Raccolta Normativa
Indice del codice degli appalti
Parte I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE Titolo I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare l'articolo
71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, ed in particolare l'articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28
ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per
l'attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9
febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio
2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
((Ministro delle infrastrutture)), di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri,
della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e per i
beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo :
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,
aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e
opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica
o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure
di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge
n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia,
7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualita'
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento
deve altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita',
nonche' quello di pubblicita' con le modalita' indicate nel presente
codice.
2. Il principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i
limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze
sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le
procedure di affidamento e le altre attivita' amministrative in
materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice,
l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge
nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice
civile.
Art. 3 (3) (5) (11)
Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17;
artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4,
d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che
seguono.
2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture.
3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai
soggetti aggiudicatori.
4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del
gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice.
6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi
per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di
offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato
I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o
definitivo posto a base di gara.
8. I "lavori" (( di cui all'allegato I )) comprendono le attivita'
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile ((...)), sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici
diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto
la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita'
al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche'
la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita' al presente codice.
12. La "concessione di servizi" e' un contratto che presenta le
stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o piu'
stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il cui scopo
e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo
e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive basato
su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali,
come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste
elettroniche.
(( 15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di
pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la prestazione
di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. ))
(( 15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di
partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una
o piu' prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la
gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita', oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso
il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in
forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai
sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato
pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi,
la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di
progetto, le societa' miste. Possono rientrare altresi' tra le
operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione
dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla
disponibilita' dell'opera per il committente o per utenti terzi.
Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44,
comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle
operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti
delle decisioni Eurostat. ))
16. I contratti "di rilevanza comunitaria" sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'
inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera
e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei
contratti esclusi.
18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi"
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente
senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato,
rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura
di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta.
21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
22. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio
di essi.
23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha presentato
un'offerta.
24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha chiesto di
partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo
competitivo.
25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici
non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche
in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione
o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta'
e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie
di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti
figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle
disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono
proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in
virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza
dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente
o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione delle
disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti
che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorita' competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini
dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice.
32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni
aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al
comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari
dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui
all'articolo 32.
34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori.
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico di una
stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X,
punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . . . , il profilo di committente e'
istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia
l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o
servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee.
37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni
operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella quale la
stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di
elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi
operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il
cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a
fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura,
dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con
o senza assegnazione di premi.
42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di
parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato.
Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse e
archiviate con mezzi elettronici.
43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.
44. L'"Autorita" e' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel
quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e attuazione
del presente codice, di cui all'articolo 5.
48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea.
49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV
("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n.
2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze
tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I
o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le
seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e' l'infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra
punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei collegamenti fisici
e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a
tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu'
enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.
Art. 4.
Competenze legislative
di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presente
codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di
programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti
e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella
del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di
organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al
subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di
sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi
compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori,
contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi
alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa,
i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o
esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle
regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di
attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 5
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e
attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in
relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative
di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in
ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche
alle regioni e province autonome. (8)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento
per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al
comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche
comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle
attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con
la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle
successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in
volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione
del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e
relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a
suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarita' contributiva
attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori
economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche
prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione
vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le
piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi
di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli
affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause
che le determinano, nonche' modalita' applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto
di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di
apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in
corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di
incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia'
previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di
appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e
forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, (( nonche' per lavori su immobili
all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari
esteri, )) il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione
di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in
materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti
la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri
contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice
e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel
bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici
statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento
di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8
puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle
stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici
statali.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.401
(in 1a s.s. G.U. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole
"province autonome".
Art. 6
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in
Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e
delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica (( sette anni fino
all'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti
)) e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.
I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono
collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato
il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice,
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi
dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il
rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre
norme, l'Autorita':
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie
contrattuali, la legittimita' della sottrazione al presente codice
e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono
soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a
vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli 16, 17,
18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei
contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in
relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione
del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a
varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di
tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata
inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni
rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme
vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o piu'
delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara,
eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica
l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge
23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate
al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I
provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante
iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici
esecutori dei contratti, (( alle SOA )) nonche' ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori,
servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al
conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza nello svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli
operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita'
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal
segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e'
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di
comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati
o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o
agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato
dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorita' e il
relativo esito va comunicato all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita'
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei
contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli
atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti. (10)
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008,
n. 31, ha disposto che nelle more dell'approvazione della legge di
riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica del
presidente e dei membri dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al presente articolo
e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita'
istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31
luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
Tali incarichi non sono rinnovabili.
Art. 7
Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993;
Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province
d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle
informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre
a quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale
e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di
gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati
forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo
di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica (( annualmente per estremi )) i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
nonche' l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti
dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo
250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui
all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di
gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su
base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi
dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi
di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. (3)
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al
comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro
determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la
loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila
sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli
obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi
corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento
del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato,
puo' proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a
150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del
progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria
la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme
del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio
di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati
essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente.
Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati
richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono forniti
dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. (( E' istituito il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio)) Il
regolamento di cui all'articolo 5 disciplina ((il casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche')) le modalita' di funzionamento del sito informatico presso
l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli
avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione
degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un archivio per
la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali.
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi rettificato
dall'errata-corrige in G.U. 15/2/2007, n. 38 , aveva erroneamente
disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) che "all'articolo 7,
comma 5, secondo periodo, le parole: "e del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di
connettivita' e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio
2003, n. 229)" sono soppresse".
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione
e di personale dell'Autorita' e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994;
artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento,
di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della
normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti, l'Autorita'
utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
2. L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o piu' regolamenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle
spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, l'accesso ai
documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della vigilanza e
i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta
dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella
sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori
economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
c) la possibilita' che l'Autorita' convochi, con preavviso e
indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o
altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la
data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della
tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della
contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del
contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad
assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento,
del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme
vigenti.
5. Le delibere dell'Autorita', ove riguardino questioni di
interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita', e' istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorita', determinato tenendo conto delle funzioni
assegnate all'Autorita' e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con
distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di
autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale,
commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre
amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di
previsione approvato dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la
struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste,
sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della
gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7,
e 8, l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9 (3)
Sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato
"sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture", con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono
presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative
alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del
contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e
condizioni di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono
essere rispettate nell'esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione
delle candidature e delle offerte, in conformita' alle norme del
presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica
in conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle
tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione
digitale) (( . . . )), il funzionamento telematico dello sportello e'
disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi
per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un
ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un
corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo
sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui
al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia'
esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o
l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresi' il costo del servizio.
Art. 10 (3)
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12,
legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994;
art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi
alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi
compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad
altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai
compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente
codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione
dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f)
fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del
responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del
direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori,
nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio
e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura
deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve
essere un dipendente di ruolo. (( In caso di accertata carenza di
dipendenti di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio. ))
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalita'
richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina
l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del
procedimento puo' coincidere con il progettista. Le ipotesi di
coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore
dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in
conformita' all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici
presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto
in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento,
secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per
l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito
a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e
enti pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu'
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente
codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11
Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999
((; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009;
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e
articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)) )
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni
aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti
offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine
della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore
del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione
provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede
all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta.
L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al
termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine
ivi previsto, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso
di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine
del direttore dell'esecuzione. ((L'esecuzione di urgenza di cui al
presente comma non e' consentita durante il termine dilatorio di cui
al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter,
salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la
pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.))
((10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo
79.)) ((21))
((10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei
seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.)) ((21))
((10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva
con contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare
alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a
condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se
successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa
quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si
dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 245, comma 2-quater,
primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione del
merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti,
da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della
domanda cautelare.)) ((21))
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva
dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o
degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo
stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura
privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante.
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1,
si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione
provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine
e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta
giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta
agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle
amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli
altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto
approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine
e' pari a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non
piu' di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia
entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13. (11)
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; (( artt. 13 e 35, direttiva 2004/17 )),
art. 22, legge n. 109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n.
241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in
relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti,
dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione
dell'aggiudicazione.
(( c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia
dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. ))
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo
noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti
tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti,
potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e
dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto
esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e'
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene
formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla
disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle
specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della
qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono
imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che
trasmettono.
(( 7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli
operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche
tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di
lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono
riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici
indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti
accessibili agli operatori economici interessati, si considera
sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. ))
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n.
30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o
di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le
disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione e' considerato un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di
cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi»
quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto
dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui
all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi dell'allegato I solo
a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e'
considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale
del contratto e' costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume
rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le
caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere
meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che
costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente
articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere
l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative
all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non
costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare
o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento
di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
|
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio
di armi, munizioni e materiale bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, sono sottratti all'applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di
cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunita' europea, che
siano destinati a fini specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17
Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17;
art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994;
art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995;
art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994,
art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attivita' della
Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonche'
dell'amministrazione della giustizia (( e dell'amministrazione
finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della
fiscalita')), o ad attivita' degli enti aggiudicatori di cui alla
parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza o di segretezza in conformita' a disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla
pubblicita' delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi
"segreti" ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della
legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure
"eseguibili con speciali misure di sicurezza".
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso,
oltre che dei requisiti previsti dal presente codice,
dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con
speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara
informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un
operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere di essere
autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un
raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La
stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci
giorni e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel
termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione,
devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da
amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi'
sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 2007, N. 124.
Art. 18. (11)
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; (( artt. 12 e 22, direttiva
2004/17 )); art.
4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformita' del
trattato, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi e riguardante
forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento
congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di
un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e'
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione,
che puo' consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici
di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di
cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato
italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
(( 1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli
enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto
quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici
italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio. ))
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano
le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di
locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di
applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti,
nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante,
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che
la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in
base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17;
art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi
elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente
dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti
alle disposizioni del presente codice.
Art. 21. (11)
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono
aggiudicati conformemente (( all'articolo 20, comma 1 )) se il valore
dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei
servizi elencati nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici
principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni
aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o
piu' servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico
di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni
appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di
autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di
applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
(( (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4,
lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs.
n.158/1995).))
((1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di
cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale
o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali
appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in
locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile. ))
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co.
1, lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le
attivita' di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione
di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26 (3)
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997;
art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi
assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II,
ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e
a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la
scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di ((
requisiti di qualificazione )) dei progettisti e degli esecutori del
contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione
del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o
meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di
ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il
subappalto, si applica l'articolo 118.