Il decreto legge denominato "Cresci Italia" ha apportato rilevanti modifiche al Codice delle Assicurazioni

Avv. Paolo Accoti

Il decreto legge denominato "Cresci Italia" ha, tra l'altro, apportato rilevanti modifiche al Codice delle Assicurazioni, tra cui, il diritto al risarcimento del danno da lesione solo se questa può essere accertata con esame clinico strumentale obiettivo.

Infatti, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto al comma 2 dell'art. 139 Cod. delle Assicurazioni, l'inciso: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

Di talché, ad oggi, ai sensi del menzionato art. 139, per lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, si deve intendere quella che incide negativamente sulle attività quotidiane, fisiche e relazionali, del danneggiato, a prescindere dall'influenza della stessa sulla capacità del danneggiato di produrre reddito. Ma attenzione però, le lesioni potranno essere risarcite solo se accertate con esami strumentali (ad esempio: radiografie, ecografie; risonanza magnetica, ecc.).

Ciò comporta che tutta una serie di lesioni, tra cui la più comune, il cd. colpo di frusta, quasi sempre presente a seguito di tamponamento, non potranno più essere risarcite, anche se riscontrate a seguito di esame medico soggettivo (percentuale di incidenza negativa - invalidità permanente - valutata comunemente tra l'1% e il 2%).

Evidentemente la norma non porterà alcun beneficio all'assicurato il quale, per vedersi riconosciuti siffatti tipi di danno, comportanti generalmente una percentuale di invalidità permanente quasi mai superiore al 2%, dovrà sottoporsi ad accurati esami strumentali facendosi, conseguentemente, carico dei relativi costi, e quindi sperare che dall'esame obiettivo risulti la patologia, evenienza che non sempre si verifica.

Si pensi proprio al colpo di frusta, definito tecnicamente "trauma distorsivo del rachide", è provato, infatti, che la patologia non sempre viene rilevata dagli esami strumentali (radiografia, risonanza magnetica), nonostante la stessa risulti presente, peraltro, il dolore, conseguenza della distorsione, ben può sopraggiungere dopo qualche giorno dal sinistro e variare in base all'età, le condizioni di salute del soggetto e la violenza del trauma.

Di contro, però, considerato che i tamponamenti rappresentano il 30% degli incidenti stradali e che in Italia le compagnie di assicurazioni pagano, o meglio, pagavano ogni anno "per il risarcimento del "colpo di frusta" oltre due milioni di euro" (Fonte: Il colpo di frusta del rachide cervicale nelle collisioni di scarsa efficienza lesiva, di Antonio Girau e Mauro Pagliara), ciò comporterà senz'altro un evidente beneficio economico, in termini di diminuzione dei "costi" dei risarcimenti, per l'assicuratore.

Detta previsione normativa, come detto, oltre a non comportare alcun beneficio per l'assicurato, pone serie questioni giuridiche considerato che "per legge": 1) si giunge ad escludere la possibilità di risarcire una certa tipologia di danno alla salute; 2) il danno, quantunque provato soggettivamente (es. con perizia medica), possa essere escluso sulla scorta della mera modalità di accertamento (esame strumentale); 3) s'innalza a dismisura "l'asticella" dell'onere della prova, fino quasi a renderla diabolica.

Occorre, tuttavia, verificare come detta norma possa coordinarsi con il diritto alla salute, di cui all'art. 32 della Cost. e con il disposto dell'art. 2043 c.c..

Ricordiamo, infatti, che la giurisprudenza costituzionale ritiene che: "l'ingiustizia del danno biologico e la conseguente sua risarcibilità discendono direttamente dal collegamento tra gli artt. 32, primo comma Cost. e 2043 c.c., più precisamente dall'integrazione di quest'ultima disposizione con la prima...l'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost. va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma... di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Ed è questo il profondo significato innovativo della richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico" (Corte Cost. del 14 luglio 1986 n. 184).

Senza dimenticare tutte le possibili risultanze di una eventuale CTU medica, disposta nell'intrapreso giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale.

Ed invero, premesso che spetta al giudice di merito stabilire se una consulenza è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Tra le tante: Cass. Civ. 4660/2000; Cass. Civ., 4602/2000; Cass. Civ., 105/1999) e che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, nel caso di conferma della patologia accertata dal CTU sulla scorta di un esame soggettivo del periziando, pertanto, senza l'ausilio di strumenti tecnici, "le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u." (Cass. Civ., 5148/2011).

Giurisprudenza più risalente, evidenziava altresì come: "Il giudice del merito può dissentire dal parere del C.T.U. quando lo ritenga, nel suo libero apprezzamento non sorretto da motivazione congrua o comunque convincente ma, in tal caso se pure non è obbligato a richiamare il perito per ottenere da lui i necessari chiarimenti sui dubbi sorti né a disporre l'espletamento di una nuova indagine tecnica, ha tuttavia il dovere di giustificare, in modo particolarmente rigoroso e preciso, il proprio difforme convincimento" (Cass. Civ. 4712/1979).

L'intento del legislatore di limitare i fenomeni di abuso del ricorso al "colpo di frusta", se da un lato ridurrà in maniera consistente gli esborsi delle compagnie assicurative (si calcola che il risarcimento da colpo di frusta rappresenta più del 60% degli indennizzi totali), dall'altro punisce indiscriminatamente tutti gli utenti della strada, anche colori i quali, la stragrande maggioranza, che effettivamente subiscono tale tipo di lesione.

E' pur vero che ora l'Italia si è adeguata alla maggior parte dei paesi europei, dove generalmente i danni fisici relativi ai primi due punti di invalidità non vengono risarciti, ma è altrettanto vero che i costi per le polizze RC Auto in questi paesi sono notevolmente inferiori.

Non resta quindi sperare che, anche per quanto concerne i premi delle polizze assicurative, l'Italia riesca ad adeguarsi agli standard europei.

Avv. Paolo Accoti

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