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L'archiviazione del giudizio

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
Indice delle guide di procedura penale
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L’ARCHIVIAZIONE può essere:

- archiviazione per inidoneità probatoria (art. 408 c.p.p.) quando la notizia di reato sia infondata "perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio" ovvero quando il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o le prove sono insufficienti e contraddittorie;

- archiviazione di diritto (art. 411 c.p.p.) quando "risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Il G.I.P. può pronunciare decreto motivato di archiviazione quando ritenga di dover accogliere la richiesta del P.M. o a questa sia stata proposta opposizione inammissibile, o fissare dinanzi a sé un’udienza in camera di consiglio, dandone notizia al P.M., all’indagato e alla persona offesa, quando ritenga che la richiesta di archiviazione non sia accoglibile o ad essa sia stata proposta opposizione non inammissibile da parte della persona offesa. All’esito di tale udienza il G.I.P. potrà pronunciare ordinanza di archiviazione (ricorribile in Cassazione), indicare al P.M. ulteriori indagini da svolgere o ordinargli di formulare l’imputazione (c.d. imputazione coatta) qualora ritenga che dalle indagini siano emersi elementi tali da sostenere un’accusa in giudizio (art. 409 c.p.p.). Qualora sopravvenga l’esigenza di svolgere "nuove investigazioni" il G.I.P. può, dopo aver emesso il provvedimento di archiviazione, autorizzare con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del P.M. che dovrà procedere ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 414 c.p.p.).

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