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Le misure cautelari personali

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
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MISURE CAUTELARI PERSONALI

La loro applicazione determina una limitazione delle libertà o facoltà personali e vengono adottate, qualunque sia la loro forma, nel rispetto di comuni principi e condizioni:

- principio di legalità e tassatività (art. 272 c.p.p.);

- sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti) (art. 273 c.p.p.);

- sussistenza di particolari esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) quali:

a) esigenze di indagine attinenti "a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova (pericolo di inquinamento delle prove);

b) fuga o pericolo di fuga dell’imputato "sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione";

c) esigenze di tutela della collettività quando "sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede";

- principio di adeguatezza ("Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto" – art. 275 comma 1° c.p.p.);

- principio di proporzionalità ("Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata" – art. 275 comma 2° c.p.p.);

- principio di gradualità ("La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata" – art. 275 comma 3° c.p.p.);

- principio della salvaguardia dei diritti ("Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto" – art. 277 c.p.p.);

- criterio di determinazione della pena ("Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato" – art. 278 c.p.p.);

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