Indice delle guide di diritto penale
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Omicidio doloso: l’art. 575 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
L’articolo 576 c.p. stabilisce le aggravanti all’omicidio doloso tra le quali ci sono l’aver posto in essere l’omicidio per occultare un altro reato; se viene posto in essere nei confronti dell’ascendente o discendente, se viene posto in essere dal latitante per non essere catturato ecc.
La pena prevista è quella della reclusione non inferiore a 21 anni. Se il fatto è commesso nei confronti del coniuge, della sorella e/o del fratello, del padre e/o della madre adottivi, del figlio adottivo o contro un affine in linea retta, la pena è quella della reclusione da un minimo di 24 a un massimo di 30 anni (art. 577 c.p.).
La pena è invece dell’ergastolo qualora concorra una delle aggravanti previste dall’articolo 576 e 577 c.p.
Per i delitti consumati, la competenza a decidere è della Corte d’Assise mentre è del Tribunale collegiale per i delitti tentati e la procedibilità è d’ufficio.
E’ obbligatorio l’arresto in flagranza mentre il fermo è consentito ed è prevista l’applicazione delle misure cautelari personali.