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Le società di persone
Fermo restando quanto detto in merito alle società cooperative e alle società consortili, in relazione al peculiare scopo perseguito che le caratterizza, determinando, altresì, l’assoggettamento alla disciplina, rispettivamente, individuata dal legislatore, all’interno dell’ampio genus delle società lucrative, si possono riscontrare due species fondamentali: le società di persone e quelle di capitali. Tale partizione è stata operata dalla dottrina facendo riferimento, in modo speciale, a un paio di parametri: il grado di autonomia patrimoniale ed il riconoscimento o meno della personalità giuridica.
Le società di persone contemplate nel codice civile sono: la società semplice, la società in nome collettivo (s.n.c.) e la società in accomandita semplice (s.a.s.). Esse sono caratterizzate dalla c.d. “autonomia patrimoniale imperfetta”. Tale connotazione comporta, innanzitutto, che i soci, di regola, sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società. La responsabilità in questione, tuttavia, è di tipo “sussidiario”, nel senso che i creditori sociali saranno tenuti ad escutere preventivamente il patrimonio societario ovvero semplicemente a richiedere il pagamento stesso prima alla società (i vari schemi, infatti, contemplano, a seconda dei casi, rispettivamente, un vero e proprio “beneficio d'escussione” oppure solamente il c.d. “beneficium ordinis”). Qualora il tipo sociale prescelto sia la società semplice, peraltro, è fatta salva la facoltà dei soci medesimi di distribuire in modo differente la responsabilità, purché siffatta decisione sia consacrata in un patto scritto, portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ai sensi dell’art. 2267 c.c.. Un’eccezione al normale regime patrimoniale dei soci, inoltre, è prevista dalla legge: il socio (o i soci) accomandante di una società in accomandita semplice non risponde dei debiti societari, e ciò avviene anche in considerazione della circostanza che la gestione della società è nelle mani del socio (o dei soci) accomandatario.
Nelle società semplici, inoltre, è previsto che i creditori particolari dei soci hanno diritto di ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore. Questa facoltà è riconosciuta anche ai creditori dei soci di società in nome collettivo, purché la durata dell’ente sia stata prorogata, con diverse modalità nel caso la proroga sia stata espressa o tacita.
Al regime di autonomia patrimoniale imperfetta, tipico, appunto, delle società di persone, cui consegue, in definitiva e in linea di principio, un maggior rischio in capo ai soci, corrisponde un più rilevante coinvolgimento dei soci stessi nella fase gestionale, comportando, sempre in via generale, un rapporto molto più diretto tra i singoli soci e la società, specie nei momenti decisionali, rispetto a quello che si riscontra normalmente nelle società di capitali.
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