La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 27995/2009) ha stabilito che commette reato il genitore che nega al marito di portare con sé il figlio durante il periodo di vacanza stabilito dal giudice. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "l'elusione dell'esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento medesimo. ‘Eludere', infatti, significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione, che, nella specie, è consistita nel rifiuto della (…) alla quale era affidato il bambino, di far si che lo stesso trascorresse col padre il periodo di vacanza prestabilito. L'asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell'interesse del minire, che avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi, sia pure temporaneamente, dal suo ambiente abituale, è rimasto indimostrato. Non va, peraltro, sottaciuto che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore".
"L'ostacolare gli incontri tra padre e figlio - precisa la Corte -, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri sull'equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo".

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