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Società di persone e società di capitali

Quali sono e come si distinguono le società di persone e le società di capitali, le due grandi famiglie di società previste dall'art. 2249 c.c. 

Tipi di società: l'art. 2249 c.c.

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In diritto con il termine società si intende quel soggetto giuridico, distinto dalla persona dei soci, deputato all'esercizio dell'attività di impresa.

L'art. 2247 del codice civile, posto in apertura del titolo V del libro V dedicato al fenomeno societario, definisce come contratto di società quello con il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili". Sebbene, quindi, lo strumento tipico attraverso il quale costituire una società sia il contratto, è tuttavia opportuno sottolineare che, secondo quanto emerge dall'art. 2328 c.c. e dal d.lgs. n. 88/1993, una società (nella specie una s.p.a. o una s.r.l.) può ben essere costituita mediante atto unilaterale

Il nostro ordinamento distingue le società in due grandi famiglie: le società di persone e le società di capitali. I tipi sociali che costituiscono tali famiglie, sulla base di quanto previsto dall'art. 2249 c.c., rappresentano un numero chiuso.

Le società di persone

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Le società di persone si caratterizzano per l'intenso legame personale con i soci, i quali garantiscono per le obbligazioni assunte dalla società anche con il loro patrimonio privato. In esse, quindi, vi è una forte prevalenza dell'elemento soggettivo rispetto al capitale, pur permanendo la separazione più o meno netta tra il patrimonio sociale e quello personale dei singoli soci. Pertanto, a differenza di quanto fa con le società di capitali, alle società di persone l'ordinamento italiano non riconosce la personalità giuridica e non le distingue formalmente dalle persone che le compongono. Ad esse, in ogni caso, viene garantita un'autonomia patrimoniale definita imperfetta, in base alla quale il creditore personale di un socio non può aggredire direttamente il patrimonio della società, ma, semmai, ottenere la liquidazione della sola quota del socio debitore, e i creditori della società possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio della società.

Tutto ciò fa ben comprendere il perché nelle società di persone l'amministrazione spetti direttamente ai soci senza che l'organizzazione interna sia necessariamente composta da una pluralità di organi.

Rientrano nella famiglia delle società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. 

Le società di capitali

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Le società di capitali si caratterizzano per il fatto che il capitale prevale rispetto all'elemento soggettivo, il che significa che i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti del capitale in esse conferito, rappresentato a seconda del tipo societario da azioni o quote, e che il loro patrimonio personale non potrà mai (salvo nel caso di fideiussione personale del socio e in quello dei soci accomandatari delle società in accomandita per azioni) essere aggredito dai creditori sociali.

In buona sostanza, le società di capitali si caratterizzano, rispetto alle società di persone, per il fatto che ad esse l'ordinamento riconosce la personalità giuridica e per il fatto di essere dotate di autonomia patrimoniale perfetta.

Un'altra caratteristica delle società di capitali può essere riscontrata nel fatto che in esse le decisioni vengono prese collegialmente, con metodo maggioritario, sulla base di voti il cui peso varia a seconda della partecipazione al capitale sociale.

Nelle società di capitali, inoltre, il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio con la conseguenza che da quest'ultima deriva solo l'esercizio delle funzioni di controllo e la partecipazione agli utili e alle perdite, mentre l'amministrazione può spettare anche a soggetti diversi dai soci ma da questi eletti.

A caratterizzare le società di capitali, infine, è la necessaria presenza di tre organi, ovverosia l'assemblea, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico e il collegio sindacale, i quali esercitano rispettivamente le funzioni di organizzazione, gestione e controllo.

È opportuno sottolineare che la qualità di socio può essere trasferita per atto tra vivi o mortis causa senza che ciò comporti la modifica del contratto di società.

Rientrano nella famiglia delle società di capitali la società a responsabilità limitata, anche in forma semplificata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni

aggiornamento agosto 2021