Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Uno dei principali fattori di distrazione per chi è alla guida di un'autovettura è sicuramente l'uso del telefonino. Sembra quasi che oggi non se ne possa più fare meno.  trattandosi di un comportamento pericoloso sono previste sanzioni piuttosto salate (si rischia di pagare una somma che va da €160,00 a €641,00 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio).  Come se non bastasse è anche prevista la decurtazione di 5 punti sulla patente.

Ma dato che in Italia, si sa, "fatta una legge si trova la scappatoia",  sembra che l'automobilista indisciplinato abbia modo ora di impugnare la contravvenzione se la contestazione non gli è stata fatta subito.

In una sentenza del tribunale di Lecce  si è infatti affrontato il caso di un automobilista che aveva proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando di Polizia Municipale di Trepuzzi per la violazione dell'art. 173, commi 2 e 3-bis, del Codice della Strada, perché "circolava con il  veicolo facendo uso del radiotelefono senza l'ausilio di apposito vivavoce o auricolare, e utilizzava la mano sinistra all'orecchio sinistro" .

Il Giudice di Pace di Campi Salentina rigettava il ricorso e, per l'effetto, convalidava il verbale emesso dalla P.M del Comune di Trepuzzi, con ogni conseguenza di legge", con compensazione delle spese di lite.

L'automobilista ricorreva in appello davanti al Tribunale di Lecce, nella persona del Dott.  Italo Mirko De Pasquale che ha deciso la causa con la sentenza n. 2014 del 22 maggio 2014.

Nell'atto difensivo si faceva rilevare che,così come dichiarato dagli agenti accertatori,l'appellante "circolava con il veicolo facendo uso del radiotelefono senza l'ausilio di apposito vivavoce o auricolare, e utilizzava la mano sinistra all'orecchio sinistro".

Inoltre, veniva sottolineato come la contestazione della violazione delle norme del codice della strada effettuata dagli agenti accertatori non vincola il giudice del merito.

In particolar modo, nell'atto di appello si rammentava che :"l'efficacia di piena prova fino a querela di falso

che deve riconoscersi ex art. 2700 c.c., al verbale proveniente da un pubblico ufficiale, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano pertanto potuto dar luogo a una percezione di una realtà sensoriale implicante margini di apprezzamento.

Sostanzialmente si ancorava l'atto difensivo a quello che è il significato di "fede privilegiata" nel senso che l'atto redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da chi figura averlo redatto, delle dichiarazioni rese, nell'occorrenza, dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento.

Di contro, non può attribuirsi fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ad accadimenti sì del pubblico ufficiale, ma che inevitabilmente involgano suoi apprezzamenti personali, perché,si sono svolti   così repentinamente da non poter essere verificati o controllati secondo un metro obiettivo.

Questo significa che è vero si che tali verbali forniscono al giudice un materiale indiziario utilizzabile salvo che non venga superato da prova contraria.

Sulla scorta di queste valutazioni il giudice ha ritenuto che:la visione del conducente che guida parlando con il telefono cellulare implichi una attività di valutazione o di elaborazione da parte dell' agente accertatore, dunque, il verbale non possiede la fede privilegiata conferita dall'art. 2700 c.c.

Inoltre, nel verbale non erano indicate le ragioni per le quali gli agenti accertatori non avevano proceduto alla contestazione immediata dalla infrazione.

In merito a ciò, giurisprudenza  consolidata ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione.

Di conseguenza, sempre secondo alcune pronunce della Cassazione,quando la constatazione immediata non sia possibile le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell' autorità amministrativa.

Va da se che  l'agente accertatore deve indicare nel verbale i motivi ostativi a una contestazione immediata dell'infrazione e, qualora essi non rientrino nelle ipotesi tipiche previste dalla norma, spetterà al giudice il potere di valutare se i motivi indicati nel verbale dall'agente abbiano un'intrinseca logica e siano tali da rendere impossibile la contestazione immediata.

Nella vicenda in argomento però gli organi accertatori non avevano specificato le ragioni ostative alla contestazione immediata dell'infrazione limitandosi a riferire che "il conducente non udiva i trilli del fischietto".

Il giudice ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado  con conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto ed infine ha compensato le spese del giudizio.


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