Successione legittima
La successione legittima (anche detta “intestata”) ha carattere suppletivo, nel senso che solo nel caso in cui un soggetto muore senza disporre, in tutto o in parte, dei propri beni, si applicano le disposizioni che l’ordinamento ha posto, sostanzialmente allo scopo di tutelare il sentimento familiare, indicando il coniuge e i parenti più prossimi, come “eredi legittimi”. In via del tutto residuale, ossia quando manchino parenti fino al sesto grado compreso (figlio del secondo cugino), l'eredità va allo Stato, il quale risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti. La regola generale è che chi ha diritto di succedere e rientra in un grado di parentela superiore (ossia “più stretto”) esclude automaticamente chi appartiene ad un grado inferiore. A tal proposito, è bene precisare che la parentela è una relazione che intercorre esclusivamente tra persone fisiche che abbiano un vincolo di sangue e si dice “in linea retta” se i soggetti discendono l’uno dall’altro (ad es.: nonno – padre – figlio), mentre è “in linea collaterale” se i soggetti, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’uno dall’altro (ad esempio i fratelli). Da quanto detto, si evince chiaramente che il coniuge eredita solo perché è preso in considerazione da disposizioni specifiche, non essendo affatto parente del de cuius; per approfondimenti circa i diritti successori del coniuge separato ovvero divorziato si vedano le rispettive sedes materiae, all’interno di questo sito. Salvo quanto detto per lo Stato, oltre alla moglie (o marito), per successione legittima ereditano i figli, i fratelli (se mancano i figli), gli ascendenti (se mancano i figli) e, infine, gli altri parenti entro il sesto grado (solo se unici eredi). Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede, come emerge dallo schema riepilogativo che segue.
Successione legittima (in assenza di testamento)
Quota spettante al coniuge superstite:
- Se non ci sono figli fratelli e ascendenti --> intera eredità
- Con 1 figlio --> 50% eredità + diritto abitazione, mentre l’altro 50% spetta al figlio
- Con due o più figli (anche se sono viventi fratelli e ascendenti) --> 33,33% eredità + diritto di abitazione, mentre il 66,66% rimanente andrà diviso in parti uguali tra i figli (anche se si tratta di figli non legittimi)
- Con ascendente/i ma senza figli e fratelli --> 66,66% eredità + diritto abitazione, mentre il 33,33% rimanente andrà diviso in parti uguali fra gli ascendenti
- Con uno o più fratelli ma senza figli e ascendenti --> 66,66% eredità + diritto abitazione, mentre il 33,33% rimanente andrà diviso in parti uguali fra i fratelli
- Con uno o più ascendenti e uno o più fratelli, ma senza figli --> 66,66% eredità + diritto abitazione, mentre il 33,33% rimanente andrà diviso in questi termini: il 25% in parti uguali fra gli ascendenti e l’8,33% in parti uguali fra i fratelli
Qualora manchi il coniuge, l’intera eredità spetterà al/i figlio/i, anche se siano viventi altri parenti.
Se manchino sia i figli che gli ascendenti, l’intero asse ereditario sarà diviso in parti uguali fra i fratelli superstiti, mentre quest’ultimi dovranno spartirsi tra loro solo il 50% dell’eredità se sono viventi uno o più fratelli (cui spetterà complessivamente l’altro 50%, sempre in assenza di figli, ovviamente).
Nel caso in cui gli unici superstiti siano altri parenti, purché entro il sesto grado, saranno i parenti di grado più prossimo a dividersi, in parti uguali, l’intera eredità
| « Accettazione dell'eredità | Successione testamentaria/necessaria » |
