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Opposizione di terzo: provvedimenti opponibili

Guida di procedura civile

L'articolo 404 c.p.c. circoscrive l'opposizione di terzo all'impugnazione delle sentenze, ma la Consulta ne ha ampliato l'ambito di applicazione


Secondo quanto dispone l'articolo 404 del codice di procedura civile, i provvedimenti opponibili con l'opposizione di terzo sono le sentenze.

Esse, per essere sottoposte a tale mezzo di impugnazione, devono essere passate in giudicato o devono essere comunque esecutive.

Opposizione di terzo ed esecutorietà della sentenza

E' chiaro che non sono quindi opponibili le sentenze di primo grado non provvisoriamente esecutive né quelle di secondo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva.

L'opposizione di terzo, però, di per sé, non sospende automaticamente l'esecutorietà della sentenza, visto che non si tratta di un mezzo di gravame propriamente inteso: in altre parole, è solo attraverso un'istanza apposita che si può eventualmente ottenere la sospensione.

Opposizione di terzo e sfratto per finita locazione

Il tenore letterale dell'articolo 404 del codice di rito farebbe intendere che solo le sentenze sarebbero impugnabili con l'opposizione di terzo. In realtà, però, diverse sentenze della Corte costituzionale sono intervenute ad ampliare l'ambito di applicazione di tale norma.

Innanzitutto, con la sentenza numero 167 del 1984, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo che disciplina i casi di opposizione di terzo nella parte in cui non ammette tale mezzo di impugnazione anche avverso le ordinanze di convalida dello sfratto per finita locazione emanate per mancata comparizione o per mancata opposizione dell'intimato.

La Corte, nella parte motiva della sentenza, ha mostrato di rifarsi ad orientamenti giurisprudenziali precedentemente espressi dalla Corte di cassazione e dai giudici di merito, i quali avevano di fatto riconosciuto l'esperibilità dell'azione a chi lamentava di essere stato pregiudicato da ordinanze di convalida di sfratto.

Opposizione di terzo e sfratto per morosità

Successivamente, con la sentenza numero 237 del 1985, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 404 nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità.

Opposizione di terzo e affrancazione del fondo

Con la sentenza numero 1105 del 1988, poi, l'articolo 404 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ammette l'opposizione avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo sulla base dell'articolo 4 della legge numero 607/1966.

Opposizione di terzo e licenza per finita locazione

Infine, con sentenza numero 192 del 1996, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 404 nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

Aggiornamento: novembre 2019