La Corte di Cassazione, II sez. Civile, torna a pronunciarsi sull'affaire condominiale relativo alla trasformazione del proprio posto auto in una struttura recintata, cosiddetto box auto.
La Corte di Cassazione, II sez. Civile, torna a pronunciarsi sull'affaire condominiale relativo alla trasformazione del proprio posto auto in una struttura recintata o tamponata, cosiddetto box auto.

Con la sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426, la Suprema Corte, rigettando il ricorso principale proposto dal Condominio, afferma che il singolo condomino può legittimamente chiudere Lo spazio relativo al suo posto auto Anche se in questo modo va ad inglobare una parte di proprietà comune.

Nella specie il condomino aveva tamponato e chiuso alcuni pilastri a confine con il posto auto e che erano deputati al sostegno nell'autorimessa condominiale.


La Corte accoglie il principio espresso dai giudici di merito, ritenendo sussistente "la facoltà concessa al proprietario, a norma dell'art. 841 c.c. di recintare (chiudere) il proprio fondo in qualunque tempo".


Richiamando un principio precedentemente espresso nella Sentenza n. 5933/1991, la Corte precisa che "Il condominio che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 cod. civ. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto box".


Vengono tuttavia fatti salvi gli eventuali divieti contenuti nell'atto di acquisto o nel regolamento condominiale avente efficacia contrattuale, ed inoltre la "recinzione" non dovrà provocare un danno alle parti comuni dell'edificio o limitare al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.

Rigettato il ricorso principale, a causa della mancanza dei suddetti motivi ostativi, la Superma Corte ha invece accolto il ricorso incidentale fondato sulle doglianze sollevate relativamente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 c.c. in relazione al D.M. 16 febbraio 1982 ed al D.M. 1 febbraio 1986.

Secondo il principio di diritto espressa dalla Corte, la realizzazione di opere in violazione degli strumenti urbanistici locali, dal punto di vista amministrativo, non provoca un danno immediato e contestuale per i vicini "il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso."

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Cassazione Civile, testo sentenza 16 dicembre 2014, n. 26426

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