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La richiesta di rinvio a giudizioLa RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (artt. 416-417 c.p.p.) è depositata dal P.M. nella cancelleria del G.I.P. quando al termine delle indagini preliminari ravvisi l’esistenza di elementi per sostenere un’accusa in giudizio nei confronti dell’indagato. Essa deve contenere: - le generalità dell’imputato e della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l’identificazione; - l’imputazione, ovvero "l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge"; - l’indicazione delle fonti di prova acquisite; - la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio; - la data e la sottoscrizione del P.M.. Da questo momento si esce dalla fase procedimentale per fare ingresso in quella più strettamente processuale, l’indagato assume la qualità di imputato, è possibile la costituzione di parte civile nonché l’accesso delle altre parti quali il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. |
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