La Cassazione 6577/2002 ha stabilito che i bandi di concorso per l'assunzione di personale in regime privatistico, se contengono gli elementi del contratto di assunzione che si andrà a stipulare, costituiscono una vera e propria offerta al pubblico
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6577 dello scorso 8 maggio, ha stabilito che i bandi di concorso per l'assunzione di personale in regime privatistico, se contengono gli elementi del contratto di assunzione che si andrà a stipulare, costituiscono una vera e propria offerta al pubblico.

In altre parole, tali bandi sono da considerarsi come una proposta di contratto per coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria.

Di conseguenza, afferma la Suprema Corte, se i vincitori non vengono assunti, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento che importa l'obbligo di risarcire il danno.

Tale obbligo non viene meno neppure se il proponente invoca la sua buona fede o il convincimento di non essere tenuto all'assunzione.


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