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CODICE DEGLI APPALTI: DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del codice degli appalti
Parte V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
                            Art. 247 (5)
                         Normativa antimafia

  1.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione
della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni
antimafia.
  ((  1-bis.  Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui
all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per
la  prevenzione  e  repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
sono  definite  dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti
previsti  dall'articolo  176,  comma  3, lettera e). Si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni di cui all'articolo 176, comma
20. ))

	        
	      
                              Art. 248.
Revisione  periodica  delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli
allegati (quanto al co. 2, art.  19,  co.  4,  decreto legislativo n.
                              402/1998)
  1.  I  provvedimenti  con  cui  la  Commissione procede a revisione
periodica  delle  soglie,  ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18
trovano  applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo  prescritto  per  il loro recepimento nel diritto interno. Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  per  le politiche comunitarie di concerto con il ((Ministro
delle  infrastrutture))  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e),
99,  196,  215,  235,  sono  modificate,  mediante  novella ai citati
articoli,  entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel
diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  segnalano alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per il coordinamento delle
politiche  comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie   per   adeguare  l'allegato  III  e  l'allegato  VI  alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla
Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
  3.  Ai  sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle
modifiche  degli  allegati  alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte
dalla Commissione e' data attuazione con decreto del ((Ministro delle
infrastrutture))  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche
comunitarie  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il  Ministro  di  volta  in  volta  interessato  alle modifiche. Tale
decreto  provvede  a  modificare  e,  ove  necessario, rinumerare gli
allegati  al  presente  codice  che  recepiscono  gli  allegati  alle
predette direttive.

	        
	      
                              Art. 249.
Obblighi  di  comunicazione  alla  Commissione dell'Unione europea da
parte  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le  politiche  comunitarie  (articoli 1.9,  75, 80.1, 80.2, direttiva
2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
  1.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche  comunitarie  informa  immediatamente  la Commissione della
pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18.
  2.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche  comunitarie,  comunica  alla  Commissione  il  testo delle
disposizioni  essenziali  di  diritto  interno contenute nel presente
codice  o  che  saranno  in futuro adottate, nei settori disciplinati
dalle  direttive  2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
  3.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea
entro  il  31 ottobre  di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo  l'articolo 250,  che  riguardi,  separatamente,  i contratti
pubblici  di  lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria
di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti
nell'anno precedente.
  4.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche   comunitarie,   trasmette   alla  Commissione  dell'Unione
europea,  entro  il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico,
redatto  secondo  l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori,
servizi,   forniture,   nei   settori   di   gas,   energia  termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica,    aggiudicati   dagli   enti   aggiudicatori   nell'anno
precedente.
  5.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche  comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta' di
ordine  generale,  di  fatto o di diritto, incontrata dagli operatori
economici  italiani  nell'ottenere  l'aggiudicazione  di  appalti  di
servizi  in  Paesi  terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L'informativa  si  basa  sulle segnalazioni degli operatori economici
interessati,  presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza
del termine per l'informativa.
  6.  Con  le  stesse  modalita' di cui al comma 5, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  per le politiche comunitarie,
informa  la  Commissione  di ogni difficolta', di fatto o di diritto,
incontrata  dagli  operatori  economici  italiani mentre tentavano di
ottenere  l'aggiudicazione  di appalti di servizi in Paesi terzi, nei
settori  di  cui  alla  direttiva  2004/17, e dovuta all'inosservanza
delle  disposizioni  internazionali  di  diritto  del lavoro elencate
nell'allegato XX.
  7.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche   comunitarie  notifica  alla  Commissione  i  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  all'articolo 248,
comma 2,  recanti  le  modificazioni  intervenute negli elenchi delle
amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli enti aggiudicatori, di cui,
rispettivamente,  agli  allegati  III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.

	        
	      
                              Art. 250.
Contenuto  del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici di
lavori,  forniture  e  servizi  di  rilevanza  comunitaria  (art. 76,
direttiva  2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto
legislativo  n.  358/1992;  art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co.
      12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
  1.  Il  prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei
settori  ordinari e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni
anno,   sulla   base   dei   dati   forniti   dalle   amministrazioni
aggiudicatrici   di  cui  all'allegato  IV  e  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici  non  elencate  nell'allegato  IV, nonche' dalle altre
stazioni  appaltanti,  entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente
agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
  2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati
forniti  dalle  amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV
precisano:
    a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla
direttiva   2004/18   e  alle  relative  disposizioni  di  attuazione
contenute nel presente codice;
    b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in
virtu' di deroghe all'Accordo.
  3.  In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono
articolati in base:
    a) alle procedure di affidamento utilizzate;
    b) per  ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato
I,  ai  prodotti  e ai servizi di cui all'allegato II individuati per
categorie della nomenclatura CPV;
    c) alla nazionalita' dell'operatore economico cui il contratto e'
stato affidato.
  4.  Nel  caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i
dati  di  cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo
le  circostanze  di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e
il  valore  dei  contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese
terzo di appartenenza degli affidatari.
  5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato
IV,  e  per  le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico
redatto  dall'Osservatorio  sia  i  dati  forniti  da  detti soggetti
precisano:
    a) il   numero   e   il  valore  degli  appalti  aggiudicati,  in
conformita' al comma 3;
    b) il  valore  complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di
deroghe all'Accordo.
  6.  Il  prospetto  statistico  redatto  dall'Osservatorio  e i dati
forniti  dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese
nell'allegato  IV  precisano  qualsiasi altra informazione statistica
richiesta secondo l'Accordo.
  7.  Le  informazioni  del  prospetto  statistico  sono  determinate
secondo la procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, della direttiva
2004/18.

	        
	      
                              Art. 251.
Contenuto  del  prospetto  statistico  per  i  contratti  pubblici di
lavori,  forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, direttiva
         2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
  1.  Il  prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei
settori  speciali e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni
anno,  sulla  base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il
30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno
precedente.
  2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati
forniti  dagli  enti  aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la
procedura   di  cui  all'art.  68,  paragrafo 2,  direttiva  2004/17,
indicano  il  valore  totale,  ripartito  per  enti  aggiudicatori  e
categorie  di  attivita' cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli
enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a
213),  dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie
di  cui all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari
o  superiore  a  un  milione  di  euro  e  dei contratti di servizi o
forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
  3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui
all'art.  68,  paragrafo 2,  direttiva  2004/17,  per le categorie di
attivita'  di  cui  agli  allegati  VI  B,  VI  C,  VI E, VI I, VI L,
contengono  altresi'  le  informazioni necessarie alla verifica della
corretta  applicazione  dell'Accordo,  limitatamente  ai contratti di
lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  un  milione  di euro e ai
contratti  di  servizi  o  forniture  di  importo  pari o superiore a
100.000 euro.
  4.  Le  informazioni  di  cui al comma 3 non riguardano gli appalti
aventi  ad  oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i
servizi  di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le
cui  voci  nella  nomenclatura  CPV  sono l'equivalente dei numeri di
riferimento   CPC   7524,   7525   e   7526   o  i  servizi  elencati
nell'allegato II B.
  5.  Nella  redazione  del  prospetto  statistico e dei dati forniti
dagli  enti  aggiudicatori  all'Osservatorio,  vengono  espressamente
indicate  le  informazioni  che  hanno carattere riservato secondo le
norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.

	        
	      
                            Art. 251-bis
((  (Obblighi  di  comunicazione  e  di informazione alla Commissione
dell'Unione  europea  (articolo  44,  comma  3,  lettera  l) legge n.
88/2009;  articoli  3  e  4  direttiva  89/665/CEE  e articoli 8 e 12
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le
politiche  europee  riceve  dalla  Commissione  europea  la  notifica
prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva  89/665/CEE  e
dall'articolo  8,  paragrafo  2,  della  direttiva  92/13/CEE,   come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
  2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione  della  notifica  di
cui  al  comma  1,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri -
Dipartimento per le  politiche  europee,  comunica  alla  Commissione
europea, alternativamente:
  a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
  b) una conclusione motivata per spiegare perche' non vi  sia  stato
posto rimedio;
  c) una notifica che  la  procedura  di  affidamento  del  contratto
relativo a  lavori,  servizi  o  forniture  e'  stata  sospesa  dalla
stazione  appaltante  di  propria  iniziativa  oppure  da  parte  del
competente organo a cui e' stato proposto il ricorso.
  3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera
b), puo' anche  fondarsi  sul  fatto  che  la  violazione  denunciata
costituisce gia' l'oggetto di un ricorso. In tale caso la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le  politiche  europee
informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non  appena  ne
viene a conoscenza.
  4. In caso  di  notifica  che  una  procedura  di  affidamento  del
contratto relativo a lavori, servizi o  forniture  e'  stata  sospesa
conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri -  Dipartimento  per  le  politiche  europee  notifica  alla
Commissione europea la cessazione  della  sospensione  o  l'avvio  di
un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla
procedura  precedente.  Tale  notifica  deve  confermare   che   alla
violazione  presunta  sia  stato  posto  rimedio  o   includere   una
conclusione motivata per spiegare perche'  non  vi  sia  stato  posto
rimedio.
  5. Al fine dell'esercizio delle competenze  di  cui  ai  commi  che
precedono, la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri -  Dipartimento
per le politiche europee,  chiede  le  notizie  utili  alla  stazione
appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato  del  procedimento  di
ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e'
formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta  e'
resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non  oltre
sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa  con  mezzi
celeri.
  6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le
politiche  comunitarie   fornisce   alla   Commissione   europea   le
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di  ricorso,
richieste  dalla  stessa   Commissione   nell'ambito   del   Comitato
consultivo per gli appalti pubblici. A  tal  fine  puo'  chiedere  le
occorrenti informazioni ai Presidenti  dei  Tribunali  amministrativi
regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di
eventuali protocolli d'intesa, nonche',  all'Autorita'  di  vigilanza
sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e  alle
stazioni appaltanti.
  7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  le
politiche europee comunica ogni anno alla  Commissione  il  testo  di
tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai  propri
organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.))

	        
	      
                              Art. 252
          Norme di coordinamento e di copertura finanziaria

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  33  resta  ferma la
normativa vigente relativa alla CONSIP.
  2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2,
pari  complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il
2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si
provvede,  quanto  a  50.000  euro per il 2005, a 100.000 euro per il
2006  e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a
20.000  euro  a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
  3.  Le  forme di pubblicita' per i contratti sotto soglia, previste
dal  presente  codice,  sono  sostituite dalla pubblicazione sui siti
informatici  di  cui  all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data
stabilita  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
definisce   le   necessarie   modalita'   tecniche,  organizzative  e
applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e
la   conservazione  dei  dati  pubblicati  per  un  adeguato  periodo
temporale.  Detto  decreto e' emanato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, il ((Ministro per le infrastrutture)),
e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza   unificata.   Con  il  medesimo  decreto  possono  essere
individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
  4.  In  relazione  alle  attribuzioni  del  Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  previste  dall'articolo  127,  nell'esercizio  del
potere  di  organizzazione  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti:
a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita';
b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica;
c) la  possibilita'  di  far  fronte  alle  richieste  di  consulenza
   avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
  5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse
edili  regolarmente  costituite  non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarita' contributiva.
  6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative
e   le  garanzie  fideiussorie  previste  dal  presente  codice  sono
approvati  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive di
concerto  con  il  ((Ministro  delle infrastrutture)), entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
  7.  Eventuali  modifiche,  che  si  rendano necessarie, del decreto
ministeriale  2  dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi
1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del ((Ministro
delle infrastrutture)) di concerto con il Ministro della giustizia.
  8.  Tutte  le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del
presente  codice,  in modalita' informatica rispettano (( . . . )) il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 253
                          Norme transitorie

  1.  Fermo  quanto  stabilito  ai  commi  1-bis,  1-ter,  1-quater e
1-quinquies,  le  disposizioni di cui al presente codice si applicano
alle  procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o  avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata
in  vigore  del  presente  codice, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
  1-bis.  Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei
settori  ordinari  e  speciali, le seguenti disposizioni si applicano
alle  procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente
al 1° agosto 2007:
a) articolo  33,  commi  1  e  2,  nonche'  comma 3, secondo periodo,
   limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2007, N. 6;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. (1)
  1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori  ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle
procedure  i  cui  bandi  siano  pubblicati successivamente 1° agosto
2007.  Le  disposizioni  dell'articolo 57 si applicano alle procedure
per   le   quali   l'invito   a   presentare  l'offerta  sia  inviato
successivamente al 1° agosto 2007. (1)
  1-quater.  Per  i  contratti relativi a lavori, servizi e forniture
nei  settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si
applicano  alle  procedure  i  cui  bandi  o  avvisi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5.
  1-quinquies.  Per  gli  appalti  di  lavori  pubblici  di qualsiasi
importo,  nei  settori  ordinari,  le  disposizioni degli articoli 3,
comma  7,  e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano  pubblicati  successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento   di   cui   all'articolo   5.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo  256,  comma  1,  riferite  alle  fattispecie  di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
  2.  Il  regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice, ed entra in
vigore  centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni
regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g)
e  g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 5.
  3.   Per   i  lavori  pubblici,  fino  all'entrata  in  vigore  del
regolamento  di  cui  all'articolo  5,  continuano  ad  applicarsi il
decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le
altre  disposizioni  regolamentari  vigenti  che, in base al presente
codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo
5,  nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori
pubblici,  fino  all'adozione del nuovo capitolato generale, continua
ad  applicarsi  il  decreto  ministeriale  19 aprile 2000, n. 145, se
richiamato  nel  bando,  nei limiti di compatibilita' con il presente
codice.
  4. In relazione all'art. 8:
a) fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo trattamento giuridico ed
   economico,  ai  dipendenti  dell'Autorita' e' attribuito lo stesso
   trattamento  giuridico  ed  economico del personale di ruolo della
   Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8,
   comma  4,  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
   decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
  5.  Il  termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati
al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di
un anno.
  6.  In  relazione  all'articolo  10, fino all'entrata in vigore del
regolamento,  restano  ferme  le  norme  vigenti  in tema di soggetti
responsabili  per  le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione,
dei contratti pubblici.
  7.  Fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
17,  comma  8,  continua  ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio  dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni
e  servizi  ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa
privata,   per   gli  organismi  di  informazione  e  sicurezza".  Il
regolamento  di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione
del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003
e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell'articolo  32,  comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8,
non   si   applicano  alle  opere  di  urbanizzazione  secondaria  da
realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in
vigore  del  codice,  abbiano  gia'  assunto nei confronti del Comune
l'obbligo  di  eseguire  i  lavori medesimi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
  9.  Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in
vigore  del  regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se
il  mandatario  e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999, n. 554, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
  9-bis.  In  relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al
31  dicembre  2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari  realizzata  con  lavori  svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta,  del  requisito  dell'adeguata  dotazione  di attrezzature
tecniche  e  del  requisito  dell'adeguato  organico  medio annuo, il
periodo  di  attivita'  documentabile  e' quello relativo ai migliori
cinque  anni  del  decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto  con  la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per
la  dimostrazione  del  requisito  dei  lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di  due  o  tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010,   sono   da   considerare  i  lavori  realizzati  nel  decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento  della  qualificazione.  Le  presenti  disposizioni  si
applicano  anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con
le modalita' ivi previste.
  10.  In  relazione  all'articolo  66,  comma 7, le modifiche che si
rendano  necessarie  al  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 6
aprile  2001,  n.  20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito
del   Ministero   delle  infrastrutture  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale,  di  bandi  relativi  a servizi e forniture, nonche' di
bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata
in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli
avvisi  sono  pubblicati  solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
  11.  Con  disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e
disciplinata  la  serie speciale relativa ai contratti pubblici della
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana, in sostituzione delle
attuali  modalita'  di  pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su detta
Gazzetta.  Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
  12.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  77, per un periodo
transitorio  di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
codice,   le   stazioni  appaltanti  non  richiedono  agli  operatori
economici   l'utilizzo   degli   strumenti  elettronici  quale  mezzo
esclusivo  di  comunicazione,  salvo  nel  caso  di  ricorso all'asta
elettronica  e  di  procedura di gara interamente gestita con sistemi
telematici.
  13.  In  relazione  all'articolo  83,  comma 5, fino all'entrata in
vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante  "affidamento  e  gestione dei servizi sostitutivi di mensa",
nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
  14.  In  relazione  all'articolo  85, comma 13, fino all'entrata in
vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
  15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla
gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la
data  di  entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per
un  periodo  di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare
il      possesso     dei     requisiti     economico-finanziari     e
tecnico-organizzativi   richiesti   dal   bando  di  gara  anche  con
riferimento  ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite
nella  forma  di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei
direttori  tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con
rapporto  a  tempo  indeterminato  e con qualifica di dirigente o con
funzioni   di   collaborazione  coordinata  e  continuativa,  qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
  15-bis.  In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo
91,  fino  al  31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di
capacita'  tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di  attivita'  documentabile  e' quello relativo ai migliori tre anni
del  quinquennio  precedente  o  ai migliori cinque anni del decennio
precedente  la  data  di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni  si  applicano  anche  agli  operatori  economici di cui
all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.
  16.   I   tecnici   diplomati   che   siano   in   servizio  presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare   i   progetti,   nei   limiti   previsti  dagli  ordinamenti
professionali,  qualora  siano  in  servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice  ovvero  abbiano  ricoperto  analogo  incarico  presso
un'altra  amministrazione  aggiudicatrice,  da  almeno  cinque anni e
risultino  inquadrati  in  un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
  17.  Fino  all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma
2,  continua  ad  applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro
della   giustizia  del  4  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
  18.  In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del
regolamento   si  applica  l'articolo  18,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554 del 1999. L'articolo 95 non si
applica  alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per
le  quali  sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della
legge   25   giugno   2005,   n.  109,  l'approvazione  del  progetto
preliminare.
  19.  Le  disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si
applicano,  quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti
in  corso;  le  disposizioni  del citato comma 3 dell'articolo 113 si
applicano  inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso
di  esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore
del  presente  codice,  ove  gli  stessi abbiano previsto garanzie di
esecuzione.
  20.  In  relazione  all'articolo  112, comma 5, sino all'entrata in
vigore  del  regolamento,  la  verifica  puo' essere effettuata dagli
uffici  tecnici  delle  stazioni  appaltanti o degli organismi di cui
alla  lettera  a)  del  citato art. 112. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti  scelti  nel  rispetto  dei principi di non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
  21.  In  relazione  alle  attestazioni  rilasciate dalle SOA dal 1°
marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture sentita l'Autorita', emanato ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti  i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati  dei  lavori  pubblici e delle fatture utilizzati ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un
anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
  22.  In  relazione  all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i  lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
   della   Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554,  nei  limiti  di
   compatibilita' con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto
   del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti
   di compatibilita' con le disposizioni del presente codice. Restano
   altresi'  in  vigore,  fino al loro aggiornamento, i provvedimenti
   emessi  dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
   dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
   n. 384 del 2001.
  23.  In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i
contratti  ivi  previsti,  stipulati  dopo  l'entrata  in  vigore del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza
i   prescritti   piani   di  sicurezza;  i  contratti  di  appalto  o
concessione,  in corso alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo   di   sicurezza  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2
dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
citato decreto.
  24.  In  relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi
4,  5,  6  dell'articolo  133  si  applicano  ai  lavori  eseguiti  e
contabilizzati  a  partire  dal  1° gennaio 2004. A tal fine il primo
decreto  di  cui  al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i
prezzi  dei  materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal
Ministero  per  l'anno  2003.  Per i lavori aggiudicati sulla base di
offerte  anteriori  al  1°  gennaio  2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
  ((  25.  In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo
III,  capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del
30  giugno  2002,  ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi
della  legislazione  successiva,  sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale   minima   del   40   per   cento   dei  lavori,  agendo,
esclusivamente   per   detta   quota,   a   tutti  gli  effetti  come
amministrazioni aggiudicatrici. ))
  26.  Le  stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di
prelazione  a  favore  del  promotore,  nel caso di avvisi indicativi
pubblicati  prima  della data del 31 gennaio 2005, che non contengano
l'indicazione   espressa   del  diritto  di  prelazione,  secondo  le
modalita'  alternativamente  specificate  ai  successivi  periodi del
presente  comma.  Ove  alla  data  del 28 dicembre 2005 non sia stato
pubblicato  il  bando  per  la  gara prevista dall'art. 155, comma 1,
lettera  a),  le  stazioni  appaltanti  inseriscono, al momento della
pubblicazione  del  bando,  l'indicazione  espressa  del  diritto  di
prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del
citato  decreto  sia  stato  pubblicato il bando per la gara prevista
dall'articolo  155,  comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel
corso  della  successiva  procedura  negoziata prevista dall'articolo
155,   comma  1,  lettera  b),  inviano  comunicazione  formale,  con
l'indicazione  espressa  del  diritto  di  prelazione  a  favore  del
promotore,   unicamente   ai  soggetti  partecipanti  alla  procedura
negoziata.
  26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione
del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, i
criteri  e  le  modalita'  di attuazione possono essere fissati dalle
parti nel contratto.
  27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III,
capo  IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi):
a) non  trovano  applicazione  i  seguenti  articoli  del regolamento
   approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
   1999:
   a.1)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli  atti della conferenza di
   servizi;
   a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
   a.3)  titolo  IV,  capo  IV  -  Affidamento dei servizi di importo
   inferiore  al  controvalore  in  euro  di  200.000 DSP; e capo V -
   Affidamento   dei   servizi   di   importo  pari  o  superiore  al
   controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per  le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai
   sensi  della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002,
   i  concessionari  sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
   minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le    disposizioni   dell'art.   174   (concessione   relativa   a
   infrastrutture  strategiche)  si  applicano anche alle concessioni
   relative a infrastrutture gia' affidate alla data del 10 settembre
   2002;
d) nel  caso  in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato
   redatto  il  progetto  definitivo,  sia  stata  gia'  affidata  la
   realizzazione  dello  stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
   aggiudicatore  piu'  opportuno  ai fini della celere realizzazione
   dell'opera,  puo'  procedersi  all'attestazione  di compatibilita'
   ambientale   e  alla  localizzazione  dell'opera  sulla  base  del
   progetto  definitivo.  Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
   2002,  sia  stato  gia'  redatto il progetto esecutivo o sia stata
   gia'  affidata  la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
   contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di
   gara  il  progetto  esecutivo. In tale caso il contraente generale
   assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
   e  di  farlo  proprio,  fermo restando quanto disposto dal comma 5
   dell'art. 176;
e) nel  caso  in  cui,  alla  data del 10 settembre 2002, il progetto
   delle  infrastrutture  sia  gia'  oggetto, in tutto o in parte, di
   procedura  autorizzativa,  approvativa o di valutazione di impatto
   ambientale  sulla  base  di  vigenti  norme statali o regionali, i
   soggetti  aggiudicatori  possono  richiedere  l'interruzione della
   medesima  procedura  optando  per l'avvio unitario delle procedure
   disciplinate   dalla   parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  ovvero
   proseguire  e  concludere  la  procedura  in  corso.  Ai  fini del
   compimento  delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo
   IV,  possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
   delle  procedure  anche  di  conferenza  di  servizi gia' compiute
   ovvero  in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e
   7 dell'articolo 185;
f) in  sede  di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del
   2002  i  soggetti  aggiudicatori  adottano,  in  alternativa  alla
   concessione,   l'affidamento   a   contraente   generale   per  la
   realizzazione    dei    progetti    di    importo    superiore   a
   duecentocinquanta  milioni  di  euro, che presentino, inoltre, uno
   dei  seguenti  requisiti:  interconnessione  con  altri sistemi di
   collegamento   europei;   complessita'   dell'intervento  tale  da
   richiedere  un'unica  logica  realizzativa  e  gestionale, nonche'
   estrema  complessita'  tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
   predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture.
   Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di
   cui   al   presente   capo,   i   progetti   che  non  abbiano  le
   caratteristiche  sopra  indicate  sono  realizzati  con appalto di
   progettazione  esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero
   con  appalto  di  sola  esecuzione  ove  sia  stato predisposto il
   progetto   esecutivo.  E'  comunque  consentito  l'affidamento  in
   concessione;
g) per  la  realizzazione  delle infrastrutture di loro competenza, i
   soggetti  aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
   Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni
   diverse  da  quelle  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
   possono  stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla
   data   del  10  settembre  2002  e  nel  rispetto  degli  elementi
   essenziali   dei   relativi   atti  convenzionali,  atti  di  loro
   adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
   della parte II, titolo III, capo IV;
h) per  i  procedimenti  relativi agli insediamenti produttivi e alle
   infrastrutture  strategiche per l'approvvigionamento energetico di
   cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e'
   data  facolta'  al  richiedente di optare per l'applicazione della
   normativa  stabilita  nella  parte  II, titolo III, capo IV, ferma
   restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi
   procedimenti;
i) le  disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172
   si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
   decreto  legislativo  17  agosto  2005,  n.  189.  Le norme di cui
   all'allegato  tecnico  contenuto  nell'allegato  XXI  al  presente
   codice,  si  applicano  ai  progetti  delle infrastrutture, la cui
   redazione  sia  stata  bandita  o, in caso di procedura negoziata,
   affidata  ovvero,  per i progetti redatti direttamente, oggetto di
   deliberazione  dell'organo  competente  dopo la data di entrata in
   vigore  del  decreto  legislativo  17  agosto  2005, n. 189. Per i
   progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata
   in  vigore  del  citato  decreto  n.  189  del  2005,  i  soggetti
   aggiudicatori  hanno  facolta'  di adeguare il progetto alle norme
   tecniche   allegate,   con   eventuale   variazione  del  relativo
   corrispettivo;
l) la  disposizione  di  cui  all'articolo  165, comma 3, relativa al
   limite  del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria
   e'  avviata  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
   legislativo  n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e
   14  dell'articolo  176  si  applicano  alle procedure di gara e ai
   rapporti  contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del
   decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
   16  e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi
   dopo  la  data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189
   del  2005,  ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la
   applicazione  delle  disposizioni  medesime ai lavori gia' banditi
   ovvero,  per  quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
   generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore
   del  regolamento  di  cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori
   indicano  negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del
   Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
   applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo;
n) in  relazione  all'articolo  188,  fino  all'entrata in vigore del
   regolamento,  continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del
   Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000, n. 34, e ai fini
   dell'articolo  188,  comma  2, si tiene conto della qualificazione
   rilasciata  da  non  oltre  cinque  anni  ai sensi del decreto del
   Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in   relazione   all'articolo  189,  comma  1,  lettera  b),  fino
   all'entrata  in  vigore  del regolamento si applica l'articolo 18,
   del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai  fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono
   fatti  salvi,  relativamente  alle  opere  stesse,  gli  atti  e i
   provvedimenti  gia'  formati  o assunti, e i procedimenti in corso
   alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n.
   35  che  i  soggetti  aggiudicatori,  previo parere dei commissari
   straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno,
   ai   fini  della  celere  realizzazione  dell'opera  proseguire  e
   concludere  in  luogo  dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi
   della parte II, titolo III, capo IV.
  28.  Il  regolamento  di  cui all'articolo 196 e' adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in
vigore   centottanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione.  Ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  196  fino  alla  data di entrata in
vigore  del  regolamento  ivi previsto, restano ferme le disposizioni
regolamentari  attualmente  vigenti, nei limiti di compatibilita' con
il presente codice.
  29.  Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo
II  le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34,  ottenute  antecedentemente  alla  data  di entrata in vigore del
decreto  ministeriale  3  agosto  2000,  n.  294, come modificato dal
decreto  ministeriale  24  ottobre  2001,  n.  420, ovvero nelle more
dell'efficacia  dello  stesso,  hanno efficacia triennale a decorrere
dalla  data  del  rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della
stazione  appaltante  in ordine al possesso dei requisiti individuati
da detto regolamento.
  30.  In  relazione  all'articolo  201, fino alla data di entrata in
vigore  della  disciplina  regolamentare  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di
cui  al  decreto  ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato
dal  decreto  ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di
entrata  in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e
3  dell'articolo  201,  le  stazioni  appaltanti possono individuare,
quale  ulteriore  requisito  di  partecipazione  al  procedimento  di
appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello
specifico  settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla   tipologia   dell'opera  oggetto  di  appalto.  Ai  fini  della
valutazione  della  sussistenza  di  detto  requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
  31.   In   relazione   all'articolo   212,  fino  alla  conclusione
favorevolmente  della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente
attivata  in  relazione alle attivita' di cui al citato articolo 212,
sono   fatti   salvi   i   decreti  ministeriali  adottati  ai  sensi
dell'articolo  4,  comma  4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158.
  32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i
quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta
alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la
proposta  di  accordo  bonario  e'  formulata  dal  responsabile  del
procedimento  secondo  la disciplina anteriore alla entrata in vigore
della citata legge.
  33.  Ai  fini  dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di
cui  all'articolo  241  e  seguenti  restano  in  vigore i criteri di
determinazione   del   valore   della  lite  e  le  tariffe  fissate,
rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato
di  cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto
disposto dall'articolo 252, comma 7.
  34.  In  relazione  alla  disciplina  dell'arbitrato,  recata dagli
articoli 241, 242, 243:
a) dalla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente della
   Repubblica  21  dicembre  1999,  n.  554,  il  richiamo ai collegi
   arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui
   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 luglio 1962, n.
   1063,  contenuto  nelle  clausole  dei  contratti  di appalto gia'
   stipulati,  deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le
   nuove  procedure  secondo  le  modalita'  previste  dal codice e i
   relativi  giudizi  si  svolgono secondo la disciplina ivi fissata.
   Sono  fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
   collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata a seguito
   dell'entrata  in  vigore  del  citato decreto del Presidente della
   Repubblica  n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti
   o  capitolati  d'appalto  gia'  stipulati  alla data di entrata in
   vigore  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
   del  1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino
   gia'  costituiti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
   disposizione;
b) sono  fatte  salve  le  procedure  arbitrali definite o anche solo
   introdotte  alla  data  di entrata in vigore della legge 14 maggio
   2005,  n.  80,  di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n.
   35,   purche'   risultino   rispettate  le  disposizioni  relative
   all'arbitrato  contenute  nel  codice  di procedura civile, ovvero
   nell'articolo  32  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, come
   modificato  dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del
   2005;
c) fatte  salve  le  norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i
   giudizi  arbitrali  nei  quali  siano  stati  gia'  nominati i due
   arbitri  delle  parti,  si svolgono secondo le norme vigenti prima
   dell'entrata in vigore del presente codice;
d) sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  che,  in contrasto con la
   disciplina  del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
   risoluzione   delle   controversie  nella  materia  dei  contratti
   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,  forniture, o contemplano
   arbitrati  obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma
   2,  del  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180, convertito dalla
   legge  8  agosto  1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater,
   del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8
   aprile 2003, n. 62.
  35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h)
dell'allegato  XXI,  fino  all'entrata  in  vigore del regolamento si
applica  l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  12 maggio 2006, n. 173, convertito con L. 12 luglio 2006,
n.  228,  ha disposto che "le procedure di cui ai commi 1-bis e 1-ter
del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra
il  1°  luglio  2006  e  la  data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione  di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le
offerte   siano   stati   inviati   nello   stesso  termine,  restano
disciplinate  dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione  dei  relativi  bandi o avvisi ovvero a quella di invio
degli  inviti.  A  tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256,
comma  1,  del  citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera
c),  del  presente  articolo, continuano ad applicarsi per il periodo
transitorio  compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007". 	

	        
	      
                              Art. 254.
                          Norma finanziaria
  1.  Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

	        
	      
                              Art. 255.
                            Aggiornamenti
            (art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144,
                       d.lgs. n. 206 del 2005)
  1.  Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo  stesso  disciplinate,  va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione,  deroga  o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.

	        
	      
                              Art. 256
                        Disposizioni abrogate

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono o restano abrogati:
    gli  articoli  326,  329,  340,  341, 345,(( 351, 352, 353, 354 e
355)) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
    l'articolo   14  della  legge  28  settembre  1942,  n.  1140,  e
l'articolo  24  del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
    la legge 8 agosto 1977, n. 584;
    l'articolo  5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio
1978, n. 1;
    gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
    l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
    la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
    ((  - l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155; ))
    gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
    gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
    il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
    l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
    il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
    l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
    l'articolo  3,  comma  1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
    l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    la  legge  11  febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8
della  legge  18  ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata
legge n. 109 del 1994;
    l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
    il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
    il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2
giugno 1995, n. 216;
    il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
    il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
    l'articolo  5,  comma  1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
    il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1997, n. 517;
    l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
    il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
    la legge 18 novembre 1998, n. 415;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n.
22;
    il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
    gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e
3,  89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5,
6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144,
commi  1  e  2,  149,  150,  151  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
    il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
    ((  - l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici
19 aprile 2000, n. 145; ))
    l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
    la legge 7 novembre 2000, n. 327;
    l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
    il  decreto  2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi
1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
    gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384;
    l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
    il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
    il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
    l'art.  5,  commi  da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
    gli  articoli  2-ter,  2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26
aprile  2005,  n.  63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
    l'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
    l'articolo  14-vicies  ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge
30  giugno  2005,  n.  115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n.
168,  limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle
gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e";
    il  decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche
e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
    il  decreto  ministeriale  25  ottobre  2005, recante "Finanza di
progetto   -  Disciplina  delle  procedure  in  corso  i  cui  avvisi
indicativi,  pubblicati  prima  della  data  del 31 gennaio 2005, non
contengano  l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore";
    l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n.
266. (3)
    ((  -  l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
    -  l'articolo  19  del  decreto-legge  31  dicembre 2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
))
  2.  In  relazione  all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta
abrogata  ogni  diversa  disposizione, anche di natura regolamentare,
anteriore  alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,
n. 166.
  3.  Sono  o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in
materia  di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi
da quelli di cui all'articolo 245.
  4.  Il  regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate,
con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche
in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
    gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; ((...)) della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F;
    il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34;
    il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
    il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture 27 maggio 2005 in
tema di qualificazione del contraente generale;
    il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005,  recante  "affidamento  e  gestione  dei servizi sostitutivi di
mensa".
  5.  Gli  altri  regolamenti  e  decreti  ministeriali  previsti dal
presente   codice,   ove   sono  destinati  a  sostituire  precedenti
regolamenti  e  decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con
decorrenza dalla loro entrata in vigore.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.lgs.  26  gennaio  2007,  n.  6 ha disposto che "fermo quanto
previsto  dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.
228,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del presente articolo,
riferite  alle  fattispecie  di  cui  all'articolo 253, commi 1-bis e
1-ter,  del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad
applicarsi  per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31
luglio 2007".

	        
	      
                              Art. 257
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Hanno  efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
   dell'Autorita'  e  dell'Osservatorio,  che  riguardano  servizi  e
   forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le
   forniture.
  2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma 6, hanno
efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. ((5))
  3.   L'articolo   123  si  applica  a  far  data  dalla  formazione
dell'elenco  annuale  per  l'anno  2007;  per  gli  elenchi  relativi
all'anno  2006  e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo
23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Lunardi, Ministro delle infrastrutture
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.Lgs.  31  luglio  2007,  n.  113, nel modificare il D.Lgs. 26
gennaio  2007,  n.  6,  ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Alla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto cessa comunque di
avere  applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26
gennaio  2007, n. 6", il quale aveva gia' modificato l'art. 2-bis del
presente D.Lgs.

	        
	      
                                                           Allegato I

        ---->  Vedere allegato da pag. 131 a pag. 141  <----

	        
	      
                                                          Allegato II

        ---->  Vedere allegato da pag. 142 a pag. 146  <----

	        
	      
                                                         Allegato III

              ---->  Vedere allegato a pag. 147  <----

	        
	      
                                                          Allegato IV

              ---->  Vedere allegato a pag. 148  <----

	        
	      
                                                           Allegato V

        ---->  Vedere allegato da pag. 149 a pag. 152  <----

	        
	      
                                                          Allegato VI

        ---->  Vedere allegato da pag. 153 a pag. 157  <----

	        
	      
                                                         Allegato VII

              ---->  Vedere allegato a pag. 158  <----

	        
	      
                                                        Allegato VIII

              ---->  Vedere allegato a pag. 159  <----

	        
	      
                                                          Allegato IX

        ---->  Vedere allegato da pag. 160 a pag. 168  <----

	        
	      
                                                           Allegato X

              ---->  Vedere allegato a pag. 169  <----

	        
	      
                                                          Allegato XI

        ---->  Vedere allegato da pag. 170 a pag. 172  <----

	        
	      
                                                         Allegato XII

              ---->  Vedere allegato a pag. 173  <----

	        
	      
                                                        Allegato XIII

        ---->  Vedere allegato da pag. 174 a pag. 180  <----

	        
	      
                                                         Allegato XIV

              ---->  Vedere allegato a pag. 181  <----

	        
	      
                                                          Allegato XV

        ---->  Vedere allegato da pag. 182 a pag. 184  <----

	        
	      
                                                         Allegato XVI

          ---->  Vedere allegato alle pagg. 185-186  <----

	        
	      
                                                        Allegato XVII

              ---->  Vedere allegato a pag. 187  <----

	        
	      
                                                       Allegato XVIII

              ---->  Vedere allegato a pag. 188  <----

	        
	      
                                                         Allegato XIX

        ---->  Vedere allegato da pag. 189 a pag. 191  <----

	        
	      
                                                          Allegato XX

              ---->  Vedere allegato a pag. 192  <----

	        
	      
                                            Allegato XXI (3) (5) (11)


     ---->     Vedere allegato da pag. 193 a pag. 229     <----



                                                      (3) (5) ((11))


---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 ha disposto la seguente modifica al
presente allegato XXI:
- all'articolo  28,  comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: "articolo
   143,  comma  11,"  sono  sostituite  dalle seguenti: "articolo 33,
   comma 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 ha disposto le seguenti modifiche
al presente allegato XXI:
- all'articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  al  primo  periodo,  le  parole:  "Ministero  delle  attivita'
   produttive"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  dello
   sviluppo economico";
   2)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole: "riconosciuti a livello
   europeo"  sono  inserite  le  seguenti: ", emanato con decreto del
   Ministro delle infrastrutture";
- all'articolo 31, comma 4, dopo le parole: "norma europea UNI CEI EN
   ISO\IEC  17020"  sono  inserite  le  seguenti:  "come organismi di
   ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a
   lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";
- all'articolo  38,  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle
   more  della  procedura  di  cui  all'articolo  96  del  codice, il
   soggetto   aggiudicatore   puo'  trasmettere  al  Ministero  delle
   infrastrutture,  nonche' agli altri soggetti indicati all'articolo
   165,  comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che puo' essere
   sottoposto  alla  approvazione  del  CIPE a condizione che l'esito
   delle   indagini   archeologiche   in  corso  di  svolgimento,  da
   formalizzare  nella  relazione  di  cui  all'articolo 96, comma 2,
   consenta   la   localizzazione   dell'opera  medesima  o  comporti
   prescrizioni    che    permettano    di   individuarne   un'idonea
   localizzazione.".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
 Il D.Lgs. 11 settembre 2008, n.152 ha disposto le seguenti modifiche
al presente allegato XXI:
- articolo 28, comma 4, secondo periodo, le
parole:  "gli  organismi statali di diritto pubblico" sono sostituite
dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche"
- articolo 37  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1)  al comma 1, le parole: "una polizza indennitaria civile per
danni  a  terzi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "una polizza di
responsabilita' civile professionale";
      2)  al  comma 1, lettera c), le parole: "con il limite di dieci
milioni  di  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "con il limite di
cinque milioni di euro".

	        
	      
                                                        Allegato XXII

        ---->  Vedere allegato da pag. 230 a pag. 232  <----

				
	

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