Il decreto ingiuntivo ottenuto contro il condominio non può essere fatto valere in executivis contro il singolo condomino se non viene messo nelle condizioni di conoscerlo prima. È quanto afferma la Corte di cassazione con sentenza n. 1289, depositata il 30 gennaio 2012. I giudici di legittimità, ricordano peraltro che la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nei rapporti esterni. Tuttavia, anche sotto l'erroneo presupposto che il titolo esecutivo
ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivis contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente di gestione, ancorché detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654, 2° comma, cod. proc. civ. È evidente, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654, 2° comma, cod. proc. civ., detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.
Consulta testo sentenza n.1289/2012

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