La parte parte sottoposta al regime di detenzione domiciliare deve porsi in condizione di garantire la possibilità di effettivo controllo

"È inutile suonare qui non vi aprirà nessuno" cantava un vecchio refrain di Celentano e un uomo agli arresti domiciliari l'ha messo in pratica non rispondendo al citofono di notte, nonostante i ripetuti tentativi della polizia. Ma la Cassazione conferma la condanna per evasione.

A nulla valgono le doglianze dell'uomo, il quale sosteneva che per l'accertamento specifico della sua presenza casa non bastava certamente il tentativo di chiamata al citofono, la cui mancata risposta poteva essere dovuta a varie ragioni, tra cui il fatto che il tentativo era stato effettuato in piena notte.

Per la Cassazione, invece, la Corte d'Appello di Roma ha ragione e la verifica è sufficiente per acclarare l'assenza illegittima dell'uomo dal proprio domicilio.

Difatti, hanno affermato i giudici del Palazzaccio, con sentenza n. 53550 del 23 dicembre 2014, "l'accertamento dell'evasione va effettuato secondo le normali regole in tema di libero convincimento senza alcuna previsione di prova legale". Per cui la questione relativa alla possibilità di un accertamento non diretto dell'assenza del domicilio desunto, nel caso in esame, dalla condotta di mancata risposta alla polizia da parte dell'imputato, va affrontata secondo i giudici "sotto il profilo dell'adeguatezza di una motivazione fondata sulla modalità di accertamento sopra indicata".

Tale adeguatezza - ha aggiunto la S.C. "va considerata in relazione all'onere che non può che fare carico alla parte sottoposta al regime di detenzione domiciliare di porsi in condizione di garantire la possibilità di effettivo controllo della sua presenza in casa, in qualsiasi orario".

In un siffatto contesto, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, "l'aver dato atto che la polizia giudiziaria che svolgeva i controlli ha proceduto alla ricerca della persona presso il domicilio mediante l'uso delle apposite suonerie e con azione ripetuta è motivazione adeguata ed esente da vizi logici".

Cassazione Penale, testo sentenza 23 dicembre 2014, n. 53550

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