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Assunzione disoccupati ordinari e speciali del settore edile prevista dalla Finanziaria 2010


Il comma 151 dell'art. 2 L. Finanziaria 2010 introduce, sempre in via sperimentale e per l'anno 2010, un ulteriore incentivo a favore dei datori di lavoro, che senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari: - dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali (art. 19, comma 1, Dl n. 636/1939, legge n. 1272/1939); - dell'indennità di disoccupazione speciale riservata ai lavoratori dell'edilizia (art. 9, legge n. 427/1975). L'incentivo è pari all'indennità spettante ai lavoratori nel limite di spesa del trattamento spettante, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero delle mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogate. Il predetto beneficio è erogato dall'Inps, su domanda e nel limite delle risorse destinate allo scopo (12 milioni di euro), attraverso il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti (Uniemens). Le condizioni per poter accedere all'agevolazione sono: l'assunzione (senza esservi tenuti) deve avvenire a tempo pieno e indeterminato; occorre non aver effettuato, nei 12 mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere; occorre non aver in atto sospensioni per Cig straordinaria. Il beneficio non può essere goduto con riferimento a quei lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare, all'atto dell'assunzione, che non ricorrono le predette condizioni ostative. Le nuove disposizioni diventeranno operative solo dopo l'emanazione dei decreti interministeriali.
(18/02/2010 10:00 - Autore: Francesca Bertinelli) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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