È inammissibile il ricorso in Cassazione presentato dal professionista che lo ha notificato solo al Consiglio nazionale e non all'ordine che ha disposto la sanzione disciplinare. È questo il contenuto della sentenza n. 2233, depositata il 16 febbraio 2012. Il giudice speciale - ha precisato la Corte - dinanzi al quale è impugnato il provvedimento amministrativo dell'Ordine provinciale che decide sulla sanzione disciplinare, non è contraddittore nel giudizio di cassazione avverso la decisione dallo stesso emessa. La sentenza
è l'esito del ricorso di un ingegnere avverso cui, l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, irrogava una sanzione disciplinare (sospensione di un mese dall'esercizio della professione). Il professionista impugnava la sanzione davanti al Consiglio Nazionale degli ingegneri che, tuttavia, rigettava l'impugnazione: l'ingegnere proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione. Gli Ermellini dichiaravano però il ricorso inammissibile spiegando che "costituisce principio pacifico che il giudice speciale, dinanzi al quale è impugnato il provvedimento amministrativo dell'Ordine Provicniale che decide in ordine alla sanzione disciplinare, non è contraddittore nel giudizio di cassazione avverso la decisione dello stesso emessa (da ultimo in riferimento a… Cass. 27 maggio 2011, n. 11755). Altrettanto pacifico è che, nel procedimento d'impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, sono parti necessarie il Consiglio Provinciale cui spetta la tutela del prestigio e dell'interesse dell'ordine, nonché il Procuratore della Repubblica della sede dello stesso consiglio, al quale compete il potere di vigilanza sull'esercizio della pubbliche funzioni da aprte dei consigli degli ordini professionali e sullo svolgimento delle professioni. Conseguentemente, il ricorso per cassazione
, avverso la pronuncia del Consiglio Nazionale resa in esito al suddetto procedimento, deve essere dichiarato inammissibile quando - senza che possa rilevare la eventuale notifica al Consiglio Nazionale (così come al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) non sia stato notificato ad alcune dei contraddittori indicati (in riferimento agli ingegneri, Sez. Un. 19 luglio 1982, n. 4209)".
Consulta testo sentenza n. 2233/2012

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