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PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITODI APPLICAZIONE DEL CODICE

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità)

Indice del codice degli appalti
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI
IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31  marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi  di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo
71;
  Vista   la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   31  marzo  2004,  che  coordina  le  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, ed in particolare l'articolo 80;
  Visto  il  regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione, del 28
ottobre  2004,  che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
  applicazione  in  materia  di  procedure  di  aggiudicazione  degli
  appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge  comunitaria  per  l'anno  2004,  recante delega al Governo per
l'attuazione delle citate direttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, reso in data 9
febbraio 2006;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 20 febbraio
  2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
((Ministro   delle  infrastrutture)),  di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, dell'economia e delle
finanze,  del  lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri,
della  giustizia,  delle  attivita'  produttive, dell'interno e per i
beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo :
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  codice  disciplina  i  contratti  delle  stazioni
appaltanti,  degli  enti  aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,
aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di  servizi, prodotti, lavori e
opere.
  2.  Nei  casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica
o  di  un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure
di evidenza pubblica.

	        
	      
                               Art. 2.
                              Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
   n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,
   7 dicembre  2000,  C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
   2001, C. 59/2000)
  1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita'
delle   prestazioni   e   svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',  efficacia,  tempestivita' e correttezza; l'affidamento
deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di
trattamento,   non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',
nonche'  quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente
codice.
  2.  Il  principio  di economicita' puo' essere subordinato, entro i
limiti  in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente  codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali,  nonche'  alla  tutela  della  salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
  3.  Per  quanto  non espressamente previsto nel presente codice, le
procedure  di  affidamento  e  le  altre  attivita' amministrative in
materia  di  contratti  pubblici  si  espletano  nel  rispetto  delle
disposizioni  sul  procedimento  amministrativo  di  cui  alla  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
  4.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente codice,
l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge
nel  rispetto,  altresi',  delle  disposizioni  stabilite  dal codice
civile.

	        
	      
                         Art. 3 (3) (5) (11)
                             Definizioni
    (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17;
           artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9,
       d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
         artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4,
           d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)

  1.  Ai  fini  del  presente  codice si applicano le definizioni che
seguono.
  2.  Il  "codice"  e'  il  presente codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture.
  3.  I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici" sono i contratti di
appalto  o  di  concessione  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di
servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in  essere  dalle  stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai
soggetti aggiudicatori.
  4.  I  "settori  ordinari"  dei  contratti  pubblici sono i settori
diversi  da  quelli  del  gas,  energia termica, elettricita', acqua,
trasporti,  servizi  postali,  sfruttamento  di area geografica, come
definiti  dalla  parte  III  del  presente  codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
  5.  I  "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del
gas,   energia   termica,  elettricita',  acqua,  trasporti,  servizi
postali,  sfruttamento  di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice.
  6.  Gli  "appalti  pubblici"  sono  i  contratti  a titolo oneroso,
stipulati  per  iscritto  tra  una  stazione  appaltante  o  un  ente
aggiudicatore  e  uno  o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione  di  lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi come definiti dal presente codice.
  7.  Gli  "appalti  pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi
per   oggetto   l'esecuzione   o,  congiuntamente,  la  progettazione
esecutiva  e  l'esecuzione,  ovvero,  previa  acquisizione in sede di
offerta   del  progetto  definitivo,  la  progettazione  esecutiva  e
l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato
I,  oppure,  limitatamente  alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III,   capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,  di  un'opera
rispondente  alle  esigenze  specificate  dalla stazione appaltante o
dall'ente  aggiudicatore,  sulla  base  del  progetto  preliminare  o
definitivo posto a base di gara.
  8.  I "lavori" (( di cui all'allegato I )) comprendono le attivita'
di  costruzione,  demolizione,  recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione,  di  opere.  Per  "opera" si intende il risultato di un
insieme  di  lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o
tecnica.  Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme  di  lavori  edilizi o di genio civile ((...)), sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
  9.  Gli  "appalti  pubblici  di  forniture"  sono  appalti pubblici
diversi  da  quelli  di  lavori  o  di  servizi,  aventi  per oggetto
l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
  10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi
dagli  appalti  pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto
la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
  11.  Le  "concessioni  di  lavori pubblici" sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita'
al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione,  ovvero  la  progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di  lavori  ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche'
la  loro  gestione  funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche  di  un  appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di  gestire  l'opera  o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita' al presente codice.
  12.  La  "concessione  di  servizi" e' un contratto che presenta le
stesse   caratteristiche  di  un  appalto  pubblico  di  servizi,  ad
eccezione  del  fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire  i  servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
  13.  L'"accordo  quadro"  e'  un  accordo  concluso  tra una o piu'
stazioni  appaltanti  e uno o piu' operatori economici e il cui scopo
e'   quello  di  stabilire  le  clausole  relative  agli  appalti  da
aggiudicare  durante  un  dato  periodo,  in  particolare  per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
  14.  Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'  un  processo di
acquisizione  interamente  elettronico, per acquisti di uso corrente,
le   cui   caratteristiche   generalmente   disponibili  sul  mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e  aperto  per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
  15.  L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive basato
su  un  dispositivo  elettronico  di  presentazione  di nuovi prezzi,
modificati  al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle  offerte,  che  interviene  dopo una prima valutazione completa
delle  offerte  permettendo  che la loro classificazione possa essere
effettuata  sulla  base  di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi  e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,
come  la  progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste
elettroniche.
  ((  15-bis.  "La  locazione  finanziaria  di  opere  pubbliche o di
pubblica  utilita'"  e' il contratto avente ad oggetto la prestazione
di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. ))
  ((   15-ter.   Ai   fini  del  presente  codice,  i  "contratti  di
partenariato  pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una
o  piu'  prestazioni  quali  la  progettazione,  la  costruzione,  la
gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera  pubblica  o  di pubblica
utilita',  oppure  la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso
il  finanziamento  totale  o  parziale  a carico di privati, anche in
forme  diverse,  di  tali  prestazioni, con allocazione dei rischi ai
sensi  delle  prescrizioni  e  degli  indirizzi  comunitari  vigenti.
Rientrano,  a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato
pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi,
la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di
progetto,  le  societa'  miste.  Possono  rientrare  altresi'  tra le
operazioni   di   partenariato   pubblico   privato  l'affidamento  a
contraente   generale  ove  il  corrispettivo  per  la  realizzazione
dell'opera  sia  in  tutto  o  in  parte posticipato e collegato alla
disponibilita'  dell'opera  per  il  committente  o per utenti terzi.
Fatti  salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44,
comma  1-bis  del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  alle
operazioni  di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat. ))
  16.  I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono  i  contratti
pubblici  il  cui  valore  stimato  al  netto dell'imposta sul valore
aggiunto  (i.v.a.)  e'  pari  o  superiore  alle  soglie  di cui agli
articoli  28,  32,  comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
  17.  I  contratti  "sotto  soglia" sono i contratti pubblici il cui
valore  stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'
inferiore  alle  soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera
e),  91,  99,  196,  215,  235,  e  che  non rientrino nel novero dei
contratti esclusi.
  18.  I  "contratti  esclusi"  sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
  19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi"
designano  una  persona  fisica,  o  una persona giuridica, o un ente
senza  personalita'  giuridica,  ivi  compreso  il  gruppo europeo di
interesse   economico   (GEIE)   costituito   ai  sensi  del  decreto
legislativo   23   luglio  1991,  n.  240,  che  offra  sul  mercato,
rispettivamente,  la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
  20.  Il  termine  "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante  scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura
di   affidamento   di  uno  specifico  contratto  pubblico,  mediante
presentazione di una unica offerta.
  21.  Il  termine  "consorzio"  si  riferisce  ai  consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
  22.  Il  termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il
fornitore  e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
  23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha  presentato
un'offerta.
  24.  Il  "candidato"  e'  l'operatore  economico  che ha chiesto di
partecipare  a  una  procedura  ristretta  o negoziata o a un dialogo
competitivo.
  25.  Le  "amministrazioni  aggiudicatrici" sono: le amministrazioni
dello  Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici
non  economici;  gli  organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
  26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
- istituito  per  soddisfare  specificatamente  esigenze di interesse
   generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la  cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
   dagli  enti  pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
   pubblico  oppure  la  cui  gestione  sia  soggetta al controllo di
   questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione
   o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta'
   e'  designata  dallo  Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
   altri organismi di diritto pubblico.
  27.  Gli  elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di  organismi  di  diritto  pubblico  che  soddisfano detti requisiti
figurano   nell'allegato   III,   al   fine  dell'applicazione  delle
disposizioni delle parti I, II, IV e V.
  28.   Le   "imprese   pubbliche"   sono   le   imprese  su  cui  le
amministrazioni  aggiudicatrici  possono  esercitare,  direttamente o
indirettamente,    un'influenza   dominante   o   perche'   ne   sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu'  delle  norme  che  disciplinano  dette  imprese.  L'influenza
dominante  e'  presunta  quando  le  amministrazioni  aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente
o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano  la  maggioranza  dei voti cui danno diritto le azioni
   emesse dall'impresa;
c) hanno  il  diritto  di  nominare  piu'  della meta' dei membri del
   consiglio   di   amministrazione,  di  direzione  o  di  vigilanza
   dell'impresa.
  29.  Gli  "enti  aggiudicatori"  al  fine  dell'applicazione  delle
disposizioni   delle   parti   I,   III,   IV   e  V  comprendono  le
amministrazioni  aggiudicatrici,  le  imprese pubbliche, e i soggetti
che,  non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.
  30.  Gli  elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini
dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
  31.  Gli  "altri  soggetti  aggiudicatori", ai fini della parte II,
sono  i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice.
  32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo
III,   capo  IV  (lavori  relativi  a  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti     produttivi),    comprendono    le    amministrazioni
aggiudicatrici  di  cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al
comma  29  nonche'  i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV.
  33.   L'espressione   "stazione   appaltante"  (...)  comprende  le
amministrazioni   aggiudicatrici   e   gli   altri  soggetti  di  cui
all'articolo 32.
  34.    La   "centrale   di   committenza"   e'   un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista   forniture   o   servizi   destinati  ad  amministrazioni
   aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica  appalti  pubblici  o  conclude accordi quadro di lavori,
   forniture  o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
   altri enti aggiudicatori.
  35.  Il  "profilo  di  committente"  e'  il sito informatico di una
stazione   appaltante,   su   cui  sono  pubblicati  gli  atti  e  le
informazioni  previsti  dal presente codice, nonche' dall'allegato X,
punto  2.  Per  i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82 . . . , il profilo di committente e'
istituito  nel  rispetto  delle previsioni di tali atti legislativi e
successive  modificazioni,  e  delle  relative norme di attuazione ed
esecuzione.
  36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia
l'affidamento  di  lavori,  servizi,  o  forniture,  o  incarichi  di
progettazione,  mediante  appalto,  sia  l'affidamento  di  lavori  o
servizi  mediante  concessione,  sia  l'affidamento  di  concorsi  di
progettazione e di concorsi di idee.
  37.  Le  "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta.
  38.  Le  "procedure  ristrette"  sono  le procedure alle quali ogni
operatore  economico  puo'  chiedere  di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice.
  39.  Il  "dialogo  competitivo"  e'  una  procedura  nella quale la
stazione  appaltante,  in  caso di appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare  una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e
sulla  base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati   a  presentare  le  offerte;  a  tale  procedura  qualsiasi
operatore economico puo' chiedere di partecipare.
  40.  Le  "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti  consultano  gli  operatori  economici  da  loro  scelti e
negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi le condizioni dell'appalto. Il
cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
  41.  I  "concorsi  di  progettazione"  sono  le  procedure intese a
fornire  alla  stazione  appaltante,  soprattutto  nel  settore della
pianificazione   territoriale,  dell'urbanistica,  dell'architettura,
dell'ingegneria  o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato  da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con
o senza assegnazione di premi.
  42.  I  termini  "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di
parole  o  cifre  che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale   insieme  puo'  includere  informazioni  formate,  trasmesse  e
archiviate con mezzi elettronici.
  43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione  dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e  la  ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.
  44.  L'"Autorita"  e'  l'Autorita'  per  la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
  45.  L'"Osservatorio"  e'  l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
  46.  L'"Accordo"  e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
  47.  Il  "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all'articolo 5.
  48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea.
  49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV
("Common   Procurement   Vocabulary"),  designa  la  nomenclatura  di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002,  assicurando  nel  contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
  50.  Nel  caso  di  interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione  del  presente codice derivanti da eventuali discrepanze
tra  la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I
o   tra   la   nomenclatura  CPV  e  la  nomenclatura  CPC  (versione
provvisoria)   di   cui   all'allegato   II,   avra'   la  prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
  51.  Ai  fini  dell'articolo  22  e  dell'articolo  100  valgono le
seguenti definizioni:
a) "rete  pubblica di telecomunicazioni" e' l'infrastruttura pubblica
   di  telecomunicazioni  che consente la trasmissione di segnali tra
   punti  terminali  definiti  della  rete  per  mezzo  di fili, onde
   hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto  terminale della rete" e' l'insieme dei collegamenti fisici
   e  delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete
   pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a
   tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi   pubblici   di  telecomunicazioni"  sono  i  servizi  di
   telecomunicazioni   della  cui  offerta  gli  Stati  membri  hanno
   specificatamente  affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'
   enti di telecomunicazioni;
d) "servizi  di  telecomunicazioni"  sono  i  servizi che consistono,
   totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
   di  segnali  su  una  rete  pubblica di telecomunicazioni mediante
   procedimenti    di    telecomunicazioni,    ad   eccezione   della
   radiodiffusione e della televisione.

	        
	      
                               Art. 4.
                       Competenze legislative
                di Stato, regioni e province autonome
                   (artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
esercitano  la  potesta' normativa nelle materie oggetto del presente
codice   nel   rispetto   dei   vincoli   derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  delle  disposizioni  relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
  2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta'  normativa  nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle   norme  del  presente  codice,  in  particolare,  in  tema  di
programmazione  di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici  ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
  3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione,  non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti;  alle  procedure  di  affidamento,  esclusi i profili di
organizzazione  amministrativa;  ai  criteri  di  aggiudicazione;  al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture;  alle attivita' di progettazione e ai piani di
sicurezza;  alla  stipulazione  e  all'esecuzione  dei contratti, ivi
compresi    direzione    dell'esecuzione,   direzione   dei   lavori,
contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita'   amministrative;   al   contenzioso.   Resta  ferma  la
competenza  esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,
i  contratti  segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.
  4.  Nelle  materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva,  le  disposizioni  del  presente  codice si applicano alle
regioni  nelle  quali  non  sia  ancora  in  vigore  la  normativa di
attuazione  e  perdono  comunque  efficacia a decorrere dalla data di
entrata  in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione.
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

	        
	      
                               Art. 5
                      Regolamento e capitolati
    (art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

  1.  Lo  Stato  detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva e
attuativa  del  presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente  agli  aspetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3, in
relazione  ai  contratti  di  ogni  altra  amministrazione o soggetto
equiparato.
  2.  Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative
di  disposizioni  rientranti  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 3, in
ambiti  di  legislazione  statale  esclusiva, siano applicabili anche
alle regioni e province autonome. (8)
  3.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento
per  i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al
comma  1  e'  adottato  con  decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di  Stato,  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
  4.  Il  regolamento  e'  adottato  su  proposta  del Ministro delle
infrastrutture,   di   concerto   con   i  Ministri  delle  politiche
comunitarie,  dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle
attivita'  produttive,  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri  interessati,  e  previo  parere del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici.  Sullo  schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime   parere   entro   quarantacinque   giorni   dalla   data  di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con
la  procedura  di  cui  al  presente  comma si provvede altresi' alle
successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
  5.  Il  regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in
volta  richiamato,  detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione
del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti   funzionali   tra   i   soggetti   che  concorrono  alla
   realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi  e  delle  forniture,  e
   relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
   suo carico;
d) progettazione  dei  lavori,  servizi  e  forniture, con le annesse
   normative tecniche;
e) forme    di   pubblicita'   e   di   conoscibilita'   degli   atti
   procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita'  di  istituzione  e gestione del sito informatico presso
   l'Osservatorio;
g) requisiti   soggettivi   compresa   la   regolarita'  contributiva
   attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del
   decreto-legge   25   settembre   2002,  n.  210,  convertito,  con
   modificazioni,   dalla   legge   22   novembre   2002,   n.   266,
   certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori
   economici,  secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche
   prevedendo   misure   incentivanti  stabilite  dalla  legislazione
   vigente  volte  ad  attenuare  i costi della qualificazione per le
   piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi
   di  progettazione,  i  concorsi  di  progettazione  e di idee, gli
   affidamenti   in   economia,   i   requisiti  e  le  modalita'  di
   funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione  dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
   tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare  delle  penali,  secondo l'importo dei contratti e cause
   che le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota   subappaltabile  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria
   prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme    riguardanti   le   attivita'   necessarie   per   l'avvio
   dell'esecuzione  dei  contratti,  e  le  sospensioni  disposte dal
   direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita'  di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto
   di   acconti   in   relazione  allo  stato  di  avanzamento  della
   esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante  in  caso  di
   inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo  e  attivita'  di  supporto  tecnico-amministrativo,  ivi
   comprese  le  ipotesi  di  collaudo  semplificato  sulla  base  di
   apposite  certificazioni  di  qualita',  le ipotesi di collaudo in
   corso  d'opera,  i  termini  per  il  collaudo,  le  condizioni di
   incompatibilita'  dei  collaudatori,  i criteri di rotazione negli
   incarichi,  i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
   le caratteristiche dei lavori;
s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo  quanto  gia'
   previsto  ai  sensi del regolamento recante capitolato generale di
   appalto  dei  lavori  pubblici, approvato con decreto del Ministro
   dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
  6.  Per  assicurare  la  compatibilita'  con gli ordinamenti esteri
delle  procedure  di  affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e
forniture,  eseguiti  sul  territorio  dei  rispettivi  Stati esteri,
nell'ambito  di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione  allo  sviluppo,  ((  nonche'  per  lavori  su  immobili
all'estero  ad  uso  dell'amministrazione  del Ministero degli affari
esteri,  )) il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene  conto  della specialita' delle condizioni per la realizzazione
di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle  procedure applicate in
materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
  7.  Le  stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti
la  disciplina  di  dettaglio  e tecnica della generalita' dei propri
contratti  o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice
e  del  regolamento  di  cui  al comma 1. I capitolati menzionati nel
bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
  8.  Per  gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici
statali  e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro
delle  infrastrutture,  sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  nel rispetto del presente codice e del regolamento
di   cui  al  comma  1.  Tale  capitolato,  menzionato  nel  bando  o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
  9.  Il  capitolato  generale  dei lavori pubblici di cui al comma 8
puo'  essere  richiamato  nei  bandi  o  negli  inviti da parte delle
stazioni  appaltanti  diverse  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici
statali.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.401
(in  1a  s.s.  G.U.  28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  5,  comma  2,  limitatamente  alle  parole
"province autonome".

	        
	      
                               Art. 6
          Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
                   di lavori, servizi e forniture
(art.  81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)

  1.  L'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in
Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume  la  denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
  2.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito da sette membri
nominati  con  determinazione  adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera   dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  I  membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori
tecnici,  economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita'   sceglie   il  presidente  tra  i  propri  componenti  e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
  3.  I  membri  dell'Autorita'  durano  in carica (( sette anni fino
all'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti
))  e  non  possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a
pena  di  decadenza,  alcuna attivita' professionale o di consulenza,
non  possono  essere  amministratori  o dipendenti di enti pubblici o
privati  ne'  ricoprire  altri  uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.
I  dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono
collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  per  l'intera durata del
mandato.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato
il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
  4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa.
  5.  L'Autorita'  vigila  sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale,  di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori  speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice,
sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  esclusi
dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza  dei  principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta  del  contraente,  e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti,  nonche'  il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
  6.   Sono   fatte   salve   le  competenze  delle  altre  Autorita'
amministrative indipendenti.
  7.  Oltre  a  svolgere  i  compiti  espressamente previsti da altre
norme, l'Autorita':
a) vigila    sull'osservanza    della    disciplina   legislativa   e
   regolamentare    vigente,    verificando,   anche   con   indagini
   campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila  sui  contratti  di  lavori, servizi, forniture, esclusi in
   tutto  o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
   verificando,    con    riferimento   alle   concrete   fattispecie
   contrattuali, la legittimita' della sottrazione al presente codice
   e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono
   soggetti  a  obblighi  di  comunicazione  all'Osservatorio  ne'  a
   vigilanza  dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17,
   18;
c) vigila  affinche'  sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei
   contratti pubblici;
d) accerta   che  dall'esecuzione  dei  contratti  non  sia  derivato
   pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala  al  Governo  e al Parlamento, con apposita comunicazione,
   fenomeni  particolarmente  gravi di inosservanza o di applicazione
   distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in
   relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di
   lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione
   del regolamento;
h) predispone  e  invia  al  Governo  e  al  Parlamento una relazione
   annuale  nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
   settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla  frequenza  del  ricorso  a sospensioni dell'esecuzione o a
     varianti in corso di esecuzione;
h.5) al  mancato  o  tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
     dei concessionari e degli appaltatori;
      h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
      i)   sovrintende   all'attivita'   dell'Osservatorio   di   cui
   all'articolo 7;
      l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
      m)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con le modalita'
   stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di
   tale  vigilanza  l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata
   inerzia   degli   organismi   di   attestazione,  le  attestazioni
   rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme
vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu'
   delle  altre  parti, esprime parere non vincolante relativamente a
   questioni  insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara,
   eventualmente  formulando  una  ipotesi  di  soluzione; si applica
   l'articolo  1,  comma  67,  terzo periodo, della legge 23 dicembre
   2005, n. 266;
      o)  svolge  i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge
   23 dicembre 2005, n. 266.
  8.  Quando  all'Autorita'  e'  attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al  valore  del  contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.
Sono  fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento
della  sanzione.  La  riscossione  della  sanzione  avviene  mediante
iscrizione a ruolo.
  9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo':
a) richiedere  alle  stazioni  appaltanti,  agli  operatori economici
   esecutori  dei  contratti,  ((  alle  SOA )) nonche' ad ogni altra
   pubblica   amministrazione   e  ad  ogni  ente,  anche  regionale,
   operatore  economico  o  persona  fisica  che  ne sia in possesso,
   documenti,  informazioni  e  chiarimenti  relativamente ai lavori,
   servizi   e  forniture  pubblici,  in  corso  o  da  iniziare,  al
   conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre  ispezioni,  anche  su  richiesta motivata di chiunque ne
   abbia  interesse,  avvalendosi anche della collaborazione di altri
   organi dello Stato;
c) disporre  perizie  e  analisi  economiche e statistiche nonche' la
   consultazione  di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
   ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi  del  Corpo  della  Guardia  di  Finanza,  che esegue le
   verifiche  e  gli  accertamenti  richiesti  agendo con i poteri di
   indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
   all'imposta  sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte
   le  notizie,  le  informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
   Finanza  nello  svolgimento  di  tali  attivita'  sono  comunicati
   all'Autorita'.
  10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni o i dati riguardanti gli
operatori  economici  oggetto  di istruttoria da parte dell'Autorita'
sono  tutelati,  sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal
segreto    di    ufficio   anche   nei   riguardi   delle   pubbliche
amministrazioni.  I  funzionari  dell'Autorita', nell'esercizio delle
loro  funzioni,  sono  pubblici  ufficiali.  Essi  sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
  11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai  quali e'
richiesto  di  fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti
alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  a  euro  25.822  se
rifiutano  od  omettono,  senza  giustificato  motivo,  di fornire le
informazioni   o   di  esibire  i  documenti,  ovvero  alla  sanzione
amministrativa   pecuniaria   fino   a   euro  51.545  se  forniscono
informazioni   od  esibiscono  documenti  non  veritieri.  Le  stesse
sanzioni  si  applicano  agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
di  affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati
o  documenti  non  veritieri,  circa  il  possesso  dei  requisiti di
qualificazione,  alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o
agli organismi di attestazione.
  12.  Qualora  i  soggetti  ai  quali  e'  richiesto  di fornire gli
elementi   di   cui   al   comma   9   appartengano   alle  pubbliche
amministrazioni,  si  applicano le sanzioni disciplinari previste dai
rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento disciplinare e' instaurato
dall'amministrazione  competente  su segnalazione dell'Autorita' e il
relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.
  13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',  l'Autorita'
trasmette  gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le  irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti.  Qualora  l'Autorita'  accerti  che  dalla esecuzione dei
contratti  pubblici  derivi  pregiudizio  per il pubblico erario, gli
atti  e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti. (10)
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008,
n.  31,  ha  disposto che nelle more dell'approvazione della legge di
riordino  delle  autorita'  indipendenti,  la  durata  in  carica del
presidente e dei membri dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici  di lavori, servizi e forniture, di cui al presente articolo
e'  equiparata  a  quella del presidente e dei membri delle autorita'
istituite  con  la  legge  10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31
luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
Tali incarichi non sono rinnovabili.

	        
	      
                               Art. 7
                 Osservatorio dei contratti pubblici
               relativi a lavori, servizi e forniture
              (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993;
       Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)

  1.  Nell'ambito  dell'Autorita'  opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e  le  province  autonome.  I modi e i protocolli della articolazione
regionale  sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e  verifica  degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
  3.  L'Osservatorio,  in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure  informatiche,  sulla  base  di apposite convenzioni, anche
attraverso  collegamento  con  gli  analoghi sistemi della Ragioneria
generale  dello  Stato,  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT),  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province
d'Italia  (UPI),  dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
  4.  La  sezione  centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali   competenti   per  territorio,  per  l'acquisizione  delle
informazioni  necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre
a quelli previsti da altre norme:
a) provvede  alla  raccolta  e alla elaborazione dei dati informativi
   concernenti  i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale
   e,  in  particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di
   gara,   le   aggiudicazioni   e   gli   affidamenti,   le  imprese
   partecipanti,  l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
   sicurezza,   i   costi   e   gli  scostamenti  rispetto  a  quelli
   preventivati,  i  tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione
   degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina  annualmente  costi standardizzati per tipo di lavoro in
   relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
   specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina  annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e
   fornitura  in  relazione a specifiche aree territoriali, facendone
   oggetto  di  una  specifica  pubblicazione,  avvalendosi  dei dati
   forniti  dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo
   di   cui   alle  convenzioni  stipulate  dalla  CONSIP,  ai  sensi
   dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica  ((  annualmente per estremi )) i programmi triennali dei
   lavori  pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
   nonche' l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove  la  realizzazione  di un collegamento informatico con le
   stazioni  appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire
   informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce  l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
   dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie  agli  oneri  di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti
   dall'Autorita';
h) favorisce  la  formazione di archivi di settore, in particolare in
   materia  contrattuale,  e la formulazione di tipologie unitarie da
   mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura  l'elaborazione  dei prospetti statistici di cui all'articolo
   250  (contenuto  del prospetto statistico per i contratti pubblici
   di  lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui
   all'articolo   251  (contenuto  del  prospetto  statistico  per  i
   contratti  pubblici  di lavori, forniture e servizi nei settori di
   gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,  trasporti, servizi
   postali, sfruttamento di area geografica).
  5.  Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,  avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di   mercato   dei   principali   beni   e  servizi  acquisiti  dalle
amministrazioni  aggiudicatrici,  provvedendo  alla  comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi
dei  prezzi  rilevati  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  con  cadenza  almeno  semestrale,  entro il 30
giugno  e  il  31  dicembre.  Per  i  prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi
di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con
il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. (3)
  5-bis.  Nella  determinazione  dei  costi standardizzati, di cui al
comma  4,  lettere  b)  e  c),  si  tiene  conto del costo del lavoro
determinato  dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale,
secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
  6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello
per  la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di
cui  al  comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la
loro  realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila
sul  rispetto  da  parte  delle  amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi,  dei  criteri  e  dei  tempi  per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del  disegno  di legge recante il bilancio di previsione dello Stato,
puo'  proporre  riduzioni  da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni inadempienti.
  7.  In  relazione  alle  attivita',  agli aspetti e alle componenti
peculiari   dei  lavori,  servizi  e  forniture  concernenti  i  beni
sottoposti   alle   disposizioni  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),
b)   e   c)   del   comma   4  sono  svolti  dalla  sezione  centrale
dell'Osservatorio,  su  comunicazione  del  soprintendente per i beni
ambientali  e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
  8.  Le  stazioni  appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di importo superiore a
150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di
   definizione  della  procedura  negoziata,  i  dati  concernenti il
   contenuto  dei  bandi,  dei  verbali di gara, i soggetti invitati,
   l'importo  di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
   progettista;
b) limitatamente  ai  settori  ordinari,  entro sessanta giorni dalla
   data  del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
   avanzamento   e  l'ultimazione  dei  lavori,  servizi,  forniture,
   l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria
la  comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme
del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli
19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno,  una  relazione  contenente  il  numero  e  i dati
essenziali  relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente.
Il  soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati
richiesti  e'  sottoposto,  con  provvedimento  dell'Autorita',  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  fino a euro
25.822.  La  sanzione  e'  elevata fino a euro 51.545 se sono forniti
dati non veritieri.
  9.  I  dati  di  cui  al  comma  8, relativi ai lavori di interesse
regionale,  provinciale  e  comunale,  sono  comunicati  alle sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
  10.  ((  E'  istituito  il  casellario  informatico  dei  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi e forniture presso l'Osservatorio)) Il
regolamento   di   cui  all'articolo  5  disciplina  ((il  casellario
informatico  dei  contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche'))  le  modalita' di funzionamento del sito informatico presso
l'Osservatorio,  prevedendo  archivi  differenziati  per i bandi, gli
avvisi  e  gli  estremi  dei  programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti,  stabilendo  altresi'  il  termine  massimo di conservazione
degli  atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per
la  pubblicazione  di  massime  tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali.
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il    D.Lgs.    26    gennaio   2007,   n.   6,   poi   rettificato
dall'errata-corrige  in  G.U.  15/2/2007,  n. 38 , aveva erroneamente
disposto  (con  l'art.  3,  comma 1, lettera i)) che "all'articolo 7,
comma  5,  secondo  periodo, le parole: "e del decreto legislativo 28
febbraio   2005,   n.   42   (istituzione  del  sistema  pubblico  di
connettivita'    e   della   rete   internazionale   della   pubblica
amministrazione,  a  norma  dell'articolo  10,  della legge 29 luglio
2003, n. 229)" sono soppresse".

	        
	      
                               Art. 8.
              Disposizioni in materia di organizzazione
          e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
                     (art. 5, legge n. 109/1994;
                 artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
  1.  L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,
di  forme  e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della
normazione  per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di  atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.
Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  propri atti, l'Autorita'
utilizza  metodi  di  consultazione  preventiva, consistenti nel dare
preventivamente  notizia  del  progetto di atto e nel consentire agli
interessati  di  far  pervenire  le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
  2.  L'Autorita',  nell'ambito  della  sua  autonomia organizzativa,
disciplina  con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il
proprio  funzionamento,  i  bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese  nei  limiti  delle  proprie  risorse,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  sulla  contabilita'  generale dello Stato, l'accesso ai
documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e
i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
  3.  Il  regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
    a) il  termine  congruo  entro cui i destinatari di una richiesta
dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
    b) la  possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella
sede   di  amministrazioni  e  soggetti  aggiudicatori,  e  operatori
economici,   al   fine   di   acquisire   dati,  notizie,  documenti,
chiarimenti;
    c) la  possibilita'  che  l'Autorita'  convochi,  con preavviso e
indicazione    specifica    dell'oggetto,    i    rappresentanti   di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o
altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
    d) le  modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
    e) le  forme  di  comunicazione degli atti, idonee a garantire la
data certa della piena conoscenza.
  4.  Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della
tempestiva   comunicazione   dell'apertura   dell'istruttoria,  della
contestazione   degli   addebiti,   del   termine   a   difesa,   del
contraddittorio,  della  motivazione,  proporzionalita' e adeguatezza
della  sanzione,  della  comunicazione tempestiva con forme idonee ad
assicurare  la  data  certa della piena conoscenza del provvedimento,
del  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza previsti dalle norme
vigenti.
  5.   Le   delibere  dell'Autorita',  ove  riguardino  questioni  di
interesse  generale  o  la  soluzione  di  questioni di massima, sono
pubblicate  sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito informatico dell'Autorita'.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente  dall'Autorita',  determinato tenendo conto delle funzioni
assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
  7.  Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con
distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
  8.  Al  personale  dell'Autorita',  tenuto  conto  dei  principi di
autonomia  organizzativa  di  cui  al  comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9.  Al  personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro
impiego  od  incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale,
commerciale e industriale.
  10.  L'Autorita'  puo'  avvalersi,  senza  nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica,  di  personale proveniente da altre
amministrazioni  in  posizione  di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
  11.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base al bilancio di
previsione  approvato  dall'Autorita'  entro il 31 dicembre dell'anno
precedente  a  quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura   del  bilancio  di  previsione,  il  quale  deve  comunque
contenere  le  spese  indicate entro i limiti delle entrate previste,
sono  stabiliti  dal  regolamento  di  cui al comma 2, che disciplina
anche  le  modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della
gestione   finanziaria,   approvato   entro  il  30 aprile  dell'anno
successivo,  e'  soggetto  al  controllo  della  Corte  dei conti. Il
bilancio  preventivo  e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  12.  All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7,
e  8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.

	        
	      
                             Art. 9 (3)
                  Sportello dei contratti pubblici
               relativi a lavori, servizi e forniture
      (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

  1.  Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato
"sportello   dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi,
forniture", con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono
   presentare  una  candidatura  o  un'offerta, informazioni relative
   alle  norme  vigenti  nel luogo di affidamento e di esecuzione del
   contratto,   inerenti   agli   obblighi   fiscali,   alla   tutela
   dell'ambiente,   alle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e
   condizioni  di  lavoro,  nonche' a tutte le altre norme che devono
   essere rispettate nell'esecuzione del contratto;
b) fornire  ai candidati la documentazione utile per la presentazione
   delle  candidature  e delle offerte, in conformita' alle norme del
   presente codice.
  2.  Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica
in  conformita'  alle  norme  vigenti  che  disciplinano  l'uso delle
tecnologie    informatiche    da    parte    delle    amministrazioni
aggiudicatrici.  Per  i  soggetti  pubblici tenuti all'osservanza del
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) (( . . . )), il funzionamento telematico dello sportello e'
disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive  modificazioni,  e  delle  relative norme di attuazione ed
esecuzione.
  3.  L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi
per  il  bilancio  delle  amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
  4.  I  compiti  dello sportello possono anche essere affidati ad un
ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
  5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma 1 vengono fornite verso un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello,  e  che  viene  fissato  dai  soggetti che istituiscono lo
sportello medesimo.
  6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui
al  comma  1  o  ne  abbiano  attribuito i compiti ad un ufficio gia'
esistente  indicano  nel  bando  o  nel  capitolato  lo  sportello  o
l'ufficio  a  cui  possono  essere  chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.

	        
	      
                             Art. 10 (3)
     Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
        dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
         (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,
            legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;
                     art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

  1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico,  le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge  7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
  2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle  procedure  di  affidamento  previste  dal  presente codice, ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione  dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad
altri organi o soggetti.
  3.  In  particolare,  il  responsabile  del  procedimento, oltre ai
compiti  specificamente  previsti  da altre disposizioni del presente
codice:
a) formula  proposte  e  fornisce  dati  e informazioni al fine della
   predisposizione  del programma triennale dei lavori pubblici e dei
   relativi    aggiornamenti   annuali,   nonche'   al   fine   della
   predisposizione  di ogni altro atto di programmazione di contratti
   pubblici  di  servizi  e  di  forniture,  e  della predisposizione
   dell'avviso di preinformazione;
b) cura,   in  ciascuna  fase  di  attuazione  degli  interventi,  il
   controllo  sui  livelli  di  prestazione,  di qualita' e di prezzo
   determinati  in  coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
   realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala     eventuali     disfunzioni,     impedimenti,    ritardi
   nell'attuazione degli interventi;
e) accerta  la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f)
   fornisce   all'amministrazione   aggiudicatrice   i   dati   e  le
   informazioni   relativi   alle   principali  fasi  di  svolgimento
   dell'attuazione  dell'intervento,  necessari  per  l'attivita'  di
   coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone  all'amministrazione  aggiudicatrice  la conclusione di un
   accordo  di  programma,  ai  sensi  delle norme vigenti, quando si
   rende  necessaria  l'azione  integrata  e  coordinata  di  diverse
   amministrazioni;
h) propone  l'indizione,  o,  ove competente, indice la conferenza di
   servizi,  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
   necessario   o   utile   per  l'acquisizione  di  intese,  pareri,
   concessioni,   autorizzazioni,   permessi,  licenze,  nulla  osta,
   assensi, comunque denominati.
  4.  Il  regolamento  individua  gli  eventuali  altri  compiti  del
responsabile  del  procedimento,  coordinando  con essi i compiti del
direttore  dell'esecuzione  del contratto e del direttore dei lavori,
nonche'  dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la   progettazione  e  durante  l'esecuzione,  previsti  dal  decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
  5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio
e  competenza  adeguati  in relazione ai compiti per cui e' nominato.
Per  i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
deve  essere  un  tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve
essere  un  dipendente  di  ruolo. (( In caso di accertata carenza di
dipendenti  di  ruolo  in  possesso  di professionalita' adeguate, le
amministrazioni   aggiudicatrici   nominano   il   responsabile   del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio. ))
  6.   Il  regolamento  determina  i  requisiti  di  professionalita'
richiesti  al  responsabile  del procedimento; per i lavori determina
l'importo  massimo  e  la  tipologia, per i quali il responsabile del
procedimento  puo'  coincidere  con  il  progettista.  Le  ipotesi di
coincidenza   tra   responsabile   del   procedimento   e   direttore
dell'esecuzione  del  contratto  sono  stabilite  dal regolamento, in
conformita' all'articolo 119.
  7.  Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in  possesso  della  specifica  professionalita'  necessaria  per  lo
svolgimento  dei  compiti  propri  del responsabile del procedimento,
secondo  quanto  attestato  dal  dirigente  competente,  i compiti di
supporto  all'attivita'  del  responsabile  del  procedimento possono
essere  affidati,  con  le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento   di  incarichi  di  servizi,  ai  soggetti  aventi  le
specifiche  competenze  di  carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo,   organizzativo,  e  legale,  che  abbiano  stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
  8.  Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel
bando  o  avviso  con  cui  si  indice  la gara per l'affidamento del
contratto  di  lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui  non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito
a presentare un'offerta.
  9.  Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e
enti  pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  individuano,  secondo  i  propri  ordinamenti,  uno  o piu'
soggetti   cui   affidare  i  compiti  propri  del  responsabile  del
procedimento,  limitatamente  al  rispetto  delle  norme del presente
codice alla cui osservanza sono tenuti.

	        
	      
                               Art. 11
                 Fasi delle procedure di affidamento
 (artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999
    ((; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009;
     articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e
    articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come
              modificati dalla direttiva 2007/66/CE)) )

  1.  Le  procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel  rispetto  degli  atti  di  programmazione  delle amministrazioni
aggiudicatrici,  se  previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme
vigenti.
  2.  Prima  dell'avvio  delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici,  le  amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di  contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi  essenziali  del  contratto  e  i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
  3.  La  selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti  dal  presente  codice  per  l'individuazione  dei  soggetti
offerenti.
  4.  Le  procedure  di  affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante  uno  dei  criteri  previsti dal presente codice. Al termine
della  procedura  e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore
del miglior offerente.
  5.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica dell'aggiudicazione
provvisoria   ai   sensi   dell'articolo   12,   comma   1,  provvede
all'aggiudicazione definitiva.
  6.  Ciascun  concorrente  non  puo'  presentare piu' di un'offerta.
L'offerta   e'  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel  bando  o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla  scadenza  del  termine  per  la sua presentazione. La stazione
appaltante  puo'  chiedere  agli  offerenti  il differimento di detto
termine.
  7.   L'aggiudicazione   definitiva  non  equivale  ad  accettazione
dell'offerta.  L'offerta  dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 9.
  8.  L'aggiudicazione  definitiva  diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
  9.  Divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva, e fatto salvo
l'esercizio  dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo  entro  il  termine  di  sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto  nel  bando  o  nell'invito  ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento  espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo  di  cui  all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine
ivi  previsto,  l'aggiudicatario  puo', mediante atto notificato alla
stazione  appaltante,  sciogliersi  da  ogni  vincolo  o recedere dal
contratto.  All'aggiudicatario  non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
e'  intervenuta  la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso
di  servizi  e  forniture,  se  si  e'  dato avvio all'esecuzione del
contratto  in  via  d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle  spese  sostenute  per  l'esecuzione  dei  lavori  ordinati dal
direttore  dei  lavori,  ivi comprese quelle per opere provvisionali.
Nel  caso  di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione
del  contratto  in  via  d'urgenza,  l'aggiudicatario  ha  diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine
del  direttore  dell'esecuzione.  ((L'esecuzione di urgenza di cui al
presente  comma non e' consentita durante il termine dilatorio di cui
al  comma  10  e  durante  il periodo di sospensione obbligatoria del
termine  per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter,
salvo  che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la
pubblicazione  del  bando  di gara, ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione   immediata   della   prestazione   dedotta   nella   gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.))
((10.  Il  contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato prima di
trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  ai sensi dell'articolo
79.)) ((21))
((10-bis.  Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei
seguenti casi:
    a)  se,  a  seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice  una  gara  o  inoltro  degli inviti nel rispetto del presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono  state  tempestivamente  proposte impugnazioni del bando o della
lettera  di  invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con
decisione definitiva;
    b)  nel  caso  di  un  appalto basato su un accordo quadro di cui
all'articolo  59  e in caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.)) ((21))
((10-ter.  Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva
con  contestuale  domanda  cautelare,  il  contratto  non puo' essere
stipulato,  dal  momento  della  notificazione dell'istanza cautelare
alla   stazione  appaltante  e  per  i  successivi  venti  giorni,  a
condizione  che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare  di  primo  grado  o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza  di  primo grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare  ovvero  fino  alla  pronuncia  di  detti  provvedimenti se
successiva.  L'effetto  sospensivo  sulla stipula del contratto cessa
quando,  in  sede  di  esame  della  domanda cautelare, il giudice si
dichiara  incompetente  ai  sensi  dell'articolo 245, comma 2-quater,
primo  periodo,  o  fissa  con  ordinanza  la data di discussione del
merito  senza  concedere  misure  cautelari  o  rinvia al giudizio di
merito  l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti,
da  intendersi  quale  implicita  rinuncia  all'immediato esame della
domanda cautelare.)) ((21))
  11.   Il   contratto   e'  sottoposto  alla  condizione  sospensiva
dell'esito   positivo   dell'eventuale  approvazione  e  degli  altri
controlli  previsti  dalle  norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatori.
  12.  L'esecuzione  del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo
stesso  e'  divenuto  efficace,  salvo  che,  in  casi di urgenza, la
stazione  appaltante  o  l'ente  aggiudicatore ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
  13.  Il  contratto  e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante  forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione   aggiudicatrice,   ovvero   mediante  scrittura
privata,  nonche'  in  forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante.

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AGGIORNAMENTO (21)
  Il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che   "l'articolo   11,  commi  10,  10-bis  e  10-ter,  del  decreto
legislativo  n.  163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1,
si  applica  anche  ai  contratti  di  cui all'articolo 20 del citato
decreto-legge  n.  185  del  2008, se l'aggiudicazione definitiva sia
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto".

	        
	      
                              Art. 12.
         Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
    (art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
                     co. 15, legge n. 109/1994)
  1.   L'aggiudicazione   provvisoria  e'  soggetta  ad  approvazione
dell'organo  competente  secondo  l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici   e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli  altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti,    decorrenti    dal   ricevimento   dell'aggiudicazione
provvisoria  da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine
e'  pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti  o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti  o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i
termini  previsti  dai  singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
  2.  Il  contratto  stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione
dell'organo  competente  secondo  l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici   e  degli  enti  aggiudicatori,  ovvero  degli  altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti,  decorrenti  dal  ricevimento  del  contratto  da  parte
dell'organo  competente.  In  mancanza,  il  termine e' pari a trenta
giorni.  Il  termine  e'  interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti,  e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti   pervengono  all'organo  richiedente.  Decorsi  i  termini
previsti  dai  singoli  ordinamenti  o, in mancanza, quello di trenta
giorni, il contratto si intende approvato.
  3.  L'approvazione  del  contratto  di cui al comma 2 e' sottoposta
agli   eventuali   controlli   previsti   dagli   ordinamenti   delle
amministrazioni  aggiudicatrici,  degli  enti  aggiudicatori, o degli
altri  soggetti  aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli   ordinamenti,   decorrenti  dal  ricevimento  del  contratto
approvato  da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine
e'  pari  a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non
piu'  di  due  volte,  dalla  richiesta di chiarimenti o documenti, e
inizia  nuovamente  a  decorrere  da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dei  chiarimenti.  Decorsi i
termini  previsti  dai  singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
  4.  Restano  ferme  le  norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

	        
	      
                            Art. 13. (11)
             Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art.  6  direttiva  2004/18; (( artt. 13 e 35, direttiva 2004/17 )),
   art.  22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n.
   241/1990)
  1.  Salvo  quanto  espressamente  previsto  nel presente codice, il
diritto  di  accesso  agli  atti  delle procedure di affidamento e di
esecuzione  dei  contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte,  e'  disciplinato  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241 e
successive modificazioni.
  2.  Fatta  salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti  segretati  o  la  cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
    a)  nelle  procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti
che  hanno  presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
    b)  nelle  procedure  ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara  informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta  di  invito  o  che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione   all'elenco   dei  soggetti  che  sono  stati  invitati  a
presentare  offerte  e  all'elenco  dei soggetti che hanno presentato
offerte,  fino  alla  scadenza del termine per la presentazione delle
offerte  medesime;  ai  soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta,  e'  consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto  richiesta  di  invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo  la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare;
    c)    in    relazione   alle   offerte,   fino   all'approvazione
dell'aggiudicazione.
    (( c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia
dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. ))
  3.  Gli  atti  di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono  essere  comunicati  a  terzi  o resi in qualsiasi altro modo
noti.
  4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali  o  per  gli  incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale.
  5.  Fatta  salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti  segretati  o  la  cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza,  sono  esclusi  il  diritto  di  accesso  e  ogni forma di
divulgazione in relazione:
    a)  alle  informazioni  fornite dagli offerenti nell'ambito delle
offerte  ovvero  a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo  motivata  e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali;
    b)  a  eventuali  ulteriori  aspetti  riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
    c)    ai    pareri   legali   acquisiti   dai   soggetti   tenuti
all'applicazione  del  presente  codice,  per  la  soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
    d)   alle   relazioni   riservate  del  direttore  dei  lavori  e
dell'organo  di  collaudo  sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto.
  6.  In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e'
comunque  consentito  l'accesso al concorrente che lo chieda in vista
della  difesa  in  giudizio  dei  propri  interessi in relazione alla
procedura  di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
  7.  Limitatamente  ai  contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina   della  parte  III,  all'atto  della  trasmissione  delle
specifiche  tecniche  agli  operatori  economici  interessati,  della
qualificazione   e   della  selezione  degli  operatori  economici  e
dell'affidamento   dei  contratti,  gli  enti  aggiudicatori  possono
imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
  ((  7-bis.  Gli  enti  aggiudicatori  mettono  a disposizione degli
operatori  economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche
tecniche  regolarmente  previste  nei  loro  appalti di forniture, di
lavori  o  di  servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono
riferirsi  per  gli  appalti  che  sono  oggetto  di avvisi periodici
indicativi.  Quando  le  specifiche tecniche sono basate su documenti
accessibili   agli  operatori  economici  interessati,  si  considera
sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. ))

	        
	      
                              Art. 14.
                           Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
   legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
   art.  3,  commi 3  e  4,  d.lgs.  n.  157/1995;  art. 3, d.lgs. n.
   30/2004)
  1.  I  contratti  misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
lavori  e  forniture;  lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
  2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o
di  servizi,  o  di  forniture,  o  concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:
    a) un  contratto  pubblico  avente  per  oggetto  la fornitura di
prodotti  e,  a  titolo  accessorio,  lavori  di  posa  in opera e di
installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»;
    b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di
cui  all'allegato  II e' considerato un «appalto pubblico di servizi»
quando  il  valore  dei  servizi  supera  quello dei prodotti oggetto
dell'appalto;
    c) un  contratto  pubblico  avente per oggetto dei servizi di cui
all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo
a  titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e'
considerato un «appalto pubblico di servizi»;
    3. Ai  fini  dell'applicazione  del comma 2, l'oggetto principale
del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume
rilievo  superiore  al  cinquanta  per  cento,  salvo che, secondo le
caratteristiche  specifiche  dell'appalto, i lavori abbiano carattere
meramente  accessorio  rispetto  ai  servizi  o  alle  forniture, che
costituiscano l'oggetto principale del contratto.
  4.   L'affidamento  di  un  contratto  misto  secondo  il  presente
articolo non  deve  avere  come  conseguenza  di limitare o escludere
l'applicazione    delle   pertinenti   norme   comunitarie   relative
all'aggiudicazione  di  lavori,  servizi  o  forniture,  anche se non
costituiscono  l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare
o distorcere la concorrenza.

	        
	      
                              Art. 15.
                 Qualificazione nei contratti misti
             (art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
  1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita'  prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

	        
	      
Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
                              Art. 16.
          Contratti relativi alla produzione e al commercio
               di armi, munizioni e materiale bellico
       (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
  1.  Nel  rispetto  dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la
Comunita'  europea,  sono  sottratti  all'applicazione  del  presente
codice   i   contratti,  nel  settore  della  difesa,  relativi  alla
produzione  o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di
cui  all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che
siano destinati a fini specificamente militari.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti,  anche  derivanti da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.

	        
	      
                               Art. 17
  Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
   (artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17;
       art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994;
    art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
       art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995;
  art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994,
                 art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)

  1.  Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della
Banca  d'Italia,  delle  forze  armate  o dei corpi di polizia per la
difesa   della   Nazione   o   per  i  compiti  di  istituto  nonche'
dell'amministrazione   della   giustizia  ((  e  dell'amministrazione
finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della
fiscalita')),  o  ad  attivita'  degli enti aggiudicatori di cui alla
parte  III,  nei  casi  in  cui  sono  richieste  misure  speciali di
sicurezza  o di segretezza in conformita' a disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  vigenti  o  quando  lo  esiga  la
protezione  degli  interessi  essenziali della sicurezza dello Stato,
possono  essere  eseguiti  in  deroga alle disposizioni relative alla
pubblicita'  delle  procedure  di affidamento dei contratti pubblici,
nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
  2.   Le   amministrazioni   e   gli   enti  usuari  dichiarano  con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
"segreti"  ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della
legge  24  ottobre  1977,  n.  801  o  di altre norme vigenti, oppure
"eseguibili con speciali misure di sicurezza".
  3.  I  contratti  sono eseguiti da operatori economici in possesso,
oltre    che    dei   requisiti   previsti   dal   presente   codice,
dell'abilitazione di sicurezza.
  4.  L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con
speciali  misure  di  sicurezza  avviene  previo  esperimento di gara
informale  a  cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono   in   tale   numero  soggetti  qualificati  in  relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
  5.   L'operatore  economico  invitato  puo'  richiedere  di  essere
autorizzato   a   presentare   offerta   quale   mandatario   di   un
raggruppamento  temporaneo,  del quale deve indicare i componenti. La
stazione  appaltante  o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci
giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel
termine equivale a diniego di autorizzazione.
  6.    Gli   incaricati   della   progettazione,   della   direzione
dell'esecuzione  e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
  7.  I  contratti  di  cui  al  presente articolo posti in essere da
amministrazioni  statali  sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo  della  Corte  dei  conti,  la quale si pronuncia altresi'
sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita'  di  cui  al  presente comma e' dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.

	        
	      
                            Art. 18. (11)
        Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt.  15  e  57,  direttiva  2004/18;  ((  artt. 12 e 22, direttiva
2004/17 )); art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs.  n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
                              158/1995)
  1.  Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
    a)  ad  un  accordo  internazionale,  concluso in conformita' del
trattato,  tra  l'Italia  e  uno  o  piu'  Paesi  terzi e riguardante
forniture  o  lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento
congiunti  di  un'opera  da parte degli Stati firmatari o concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un   progetto  da  parte  degli  Stati  firmatari;  ogni  accordo  e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione,
che  puo'  consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici
di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di
cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
    b)  ad  un  accordo  internazionale  concluso  in  relazione alla
presenza  di  truppe  di  stanza  e  concernente  imprese dello Stato
italiano o di un Paese terzo;
    c)    alla    particolare    procedura    di    un'organizzazione
internazionale.
  ((  1-bis.  In  sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli
enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto
quelle  che  sono  concesse  dai Paesi terzi agli operatori economici
italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio. ))

	        
	      
                              Art. 19.
                    Contratti di servizi esclusi
(artt. 16  e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
      art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
  1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
    a) aventi  per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano
le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri  beni  immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti    di    servizi    finanziari    conclusi   anteriormente,
contestualmente  o  successivamente  al  contratto  di  acquisto o di
locazione  rientrano,  a  prescindere  dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
    b) aventi  per  oggetto  l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione  di  programmi  destinati  alla trasmissione da parte di
emittenti   radiotelevisive   e   appalti  concernenti  il  tempo  di
trasmissione;
    c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
    d) concernenti   servizi   finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita  e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti    finanziari,    in    particolare    le   operazioni   di
approvvigionamento  in  denaro  o capitale delle stazioni appaltanti,
nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
    e) concernenti contratti di lavoro;
    f) concernenti  servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui  risultati  appartengono esclusivamente alla stazione appaltante,
perche'  li  usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che
la  prestazione  del  servizio  sia  interamente  retribuita  da tale
amministrazione.
  2.  Il  presente  codice  non  si  applica agli appalti pubblici di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore   ad   un'altra  amministrazione  aggiudicatrice  o  ad
un'associazione  o  consorzio  di  amministrazioni aggiudicatrici, in
base  ad  un  diritto  esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni  legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

	        
	      
                              Art. 20.
           Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art.  20  e  21  direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17;
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
  1.  L'aggiudicazione  degli  appalti  aventi  per oggetto i servizi
elencati   nell'allegato   II   B   e'   disciplinata  esclusivamente
dall'articolo 68  (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui
risultati  della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
  2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti
alle disposizioni del presente codice.

	        
	      
                            Art. 21. (11)
           Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
     nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 22,  direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
      2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
  1.   Gli   appalti   aventi   per   oggetto  sia  servizi  elencati
nell'allegato  II  A  che  servizi  elencati  nell'allegato II B sono
aggiudicati conformemente (( all'articolo 20, comma 1 )) se il valore
dei  servizi  elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei
servizi elencati nell'allegato II A.

	        
	      
                              Art. 22.
        Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
                 (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
  1.  Il  presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
principalmente   finalizzati   a   permettere   alle  amministrazioni
aggiudicatrici  la  messa  a  disposizione  o  la  gestione  di  reti
pubbliche  di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di telecomunicazioni.

	        
	      
                              Art. 23.
              Contratti relativi a servizi al pubblico
                  di autotrasporto mediante autobus
      (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
  1.  Il  presente  codice non si applica agli appalti delle stazioni
appaltanti  relativi  alla  prestazione di un servizio al pubblico di
autotrasporto   mediante   autobus,   gia'   esclusi   dal  campo  di
applicazione  della  direttiva  93/38/CEE  in virtu' dell'articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.

	        
	      
                              Art. 24.
((  (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
(art.  12,  direttiva  2004/18;  art.  19, direttiva 2004/17; art. 4,
lett.  b),  d.lgs.  n.  358/1992;  art.  8,  co.  1, lett. b), d.lgs.
                           n.158/1995).))
  ((1.  Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di
cui  alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale
o  esclusivo  per  la  vendita  o  la  locazione dell'oggetto di tali
appalti  e  quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in
locazione alle stesse condizioni.
  2.  Gli  enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse  in  virtu'  del  comma  1,  entro il termine stabilito dalla
Commissione  medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile. ))

	        
	      
                              Art. 25.
Appalti  aggiudicati  per  l'acquisto  di acqua e per la fornitura di
   energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art.  12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co.
                 1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
  1. Il presente codice non si applica:
    a) agli  appalti  per  l'acquisto  di  acqua,  se  aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
    b) agli  appalti  per  la  fornitura di energia o di combustibili
destinati   alla   produzione   di   energia,   se   aggiudicati   da
amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti aggiudicatori che esercitano
un'attivita'  di  cui  ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

	        
	      
                             Art. 26 (3)
                    Contratti di sponsorizzazione
   (art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
      art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)

  1.  Ai  contratti  di  sponsorizzazione  e  ai  contratti  a questi
assimilabili,  di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di   cui  all'allegato  I,  nonche'  gli  interventi  di  restauro  e
manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate di beni
architettonici  sottoposti  a tutela ai sensi del decreto legislativo
22  gennaio  2004,  n.  42,  ovvero i servizi di cui all'allegato II,
ovvero  le  forniture  disciplinate  dal  presente  codice,  quando i
lavori,  i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a  spese  dello  sponsor, si applicano i principi del Trattato per la
scelta  dello  sponsor  nonche'  le  disposizioni  in  materia  di ((
requisiti  di qualificazione )) dei progettisti e degli esecutori del
contratto.
  2.  L'amministrazione  aggiudicatrice  o  altro  ente aggiudicatore
beneficiario  delle  opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce  le  prescrizioni  opportune in ordine alla progettazione,
nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.

	        
	      
                              Art. 27.
               Principi relativi ai contratti esclusi
  1.  L'affidamento  dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi  forniture,  esclusi,  in tutto o in parte, dall'applicazione
del   presente   codice,   avviene   nel  rispetto  dei  principi  di
economicita',   efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
  2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
  3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o
meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita'.  Se  le  amministrazioni aggiudicatrici consentono il
subappalto, si applica l'articolo 118.

       
	      

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