Ma i 'dati sintomatici' non possono essere rappresentati esclusivamente dalle modalità di guida dell'imputato
Con la recente sentenza n. 11131 del 16 marzo 2015, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che per la configurabilità del reato di guida in stato di alterazione pscico-fisica per uso di sostanze stupefacenti è sufficiente l'esame sui liquidi biologici se accompagnato da un inequivocabile riscontro sintomatico sullo stato di alterazione del conducente. 

In particolare, la comparazione con ulteriori campioni biologici, quale l'esame ematologico, e la visita medica sono stati ritenuti dalla Suprema Corte accertamenti non necessari in caso di alterazione dovuta unicamente all'assunzione di sostanze stupefacenti e chiaramente rilevabile anche dagli agenti di polizia

Nel caso di specie, la condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 187 c. 1 c.d.s., con l'aggravante di aver causato un incidente stradale, era stata confermata in appello poiché la percorrenza contromano di una curva, fino allo scontro con un altro veicolo, veniva ritenuta dai giudici condotta riconducibile alla diminuita capacità di riflessi, lucidità ed attenzione alla viabilità

Accogliendo il ricorso e disponendo il rinvio, la corte di legittimità ha avuto modo però di rilevare come la guida dell'imputato non potesse essere inequivocabilmente ricondotta all'assunzione di sostanze psicotrope, potendo derivare dalla mera imperizia o imprudenza del conducente, specie in considerazione della presenza del tratto curvilineo, con fondo sdrucciolevole e durante una nevicata. 

La Corte ha quindi chiarito che i 'dati sintomatici' pertinenti e rilevanti non possono essere rappresentati

esclusivamente dalle modalità di guida dell'imputato in occasione del procurato incidente stradale. 


Come si legge in sentenza "nella nozione di dati sintomatici non può che rientrare qualsiasi elemento in grado di esprimere lo stato psico-fisico del soggetto di cui trattasi, beninteso al momento in cui questi era alla guida. Pertanto, anche il comportamento alla guida può assumere valenza dimostrativa; ma deve evidentemente trattarsi di un comportamento che non può ragionevolmente essere spiegato con causali alternative a quella dello stato di alterazione".

Avv. Laura Bazzan



Cassazione Penale, testo sentenza 11131/2015

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