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La chiusura delle indagini preliminariLe indagini devono essere concluse nel termine di sei mesi o di un anno (qualora si tratti di reati gravi) dal giorno in cui il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato o, se si tratta di reati perseguibili a querela, istanza o richiesta, dal giorno in cui tali atti pervengono al P.M. (art. 405 c.p.p.). Prima che scada il termine previsto per la chiusura delle indagini il P.M. può chiedere al G.I.P., che ne dà notizia all’indagato e all’offeso dal reato che hanno facoltà di presentare memorie nel termine di 5 giorni, una proroga di sei mesi purché ricorra una giusta causa (quando la proroga è chiesta per la prima volta) oppure nei casi di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (quando la proroga è già stata concessa una volta) (art. 406 c.p.p.). La durata complessiva delle indagini preliminari non può in ogni caso superare diciotto mesi o due anni (qualora si tratti di reati gravi) (art. 407 c.p.p.). Il G.I.P. potrà concedere o negare la richiesta proroga con ordinanza adottata in camera di consiglio o fissare dinanzi a sé un’udienza di cui darà notizia al P.M., all’indagato e alla persona offesa. Gli atti compiuti dal P.M. dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili. Al termine delle indagini il P.M. può: - chiedere l’archiviazione della notizia di reato (obbligatoriamente nel caso previsto dall’art. 405 comma 1 bis c.p.p.) informandone la persona offesa che può proporre opposizione entro dieci giorni chiedendo "la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova" (art. 410 c.p.p.); - esercitare l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio non prima di aver notificato all’indagato un avviso di conclusione delle indagini contenente "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto", "l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia (…) e che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio" (art. 415 bis c.p.p.). |
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