentazione  delle  offerte,  l'elenco  degli operatori invitati e'
trasmesso all'Osservatorio.
  (( 1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso
per  i  lavori  di  cui  al  comma  1, relativi a lotti successivi di
progetti  generali  approvati, consistenti nella ripetizione di opere
similari   affidate   all'impresa   titolare  del  primo  appalto,  a
condizione  che  tali lavori siano conformi al progetto generale, che
il  lotto  precedente  sia  stato  aggiudicato con procedure aperte o
ristrette  e  che  negli  atti  di  gara  del primo appalto sia stato
esplicitamente  previsto  l'eventuale  ricorso a tale procedura e sia
stato    considerato    anche    l'importo    successivo    al   fine
dell'applicazione  della  normativa  comunitaria;  il  ricorso a tale
procedura  e'  limitato  al triennio successivo alla stipulazione del
contratto iniziale. ))
  2.  I  contratti  di  appalto dei lavori indicati all'articolo 198,
possono  essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento oggetto dell'appalto.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28   agosto   1997,  n.  281,  sono  individuate  le  metodologie  di
valutazione  delle  offerte  e  di  attribuzione  dei  punteggi nelle
ipotesi  di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate
di    beni    architettonici   secondo   il   criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
  4.  Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia
e'  consentito,  oltre  che  nei casi previsti dall'articolo 125, per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e   le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di
somma  urgenza  nei  quali  ogni  ritardo  sia  pregiudizievole  alla
pubblica  incolumita'  e  alla  tutela  del  bene  e  possono  essere
eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
  5.  La  procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di
importo inferiore a 1.500.000 euro.

	        
	      
                              Art. 205.
                              Varianti
                    (art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
  1.  Per  i  lavori  indicati all'articolo 198, le varianti in corso
d'opera   possono   essere  ammesse,  oltre  che  nei  casi  previsti
dall'articolo 132,  su proposta del direttore dei lavori e sentito il
progettista,  in  quanto  giustificate  dalla  evoluzione dei criteri
della disciplina del restauro.
  2.  Non  sono  considerati varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati  a  prevenire  e  ridurre  i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera  nel  suo  insieme  e  che  non  comportino una variazione in
aumento  o  in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni  singola  categoria  di  lavorazione, senza modificare l'importo
complessivo contrattuale.
  3.  Per  le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile
del   procedimento,  puo',  altresi'  disporre  varianti  in  aumento
rispetto  all'importo  originario  del  contratto entro il limite del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
  4.   Sono   ammesse,  nel  limite  del  venti  per  cento  in  piu'
dell'importo  contrattuale,  le  varianti  in  corso  d'opera  resesi
necessarie,  posta  la natura e la specificita' dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti  o  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  nonche'  per
adeguare  l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario
per  la  salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.
  5.   In   caso  di  proposta  di  varianti  in  corso  d'opera,  il
responsabile  unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione
al collaudatore in corso d'opera.

	        
	      

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