Raccolta Normativa
Indice del codice degli appalti
Parte V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
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Art. 247 (5)
Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione
della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni
antimafia.
(( 1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui
all'articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per
la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
sono definite dal CIPE con le stesse modalita' e gli stessi effetti
previsti dall'articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 176, comma
20. ))
Art. 248.
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli
allegati (quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n.
402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione
periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18
trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine
ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il ((Ministro
delle infrastrutture)) e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e),
99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati
articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel
diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme
comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla
Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle
modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte
dalla Commissione e' data attuazione con decreto del ((Ministro delle
infrastrutture)) di concerto con il Ministro per le politiche
comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale
decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli
allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle
predette direttive.
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche comunitarie (articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva
2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della
pubblicazione ed entrata in vigore del presente codice di recepimento
delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno contenute nel presente
codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati
dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione europea
entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto
secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i contratti
pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria
di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti
nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, trasmette alla Commissione dell'Unione
europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico,
redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori,
servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell'anno
precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficolta' di
ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori
economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di
servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17.
L'informativa si basa sulle segnalazioni degli operatori economici
interessati, presentate nel semestre anteriore alla data di scadenza
del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficolta', di fatto o di diritto,
incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di
ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei
settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza
delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate
nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche comunitarie notifica alla Commissione i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 248,
comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui,
rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria (art. 76,
direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co.
12, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei
settori ordinari e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni
anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, nonche' dalle altre
stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente
agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV
precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla
direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione
contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in
virtu' di deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono
articolati in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato
I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per
categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalita' dell'operatore economico cui il contratto e'
stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i
dati di cui al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo
le circostanze di cui agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e
il valore dei contratti affidati per ciascuno Stato membro e Paese
terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato
IV, e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico
redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti
precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in
conformita' al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtu' di
deroghe all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese
nell'allegato IV precisano qualsiasi altra informazione statistica
richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate
secondo la procedura di cui all'art. 77, paragrafo 2, della direttiva
2004/18.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori speciali (art. 67, direttiva
2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei
settori speciali e' redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, entro il 20 ottobre di ogni
anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori entro il
30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno
precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la
procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17,
indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e
categorie di attivita' cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli
enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a
213), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari
o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o
forniture di importo pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati
forniti dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui
all'art. 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di
attivita' di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L,
contengono altresi' le informazioni necessarie alla verifica della
corretta applicazione dell'Accordo, limitatamente ai contratti di
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e ai
contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a
100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti
aventi ad oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i
servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato II A le
cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di
riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati
nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti
dagli enti aggiudicatori all'Osservatorio, vengono espressamente
indicate le informazioni che hanno carattere riservato secondo le
norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 251-bis
(( (Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione
dell'Unione europea (articolo 44, comma 3, lettera l) legge n.
88/2009; articoli 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e articoli 8 e 12
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee riceve dalla Commissione europea la notifica
prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e
dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee, comunica alla Commissione
europea, alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato
posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto
relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa dalla
stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del
competente organo a cui e' stato proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera
b), puo' anche fondarsi sul fatto che la violazione denunciata
costituisce gia' l'oggetto di un ricorso. In tale caso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee
informa la Commissione europea dell'esito del ricorso non appena ne
viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del
contratto relativo a lavori, servizi o forniture e' stata sospesa
conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla
Commissione europea la cessazione della sospensione o l'avvio di
un'altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla
procedura precedente. Tale notifica deve confermare che alla
violazione presunta sia stato posto rimedio o includere una
conclusione motivata per spiegare perche' non vi sia stato posto
rimedio.
5. Al fine dell'esercizio delle competenze di cui ai commi che
precedono, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche europee, chiede le notizie utili alla stazione
appaltante e puo' chiedere notizie sullo stato del procedimento di
ricorso alla segreteria dell'organo presso cui pende. La richiesta e'
formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta e'
resa per iscritto, con la massima tempestivita' e comunque non oltre
sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi
celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche comunitarie fornisce alla Commissione europea le
informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso,
richieste dalla stessa Commissione nell'ambito del Comitato
consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine puo' chiedere le
occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali e al Presidente del Consiglio di Stato, anche sulla base di
eventuali protocolli d'intesa, nonche', all'Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle
stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche europee comunica ogni anno alla Commissione il testo di
tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri
organi di ricorso conformemente all'articolo 245-bis, comma 2.))
Art. 252
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la
normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2,
pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il
2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si
provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il
2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a
20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
3. Le forme di pubblicita' per i contratti sotto soglia, previste
dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
definisce le necessarie modalita' tecniche, organizzative e
applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e
la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo
temporale. Detto decreto e' emanato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, il ((Ministro per le infrastrutture)),
e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata. Con il medesimo decreto possono essere
individuati, ove necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, previste dall'articolo 127, nell'esercizio del
potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresi' garantiti:
a) l'assolvimento dell'attivita' consultiva richiesta dall'Autorita';
b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica;
c) la possibilita' di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocita' con altre casse
edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarita' contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative
e le garanzie fideiussorie previste dal presente codice sono
approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il ((Ministro delle infrastrutture)), entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi
1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con decreto del ((Ministro
delle infrastrutture)) di concerto con il Ministro della giustizia.
8. Tutte le attivita' e le strutture da realizzarsi, ai sensi del
presente codice, in modalita' informatica rispettano (( . . . )) il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Art. 253
Norme transitorie
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si applicano
alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata
in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei
settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente
al 1° agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo periodo,
limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 GENNAIO 2007, N. 6;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari. (1)
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei
settori ordinari, le disposizioni dell'articolo 56 si applicano alle
procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente 1° agosto
2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure
per le quali l'invito a presentare l'offerta sia inviato
successivamente al 1° agosto 2007. (1)
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture
nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3,
comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni di cui
all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in
vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni
regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g)
e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le
altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente
codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo
5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice. Per i lavori
pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua
ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se
richiamato nel bando, nei limiti di compatibilita' con il presente
codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento giuridico ed
economico, ai dipendenti dell'Autorita' e' attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8,
comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita' gia' nominati
al momento dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di
un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del
regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti
responsabili per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione,
dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante "acquisizione di beni
e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa
privata, per gli organismi di informazione e sicurezza". Il
regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disporra' l'abrogazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003
e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni
dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8,
non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da
realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in
vigore del codice, abbiano gia' assunto nei confronti del Comune
l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in
vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se
il mandatario e i mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al
31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature
tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori
cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per
la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con
le modalita' ivi previste.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si
rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla pubblicazione sul sito
del Ministero delle infrastrutture di cui al citato decreto
ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di
bandi di stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla entrata
in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli
avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, e' istituita e
disciplinata la serie speciale relativa ai contratti pubblici della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in sostituzione delle
attuali modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori
economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo
esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con sistemi
telematici.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in
vigore del regolamento continuano ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117, e il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa",
nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in
vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla
gara per gli affidamenti ivi previsti, le societa' costituite dopo la
data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per
un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare
il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite
nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo
91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di
capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni
del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui
all'articolo 47, con le modalita' ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso
un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma
2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro
della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del
regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. L'articolo 95 non si
applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per
le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della
legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si
applicano, quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti
in corso; le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 113 si
applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in corso
di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di
esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in
vigore del regolamento, la verifica puo' essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli organismi di cui
alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1°
marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del
Ministro delle infrastrutture sentita l'Autorita', emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un
anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in
economia) fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di
compatibilita' con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti
di compatibilita' con le disposizioni del presente codice. Restano
altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti
emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullita' riguarda i
contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza
i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o
concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
citato decreto.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 dell'articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo
decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di
offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
(( 25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo
III, capo II, i titolari di concessioni gia' assentite alla data del
30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi
della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo,
esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come
amministrazioni aggiudicatrici. ))
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di
prelazione a favore del promotore, nel caso di avvisi indicativi
pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, che non contengano
l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
modalita' alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia stato
pubblicato il bando per la gara prevista dall'art. 155, comma 1,
lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della
pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore. Ove alla data di pubblicazione del
citato decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti, nel
corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo
155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del
promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla procedura
negoziata.
26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i
criteri e le modalita' di attuazione possono essere fissati dalle
parti nel contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III,
capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di
servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai
sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002,
i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a
infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni
relative a infrastrutture gia' affidate alla data del 10 settembre
2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia gia' stato
redatto il progetto definitivo, sia stata gia' affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore piu' opportuno ai fini della celere realizzazione
dell'opera, puo' procedersi all'attestazione di compatibilita'
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
contraente generale il soggetto aggiudicatore puo' porre a base di
gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale
assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5
dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto
delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o in parte, di
procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto
ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i
soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della
medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure
disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero
proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del
compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo
IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
delle procedure anche di conferenza di servizi gia' compiute
ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e
7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del
2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l'affidamento a contraente generale per la
realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno
dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di
collegamento europei; complessita' dell'intervento tale da
richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche'
estrema complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture.
Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di
cui al presente capo, i progetti che non abbiano le
caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto di
progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero
con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il
progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in
concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i
soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtu' di disposizioni
diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla
data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi
essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro
adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di
cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e'
data facolta' al richiedente di optare per l'applicazione della
normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi
procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui
all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al presente
codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui
redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata,
affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i
progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata
in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti
aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme
tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo
corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al
limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria
e' avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e
14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai
rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189
del 2005, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la
applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi
ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente
generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori
indicano negli atti di gara le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che trovano
applicazione in materia di esecuzione, contabilita' e collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del
regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini
dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione
rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b), fino
all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194, sono
fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i
provvedimenti gia' formati o assunti, e i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno,
ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi
della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in
vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni
regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con
il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo
II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere
dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della
stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati
da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in
vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di
cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato
dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e
3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare,
quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di
appalto, l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'articolo 219 eventualmente
attivata in relazione alle attivita' di cui al citato articolo 212,
sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i
quali la individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta
alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la
proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore
della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di
cui all'articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di
determinazione del valore della lite e le tariffe fissate,
rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato
di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto
disposto dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli
articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gia'
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le
nuove procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di
collegi arbitrali in difformita' alla normativa abrogata a seguito
dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti
o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in
vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554
del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi risultino
gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio
2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, purche' risultino rispettate le disposizioni relative
all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero
nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del
2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i
giudizi arbitrali nei quali siano stati gia' nominati i due
arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano
arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma
2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla
legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8
aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h)
dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si
applica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con L. 12 luglio 2006,
n. 228, ha disposto che "le procedure di cui ai commi 1-bis e 1-ter
del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra
il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le
offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano
disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio
degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256,
comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera
c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo
transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007".
Art. 254.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144,
d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
Art. 256
Disposizioni abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice,
sono o restano abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345,(( 351, 352, 353, 354 e
355)) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio
1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
(( - l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.
155; ))
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8
della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata
legge n. 109 del 1994;
l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2
giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1997, n. 517;
l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n.
22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi 1, 2 e
3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5,
6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3, 144,
commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
(( - l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici
19 aprile 2000, n. 145; ))
l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
la legge 7 novembre 2000, n. 327;
l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi
1, 2, 4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384;
l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n.
168, limitatamente alle parole "i criteri per l'aggiudicazione delle
gare secondo l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e";
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche
e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante "Finanza di
progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi
indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non
contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore";
l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n.
266. (3)
(( - l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
))
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta
abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare,
anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,
n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi
da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate,
con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche
in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; ((...)) della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture 27 maggio 2005 in
tema di qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre
2005, recante "affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di
mensa".
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal
presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti
regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con
decorrenza dalla loro entrata in vigore.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 ha disposto che "fermo quanto
previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.
228, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo,
riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e
1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad
applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31
luglio 2007".
Art. 257
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti
dell'Autorita' e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e
forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le
forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno
efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007. ((5))
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi
all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo
23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Pisanu, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, nel modificare il D.Lgs. 26
gennaio 2007, n. 6, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di
avere applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 26
gennaio 2007, n. 6", il quale aveva gia' modificato l'art. 2-bis del
presente D.Lgs.
Allegato I
----> Vedere allegato da pag. 131 a pag. 141 <----
Allegato II
----> Vedere allegato da pag. 142 a pag. 146 <----
Allegato III
----> Vedere allegato a pag. 147 <----
Allegato IV
----> Vedere allegato a pag. 148 <----
Allegato V
----> Vedere allegato da pag. 149 a pag. 152 <----
Allegato VI
----> Vedere allegato da pag. 153 a pag. 157 <----
Allegato VII
----> Vedere allegato a pag. 158 <----
Allegato VIII
----> Vedere allegato a pag. 159 <----
Allegato IX
----> Vedere allegato da pag. 160 a pag. 168 <----
Allegato X
----> Vedere allegato a pag. 169 <----
Allegato XI
----> Vedere allegato da pag. 170 a pag. 172 <----
Allegato XII
----> Vedere allegato a pag. 173 <----
Allegato XIII
----> Vedere allegato da pag. 174 a pag. 180 <----
Allegato XIV
----> Vedere allegato a pag. 181 <----
Allegato XV
----> Vedere allegato da pag. 182 a pag. 184 <----
Allegato XVI
----> Vedere allegato alle pagg. 185-186 <----
Allegato XVII
----> Vedere allegato a pag. 187 <----
Allegato XVIII
----> Vedere allegato a pag. 188 <----
Allegato XIX
----> Vedere allegato da pag. 189 a pag. 191 <----
Allegato XX
----> Vedere allegato a pag. 192 <----
Allegato XXI (3) (5) (11)
----> Vedere allegato da pag. 193 a pag. 229 <----
(3) (5) ((11))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 ha disposto la seguente modifica al
presente allegato XXI:
- all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato XXI, le parole: "articolo
143, comma 11," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 33,
comma 3".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 ha disposto le seguenti modifiche
al presente allegato XXI:
- all'articolo 28, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: "Ministero delle attivita'
produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello
sviluppo economico";
2) al primo periodo, dopo le parole: "riconosciuti a livello
europeo" sono inserite le seguenti: ", emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture";
- all'articolo 31, comma 4, dopo le parole: "norma europea UNI CEI EN
ISO\IEC 17020" sono inserite le seguenti: "come organismi di
ispezione di Tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a
lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti";
- all'articolo 38, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle
more della procedura di cui all'articolo 96 del codice, il
soggetto aggiudicatore puo' trasmettere al Ministero delle
infrastrutture, nonche' agli altri soggetti indicati all'articolo
165, comma 4, il progetto preliminare dell'opera, che puo' essere
sottoposto alla approvazione del CIPE a condizione che l'esito
delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da
formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2,
consenta la localizzazione dell'opera medesima o comporti
prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea
localizzazione.".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 11 settembre 2008, n.152 ha disposto le seguenti modifiche
al presente allegato XXI:
- articolo 28, comma 4, secondo periodo, le
parole: "gli organismi statali di diritto pubblico" sono sostituite
dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche"
- articolo 37 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "una polizza indennitaria civile per
danni a terzi" sono sostituite dalle seguenti: "una polizza di
responsabilita' civile professionale";
2) al comma 1, lettera c), le parole: "con il limite di dieci
milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "con il limite di
cinque milioni di euro".
Allegato XXII
----> Vedere allegato da pag. 230 a pag. 232 <----