Verificazione

Secondo l’art. 66, il collegio, quando dispone la verificazione, individua, con ordinanza, l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni. L'ordinanza viene comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore. Con l’ordinanza con cui si dispone la verificazione, il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso. Su istanza dell’organismo, terminata la verificazione, il presidente liquida con decreto le spese complessive che saranno provvisoriamente a carico delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il  Collegio regola definitivamente il relativo onere.