La corte territoriale analizzando quanto emerso nel corso dell'istruttoria aveva evidenziato che il reddito del marito risultava inferiore a quello della moglie e che era anche cointestatario di mutuo ipotecario. Allo stesso tempo però, risultava proprietario di quote di fondi di una società e risultava essere socio di due società a responsabilità limitata.
Non solo: l'ex si marito era anche proprietario del 50% della casa coniugale ed aveva acquistato la nuda proprietà di un locale ad uso commerciale.
Al contrario il reddito della moglie si concretava nel corrispettivo dell'alienazione della meta' della casa coniugale (155 milioni di lire); "nella cointestazione di titoli mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti correnti con un movimento di modesta entita'".
La Corte d'Appello riteneva però che che non potessero sussistere i presupposti per riconoscere un mantenimento in favore dell'ex moglie che, data la giovane età e il conseguimento di un diploma di laurea, aveva la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Veniva quindi aumentato solo il contributo per il mantenimento dei figli minori tenendo conto anche del tipo di attività svolta dall'ex marito che denotava una maggiore capacità economica.
Il caso veniva portato quindi dinanzi alla Corte di Cassazione dove la ricorrente lamentava che la sentenza impugnata non aveva considerato come condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento del coniuge, la mancanza di redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Secondo la ricorrente inoltre, la Corte d'Appello aveva "reputato che l'astratta attitudine e capacita' di lavoro del coniuge separato potesse far elidere il dovere di solidarieta' coniugale posto alla base dell'obbligo di mantenimento sancito nell'art. 156 c.c."
Una tesi che ha fatto breccia nei giudici di Piazza Cavour. Come si legge nella parte motiva della sentenza, nel provvedimento impugnato "si da atto che la ricorrente non svolge attivita' lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, era nettamente inferiore a quella del coniuge". La sentenza impugnata aveva sostanzialmente dato rilievo a una potenziale professionalità della donna, ma tali condizioni se non sono collegate ad una concreta prospettiva di svolgere un'attività produttiva di reddito non possono far venir meno l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento.
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Corte di Cassazione Sentenza 3502/2013
- omissis -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma
della sentenza di primo grado di separazione personale tra i
coniugi
P.G.
e
M.O., per quel che interessa, confermava
il rigetto della domanda di contributo al
proprio mantenimento, proposta
da
M.O., disponeva l'affido condiviso ad
entrambi i coniugi dei figli minori, e
disponeva l'aumento del contributo al loro mantenimento da 500 a 1000 Euro
a carico del P., essendo i minori
collocati presso la madre. A sostegno delle statuizioni
assunte, la Corte, sulla domanda relativa all'assegno di
mantenimento in favore della M.,
affermava che, alla luce delle indagini patrimoniali
disposte nel corso del giudizio di secondo grado e della
documentazione in atti, era emerso che il
reddito complessivo del P. negli
anni 1999/2000 risultava addirittura inferiore a quello della moglie e che il
medesimo aveva estinto tutti i propri conti correnti e libretti di deposito
nell'anno 2001 e 2005. Egli, inoltre, era cointestatario di un mutuo
ipotecario nel 2005 per L. 210.000. Era titolare di quote di fondi
della societa' BGSGR; nonche' socio al 25% della societa' GP
telefonia s.r.l. e della "Domenico Puleo" s.r.l. per il 17%, nonche'
proprietario per il 50% della casa
coniugale. Nel 2005, aveva acquistato per 163.000 Euro un
locale ad uso commerciale, con riserva d'usufrutto alla propria madre. Il
reddito del coniuge consisteva nel corrispettivo dell'alienazione della meta'
della casa coniugale (155 milioni di lire); nella contestazione di titoli
mobiliari per 51 mila Euro e nell'esistenza di tre conti
correnti con un movimento di modesta
entita'. Alla luce di questi elementi la Corte
riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al
mantenimento della M. perche', in
considerazione della sua giovane eta', del conseguimento di un
diploma di laurea, delle buone condizioni di
salute, dell'esperienza professionale pregressa
(acquisita lavorando presso il negozio del coniuge), ad essa doveva
riconoscersi la possibilita' d'inserirsi nel
mondo del lavoro.
Riteneva, tuttavia,
di dover aumentare il contributo
per il mantenimento dei figli minori,
ritenendo il maggiore importo corrispondente alle
loro esigenze e alle posizioni economiche delle parti, tenuto conto
delle fiorenti attivita' commerciali del P.
che, a prescindere dalla documentazione contabile
di rilievo solo fiscale, anche in
considerazione della tipologia di attivita'
(gioielleria), dovevano essere tenute in considerazione.
Avverso tale pronuncia ha
proposto
ricorso
M.O.
affidandosi a cinque motivi. Ha resistito con
controricorso P.
G., il quale ha
altresi' depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Nel primo motivo di ricorso viene censurata sotto il
profilo della violazione di legge l'omessa notifica del
ricorso in appello al Procuratore
della Repubblica presso il
Tribunale, dovendosi quest'ultimo ritenere
litisconsorte necessario nel giudizio di
separazione quando vi siano statuizioni da assumere
riguardanti i figli minori, analogamente a cio' che e' previsto dalla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 5, con riferimento al procedimento di
divorzio, non potendosi considerare sanata tale carenza con la
partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
al giudizio di secondo grado. In subordine, nell'ipotesi in
cui non si ritenga di poter applicare estensivamente e in modo
costituzionalmente orientato l'art. 5 sopracitato
anche al procedimento separativo, viene
sollevata eccezione d'illegittimita'
costituzionale, in virtu' dell'ingiustificata disparita' di
trattamento che si determina tra il giudizio di separazione
e quello di divorzio quando vi siano
provvedimenti da assumere sui figli minori, tenuto conto del costante processo
di assimilazione tra i due giudizi, sottolineato dalla Corte Costituzionale.
Nel secondo motivo si denuncia la violazione
dell'art. 156 c.c., nella parte in cui dispone, a vantaggio
del coniuge non responsabile della separazione, il diritto ad un contributo al
suo mantenimento da parte dell'altro coniuge, quando sia privo di redditi
propri. Nella specie, tale diritto in capo alla ricorrente e' stato
escluso perche' si e' ritenuto che fosse, in considerazione
della sua condizione personale, in grado di procurarsi un reddito da
lavoro. In tal modo la Corte ha omesso di applicare i
criteri normativi di attribuzione dell'assegno di mantenimento,
ovvero la mancanza di addebito e
l'insussistenza di redditi propri, utilizzando
ai fini dell'an debeatur circostanze verosimilmente incidenti
soltanto sulla misura del contributo ma non sulla sua
esistenza. Secondo il consolidato orientamento di legittimita' il
diritto all'assegno sorge, quando il coniuge non fruisca di
redditi in grado di garantire un tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio. Nel terzo motivo viene
censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, con riferimento alla
comparazione dei redditi delle parti compiuto nella sentenza impugnata sia
la statuizione di rigetto relativa all'assegno di mantenimento
per il coniuge, sia quella relativa al quantum
stabilito per i figli. La motivazione e' carente e contraddittoria in
ordine al profilo della conservazione degli standard di vita goduti
in costanza di matrimonio. Nel quarto motivo viene censurata, sotto
il profilo del vizio di violazione di legge, la mancata
previsione dell'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli
indici Istat, cosi' come previsto dall'art. 150 disp. att. c.p.c.,
L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6, art.
7, comma 11,. Al riguardo osserva la
ricorrente che non puo' trarsi
l'applicazione del criterio dall'ordinanza richiamata
nel dispositivo della decisione impugnata, in quanto neanche
in tale provvedimento e' contenuto l'adeguamento automatico. Nel quinto
motivo si censura la violazione del diritto di difesa per non avere
la Corte d'Appello fornito alcuna risposta o valutazione
in ordine alle osservazioni critiche, da essa stessa
autorizzate, relative all'esito delle
indagini di carattere patrimoniale e
finanziario effettuate dalla Guardia di Finanza,non avendo dato ingresso
alla richiesta di supplemento d'indagine proprio dalla ricorrente.
Il primo motivo e' infondato.
L'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimita' ha
nettamente escluso che nel giudizio di separazione personale tra coniugi
che abbia ad oggetto anche le statuizioni
sui figli minori si
determini un'ipotesi di litisconsorizio
necessario nei confronti del pubblico ministero
analogamente a quanto si verifica nel
giudizio di divorzio, precisando che
"nel giudizio di separazione", il
P.M. deve intervenire a pena di nullita' (art. 10
c.p.c.) ma non ha potere d'iniziativa ne' puo' impugnare la
sentenza che lo conclude ex art.
12 c.p.c.,
comma 3, a differenza di quanto previsto per il divorzio nel cui
procedimento assume la qualita' di litisconsorte se vi sono figli minori o
incapaci, avendo potere di impugnare la decisione che conclude
questa causa matrimoniale, anche in ordine agli interessi
patrimoniali dei figli minori o incapaci L. 1 dicembre 1970, n. 898, ex
art. 5, comma 5, come modificata (Cass. 29 ottobre 1998 n. 10803).
Nella separazione, che e' causa che puo' essere
promossa solo dai coniugi ai sensi dell'art. 150 c.c., comma 3,
(Cass. 17 gennaio 1996 n. 364) e
nella quale e' espressamente escluso
il potere d'impugnazione del P.M. dall'art. 72 c.p.c., comma 3, che
lo prevede nelle altre cause matrimoniali, non vi e' litisconsorzio
necessario.
(...). Il legislatore,pur qualificando il
giudizio di separazione causa matrimoniale, esclude che il
P.M. possa impugnare la decisione che lo conclude e attribuisce ai
coniugi soltanto il "diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e le
disposizioni relative alla misura e alle modalita' del
contributo", (art. 155 c.c.). (...). Non si puo' estendere il
potere d'impugnazione del P.M. di cui alla L. n. 898 del 2010,
art.
5, comma 5, non espressamente richiamato (a differenza
dell'art. 4) dalla L. 6 marzo 1981, n. 74, art. 23, al
giudizio di separazione (sul tema, Cass. 10 giugno 1998 n.
5756), neppure alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale
relative alle fattispecie diverse della disparita' di trattamento dei minori,
nella L. n. 898 del 1970, art. 9, rispetto agli artt. 710 e 70 c.p.c. (in
quest'ultimo caso per i giudizi tra genitori naturali relativi ai figli),
e riguardanti il potere d'intervento del P.M. e non quello di impugnazione
(C. Cost.
25 giugno 1996 n.
214 e 9 novembre 1992 n. 416),
precluso espressamente dall'art. 12 c.p.c.". (Cass. 6965 del 2002).
Ne consegue, come
esaurientemente spiegato nel passo della
motivazione sopra trascritto, la manifesta
infondatezza della eccezione d'illegittimita' costituzionale
dell'art. 72 c.p.c., comma 3, in relazione alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, e successive modificazioni ed
integrazioni, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
avendo la Corte Costituzionale costantemente affermato
la generale adeguatezza della previsione dell'intervento
obbligatorio del pubblico ministero nei procedimenti riguardanti i
minori (Corte Cost. n. 185 del 1986; 416 del 1992)
assieme alle altre misure processuali poste a tutela dei loro
specifici interessi, nonche' la sufficienza del
predetto intervento al fine di
equiparare la posizione dei figli legittimi e naturali. (Corte Cost.
214 del 1996).
Del pari da rigettare il quarto motivo. Al
riguardo, va rilevato che nella sentenza impugnata
non viene affrontata, perche' non
sollecitata dai motivi
d'appello, la questione relativa
all'adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento
ai figli minori. Deve, pertanto, ritenersi che tale
statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, sia coperta dal
giudicato.
Peraltro, com'e' agevole
verificare dall'esame testuale del
dispositivo della sentenza della Corte d'Appello
di Catania, le modalita' relative al contributo al
mantenimento dei figli minori vengono rimesse per relationem
all'ordinanza cautelare del 23/6/2005, che richiama, sul
meccanismo di adeguamento dell'assegno, la
pronuncia di primo grado. (pag. 28 controricorso) Pertanto, l'omessa
statuizione denunciata non sussiste.
In ordine
al secondo motivo, deve preliminarmente
evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione
d'inammissibilita' sollevata dal controricorrente.
Non risulta dall'esame del motivo, relativo al vizio di
cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, che si richieda al giudice di legittimita' il
riesame delle emergenze istruttorie al fine di darne una valutazione
diversa da quella incensurabile fornita dal giudice di merito, ma,
al contrario, dallo sviluppo argomentativo di esso e dalla
lettura del quesito ex art. 366 bis c.p.c., ratione temporis
applicabile, risulta palese che il ricorrente abbia
espressamente voluto censurare la violazione, da parte della
Corte d'Appello di Catania, dell'art. 156 cod. civ. per
non aver ritenuto condizione essenziale per il sorgere del
diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non
sia addebitabile la separazione la mancanza di
redditi adeguati a consentire un tenore di vita analogo
a quello goduto in costanza di matrimonio e di aver reputato
che l'astratta attitudine e capacita' di lavoro del coniuge
separato potesse far elidere il dovere
di solidarieta' coniugale posto alla base
dell'obbligo di mantenimento sancito nell'art. 156 c.c. (cfr. quesito di diritto
p. 28 ricorso).
Il motivo risulta, peraltro fondato. Nella
sentenza impugnata si da atto che la ricorrente non svolge attivita'
lavorativa e che la sua condizione patrimoniale, come affermato
dalla Corte d'Appello nella motivazione della statuizione relativa
all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori,
era nettamente inferiore a quella del coniuge. L'esclusione
del riconoscimento di un contributo al suo mantenimento si e',
conseguentemente, fondato, sulla sua attitudine al lavoro,
desumibile dall'eta', le condizioni di salute e il possesso di
un diploma di laurea oltre che di una potenziale
professionalita'. Tali condizioni, se non eziologicamente collegate
alla prospettiva effettiva ed attuale di svolgimento di un'attivita'
produttiva di reddito, sono inidonee a far venire meno il dovere di
solidarieta' coniugale, sancito dall'art. 143 c.c.,
comma 3, che impone, in sede di separazione
personale, ai sensi dell'art. 156 c.c., la corresponsione di un
assegno di mantenimento, in favore del coniuge che non
abbia adeguati redditi propri. La valutazione di adeguatezza
od inadeguatezza dei redditi personali, deve
essere svolta, in virtu' dell'origine solidale
dell'obbligo a carico dell'altro coniuge,
sulla base delle condizioni reddituali e
patrimoniali valutabili al
momento dell'accertamento della sussistenza
del diritto, ben potendo in futuro, tali valutazioni
essere modificate in sede di revisione
delle condizioni della separazione, qualora le potenzialita'
lavorative e reddituali del titolare dell'assegno si
attualizzino. (art. 156 c.c., u.c.). Al riguardo,
secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimita', e' stato affermato che: "In
tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al
lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale
capacita' di guadagno, costituisce elemento
valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di
mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto
non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilita' o capacita'
dei coniugi suscettibile di
valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al
lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di
effettiva possibilita' di svolgimento di un'attivita' lavorativa
retribuita, in considerazione di ogni concreto
fattore individuale ed ambientale, e non gia'
di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (Cass. 18547 del 2006, cui
devono aggiungersi i precedenti conformi 3975 del 2002 e 12121 del 2004)".
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento
in favore di uno dei coniugi, alla luce dei criteri sanciti
dall'art.
156 c.c., risulta pertanto rilevante la
condizione patrimoniale e reddituale comparativa
riscontrabile alla luce dei complessivi riscontri
istruttori al momento dell'accertamento del diritto, non
rilevando, in via generale, ai fini dell'attribuzione di
esso, le ragioni recenti o remote dell'assenza attuale di effettiva
capacita' reddituale, salva la loro valutabilita' in sede di
quantificazione del contributo, non risultando, peraltro, neanche dedotto dalla
parte controricorrente che siano state rifiutate opportunita'
di lavoro diverse da quella svolta con il coniuge in costanza di
matrimonio.
Il terzo ed il quinto motivo, attenendo al
medesimo oggetto, devono ritenersi assorbiti,
anche con riferimento alle statuizioni
economiche relative ai figli, attesa l'incidenza delle
ragioni di accoglimento del secondo motivo sulla
determinazione complessiva degli assegni di mantenimento da porre a carico
dell'obbligato.
All'accoglimento del motivo consegue
pertanto la cassazione della sentenza impugnata e
l'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi ai principi sopraesposti.
L'accoglimento del ricorso
esclude il riconoscimento della
responsabilita' aggravata della ricorrente richiesta, tardivamente,
in memoria dalla parte contro ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di
ricorso. Dichiara assorbiti il terzo ed il quinto motivo. Rigetta
gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla
censura accolta e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di
Catania, in diversa composizione.
Cosi' deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2012.
Depositato in
Cancelleria il 13 febbraio 2013





