Il concorso di colpa negli incidenti stradali

Cosa è, come si configura e come è possibile superare la relativa presunzione
Guida sull'infortunistica stradale

di Valeria Zeppilli

Concorso di colpa negli incidenti stradali: definizione

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Negli incidenti stradali, si ha concorso di colpa quando un sinistro è cagionato non per responsabilità esclusiva di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma per colpa di entrambi.

Prendendo per semplicità in esame il caso in cui l'incidente riguardi due veicoli (ma estendendo la portata di quanto si andrà a dire anche ai casi in cui i soggetti coinvolti siano di più), le percentuali di responsabilità possono essere sia paritarie (quindi del 50% e 50%), che no (quindi, ad esempio, del 70% e del 30%).

Presunzione di concorso

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Sebbene la prassi dimostri il contrario, il concorso di colpa paritario, negli incidenti stradali, è considerato nel nostro ordinamento la “regola�?.

L'articolo 2054 del codice civile, infatti, al comma 2 sancisce che:

“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli�?.

Ciò, si badi bene, anche se uno solo di questi ultimi abbia riportato danni o solo i soggetti che si trovavano a bordo di uno di essi (e non dell'altro) abbia subito lesioni.

Prova liberatoria

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La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà.

In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006).

Esempio

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Per comprendere meglio la portata del concorso di colpa paritario in un incidente stradale, prendiamo, ad esempio, il caso di un incidente con due veicoli coinvolti, a seguito del quale uno solo abbia riportato danni, per un ammontare pari ad 800 euro. Se manca la prova liberatoria della responsabilità del danneggiato, quest'ultimo sarà risarcito dalla Compagnia di assicurazione (per conto dell'altro soggetto) solo di 400 euro, mentre i restanti 400 euro resteranno a suo carico.

Se anche l'altro veicolo ha subito danni, ipotizziamo per 1000 euro, in assenza di prova liberatoria vale lo stesso discorso: la Compagnia di assicurazione, per conto dell'altro soggetto, gli risarcirà solo 500 euro, mentre gli altri 500 euro resteranno a suo carico.

Irrilevanza dell'ammontare dei danni

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L'esempio appena fatto, nella seconda declinazione, offre lo spunto per un'opportuna precisazione: nell'ipotesi in cui entrambi i veicoli siano danneggiati ma in misura differente, in ogni caso il risarcimento spetterà ad ognuno dei proprietari solo per il 50% del danno subito, indipendentemente dall'ammontare dello stesso (e quindi anche se è diverso da quello del danno cagionato).

In altre parole, se, come nell'esempio visto, l'ammontare complessivo dei danni è di 1.800 euro, quindi con 900 euro a carico di ciascuno, chi ha subito il danno da 1.000 euro riceverà comunque 500 euro a titolo di risarcimento e non 450. Allo stesso modo, chi ha subito il danno da 800 euro, riceverà 400 euro e non 450.

Classe di merito

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Per quanto riguarda la classe di merito, in caso di concorso di colpa negli incidenti stradali la stessa è regolata in maniera particolare e non sempre viene variata.

A dirlo è espressamente l'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto Bersani del 2007, che, al comma 4-ter, stabilisce che “al verificarsi di un sinistro, le imprese

di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale�?. Ciò vuol dire che, in caso di responsabilità al 50% e 50%, la classe di rischio resterà invariata.

Il medesimo comma, tuttavia, prosegue precisando che “ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri�?.

Quindi, in caso di incidenti successivi che comportano una responsabilità nel complesso superiore al 50%, l'assicurato subirà il malus, fermo restando che l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni e che quindi è questo l'arco temporale di riferimento per la somma delle quote di colpa.

Determinazione del grado di responsabilità

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La valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.

Incidenza dell'eccesso di velocità

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Come a più riprese chiarito dalla giurisprudenza, un ruolo di primo piano nella determinazione di un eventuale concorso di colpa nella determinazione di un incidente stradale è assegnato alla valutazione del rispetto dei limiti di velocità, da fare tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Una velocità non conforme ai limiti fissati dalla segnaletica stradale né adeguata alla tipologia di strada, all'orario, alla visibilità o alle condizioni atmosferiche, infatti, non può non incidere nella valutazione dei gradi di colpa in caso di incidente (cfr. ex multis Cass. n. 19384/2013 o, ancora, Cass. n. 124/2016, nella quale la Corte ha confermato la valutazione del giudice del merito che aveva ritenuto sussistere la colpa concorrente e paritaria di due conducenti, sul presupposto che il danneggiato “non avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di aver tenuto una velocità moderata�?).

Giurisprudenza

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Si riporta qui di seguito quanto statuito da alcune recenti pronunce della Corte di cassazione in materia di concorso di colpa negli incidenti stradali.

“Presupposto dell'applicazione dell'art. 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un'area stradale o ad essa equiparata�? (Cass. n. 10513/2017).

“Entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro (art. 2054 c.c., comma 2), sono onerate, non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa delle regole che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma altresì della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle norme del C.d.s., ed immune da colpa generica, dovendo essere improntata la condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno ed a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili�? (Cass. n. 7057/2017)

“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se questo ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile�? (Cass. n. 21228/2016).


Inserimento guida: Maggio 2017